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Il D.L. 18/2020 per far fronte alla fase di emergenza dovuta al COVID-19 ha previsto importanti deroghe alla disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali D.lgs 148/2015.

Art. 19 disciplina al ricorso di CIGO E Fis

L’art. 19 del decreto in parola, disciplina il ricorso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) e all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (Fis) con le seguenti previsioni:

Requisito di accesso agli ammortizzatori

 

Limite di spesa


Tutto quanto previsto dall’art. 19 si applica anche ai fondi alternativi art. 27 D.lgs 148

 

Misura dell’integrazione


Esempio di calcolo (retribuzione quarto livello commercio)

€ 1616,68 *14/12 = €1886,12 quindi il massimale da applicare è 998,18 – 5,84% di trattenuta previdenziale  (€ 58,293)  = 939,88 a cui va applicata  aliquota  Irpef in base agli scaglioni di reddito.


Effetti sul rapporto di lavoro


Modalità di pagamento

Anticipazione a carico del datore di lavoro (Circ. Inps 170/2017). Su istanza del datore di lavoro la prestazione, in via di eccezione, può essere pagata direttamente dall’Inps (Mess. Inps 1287/20 e Circ. Inps 47/20);

Nel caso in cui l’azienda non anticipi la prestazione è l’Inps che paga direttamente. Dal 10 aprile per avere l’accredito delle prestazioni di sostegno al reddito su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all’Inps i modelli validati dal proprio Istituto o Ente di credito (Circ. Inps 48/20)

Al fine di garantire ai lavoratori la continuità di reddito è stata sottoscritta una convenzione con l’ABI che consente di chiedere l’anticipazione della prestazione. L’anticipazione è prevista sia per l’assegno ordinario che per la Cassa ordinaria, e avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Campo d’applicazione Fis assegno ordinario

Datori lavoro che hanno occupato + di 15 dipendenti nel semestre precedente

 

Campo d’applicazione CIGO

Nei nostri settori non si applica la CIGO, ne hanno diritto solo le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, (con + 15 dip) che subiscano una riduzione o sospensione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà’ dell’azienda appaltante, che abbiano comportato il ricorso alla CIGO;

Art 20. CIGO per aziende che al 23 febbraio si trovano in CIGS

Le aziende che al 23 febbraio hanno in corso un trattamento di CIGS, possono presentare domanda di CIGO (qualora rientrino nel campo di applicazione della cigo Circ. 47/20), la trasformazione determina la sospensione della Cigs e l’applicazione della disciplina speciale:

 

Limite di spesa


Art. 21 per datori di lavoro che hanno in corso assegno solidarietà

I datori di lavoro iscritti al Fondo Integrazione Salariale, che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono accedere all’assegno ordinario anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro, (mess. Inps 1287/20) la trasformazione determina:

Limite di spesa

Per il finanziamento si attinge allo stanziamento di € 1.347, 2 milioni previsto per la cigo e l’assegno ordinario di cui all’19 c. 9

Art. 22 Cassa in deroga

Le regioni e le provincie autonome possono riconoscere trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di riduzione o sospensione di orario in costanza di rapporto di lavoro. Per far fronte alla fase di emergenza dovuta al COVID-19   il D.L. 18 in vigore dal 17 marzo 2020 ha previsto importanti deroghe alla disciplina ordinaria che si applicano anche alla cassa in deroga:


Requisito di accesso alla cassa in deroga


Misura dell’integrazione


Esempio di calcolo (retribuzione quarto livello commercio)

€ 1616,68 *14/12 = € 1886,12 quindi il massimale da applicare è € 998,18 – 5,84% di trattenuta previdenziale (€ 58,293) =  € 939,88 cui va applicata  aliquota  Irpef in base agli scaglioni di reddito.


Effetti sul rapporto di lavoro


Modalità di pagamento

Per la Cassa in Deroga è l’Inps che paga direttamente. Dal 10 aprile 2020, per avere l’accredito delle prestazioni di sostegno al reddito su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all’Inps i modelli validati dal proprio Istituto o Ente di credito (Circ. Inps 48/20)

Al fine di garantire ai lavoratori la continuità di reddito è stata sottoscritta una convenzione con l’ABI che consente di chiedere l’anticipazione della prestazione. L’anticipazione è prevista sia per l’assegno ordinario che per la Cassa ordinaria, e avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrato a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Campo d’applicazione

Datori lavoro che hanno fino a 5 dipendenti di tutti i nostri settori, escluse le imprese artigiane delle pulizie e dei parrucchieri, estetisti e tatuatori che hanno il Fondo artigiani FSBA.

Rientrano nell’applicazione della Cassa in Deroga tutti i settori della Filcams che hanno la CIGS:

Datori di lavoro che hanno occupato MEDIAMENTE + 15 dipendenti nel semestre precedente

Datori di lavoro che hanno occupato  MEDIAMENTE + 50 dipendenti nel semestre 



Per ulteriori informazioni non esitare a rivolgerti alla sede Filcams Cgil più vicina. 
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