Posizione FIDALDO/DOMINA presentata nelle trattative del 1 febbraio 28 aprile 2006

FIDALDO / DOMINA
PROPOSTA DI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE, NORMATIVO E TABELLARE, PER IL RINNOVO DEL CCNL DEL LAVORO DOMESTICO


Le allegate tabelle, unitamente alle note sotto riportate, costituiscono una proposta organica di adeguamento delle retribuzioni su basi di reale compatibilità economica e sociale, con le connesse indispensabili modifiche delle normative contrattuali inerenti la retribuzione e materie connesse. Gli adeguamenti e le modifiche di cui sopra costituiscono un tutto organico ed inscindibile, nell’ambito della presente proposta, salvo eventuali marginali modifiche che potranno essere concordate, ferma restando in ogni caso la sostanza dei punti sotto elencati, che devono tutti intendersi come necessari per il mantenimento dell’equilibrio della organica modifica del CCNL proposta.

1.La retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura mensile.
Nota:tutte le normative contrattuali dovranno essere adeguate a tale nuova previsione.

2.Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL i minimi retributivi, determinati contabilmente su base mensile, come precisato al punto precedente, sono i seguenti:
categorie
Lav. conviventi
Lav. non conv.
Ass.nott•(+15%)
Pres.nott.(+15%)
Param.
IV
500,00
650,00
/
575,00
100
IV Extra
525,00
682,50
/
603,75
105
III
650,00
845,00
747,50
/
130
III Extra
675,00
877,50
776,25
/
135
II
750,00
975,00
862,50
/
150
II Extra
775,00
1.007,50
891,25
/
155
I
900,00
1.170,00
1.035,00
/
180
I Extra
925,00
1.202,50
1.063,75
/
185

3.Le differenze fra le nuove tabelle e quelle in vigore precedentemente al rinnovo del CCNL, saranno azzerate mediante la corresponsione delle suddette differenze, in tranches uguali nell’arco delle vigenza contrattuale:

4.Le tranches di aumento di cui al punto precedente potranno essere riassorbite dalle eccedenze, rispetto alla retribuzione tabellare, corrisposte, comunque denominate, con esclusione degli aumenti periodici.

5.Resta confermato il testo della nostra proposta di modifica degli artt. 10, 11 e 12, relativi alla classificazione
Note a verbale: Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente.
Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona e alla vita di relazione.
La formazione del personale, laddove prevista, si intende conseguita quando il soggetto sia provvisto di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione (conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione di durata minima di 800 ore).

6. Il rapporto a tempo parziale per i lavoratori conviventi sarà ammissibile solo nei seguenti casi:
  1. lavoratori frequentanti un corso di studio al termine del quale viene conseguito un titolo I riconosciuto dallo Stato o da altri Enti pubblici;
  2. coesistenza di altro rapporto di lavoro (anch’esso a tempo parziale) in capo al lavoratore;
  3. situazioni riconducibili a fattori soggettivi del d.d.L (da indicare analiticamente)
  4. e simili.

Nel caso di cui al precedente punto b) il lavoratore non potrà cumulare orario di lavoro complessivamente superiori ai limiti di cui all’art 17.
7.Le retribuzioni dei lavoratori conviventi a tempo parziale saranno di base le stesse di quelli a tempo pieno, con ragguaglio proporzionale agli orari di lavoro concordati, nelle fasce di orario e con le maggiorazioni percentuali della retribuzione sotto indicate:
8.Le retribuzioni dei lavoratori non conviventi si riferiscono, nei valori indicati in tabella, ai lavoratori con orari lunghi. Le retribuzioni saranno maggiorate, per tener conto della maggiore penosità del lavoro a tempo parziale, con le seguenti aliquote:
I.per gli orari settimanali compresi fra 44 e 32 ore:0%;
Il.per gli orari settimanali compresi fra 31 e 20 ore:10%;
III.per gli orari settimanali compresi fra 19 e 10 ore:15%;
IV.per gli orari settimanali inferiori a 10 ore:20%.

9.L’art. 34 CCNL è abrogato, salvo che per la parte che si riferisce all’incremento dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, quest’ultima fino al conseguimento delle modifiche normative indicate alla nota 2, come previsto alla nota 3. E’ abrogato anche l’art. 41 ed eliminato l’ultimo alinea dell’art. 31.
10.In luogo del meccanismo di rivalutazione delle retribuzioni precedentemente previsto all’art. 34, verrà adottata una procedura derivata dall’accordo 23/7/93, elevando la durata del CCNL a 4 anni e quella della parte economica a 2 anni. Resteranno in ogni caso fermi i valori delle tranches di allineamento alle nuove tabelle retributive, così come previsto al punto 3, e pertanto per il primo biennio gli aumenti derivanti dai rinnovi economici saranno calcolati sulle tabelle in vigore precedentemente al presente rinnovo. A partire dal primo rinnovo quadriennale, gli aumenti in percentuale saranno calcolati sulle nuove tabelle comprensive delle tranches di allineamento di cui al punto 3.

11.L’art. 33 è così modificato:
categorie
Lav. conviventi
Lav. non conv.
Ass.nott•(+15%)
Pres.nott.(+15%)
Param.
IV
20,00
26,00
/
23,00
100
IV Extra
21,00
27,30
/
24,15
105
III
26,00
33,80
29,90
/
130
III Extra
27,00
35,10
31,05
/
135
II
30,00
39,00
34,50
/
150
II Extra
31,00
40,30
35,65
/
155
I
36,00
46,80
41,40
/
180
I Extra
37,00
48,10
42,55
/
185

12.inserire lo
13.Art. 17.
14.Vengono respinte in toto le seguenti richieste delle OO.SS.:
Restano da definire le parti accoglibili delle altre richieste avanzate.

Rielaborare il testo del CCNL in modo funzionale ad una migliore comprensione dello stesso, modificando in particolare la composizione della Commissione di cui all’art. 43, per le finalità di cui all’ultimo comma di tale articolo.

Note:
1.A norma del D.P.R. 917/86 (T U1R.), art. 51, comma 2 lett.c) e comma 4, lett.c) la somministrazione del vitto da parte del datore di lavoro non concorre a formare il reddito (e quindi non fa parte della retribuzione in senso tecnico), mentre l’alloggio concorre a formare il reddito, per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell “alloggio stesso, per il 30% del proprio valore.

2.Dalla nota precedente consegue che la disciplina legale in vigore per il lavoro domestico (art.
3.nelle more dell“ottenimento di quanto sopra potrebbe essere mantenuta temporaneamente in vigore la norma relativa all“incidenza sugli istituti contrattuali della retribuzione in natura (con gli aumenti annuali ex-art. 34 CCNL). Tale incidenza dovrebbe essere definita temporanea fin dall“inizio dell“entrata in vigore della relativa norma, prevedendo fin d’ora, per allora, l’abrogazione del punto 5) dei chiarimenti a verbale.