17/10/2005 ore: 2:00

DISTRIBUZIONE COOPERATIVA, CCNL 01/01/2003 - 31/12/2006 (testo ufficiale)

Contenuti associati

Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop - L.N.C. e M.
Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. - L.N.C. e M.
Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione - C.C.I.
Associazione Italiana Cooperative di Consumo - A.G.C.I.

Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT-CISL Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL





Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
per i dipendenti
da imprese della
distribuzione cooperativa



Testo DEFINITIVO



Roma, 17 ottobre 2005




Le parti in NERETTO CORSIVO sono le novità introdotte sulla base dell’accordo di rinnovo del 2 luglio 2004 e dalla successive sessioni di stesura del CCNL.zione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop - Lo DEFINITIVO Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione - C.C.I.

Il giorno 17 ottobre 2005 in Roma presso la sede della ANCC si sono incontrati:
tra

l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori ANCC coop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata dal Presidente Aldo Soldi, da Franco Barsali Responsabile del Settore Lavoro e Formazione e da Andrea Papini;

l’Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti ANCD (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata dal Segretario Generale Roberto Dessì e da Federico Genitoni;

La Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane) rappresentata dal Presidente della Federconsumo Pierluigi Angeli, dal Vice Presidente Aldo Sironi Delegato alle Relazioni Sindacali, dal Direttore di Federconsumo Livio Camilli e dal Responsabile del Servizio Sindacale di Confcooperative Sabina Valentini ;

l’Associazione Italiana Cooperative di Consumo (AGCI) rappresentata dal Presidente Maurizio Zaffi e da Filippo Turi dell’Ufficio Relazioni Industriali
e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Ivano Corraini, dal Responsabile del Settore Luigi Coppini e da Ramona Campari;

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta e dal Segretario Nazionale Mario Piovesan;

l’ Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco e dal Segretario Nazionale Gianni Rodilosso e Antonio Vargiu del Dipartimento Sindacale:





le suddette parti , visti

il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa stipulato in data 5 ottobre 1999;

il relativo accordo di rinnovo siglato in data 2 luglio 2004
hanno convenuto la stipula definitiva del

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa costituito da :

-Premessa e sfera di applicazione del CCNL;
-Da 4 Parti, 24 Titoli e 209 articoli;
-Allegati n° 3

Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti
di tutte le parti stipulanti






PREMESSA AL CCNL

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, richiamandosi ai criteri ed ai contenuti del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993, si propone di realizzarne obiettivi e finalità nel mutato contesto socio-economico, nazionale ed internazionale.
A fronte dell’accentuata dinamica della concorrenza fra imprese, che caratterizza l’andamento del mercato anche nel settore di applicazione del presente CCNL, dello stadio avanzato del processo di integrazione europea, della dimensione assunta dal fenomeno della globalizzazione delle attività produttive e degli scambi commerciali, le parti firmatarie, ribadendo, in linea di principio, la persistente validità delle linee ispiratrici del Protocollo del luglio 1993 in materia di politica dei redditi, auspicano che eventuali modifiche possano risultare rispondenti al duplice obiettivo di salvaguardare la competitività delle imprese e di riconoscere ai lavoratori benefici economici effettivi. In questo spirito esse si ripromettono di contribuire all’azione delle rispettive Confederazioni nell’eventuale negoziato interconfederale sulla revisione degli assetti contrattuali.
Le parti firmatarie del presente CCNL, consapevoli dell’incidenza delle politiche fiscali, intese in senso lato, sia sulle condizioni di competitività delle imprese, sia sull’andamento reale del reddito dei lavoratori, auspicano altresì interventi legislativi di riforma in grado di contenere la dinamica del costo del lavoro. Con la stipulazione del presente CCNL le parti firmatarie hanno inteso contemperare esigenze produttive delle imprese e bisogni di tutela dei lavoratori, sia attraverso strumenti ed istituti già esistenti, sia definendo nuovi contenuti negoziali. In questo spirito esse sottolineano la necessità che, in sede applicativa, vengano in particolare valorizzati alcuni elementi che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione degli equilibri negoziali:
·la concertazione a tutti i livelli della struttura contrattuale, come strumento di amministrazione delle regole concordate e di prevenzione dei conflitti;
·la bilateralità, con particolare riguardo alle funzioni che potranno essere svolte dall’Ente bilaterale nazionale della distribuzione cooperativa;
·il “welfare complementare’, con particolare riferimento all’attuazione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori della distribuzione cooperativa;
·le regole in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, segnatamente quelle riguardanti la repressione del fenomeno del mobbing e delle molestie sessuali.

In aderenza alle indicazioni dell’Unione europea, con particolare riferimento a quelle tracciate nell’ambito della c.d. strategia europea per l’occupazione, le parti firmatarie del presente CCNL, infine, concordano sul valore della formazione, di base e continua, come strumento in grado di contribuire agli obiettivi dell’occupabilità e dell’adattabilità dei lavoratori, assicurando il perseguimento di più elevati livelli di occupazione stabile.

VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle cooperative di consumo, dai consorzi da queste costituiti, nonché dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, che appartengano al settore della distribuzione, del terziario e dei servizi. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.
Il presente contratto si applica anche ai rapporti di lavoro del personale dipendente da cooperative fra dettaglianti, ai loro consorzi e società di servizio alle cooperative e ai consorzi del settore.
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, che ha efficacia in tutto il territorio nazionale è complessivamente migliorativo rispetto al precedente CCNL, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, provinciali, aziendali, accordi speciali, usi e consuetudini riferentisi ai medesimi settori e categorie indicati nel precedente comma. Sono fatte salve, per tutti i lavoratori, le relative condizioni di miglior favore comunque acquisite.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Chiarimento a verbale
Ai fini dell'applicazione del presente contratto i consorzi vengono considerati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.

Nota a verbale
In relazione all'applicazione del presente CCNL alle società controllate nei casi in cui si verificasse la necessità di un cambiamento di applicazione di contratto le parti si incontreranno preventivamente per esaminare le necessarie armonizzazioni.




PARTE PRIMA – RELAZIONI SINDACALI

TITOLO I
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

1.Le parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni che consentano una più marcata presenza della cooperazione nel paese e una sempre maggiore efficienza e competitività delle Cooperative nel settore distributivo anche quale premessa indispensabile per sviluppare l’occupazione, riconoscono l’importanza di favorire, a tal fine, lo sviluppo di un sistema di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti coerenti, anche negoziali, da parte dei propri rappresentati per affermare un processo di più larga partecipazione, nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia economica e d’impresa, anche attraverso l’esercizio dei diritti sindacali e un migliore utilizzo degli strumenti di cui al presente CCNL .

2.Le parti stipulanti il presente CCNL concordano di organizzare un sistema di relazioni sindacali come sotto specificato:
2.1.informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le modalità stabilite
      dall’art.2 (diritti di informazione);
2.2.partecipazione e confronto per le materie e con le modalità indicate nell’art. 3;
2.3.contrattazione collettiva al livello nazionale ed al secondo livello di
    contrattazione con le modalità e i contenuti stabiliti nell’art. 11 .

3. Strumenti per un’efficace gestione delle relazioni sindacali vengono definiti:
      3-1 Osservatorio Nazionale (art. 6);
      3-2 Commissione Paritetica Nazionale (art. 7);
      3-3 Enti Bilaterali (artt. 8 e 9).

4.In questo contesto e a tutti i livelli, assume valore politico un’etica di rapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che si è realizzato nella esperienza italiana quale patrimonio positivo delle Organizzazioni Sindacali e cooperative firmatarie del presente contratto.

5.Le parti, anche alla luce del nuovo sistema di relazioni sindacali, sono impegnate a perseguire comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.

6.Le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che nelle compatibilità di mercato siano tali da poter contenere i prezzi entro i livelli necessari alla politica dei redditi.

7.Le parti si danno atto che le innovazioni in materia di relazioni sindacali, struttura contrattuale e diritti individuali, esprimono l’intendimento di perseguire gli obiettivi comuni di democrazia economica e di partecipazione ai processi di sviluppo della cooperazione e dell’occupazione.

8.Una coerente gestione del CCNL nel rispetto, a tutti i livelli, di quanto previsto nel sistema di relazioni sindacali, costituisce un impegno delle parti e può consentire, alla verifica, di aprire la strada ad ulteriori avanzamenti.

9.Al fine di risolvere eventuali controversie sul sistema delle relazioni indicate nel presente articolo su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto si ricorrerà ad un confronto tra le organizzazioni firmatarie il presente contratto a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprenderanno libertà di azione.

10.Al fine di risolvere eventuali controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto, verrà attivata la Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 7 del presente CCNL.

11.Le parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni 6 mesi o anticipatamente su richiesta, al fine di valutare le relazioni intercorrenti tra la normativa contrattuale e la legislazione emanata in materia di rapporto di lavoro.

Art. 2 DIRITTI DI INFORMAZIONE

1.Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle Cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.

2.Al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sulla organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato (nazionale, regionale, aziendale) allo scopo di consentire anche l’attivazione di una eventuale fase di confronto sui progetti di cui all’art. 3 (partecipazione).

3.In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni Cooperative, in piena autonomia, fornirà alle predette Organizzazioni Sindacali informazioni sulle materie indicate ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo; per quanto riguarda le informazioni sui progetti con le procedure previste dal punto 3 dell’art. 3.


A)LIVELLO NAZIONALE

1.Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, alla evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative ed ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento alla occupazione giovanile e femminile.

2.In questo ambito e nei suoi termini più generali, l’informazione riguarderà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli assetti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie, avverrà nel rispetto dei tempi di decisione delle cooperative e sarà preventiva nei termini di cui al successivo art. 3, punto 3, lett. A). Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.

3.Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione, per stabilire rapporti funzionali con i programmi agricoli e industriali tali da consentire una politica commerciale e degli assortimenti coerente rispetto alle esigenze dei consumatori .

4.Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi inerenti la riforma del settore distributivo e sulle iniziative reciproche verso i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumo di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e commerciale.

5.Le Associazioni Cooperative nazionali, a fronte di propri progetti strategici di rilevanza nazionale e/o territoriale forniranno, nel corso di appositi incontri alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL informazioni relative alle caratteristiche dei progetti, ai piani di investimento ed ai tempi di realizzazione. Acquisite tali informazioni le parti potranno concordemente dare attuazione alle previsioni ed alle procedure di cui all’art. 3 lett. A) e B).

6.Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al Dlgs n° 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.


B) LIVELLO REGIONALE

1.Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle Cooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile e sui processi di esternalizzazione.
Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull’andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
Le informazioni di cui sopra, se riferite alle cooperative fino a 50 dipendenti, ove anche finalizzate alla contrattazione di secondo livello, saranno necessariamente più articolate e suddivise, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti ed alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.

2.Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.

3.In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell’adozione dei provvedimenti da parte dell’autorità competente.

4.Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto avverrà fra Associazioni Distrettuali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Regionali interessate e/o le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente CCNL.

5.Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al Dlgs n° 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.


C) LIVELLO AZIENDALE

1.Nelle cooperative con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e alle R.S.U. di cui all’art. 17, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell’anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive della cooperativa, del consorzio, o delle società da esse costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali, con particolare riferimento:




I.ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
II.agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie;
III.alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità;
IV.ai programmi di formazione professionale nelle cooperative con oltre 300 dipendenti, secondo le previsione di cui al comma 5 dell’art. 30;
V.rapporto biennale sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 9 legge n° 125/1991, per le imprese con oltre 100 dipendenti;
VI.terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici ( tali informazioni saranno fornite, in termini preventivi, anche a livello di singola unità produttiva );
VII.agli inserimenti relativi alle categorie protette.
VIII.il calendario delle aperture domenicali e festive ( tali informazioni saranno fornite anche a livello di singola unità produttiva ).

2.Durante l’incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e il funzionigramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell’occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli e sui programmi formativi, dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell’azienda nonché dati riferiti al bilancio preventivo ed al suo andamento periodico nell’anno di riferimento.

3.Saranno fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a favore e a tutela dei consumatori.

4.Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell’utilità del confronto anche in relazione alla possibile attivazione di quanto previsto al successivo art. 3, ivi compreso quanto previsto dalle procedure.

Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le informazioni fornite ai livelli A), B), C), ad esclusione di quelle aventi carattere strategico comunicate alle Segreterie delle OO.SS. firmatarie, laddove siano state espresse in forma scritta saranno trasmesse anche all’Osservatorio Nazionale ove contribuiranno ad alimentare la banca dati dello stesso

Art. 3 PARTECIPAZIONE

A)CONFRONTO SUI PROGETTI

1.Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, contenute nel precedente articolo, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico organizzative nei comparti commerciali e i loro riflessi sulla organizzazione del lavoro, sui livelli occupazionali e professionali, le Organizzazioni Sindacali competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l’apertura di una fase di confronto.

2.Le parti si impegnano all’obbligo della riservatezza rispetto alle informazioni acquisite. Nel caso di violazione dell’obbligo le parti si incontreranno per valutare le conseguenze e decidere le opportune iniziative.

3.Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite alla fase successiva l’iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e preventive rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità in modo da consentire alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U. e/o R.S.A. una effettiva partecipazione ai medesimi.

4.In particolare, a seguito della decisione assunta dall’impresa per nuovi investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad un confronto sui progetti della organizzazione del lavoro funzionale all’investimento, della distribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle professionalità.

5.Le parti convengono altresì sull’utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi ad elementi di organizzazione del lavoro.


B) PROCEDURE

1.Relativamente al precedente punto a) si conviene che la richiesta di confronto dovrà essere inoltrata per iscritto all’azienda e alla Associazione Cooperativa competente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.

2.L’azienda interessata e l’Associazione cooperativa competente per livello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il confronto con le Organizzazioni Sindacali competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di sviluppo occupazionale e di crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza aziendali, anche attraverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità, di cui all’art. 33, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.

3.La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e dovrà esaurirsi entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all’esaurimento della procedura di cui sopra, le Organizzazioni Sindacali non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti gli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.

4.Nell’ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i livelli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati Consultivi Paritetici formati per il livello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Cooperative competenti per livello e, per il livello Aziendale, dalle aziende interessate, dalle R.S.U. e dalle OO.SS. competenti per livello, con il compito di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmettere alle rispettive Organizzazioni.

5.I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 (sei) membri nominati in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e/o R.S.U. e da 6 (sei) membri nominati dalla Associazione Cooperativa competente per livello o dalla azienda interessata.


C) ACCORDI DI AVVIO

1.Al fine di favorirne il successo le parti, anche come coerente sviluppo di quanto previsto dai precedenti punti, a fronte di nuovi insediamenti ed a ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già esistenti avvieranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio sulle materie relative all’organizzazione del lavoro e all’utilizzo degli impianti, alla occupazione quali-quantitativa ed all’articolazione dell’orario, alle flessibilità organizzative.
Il confronto si dovrà esaurire, di norma, un mese prima del nuovo insediamento.

Art. 4 LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE

Le parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente su due livelli:
nazionale per il primo livello e aziendale per il secondo.

Art. 5 PROCEDURE DEL NEGOZIATO CONTRATTUALE

Ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993 le parti per i rispettivi livelli di competenza si atterranno alle procedure di seguito indicate, ritenute funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e all’intento di prevenire il conflitto ed evitare carenze contrattuali.

A)RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE

1.Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a presentare la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

2.Le Associazioni Cooperative si impegnano ad iniziare le trattative entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della piattaforma. In occasione del primo incontro oltre alla illustrazione dei contenuti della piattaforma tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato.

3.Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

4.Le parti si danno atto che in assenza di accordo, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, un elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”. L’importo di tale elemento sarà pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

5.La violazione della norma di cui al comma 3 della presente lettera A) comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.

6.L’indennità di vacanza contrattuale, eventualmente erogata, cesserà dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto.


B) RINNOVO DEI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO

1.Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali.

2.Entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste sindacali, nel rispetto delle norme e delle procedure contrattuali, le aziende si impegnano ad iniziare le trattative stabilendo il percorso del negoziato.

3.Durante tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.













