19 dicembre 2012


MiniASpI 2012 colmato vuoto legislativo

L’inps ha diffuso una circolare in materia di diritto al percepimento della MiniAspi per i periodi di inoccupazione per l’anno 2012. La comunicazione illustra chiaramente anche le modalità di presentazione della domanda che dovrà avvenire tra il 1 gennaio e il 2 aprile 2013.
“Si tratta di un regime transitorio e con caratteri di eccezionalità che però sana l’intollerabile vuoto legislativo che avrebbe lasciato scoperti da ogni tutela moltissimi lavoratori stagionali e non solo” afferma Cristian Sesena segretario nazionale della Filcams Cgil; “Il risultato raggiunto premia lo sforzo della Filcams che su questo tema ha sempre tenuto alto il livello di attenzione agendo in costante sinergia con la Confederazione.”

La legge di riforma 92 del 2012, ha, infatti, disposto l’abrogazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.
Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, la legge di riforma ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
Indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi).
Al fine di distinguerla dall’indennità di disoccupazione mini-ASpI a regime, la prestazione viene individuata con la denominazione di “mini-ASpI 2012” che sarà riportata nelle domande telematiche a disposizione del cittadino, degli Enti di patronato e nella piattaforma di Contact Center Multicanale.

Questa prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.