2/7/2001 ore: 2:00

DISTRIBUZIONE COOPERATIVA, biennio retributivo 02/07/2001

Contenuti associati

L’anno 2001, il giorno 2 del mese di luglio in Roma

tra

L’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - A.N.C.C. Coop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata dal Responsabile del Settore Lavoro e Formazione Franco BARSALI e da Andrea PAPINI;

L’Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. CONAD ( Lega Nazionale Cooperative e Mutue ) rappresentata da Federico GENITONI;

La Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione ( Confederazione Cooperative Italiane ) rappresentata da Aldo SIRONI e Livio CAMILLI;

L’Associazione Generale Cooperative Italiane

e

La Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi ( FILCAMS-CGIL) rappresentata da Ivano CORRAINI e Luigi COPPINI;

La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo ( FISASCAT-CISL) rappresentata da Gianni BARATTA e Mario PIOVESAN;

La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi ( UILTuCS - UIL) rappresentata da Bruno BOCO, Gianni RODILOSSO e Antonio VARGIU;


Si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL del 5 ottobre1999



      ART. 2 UNA TANTUM

      A tutto il personale in forza alla data della stipula del presente Accordo o assunti successivamente a tale data, compresi i giovani assunti con CFL verrà erogato un importo “una tantum”.

      Tale importo, pari a lire 320.000 - Euro 165,27 - lorde medie (IV livello) riparametrate per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all’art. 72 del CCNL del 5 ottobre 1999, è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 30 giugno 2001 a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale e spetta in relazione all’intero periodo di dodici mesi intercorrenti dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

      Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi e fermo restando quanto previsto nel primo comma del presente articolo, gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 146 e 147 del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità.

      Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

      Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l’una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.

      L’importo “una tantum” spettante verrà erogato con il foglio di paga di settembre 2001.

      In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma sesto l’importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al terzo comma.

      L’importo “una tantum” di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

      Ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà le quote mensili di “una tantum” o le sue frazioni saranno erogate dall’istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.

      Art. 3

      Le parti nel definire l’attuale accordo economico convengono che il CCNL verrà rinnovato alla scadenza naturale (31 dicembre 2002).

      In riferimento al terzo anno economico (2003 ) — ricadente nella previsione del prossimo rinnovo e definito dall’attuale accordo - a fronte di scostamenti dei DPEF, le parti valuteranno, nel corso del rinnovo del prossimo CCNL, le determinazioni, coerenti con l’impianto del Protocollo del 23 luglio 1993, da adottare.


      PATTUIZIONE INTEGRATIVA DELL’ACCORDO DI COSTITUZIONE DEL
      FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE
      COOPERATIVA DEL 6 DICEMBRE 1996

      L’anno 2001, il giorno 2 del mese di luglio in Roma
      tra

      L’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - A.N.C.C. Coop ( Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata dal Responsabile del Settore Lavoro e Formazione Franco BARSALI e da Andrea PAPINI;

      L’Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. CONAD (Lega Nazionale Cooperative e Mutue ) rappresentata da Federico GENITONI;

      La Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane) rappresentata da Aldo SIRONI e Livio CAMILLI;

      L’Associazione Generale Cooperative Italiane
      e

      La Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi ( FILCAMS-CGIL) rappresentata da Luigi COPPINI;

      La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata da Mario PIOVESAN;

      La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi ( UILTuCS-UIL) rappresentata da Gianni RODILOSSO e Antonio VARGIU;
      si conviene

      di aggiungere all’accordo per la costituzione del fondo pensione complementare nel settore della distribuzione cooperativa stipulato in Roma il giorno 6 dicembre 1996 la seguente previsione:

      “Al fondo possono essere iscritti anche i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno.”

      Letto e sottoscritto in Roma, il 2 luglio 2001
      (Seguono Firme)