TITOLO II
STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 6 OSSERVATORIO NAZIONALE

Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto specificati, le parti convengono di costituire l’Osservatorio Nazionale sulla distribuzione cooperativa, secondo le modalità di funzionamento di cui al regolamento allegato, con lo scopo precipuo di:
I.confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di approfondimento, in merito alle evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;
II.realizzare una informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità;
III.analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa nonché quella della occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di inquadramento;
IV.seguire l’andamento della occupazione femminile e acquisire conoscenze adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal fine con la commissione paritetica nazionale per le pari opportunità, di cui al comma 2 dell’art. 34;
V.rilevare eventuali problematiche derivanti dall’inserimento in azienda di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e portatori di handicaps ed individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;
VI.sviluppare una analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;
VII.svolgere indagini ed approfondire lo stato delle relazioni sindacali anche a livello europeo, l’evoluzione e gli esiti della contrattazione collettiva del settore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso della distribuzione commerciale e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale;
VIII.seguire lo sviluppo del lavoro interinale – nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali – e dei lavori atipici;
IX.sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione nella distribuzione commerciale e cooperativa in Italia e in Europa e sul dialogo sociale europeo;
X.ricevere dalle organizzazioni territoriali, gli accordi realizzati a livello aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL.

2.A livello nazionale si effettueranno degli incontri al fine di monitorare le politiche del lavoro, quanto previsto in materia di assistenza sanitaria integrativa, nonché le iniziative formative svolte per la categoria dei Quadri mediante il coinvolgimento di una rappresentanza degli stessi.

3.L’Osservatorio Nazionale istruisce su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali, con riferimento a sistemi di flessibilità dell’orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, dell’organizzazione del lavoro, dell’innovazioni tecnologiche e delle altre materie affidate dalle parti.

4.Tutte le elaborazioni e le proposte della sezione dell’Osservatorio Nazionale saranno presentate nel corso di un apposito incontro alle parti stipulanti il CCNL per consentire, anche attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, ivi compresa l’individuazione di nuove figure professionali di II livello per le quali consentire l’instaurazione del rapporto di apprendistato.

5.Le parti convengono di effettuare una prima verifica sullo stato di funzionamento e sulla realizzazione delle attività dell’Osservatorio a conclusione del primo biennio di vigenza del presente CCNL.

Art. 7 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

1.E’ istituita a Roma, presso la sede della A.N.C.C., la Commissione Paritetica Nazionale. Tale Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese intercorse esaminando tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole del contratto, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari. Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.

2.A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti detto contratto e/o le cooperative aderenti alle rispettive Associazioni tramite le Associazioni territoriali di competenza. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, 412 Codice di Procedura Civile e 2113, quarto comma Codice Civile, come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533.

3.In pendenza di procedura presso la Commissione Nazionale, cioè per 45 giorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere alcuna iniziativa sia sindacale che legale.

4.Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di Organizzazione Sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso – sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri – potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni), di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.

5.Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.

Art. 8 ENTE BILATERALE

Le parti convengono di istituire l’ente bilaterale nazionale della distribuzione cooperativa il quale si articolerà nel territorio rafforzando e ridisegnando il ruolo dei Comitati Misti Paritetici o di strumenti analoghi in grado di essere accreditati presso le Regioni in modo da partecipare, attraverso le necessarie progettualità, ai relativi finanziamenti per la ricerca e la formazione.
Le parti entro il 31 dicembre 2005 definiranno le modalità costitutive dell’ente bilaterale nazionale, il relativo regolamento di funzionamento e le materie ad esso demandate.
Per il finanziamento dello stesso le parti convengono di destinare un contributo dello 0,03% da parte aziendale e dello 0,01% da parte del lavoratore derivante dal contributo di assistenza contrattuale di cui all’art. 208 del presente CCNL.
Le parti a fronte della costituzione dell’ente bilaterale confederale della cooperazione valuteranno le modalità di raccordo con esso.

Art. 9 COMITATI MISTI PARITETICI

1.Le parti convengono che in attesa della costituzione dell’Ente Bilaterale nazionale e delle sue articolazioni a livello territoriale, il Comitato Misto Paritetico Nazionale e i Comitati Misti Paritetici Regionali costituiti in base alla previgente normativa contrattuale del CCNL, rimarranno operativi per le materie espressamente demandate e ancora in vigore con il presente contratto di cui alle disposizioni seguenti.

2.Compiti principali di tali comitati sono:
I.attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative di settore;
II.effettuare l’esame dell’andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario;
III.rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;
IV.svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998;
V.svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di 8 ore settimanali, di cui all’art. 97;
VI.esprime parere di conformità su progetti presentati per l’assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia;
VII.ricevere dalle imprese che non hanno contrattazione aziendale i programmi di flessibilità realizzati, curandone la registrazione.

Presso tali Comitati avranno sede le Commissioni di Conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 196.

3.Qualora i Comitati di cui al presente articolo siano chiamati ad esprimere pareri di conformità comunque finalizzati, e gli stessi non siano adottati nel termine di giorni 15 dal ricevimento della formale richiesta, si intenderanno non espressi e quindi rinviati alla competenza dell’Ente Bilaterale Nazionale / Comitato Misto Paritetico Nazionale per il relativo parere di conformità.

3. I Comitati Misti Paritetici coordineranno la propria attività con l’Ente Bilaterale Nazionale / Comitato Misto Paritetico Nazionale e la Commissione prevista dal CCNL per le pari opportunità, stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali Regionali (Coop Form) , in merito alle iniziative individuate.

Art. 10 LIVELLO DI CONFRONTO REGIONALE

1.Le parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale momenti di confronto per giungere a positive intese operative in merito a:
I.attivazione e regolamentazione dei comitati misti paritetici sul mercato del lavoro di cui all’art. 9 e in merito alle azioni positive per le pari opportunità;
II.attivazione e regolamentazione dei comitati consultivi paritetici per l’esercizio del diritto all’informazione di cui all’art. 3, lettera b, punto 4;
III.confronti sulle norme vigenti o emanande in tema di orari commerciali dagli enti pubblici competenti per verificarne i riflessi eventuali con gli orari di punti di vendita. A fronte di tali verifiche le parti potranno assumere orientamenti comuni con cui confrontarsi con gli enti pubblici predetti;
IV.verifiche generali sull’applicazione del contratto di lavoro nelle cooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

















TITOLO III
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

Art. 11 FUNZIONI E MATERIE

1.La contrattazione di secondo livello si svolge in azienda una sola volta nel periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dal CCNL medesimo.
I contratti di secondo livello hanno durata quadriennale.

2.Il secondo livello di contrattazione è di competenza della R.S.U. unitamente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie competenti per livello.

3.Le erogazioni retributive del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa medesima.

4.Considerati i vantaggi che in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione aziendale possono derivare all’intero sistema produttivo, attraverso il miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione dell’impresa, queste erogazioni devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale che verrà emanato in attuazione dell’impegno di cui al Protocollo del 23 luglio 1993.

5.La contrattazione aziendale potrà concordare norme riguardanti:
I.articolazioni dell’orario di lavoro mediante turni unici continuati, fasce orarie differenziate, orari spezzati anche combinati tra loro e forme di flessibilità dell’orario di lavoro di cui al comma 2 dell’art. 108 e dall’art. 109;
II.problematiche connesse all’organizzazione del lavoro;
III.organici;
IV.mobilità per motivi di ristrutturazione, concentrazione e sviluppo aziendale;
V.inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;
VI.problemi connessi al mercato del lavoro, riferiti all’utilizzazione delle diverse tipologie di contratto (part-time, tempo determinato, apprendistato, lavoro temporaneo ,ecc.)
VII.tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VIII.pari opportunità uomo-donna secondo quanto previsto dalle norme di legge;
IX.determinazione dei periodi feriali ai sensi dell’art. 124;
X.modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
XI.quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge 20 maggio 1970 n. 300 “Statuto dei lavoratori”;
XII.erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa medesima; per i consorzi tali erogazioni potranno essere collegate ai risultati delle cooperative associate. Tali erogazioni devono rispondere alle caratteristiche di cui al comma 4 del presente articolo;
XIII.l’assistenza sanitaria integrativa;
XIV.altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.

6.Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.

