A chi spetta l’AUU.
A tutti i soggetti a prescindere dalla condizione lavorativa che:
- siano in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dal d. lgs 230/2021;
- siano soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- abbiano a carico figli minorenni (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza) o maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età purchè versino in una delle condizioni normativamente previste.
Se il figlio ha una disabilità l’assegno è previsto senza limiti di età ed a prescindere da qualsiasi condizione.
Misura AUU.
L’importo dell’assegno varia in base alla composizione del nucleo famigliare ed all’Isee del nucleo stesso. Tramite il sito Inps è possibile fare una simulazione degli importi spettanti.
Nel caso di mancata presentazione dell’ISEE o di ISEE pari o superiore a 43.000 euro circa spetta l’importo minimo previsto (54,1 euro per i figli minori e 27 euro per i maggiorenni).
Modalità di presentazione della domanda e di erogazione dell’assegno.
La domanda va presentata all’Inps una volta l’anno dal genitore, dal tutore, dall’affidatario o dal figlio maggiorenne per sé stesso con riferimento alle mensilità che vanno da marzo dell’anno di presentazione della domanda a febbraio dell’anno successivo. L’assegno è erogato direttamente dall’Inps senza più alcun passaggio in busta paga.
Compatibilità e misure abrogate.
L’Auu è compatibile con il Reddito di cittadinanza ed il bonus asilo nido.
Sono invece abrogate le seguenti misure:
- dal 1° gennaio 2022: premio alla nascita o adozione del minore; disposizioni riguardanti il Fondo di sostegno alla natalità.
- Dal 1° marzo 2022: disciplina degli ANF; detrazioni per figli a carico fatta eccezione per quelli con più di 21 anni.
L’Assegno al Nucleo Famigliare rimane in vigore esclusivamente per i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili,ovvero le famiglie composte da: coniugi, fratelli e sorelle, nipoti.
Gli importi sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT.