I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Ciò significa che i giorni lavorativi passati al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.
I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.
La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.
In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio. In base alla sentenza della Cassazione del 19 settembre 2001 n. 11830, anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.
In sintesi
- le giornate trascorse al seggio, coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto di usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile;
- operazioni di scrutinio che si protraggono oltre la mezzanotte: nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggano, anche solo per poche ore, dopo la mezzanotte del lunedì i lavoratori hanno diritto di assentarsi per l’intera giornata lavorativa del martedì e spetta loro l’intera retribuzione.
Esempi
Orario settimanale articolato da lunedì a venerdì
I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue:- Sabato: operazioni al seggio dalle 9.00 alle 22.00; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita.
- Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita.
- nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 della domenica, i giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il lunedì e il martedì;
- nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 della domenica, il lavoratore non si rechera’ al lavoro il lunedì mantenendo il diritto alla retribuzione e i giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il martedì e il mercoledì.
Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano anche solo nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), i giorni di riposo compensativo spettanti saranno il mercoledì e il giovedì.
Orario settimanale articolato da lunedì a sabato
I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue:- Sabato: operazioni al seggio dalle 9.00 alle 22.00; il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita (indipendentemente dal turno di lavoro previsto il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per recarsi al seggio).
- Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita.
- nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 della domenica, il giorno di riposo compensativo spettante sara’ il lunedì;
- nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 della domenica, il lavoratore non si rechera’ al lavoro il lunedì mantenendo il diritto alla retribuzione e il giorno di riposo compensativo spettante sara’ quindi il martedì;
Nel caso di contemporanee elezioni amministrative il cui scrutinio avra’ inizio alle ore 14.00 del lunedì il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita.
Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano anche solo nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), il giorno di riposo compensativo spettante sara’ il mercoledì.
Documentazione necessaria da presentare al datore di lavoro
Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione.I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di chiusura dello stesso.
La documentazione del presidente viene vistata dal vice-presidente del seggio.
La legislazione di riferimento
- Legge 29 gennaio 1992, n. 69
- Legge 21 marzo 1990, n. 53
- Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
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