Nota a verbale
Per i gerenti o gestori di cui al terzo livello si procederà in sede aziendale alla fissazione di un elemento aggiuntivo alla retribuzione tabellare, in relazione all’entità del negozio gestito, commisurata al numero dei dipendenti e/o al volume delle vendite.
Art. 12 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

1.Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori della distribuzione cooperativa, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 314/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2.Le parti convengono di istituire una Commissione Bilaterale per definire, entro il termine del 31 dicembre 2004, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.

3.A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore della distribuzione cooperativa, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 55 del presente contratto.

4.A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende della distribuzione cooperativa, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 61 del presente contratto.

5.Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’impresa, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10,00 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7,00 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.

6.I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

7.È dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico dell’impresa, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto che saranno versate in due rate di 15,00 euro ciascuna, ad ottobre 2004 ed a luglio 2005.

8.Il regolamento del Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

9.Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.

10.All’avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di armonizzazione.

Dichiarazione a verbale
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

Art. 13 ASSETTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI DIRETTIVI

1.Le parti si impegnano, in sede aziendale, ad intervenire sull’assetto retributivo dei lavoratori con funzioni di carattere direttivo e/o altamente qualificati, non appartenenti alla categoria quadri, mediante la previsione o la eventuale rivalutazione delle quote salariali aggiuntive esistenti al fine di cogliere e valorizzare i contenuti professionali delle prestazioni, sia in rapporto alle particolari modalità di svolgimento delle prestazioni medesime, sia in rapporto alle situazioni del mercato del lavoro, adeguate alle specifiche funzioni svolte nell’ambito del sistema organizzativo aziendale, tenendo conto dei seguenti criteri che possono essere presenti congiuntamente o alternativamente:
I.capacità propositive in relazione ai processi decisionali, in riferimento alle proprie funzioni;
II.incidenza della funzione stessa e della responsabilità nell’organizzazione aziendale;
III.gestione di procedure basate sull’impiego di tecnologie complesse;
IV.complessità delle strutture aziendali;
V.situazione del mercato del lavoro.

2.Tali indennità potranno essere riassorbite dalla contrattazione collettiva, se espressamente previsto.

Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che con l’istituzione delle fasce retributive suddette non hanno inteso mettere in discussione la scala classificatoria stabilita dal vigente CCNL. Pertanto esse riconfermano il principio dell’equivalenza delle mansioni all’interno dei rispettivi livelli d’inquadramento a tutti gli effetti contrattuali e, principalmente, ai fini della eventuale mobilità aziendale che le parti non intendono ulteriormente vincolare.




TITOLO IV
DIRITTI SINDACALI
Art. 14 DIRIGENTI SINDACALI

1.Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a)di Consigli o Comitati direttivi nazionali o periferici delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
b)di rappresentanze sindacali aziendali costituite, ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di otto dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c)della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di otto dipendenti.

2.Le Organizzazioni Sindacali interessate devono comunicare, con lettera raccomandata, alle cooperative ed alle Associazioni rappresentative di queste ultime, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 29 dell’accordo interconfederale del 13/9/1994.

3.I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di ottanta ore annue.

Art. 15 CONTRIBUTI SINDACALI

1.Le parti convengono che l’impresa provvederà alla trattenuta del contributo associativo-sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

2.La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’impresa dovrà versarla. Quest’ultima, garantendo la segretezza della scelta del lavoratore, trasmetterà l’importo della trattenuta alla Organizzazione Sindacale prescelta.


Art. 16 DIRITTI SINDACALI DELLE RAPPRESENTANZE
DELL’Art. 14, c. 1, lett. B)

1.Alle rappresentanze sindacali aziendali previste dall’art. 14, comma 1, lettera b) del presente CCNL, trovano applicazione le disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300.

2.Per le assemblee indette dalle rappresentanze di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni per lo svolgimento delle assemblee contenute nell’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Le procedure e le modalità sono quelle stabilite dal successivo art. 26.

Art. 17 R.S.U.: COMPITI, FUNZIONI E COMPOSIZIONE
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

1.Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

2.Nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria di cui all’art. 14, comma 1, lettera c) è costituita da 1 componente. Qualora la cooperativa abbia più di 8 e fino a 15 dipendenti, operanti in unità produttive situate in regioni geografiche diverse, la R.S.U. di cui sopra è costituita da 3 componenti.

3.In via sperimentale la Rappresentanza Sindacale Unitaria delle cooperative fino a 15 dipendenti (v. nota a verbale) potrà essere costituita a livello interaziendale o per area territoriale o circoscrizionale ed essere eletta dai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate. Il bacino interaziendale e le aree territoriali o circoscrizionali di competenza nonché le modalità di ripartizione degli oneri tra le cooperative sono definite mediante accordo tra le parti a livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4.Nelle cooperative che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 8 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata non raggiunge tali limiti, la R.S.U. di cui all’art. 14, comma 1, lettera c), è costituita da 3 componenti.

5.Nelle cooperative che occupano più di 15 dipendenti la R.S.U. di cui all’art. 14, comma 1, lettera c), è costituita da:
a)1 componente nelle unità produttive in cui sono occupati più di 8 e fino a 15 dipendenti, garantendosi comunque in tali unità la rappresentanza di 3 componenti qualora le altre unità produttive dell’impresa siano costituite ciascuna da un numero di dipendenti uguale od inferiore ad 8;

da almeno:

b)3 componenti nelle unità produttive in cui sono occupati più di 15 e fino a 200 dipendenti;
c)3 componenti, per ogni 300 dipendenti o frazioni di essi, nelle unità produttive in cui sono
      occupati da 201 a 3000 dipendenti;
d)in aggiunta ai componenti di cui alla lettera c), 3 per ogni 500 dipendenti o frazione di essi, nelle
      unità produttive in cui è occupato un numero di dipendenti superiore a 3000.

Nota a verbale
Le parti si danno atto che quanto previsto al punto 2 dell’art. 17 è applicabile alle sole cooperative aderenti alla Confcooperative/Federconsumo.

Art. 18 COMPOSIZIONE SPERIMENTALE DELLE R.S.U.

1.In via sperimentale nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria è composta come segue:

a)da 16 a 70 dipendenti - 3 rappresentanti
b)da 71 a 90 dipendenti - 4 rappresentanti
c)da 91 a 120 dipendenti - 5 rappresentanti
d)da 121 a 200 dipendenti - 8 rappresentanti
2.da 201 a 300 dipendenti – 10 rappresentanti
2.da 301 a 600 dipendenti – 12 rappresentanti.
g)da 601 a 900 dipendenti – 15 rappresentanti

2.Nelle unità produttive che occupano più di 900 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.

3.Le parti si incontreranno, su richiesta, prima della scadenza del presente contratto per verificare la possibilità di consolidamento della sperimentazione di cui al primo comma.

Art. 19 PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DELLE R.S.U.

1.I componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui alla lettera c) del precedente art. 14 hanno diritto per l’espletamento del loro mandato a permessi retribuiti.

2.Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a)a tre componenti la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano più di 15 e fino a 200 dipendenti;
b)a tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c)a tre componenti per ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b);
d)per la R.S.U. costituita nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti il diritto a permessi retribuiti spetta ai componenti indicati espressamente ai punti 1 e 3 del precedente art. 17, secondo le fattispecie ivi previste.

3.I permessi spettanti alle R.S.U. di cui al presente articolo saranno pari a 15 ore mensili nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti ed a 2 ore annue per ciascun dipendente nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti.

4.I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui ai commi precedenti devono darne comunicazione scritta alla cooperativa di regola 24 ore prima come segue: nei casi di cui alla lettera b), comma 1 dell’art. 14 tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale; nei casi di cui alla lettera c) comma 1 dell’art. 14 tramite la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

5.Sono fatte salve le condizioni di miglior favore nei confronti delle Organizzazioni Sindacali che siano state eventualmente convenute e sottoscritte in accordi collettivi aziendali, in materia di numero dei dirigenti delle R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali.

6.Nelle stesse sedi negoziali si procederà, a parità di costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della R.S.U.

7.In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle Organizzazioni Sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.

Art. 20 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le Organizzazioni Sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19, legge 20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A., i consigli dei delegati, nonché il delegato aziendale, precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.

