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Nella maternità anche l’aumento contrattuale |
Essendo fondata sul rapporto di lavoro, la prestazione corrisposta a una lavoratrice durante il congedo di maternità è retribuzione ai sensi dell’articolo 119 del Trattato e della direttiva 75/117. Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, una discriminazione consiste nell’applicazione di norme diverse a situazioni comparabili o di una stessa norma a situazioni diverse. Quindi se la retribuzione garantita alla lavoratrice dalla norma nazionale è calcolata in base allo stipendio percepito dall’interessata precedentemente al congedo, ogni aumento di stipendio intervenuto fra l’inizio del periodo di riferimento e la fine di quello di congedo deve essere incluso tra gli elementi di computo. Con quali modalità ciò debba avvenire è demandato alle autorità nazionali competenti in quanto nulla prevede in merito la normativa comunitaria. A questo proposito, l’articolo 22 del Dlgs 151/2001 che regola il trattamento economico durante il congedo di maternità rimanda all’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di indennità di malattia. Pertanto, l’indennità è determinata prendendo a base la retribuzione del mese o delle quattro settimane immediatamente precedenti l’evento e gli eventuali aumenti successivi rilevano solo in quanto interessino la retribuzione assunta a base del calcolo. Secondo la decisione in commento, invece, l’obbligatoria inclusione nel calcolo «non si limita al solo caso in cui l’aumento di applichi retroattivamente al periodo retribuito con lo stipendio di riferimento». |
Nella maternità anche l’aumento contrattuale
di Admin
mercoledì 27 ottobre 2021