Il licenziamento è l’atto attraverso cui il datore di lavoro pone fine ad un rapporto di lavoro da non confondere assolutamente con le dimissioni e con la risoluzione consensuale.
Il licenziamento è un atto con obbligo di forma scritta che si riceve, la semplice ricevuta non vuol dire accettazione del licenziamento 
Il lavoratore ha 60 giorni di tempo per impugnare il licenziamento che si contano dal giorno della ricezione della lettera indipendentemente dal tipo di licenziamento
Il lavoratore se non trova un accordo con il datore di lavoro ha 180 giorni di tempo dall’ impugnazione del licenziamento per proporre ricorso al tribunale del lavoro a tutela dei propri diritti possiamo suddividere i licenziamenti in base al numero dei dipendenti:
-  individuale se coinvolge una lavoratrice o un lavoratore
-  individuale plurimo se coinvolge più lavoratori in aziende sotto i 15 dipendenti
- collettivo se coinvolge più di 4 lavoratori nell’arco di 120 giorni in aziende con più di 15 dipendenti
Ancora il licenziamento puo’ essere suddiviso ulteriormente in base alla motivazione:
- per giustificato motivo oggettivo (motivo riguardante l’azienda);
- per giustificato motivo soggettivo (motivo riguardante il lavoratore);
- per motivi disciplinari ecc.
Il risarcimento nel caso di licenziamento illegittimo, previa impugnazione nei termini anzidetti, varia a seconda del motivo e delle dimensioni aziendali ma anche della data di assunzione.

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