Art. 21 PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DELLE R.S.U.
COMPOSTE SPERIMENTALMENTE

I rappresentanti le R.S.U. composte in via sperimentale ai sensi dell’art. 18 del presente CCNL usufruiranno, complessivamente, dei permessi retribuiti spettanti ai componenti indicati all’art. 19 punto 2 lett. A) – b) – c) – d), secondo le modalità previste al punto 3 dello stesso art. 19 (unità produttive che occupano fino ed oltre 200 dipendenti).

Art. 22 REGOLE DI ELEZIONE DELLA R.S.U.
ED ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI

Per quanto concerne la disciplina della elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria e l’esercizio dei diritti sindacali valgono le norme contenute nell’accordo tra le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmato il 12 ottobre 1995,, applicativo dell’Accordo Interconfederale Centrali Cooperative AGCI, CCI, LNC e M e Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL sottoscritto in data 13.9.1994, che diventano parte integrante del presente CCNL.

Art. 23 PERMESSI NON RETRIBUITI

1I componenti le R.S.U. hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non superiore a 8 giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta alla cooperativa di regola 3 giorni prima tramite la R.S.U..

2I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee Regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali.

Art. 24 AFFISSIONI

Il diritto di affissione negli appositi spazi di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300 è esteso alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

Art. 25 ASSEMBLEA

1.Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di due dipendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.

2.Dette riunioni avranno luogo su convocazione delle R.S.U. e/o delle Organizzazioni Sindacali in base a quanto previsto dall’art. 6 dell’allegato accordo firmato in data 12 ottobre 1995.

3.La convocazione sarà comunicata alla direzione entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.

4.Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro e anche durante l’orario di lavoro, entro un limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione di fatto di cui all’art. 168.

5.Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nelle unità o gruppi di essi.

6.Relativamente ai lavoratori quadri le ore di assemblea previste dal CCNL oltre che essere utilizzate nell’unità produttiva possono essere utilizzate anche in riunioni in unica sede aziendale.

7.Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla cooperativa, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.

8.Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e di consentire il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni Nazionali stipulanti.

9.Ove si costituiscano R.S.U. interaziendali o di area territoriale o circoscrizionale (punto 2 art. 17 del presente CCNL) il diritto di assemblea viene esercitato su convocazione delle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti delle Federazioni Sindacali stipulanti il CCNL o della stessa R.S.U.

Art. 26 REFERENDUM

1.La cooperativa consentirà nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti dalla R.S.U. o, unitariamente, dalle Organizzazioni Sindacali, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale ed alla categoria particolarmente interessata.

2.Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite da accordi aziendali.

3.Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 27 DISTACCO SINDACALE

1.Nella comune intesa di cui alla premessa contrattuale le parti contraenti convengono che potrà essere avanzata dalle organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto richiesta di esonero retribuito per distacco sindacale nelle cooperative con almeno 200 dipendenti.

2.Tale richiesta verrà discussa in sede aziendale tra la Direzione, con l’assistenza della rispettiva Associazione cooperativa competente per territorio, e l’Organizzazione Sindacale richiedente.






PARTE SECONDA – MERCATO DEL LAVORO

TITOLO V
LAVORO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO
AD ASSUNZIONE OBBLIGATORIA


Art. 28 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1.Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

2.Al riguardo le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nelle strutture aziendali, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative di queste, degli invalidi e dei portatori di handicaps in funzione della loro capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie, anche su segnalazione e partecipazione delle R.S.U. e/o R.S.A.

3.Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'art. 25 legge 118 del 1971. Su tale punto convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la massima sensibilità.

4.Inoltre in sede aziendale le parti promuoveranno incontri specifici per esaminare le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro. In questo quadro le parti si adopereranno per individuare interventi atti a superare le "barriere architettoniche" compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecniche-organizzative. Allo scopo verranno anche attivate idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.



Art. 29 LAVORATORI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Ai sensi dell’art. 4bis, 3° comma, del D.Lgs 21 aprile 2000 n. 181, le imprese si atterranno agli eventuali criteri di assunzione, definiti dai competenti enti regionali, di lavoratori particolarmente a rischio di esclusione sociale.





TITOLO VI
FORMAZIONE

ART. 30 CONTENUTI, OBIETTIVI E STRUMENTI
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1.Le parti ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta importanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e dell'occupazione. Convengono che la formazione professionale rivolta all'acquisizione di cultura e conoscenze adeguate anche attraverso le nuove tecnologie è uno strumento utile negli attuali processi di innovazione, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.

2. Considerando quanto definito nel precedente comma i lavoratori hanno diritto ad essere formati professionalmente al fine di :

I.Corrispondere più adeguatamente alle esigenze della attività produttiva dell’impresa.
II.Arricchire e consolidare le proprie competenze professionali per accrescere le prospettive di progressione di carriera
III.Accrescere le proprie prospettive di occupabilità e di mobilità nel mercato del lavoro.
IV.Qualificare ulteriormente la propria prestazione professionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio e quindi per la soddisfazione dei soci e consumatori.
V.Facilitare il proprio reinserimento dopo eventuali periodi di aspettativa previsti dal presente CCNL e dalle norme di legge.

3. Questo diritto trova particolare valorizzazione in vista dell’aggiornamento professionale dei lavoratori adulti reso necessario dalla evoluzione tecnica e dai nuovi orientamenti del mercato del lavoro, così come dalla esigenza, particolarmente avvertita nel comparto della distribuzione cooperativa, di diffondere e migliorare le conoscenze in tema di sicurezza alimentare (DLgs 155/1997) e di sicurezza sui luoghi di lavoro (DLgs 626/1994).
Misure specifiche potranno essere adottate al fine dell’inserimento di lavoratori disoccupati di lunga durata e di persone portatrici di handicap.

4. Il diritto di cui sopra è esercitato attraverso la partecipazione alle attività formative previste dai programmi aziendali e/o, per le figure di elevata professionalità e per i quadri, dai Centri di Formazione Nazionali delle singole Associazioni Cooperative firmatarie.
In questo contesto viene considerata positivamente e favorita la volontà dei singoli a partecipare a percorsi formativi, anche individuali, coerenti con le esigenze professionali ed aziendali.

5. Al fine di assicurare l’esercizio effettivo di tale diritto, condizione essenziale per lo sviluppo delle imprese cooperative, le parti convengono che la realizzazione di quanto sopra è demandato al confronto aziendale per la elaborazione di programmi e di attività formative.
Modalità, criteri, finalità e risultati di tali programmi formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti.
La definizione dei programmi esecutivi è di competenza aziendale.

6. Le attività formative svolte nell’interesse di ogni lavoratore e delle imprese promuoventi saranno oggetto di monitoraggio e di verifica dei risultati ottenuti da parte dell’Ente bilaterale Regionale / Comitato Misto Paritetico Regionale, in termini di miglioramento complessivo della efficacia dell’azione imprenditoriale cooperativa e della realizzazione della sua responsabilità sociale in questo specifico campo di attività.

7. Le parti manifestano il loro impegno, al fine di contenere l’incidenza sui costi aziendali della realizzazione delle attività formative, a concordare modalità di ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari.

8. Qualora le parti convengano di far ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, compresi quelli del Dialogo Sociale per la formazione iniziale e continua, i programmi e i progetti esecutivi saranno concordati tra le parti stipulanti ai vari livelli di competenza.
In questo ambito l’Ente Bilaterale Nazionale potrà essere un utile strumento per progettare, coordinare e promuovere politiche formative complessive di sistema per le singole Associazioni Cooperative.

9. Le parti individuano in Fon-Coop (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese cooperative) il fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

10. Per i progetti di cui al precedente punto le parti si incontreranno a scadenze concordate per verificare lo stato di avanzamento del progetto formativo e per valutare gli eventuali interventi necessari. A conclusione del singolo programma formativo le parti si incontreranno per la valutazione complessiva.

11. In questo contesto le parti convengono sulla opportunità che siano realizzati aziendalmente progetti formativi specifici per componenti di R.S.U. / R.S.A. e per i lavoratori interessati, finalizzati alla diffusione della cultura inerente le materie di cui all’art. 3 (partecipazione) e alla conoscenza di strumenti finalizzati alla gestione degli accordi aziendali, realizzati o da realizzare, in tema di salario-obiettivi di produttività e redditività nonché progetti specifici volti a promuovere e a diffondere cultura in tema di ambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti fra le parti e da queste gestiti.




