25 luglio 2012


Serrata delle Farmacie, le organizzazioni sindacali chiedono il rispetto delle normative


"In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore questi ha diritto all’ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione." È il testo dell’art.40 del vigente Contratto nazionale delle Farmacie.

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, in occasione dell’iniziativa di protesta del 26 luglio prossimo hanno inviato una lettera a Federfarma per ribadire che la sospensione dal lavoro decisa dal datore di lavoro, non esonera lo stesso dall'obbligo di corrispondere la retribuzione, a meno che non derivi da un accordo specifico, caso fortuito o forza maggiore.

I lavoratori mantengono pertanto il diritto alla normale retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.