16 giugno 2011


Il Tribunale del lavoro di Roma dà ragione alla FILCAMS CGIL - Azienda Festa-Snai condannata per comportamento antisindacale


Soddisfazione espressa dalla CGIL e dalla FILCAMS CGIL per l'importante sentenza del giudice del Lavoro di Roma che sanziona il comportamento dell'azienda Festa - call center del Gruppo Snai perchè finalizzato a privare i lavoratori iscritti alla CGIL del contratto collettivo nazionale e volto a delegittimare il ruolo del sindacato come agente contrattuale

La prima sezione Lavoro del Tribunale di Roma si è pronunciata, con decreto, sul ricorso ex art 28 dello Statuto dei Lavoratori promosso dalla FILCAMS CGIL di Roma Est nei confronti dell'azienda Festa - call center del Gruppo Snai. Il Tribunale ha riconosciuto cioè la sussistenza della condotta antisindacale dell'azienda e dunque la lesione del diritto protetto appunto dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

“Un accordo siglato tra la FISTEL CISL, sindacato privo di rappresentanza aziendale e la Festa - dichiara Ernesto Rocchi, Segretario Generale della CGIL di Roma Est, commentando il decreto del giudice del lavoro - prevedeva il superamento del contratto nazionale di lavoro e l'introduzione del contratto individuale per le lavoratrici e i lavoratori”. “Coloro che non hanno sottoscritto quell'accordo - precisa - sono stati trasferiti da Roma a Lucca”. “Con questo decreto - prosegue il sindacalista di Roma - il giudice ha riconosciuto il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici all'applicazione del contratto nazionale e impedito in tal modo una pericolosa deriva che, stravolgendo il concetto di rappresentanza e rappresentatività, avrebbe ridotto i diritti e le tutele dei lavoratori ed escluso la CGIL da una rappresentanza legata al consenso da questi ricevuto”.

La vicenda era infatti cominciata con un accordo siglato dal Segretario della FISTEL, il sindacato di categoria della CISL, con l'azienda Festa. L'accordo, siglato a prescindere dal giudizio dei lavoratori e scavalcando completamente l'unico sindacato presente in azienda la FILCAMS CGIL, prevedeva appunto il superamento del contratto nazionale e l'applicazione di un contratto aziendale. Tutti i lavoratori che non avessero accettato tale accordo avrebbero dovuto essere trasferiti nella sede di Lucca.

“Il pronunciamento del Tribunale - dichiara l'avvocato, Pierluigi Panici, legale della parte ricorrente - è dunque doppiamente importante perché sanziona da un lato il comportamento datoriale finalizzato a privare i lavoratori iscritti alla CGIL del contratto collettivo nazionale, dall'altro sanziona la delegittimazione da parte dell'azienda del ruolo del sindacato come agente contrattuale”. “L'azienda - precisa l'avvocato - ha infatti trattato con un sindacato inesistente in azienda, escludendo l'unico, la FILCAMS CGIL, di fatto presente”.

E' importante, per chiarire meglio il quadro, citare anche due passaggi del decreto del Tribunale di Roma. “Ritiene il giudice - si legge a pagina 3 - che in primo luogo debba considerarsi antisindacale il comportamento della società, ex art.3 CCNL, laddove non ha dato seguito della richiesta d'incontro urgente ricevuta per fax da parte del sindacato ricorrente in data 13.3.2011, neppure a seguito della comunicazione dell'avvenuta nomina dei Rappresentanti Sindacali Aziendali. Ai sensi della normativa citata, infatti, a fronte della richiesta di una delle parti, l'Azienda avrebbe dovuto fornire informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione. E ciò non risulta sia effettivamente avvenuto”. Più avanti il decreto del Tribunale esplicita il senso del giudizio sul comportamento antisindacale dell'azienda. “In tal senso - si legge a pagina 5 del decreto - appare condivisibile l'orientamento secondo cui debba essere intesa come antisindacale non solo la condotta datoriale che violi singole disposizioni o parti di un contratto o accordo collettivo, ma ogni comportamento che realizzi una delegittimazione dello strumento della contrattazione collettiva e del ruolo del sindacato quale agente contrattuale”. Insomma “in conclusione, è lesivo del potere rappresentativo del sindacato il comportamento della società che, in difetto di allegazione specifica e prova adeguata di motivi ostativi al protrarsi dell'applicazione del CCNL Commercio, abbia escluso la predetta applicabilità ai dipendenti assegnati ad attività oubound nelle sedi di Roma, iscritti alla FILCAMS CGIL. In questa ottica, deve ordinarsi a Festa l'immediata cessazione di tale comportamento mediante l'applicazione agli iscritti al predetto sindacato del CCNL del Commercio”.