TITOLO VII
APPALTI
ART. 31 DISCIPLINA DEGLI APPALTI

1. Ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui all’art. 1655 del codice civile, le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti. A tale proposito, le Direzioni delle imprese appaltanti informeranno preventivamente le R.S.U. e/o R.S.A. e le Organizzazioni Sindacali competenti per territorio, sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle relative imprese appaltatrici.

2. Ove l’impresa intenda procedere alla stipulazione di un contratto di appalto, le R.S.U. e/o R.S.A. e le Organizzazioni Sindacali competenti a livello di territorio, potranno, a seguito delle informazioni ricevute, attivare la procedura di confronto di cui all’art. 3 del presente contratto.

3. La stipulazione dei contratti di appalto per opere e/o servizi sarà subordinata all’inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l’obbligo delle imprese appaltatrici al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui esse appartengono, delle norme previdenziali e antinfortunistiche nonché degli obblighi ad esse derivanti dalla legge 20 maggio 1970, n.300 e delle altre leggi in materia di lavoro. In caso di appalto a cooperative di lavoro, la previsione di cui sopra concernerà l’obbligo di applicazione della normativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modifiche.

4. I lavoratori delle imprese appaltatrici che svolgono la loro attività con carattere continuativo presso le imprese appaltanti, possono usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.

5. Le concessioni di opere e/o servizi in appalto, con organizzazione propria dell’impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto di verifica in sede aziendale.




TITOLO VIII
TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Art. 32 DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., così come modificato dall’art. 32 del D.Lgs. 19 settembre 2003, n. 276, un trasferimento d’azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte dell’azienda, cedente e cessionario sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione e di esame congiunto previsti dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, così come modificato dall’art. 2, 1° comma, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18.
Il cedente ed il cessionario devono pertanto darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, alle rispettive R.S.U. e/o R.S.A. delle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2.Su richiesta scritta delle R.S.U. e/o R.S.A. o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Gli obblighi di informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest’ultima delle informazioni necessarie non giustifica l’inadempimento dei predetti obblighi.

4. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art.28 della legge 20 maggio 1970, n.300.








TITOLO IX
MOBILITA’

ART. 33 PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE
E MOBILITA’ DEI LAVORATORI

Per affrontare gli effetti sull'occupazione conseguenti ai processi di sviluppo, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, al fine di garantire l'occupazione in rapporto alla contrattazione degli organici, si conviene di contrattare tra le parti, a livello aziendale di competenza, la mobilità aziendale, definendone e concordandone in sede di confronto le modalità, i limiti territoriali e i criteri obiettivi che dovranno garantire la professionalità dei lavoratori.





TITOLO X
PARI OPPORTUNITA’, AZIONI POSITIVE,
TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA

ART. 34 COMMISSIONE PARITETICA

1.Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.

2.In relazione a quanto sopra è costituita dalle parti una Commissione Paritetica Nazionale per le pari opportunità composta da 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti - Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (L.N.C. e M.), Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti (L.N.C. e M.), Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (C.C.I.), Associazione Italiana Cooperative di Consumo (A.G.C.I.), Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL). Analoghe commissioni potranno, su richiesta delle parti, essere costituite a livello aziendale.


3.I compiti della Commissione Nazionale consistono nel:

I.raccogliere e analizzare le informazioni contenute nel Rapporto sulla situazione del personale che sarà trasmesso dalle aziende con oltre 100 dipendenti, le quali sono tenute a redigerlo, almeno ogni due anni ai sensi dell’art. 9 della legge 10 aprile 1991 n. 125; tali rapporti saranno trasmessi all’Ente Bilaterale nazionale e, ove costituito, al competente Ente Bilaterale Regionale / Comitato Misto Regionale;
II.studiare le problematiche connesse alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui al successivo art. 35, verificando la eventuale consistenza del fenomeno nelle cooperative al fine di individuare le iniziative atte a prevenirle;
III.predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile, con particolare riferimento a quanto previsto dai punti c), d), e) dell’articolo 1 della legge 10 aprile 1991 n. 125.
IV.proporre iniziative di formazione professionale di concerto con gli Enti bilaterali / Comitati Misti di cui all'art. 8 e 9 per favorire le donne in percorso di carriera e nella riqualificazione dopo le assenze dal lavoro per lungo periodo.

4.Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

5.Annualmente la commissione nazionale elaborerà un rapporto complessivo sulle iniziative intraprese.


Art. 35 MOLESTIE SESSUALI
MISURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE
DELLE MOLESTIE SESSUALI NELL’AMBIENTE DI LAVORO

A) PREMESSA
Le Associazioni delle Cooperative e le imprese cooperative opereranno in modo da assicurare ai propri lavoratori condizioni e relazioni di lavoro che assicurino una cultura di tolleranza e di reciproco rispetto tra sessi, della dignità della persona e delle scelte sessuali dei propri lavoratori.

Le Organizzazioni Sindacali, le Rappresentanze Sindacali e i lavoratori opereranno per creare un clima di lavoro in cui la pratica delle molestie sessuali sia considerata inaccettabile e pertanto possono contribuire a far si che nei luoghi di lavoro si adottino norme di condotta tra colleghi ispirate al principio di correttezza e dignità.
B) DEFINIZIONE
Sono considerate molestie sessuali ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale, che sia indesiderato e che, di per sé ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Assumeranno rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che, esplicitamente o implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed all’estinzione del rapporto di lavoro.

C) PREVENZIONE
Si riconosce che il tema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro costituisce materia di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell’art.20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.300

A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di molestie sessuali dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (ad es.mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti).

In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione culturale del personale ai fini del rispetto delle norme di prevenzione o dei codici di comportamento in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro.
Pertanto a livello aziendale o territoriale potranno essere adottate opportune iniziative congiunte.
Si realizzeranno specifici interventi formativi anche per il personale con funzioni direttive sulla specifica tematica delle molestie sessuali in ambiente di lavoro, al fine di una migliore attività di prevenzione e di crescita culturale di tutti i lavoratori nel rispetto dei principi fondanti della distintività e dei valori del lavoro in cooperativa.

Le parti a livello aziendale o territoriale in caso di richiesta di una delle parti firmatarie il CCNL di attivare appositi organi (persona fisica o organo collegiale) si impegnano ad aprire un confronto per valutare l’opportunità di costituire o indicare un apposito organo deputato a ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza.
Viene fatto salvo quanto già previsto a livello aziendale sulla materia.

D) GARANZIE E RISERVATEZZA
Tutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di molestie sessuali saranno tenuti all’assoluto riserbo sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza.

Ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha denunciato o segnalato casi di molestia sessuale ovvero di chi ha testimoniato per l’accertamento dei fatti, sarà ritenuta assolutamente riprovevole sul piano etico e valutabile sotto il profilo disciplinare, così come previsto dalle norme del CCNL.

Il comportamento di chi denuncia ovvero riferisce molestie sessuali poi accertate inesistenti sarà ritenuta riprovevole sul piano etico e valutabile sotto il profilo disciplinare, così come previsto dalle norme del CCNL.

Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che si è accertato essere stati vittime di molestie sessuali le aziende si adopereranno per favorirne la ricollocazione nell’ambiente di lavoro, garantendo la riservatezza e un adeguato sostegno psicologico e morale.

Art. 36 MOBBING
MISURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE
DI OGNI FORMA DI VIOLENZA MORALE E PERSECUZIONE PSICOLOGICA (c.d. MOBBING) NEGLI AMBIENTI DI LAVORO


A) PREMESSA
Le parti riconfermano il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria integrità psico-fisica e nella personalità morale a prescindere dalle funzioni e ruoli svolti nell’ambito dell’attività lavorativa.

B) DEFINIZIONE
Sono da considerarsi violenze morali e persecuzioni psicologiche (c.d. mobbing), nell’ambito del rapporto di lavoro, tutte quelle azioni e tutti quei comportamenti che, attuati in modo sistematico, duraturo e con evidente premeditazione, mirano a discriminare, screditare, offendere o vessare il lavoratore e comunque a danneggiarlo nella sua personalità e dignità, incidendo sulla di lui situazione privata e professionale, nonché sulle relazioni sociali, oltre che sulla salute.

C) PREVENZIONE
A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di mobbing dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori ( per es. mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti).

Si riconosce che il tema del mobbing rientra nelle materie di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell’art.20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.300 e pertanto a livello aziendale si potranno anche attivare, previo preventivo confronto, iniziative congiunte atte a favorire azioni positive per la prevenzione di quanto definito in materia di mobbing dal presente protocollo.

In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione del personale con funzioni direttive e degli addetti alle attività di coordinamento e gestione del personale sulla specifica tematica del mobbing, fornendo loro le necessarie informazioni e supporti per un positivo inserimento nell’ambito organizzativo dei lavoratori, nonché le informazioni relative alle misure adottate per la prevenzione di ogni forma di persecuzione sul lavoro.

Le iniziative formative realizzate delle imprese saranno oggetto di un apposito incontro informativo, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, con le RSU e/o R.S.A.
Tali iniziative e la loro pratica attuazione potranno essere affidate anche ad esperti della materia e saranno orientate alla prevenzione.

Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmatarie il presente CCNL di attivare appositi organi (persona fisica o organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare l’opportunità di costituire o indicare un apposito organo (persona fisica o organo collegiale) deputato a ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di mobbing, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza.
La eventuale realizzazione di tale organo avverrà in via sperimentale e con una durata che preveda comunque una verifica intermedia allo stesso livello contrattuale.

D) GARANZIE E RISERVATEZZA
Tutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di violenza morale e persecuzione psicologica saranno tenuti all’assoluto riserbo sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza.
Ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha denunciato o segnalato casi di violenza morale e persecuzione psicologica ovvero di chi ha testimoniato per l’accertamento dei fatti, sarà da ritenersi assolutamente riprovevole sul piano etico e senz’altro valutabile sotto il profilo disciplinare.

Il comportamento di chi denuncia ovvero riferisce fatti e circostanze poi accertati inesistenti sarà da considerarsi assolutamente riprovevole sul piano etico e senz’altro valutabile sotto il profilo disciplinare.

Nei confronti dei lavoratori che si è accertato essere stati vittime di violenze morali e persecuzioni psicologiche le aziende si adopereranno per favorirne il reinserimento nell’ambiente di lavoro.



























PARTE TERZA – DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO

TITOLO XI
ASSUNZIONE

ART. 37 NORME

1.L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.

2. Ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, l'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:

a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b)la durata dell'eventuale periodo di prova;
c) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede del datore di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la qualifica del lavoratore;
f) il livello di inquadramento;
g) il trattamento economico;
h)il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato con riguardo alle condizioni di lavoro previste dalla legge e non espressamente sopraindicate.


Art. 38 DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE

.Per l'assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti:

a)certificato del titolo di studio;
b)documentazione dei precedenti rapporti di lavoro;
c)eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge, nazionali e regionali, in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro;
d)libretto di idoneità sanitaria, o altra documentazione richiesta dall’ente regionale, per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962 n. 283 ed all'art. 37 del DPR 26 marzo 1980 n. 327 concernente il regolamento di attuazione della legge stessa;
e)documentazioni e dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
f)consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
g)eventuali altri documenti e certificati.

2.La cooperativa è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti richiesti e consegnati dal lavoratore. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.


Art. 39 PERIODO DI PROVA

1.La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Quadri e primo livello 150 giorni
Secondo e terzo livello60 giorni
Quarto e quinto livello45 giorni
Sesto livello30 giorni

2.Ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825 convertito in legge il 18 marzo 1926 n. 562, il periodo indicato per Quadri e I livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

3.Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il lavoratore stesso è stato attribuito.

4.Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in qualsiasi momento, da una parte e dall'altra senza preavviso. In tale caso spettano al lavoratore il trattamento di fine rapporto, i ratei di ferie e delle mensilità supplementari, calcolati per dodicesimi in base ai mesi di servizio prestati in cooperativa, computandosi per mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni

5.Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo sarà computato nell’anzianità di servizio.

Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.









TITOLO XII
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
SEZIONE PRIMA NORME GENERALI

Art. 40 INQUADRAMENTO

Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale

Le parti convengono altresì sulla necessità di procedere ad un approfondimento finalizzato all’integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classificazione generale del personale. In particolare, terranno in considerazione le figure emergenti dei vari settori.

Le Parti convengono di affidare l’attuazione di quanto sopra ad una apposita commissione che terminerà i propri lavori entro il 31 dicembre 2005.

1.I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica, fondata su declaratorie e profili, articolata in livelli, in ciascuno dei quali sono comprese diverse categorie di lavoratori anche se, agli effetti delle norme di legge o delle disposizioni contrattuali, mutualistiche, previdenziali e simili, prevedono, allo stato, trattamento differenziato.

2.Ai singoli livelli corrispondono altrettanti livelli di retribuzione minima tabellare nazionale, di cui al successivo art. 167 e art. 169.

3.La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.

4.I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo.

5.Per le mansioni non rappresentate nei profili, l'inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili delle qualifiche indicate in ciascun livello.

Chiarimento a verbale
1.Le parti ribadiscono che la nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel CCNL 1 gennaio 1971 e nei CCNL precedenti per i relativi periodi in vigore, riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie.

2.I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascuno istituto e delle singole norme, che nell'ambito dell'intero contratto.

3.La nuova classificazione, pertanto, non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel CCNL 1 gennaio 1971, quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e ogni altra normativa in vigore ed emananda.

4.L'istituzione del livello quadri nella classificazione, salvo quanto stabilito dalla legge 13 maggio 1985 n. 190 e dalle norme del Titolo XII della Sezione Seconda del presente CCNL, non comporta per essi modificazioni all'applicazione delle norme per il personale con mansioni impiegatizie.


Art. 41 LIVELLI DI INQUADRAMENTO

QUADRI
I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono definiti alla successiva Sezione Seconda del Titolo XII.


PRIMO LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori, inseriti nei diversi servizi aziendali, dotati di necessaria competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa, ai quali sono affidate mansioni che implicano la responsabilità gestionale e/o il coordinamento e il controllo delle attività di importanti strutture aziendali, disponendo dei necessari poteri per l'attuazione delle direttive loro impartite.

Profili
1.Lavoratori responsabili dell'andamento funzionale ed organizzativo di una grande unità di vendita che, nell'ambito delle politiche aziendali e delle procedure stabilite e nel rispetto delle disposizioni di legge, assicurano la razionale gestione del punto di vendita.
Esempio : responsabili di negozio.

2.Lavoratori che, nell'ambito della propria attività e sulla base delle direttive ricevute, svolgono, con autonomia operativa, rilevanti compiti di elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o tecnici, coordinando, se necessario, l’attività di altri lavoratori o uffici posti alle loro dipendenze, o lavoratori che svolgono compiti di coordinamento e controllo della corretta contabilizzazione dei fatti amministrativi, della preparazione dei bilanci infrannuali ed annuali e della tenuta dei libri contabili.
Esempi : capi di un ufficio autonomo;
capi contabili.

3.Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute ed alla valutazione dei dati a loro forniti, effettuano acquisti di rilevante impegno e/o complessità in relazione alla entità, alla estensione della gamma merceologica e dei fornitori, tali da richiedere specifiche conoscenze tecniche relative al settore merceologico di competenza e alle tecniche di vendita della cooperativa; i suddetti lavoratori impostano e concludono le relative trattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, partecipano alla definizione delle scelte della gamma merceologica insieme alle cooperative.
Esempio : compratori.

4.Lavoratori con responsabilità tecnica e organizzativa che dirigono e coordinano l’attività di un magazzino di settore merceologico con articolazione di funzioni organizzative interne sufficientemente autonome e che coordinano almeno due responsabili di settori organizzativi interni e assicurano, nel rispetto delle direttive e delle procedure stabilite, la razionale gestione delle varie fasi di attività del magazzino.
Esempio : capi magazzinieri.

5.Lavoratori che, nell'ambito della propria attività di intervento sui punti di vendita e sulla base di indicazioni ricevute dai responsabili dei settori di appartenenza, hanno la responsabilità di elaborare, con relativa autonomia, programmi operativi e di dare ad essi pratica attuazione, con apporti tecnici diretti, nell'ambito delle linee di politica aziendale stabilite nei vari settori, assicurandone la corretta applicazione.
Esempio : assistenti di direzione: commerciale, personale, strutture, ecc.

6.Lavoratori che, coordinati dal responsabile di negozio di cui alla ex 1° Super o Quadri, sotto la propria responsabilità, coordinano e controllano l'andamento funzionale ed organizzativo del settore food e non food a gamma merceologica completa.
Esempio : capi settori di negozio.

7.Lavoratori responsabili dell'andamento funzionale ed organizzativo del reparto di ipermercato loro affidato, di rilevante impegno in relazione alla complessità organizzativa, all’entità ed all’estensione della gamma merceologica e del numero dei fornitori, che operano sulla base delle direttive del capo diretto gestendo la contrattualistica degli acquisti e sono responsabili degli obiettivi concordati di vendita, di servizio, dei costi e del margine del reparto di competenza. Sono altresì responsabili dell'organizzazione, della gestione, sviluppo delle risorse umane assicurando il rispetto delle procedure aziendali e delle norme di legge di propria competenza.
Esempio : capi reparto ipermercato.

8.Lavoratori adibiti al centro elettronico di elaborazione dati che studiano e definiscono le funzioni aziendali individuandone i flussi informativi e le correlazioni logiche, semplificandone le fasi di realizzazione; studiano il dimensionamento dell'hardware; studiano, sperimentano e gestiscono il software di base.
Esempio : analisti programmatore di sistema.

9.Lavoratori che studiano, definiscono e descrivono le funzioni logiche delle applicazioni; definiscono nei vari aspetti gli archivi sui supporti dell'elaboratore ed i flussi; concordano con l'utente i documenti di input e di output; definiscono i diagrammi di flusso della procedura; producono tutta la documentazione necessaria per i programmatori, predisponendo, se del caso, le relative misure organizzative ed assegnando ai programmatori i compiti per la realizzazione dei programmi; effettuano il test dell'intera procedura prima del rilascio al settore operativo.
Esempi : analisti di procedura;
analisti che svolgano anche funzioni di programmatore;
    analisti responsabili di area applicativa con compiti di coordinamento e
    pianificazione di gruppi di analisti del 2 livello e/o programmatori.

10.Lavoratori responsabili della validità della integrità della catalogazione e dell'aggiornamento dei dati contenuti in un "data-base".
Esempio : data-base administrator.

11.Lavoratori che sovraintendono al personale addetto all'elaboratore operante in multiprogrammazione e in teleprocessing locale e remoto, compreso RJE, nonché alle unità periferiche ad esso collegate e alle apparecchiature ausiliarie; schedulano i lavori sull'elaboratore con la diretta responsabilità della produzione dei risultati in tempo utile; sovraintendono alla gestione dei terminali remoti (a distanza); predispongono e aggiornano le procedure per l'esecuzione dei lavori.
Lavoratori che, in possesso di notevole conoscenza delle tecniche della elaborazione elettronica dei dati e di sufficiente esperienza acquisita nel campo scientifico, sono responsabili dell'andamento funzionale ed organizzativo del centro E.D.P.
Esempi : capo centro E.D.P.;
responsabili di settore operativo E.D.P.;
responsabili sala macchine.



SECONDO LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che svolgono compiti, che possono anche essere di coordinamento e di controllo, per i quali è richiesta una adeguata competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa.

Profili

1.Lavoratori responsabili dell'andamento di strutture di vendita non previsti ai livelli superiori che, nel rispetto delle disposizioni di legge nonché nell'ambito delle politiche e delle procedure stabilite, assicurano la razionale gestione del punto di vendita.
Esempio : responsabili di negozio; ispettori alle vendite.

2.Lavoratori specializzati e/o con requisiti e capacità professionali tecnico-organizzative comunque conseguiti che, in base alle indicazioni del loro diretto superiore, hanno la responsabilità funzionale dei reparti di una grande struttura di vendita di cui all’ex Primo Super o Quadro, per la cui attività e funzionalità necessitano di superfici, strutture e addetti (sia d'ordine che specializzati) di ragguardevole entità e numero e comunque quei lavoratori che dirigono strutture di reparto o di area merceologica che, per numero di addetti e/o complessità e quantità delle attività, sono obiettivamente assimilabili alle strutture di reparto di cui sopra, quali i reparti di macelleria aventi tali caratteristiche.
Esempio : capi reparto.

3.Lavoratori con responsabilità tecnica ed organizzativa delle attività di magazzino relative al proprio settore i quali, anche coordinando altri lavoratori, provvedono, con l'osservanza dei metodi e delle procedure stabilite, al controllo della qualità e della quantità delle merci in arrivo e in partenza, curando la compilazione delle prescritte documentazioni e provvedono, ove necessario, alla reintegrazione dell'assortimento della gamma merceologica.
Esempio : magazzinieri consegnatari.

4.Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività, all'analisi, al controllo ed alla imputazione di fatti amministrativi e contabili, formulano situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali oppure effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione delle partite di rilevante entità e complessità relative a tutte le voci del piano dei conti, disponendo gli interventi tecnici idonei alla rettifica ed all'aggiornamento delle voci medesime, dei documenti, delle scritture e delle situazioni contabili; lavoratori che, con equivalente contenuto professionale, svolgono anche compiti di coordinamento e controllo dell’attività dell'ufficio a cui sono preposti.
Esempi : contabili con mansioni di concetto;
capi ufficio.

5.Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute ed a metodologie esistenti, nell'ambito del proprio centro di attività ed attenendosi ad istruzioni loro impartite relative ai criteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare, effettuano approvvigionamenti che richiedono il possesso di adeguate conoscenze merceologiche nonché, ove richiesto, assistono e collaborano con i compratori di cui al Primo livello.
Esempio : compratori.

6.Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure esistenti, eseguono e controllano da consolle e/o video i vari cicli di lavoro dell'elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con interventi di ordine di rettifica, stabilendo le priorità delle elaborazioni da eseguire e coordinando il lavoro degli altri operatori.
Lavoratori che, in base alle istruzioni ricevute o con riferimento alle metodologie esistenti, predispongono i programmi di lavoro sull'elaboratore.
Esempi : capi turno operatori;
operatori con conoscenza delle procedure e con autonomia gestionale.
    7.Lavoratori che, sulla base di documentazione ricevuta dall'analista, con riferimento a metodologie esistenti, scrivono e codificano i programmi nel linguaggio di programmazione; compongono i relativi diagrammi e la documentazione necessaria; eseguono i test di prova controllandone i risultati; eseguono modifiche e migliorie ai programmi esistenti e/o partecipano alla stesura delle procedure e alla formazione dell'utente.
    Esempio : programmatori.

    8.Lavoratori addetti a mansioni che permettono l'acquisizione di conoscenze tecnico-pratiche necessarie per svolgere mansioni di livello superiore per un periodo massimo di 18 mesi.
    Esempio : analisti di sistema o di procedura in training; ecc.

    9.Lavoratori responsabili a livello funzionale ed organizzativo del reparto di ipermercato loro affidato che svolgono compiti operativamente autonomi sulla base di specifiche direttive del capo diretto, attenendosi a istruzioni loro impartite relative alle scelte dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare e che gestiscono in tale ambito, anche parzialmente, la contrattualistica degli acquisti. Sono responsabili degli obiettivi assegnati di vendite, di servizio, dei costi e del margine di competenza; sono responsabili altresì dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane ed assicurano il rispetto delle procedure aziendali e delle norme di legge per quanto di competenza.
    Esempio : capi reparto ipermercato.


    TERZO LIVELLO
    Declaratoria
    Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite.


    PARAMETRO 180
    Profili
    1.Lavoratori inquadrati al III livello sulla base della specifica declaratoria ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo professionale, vengono affidate con carattere di continuità funzioni di coordinamento di più lavoratori anche di pari livello e di raccordo con il superiore diretto.
    Esempio: coordinatori.

    2.Lavoratori che, oltre a possedere le caratteristiche del profilo 3. del III livello (parametro 167) e svolgere le relative mansioni (frigorista, elettricista-impiantista, meccanico-motorista), compiono - con maggiore abilità professionale e autonomia operativa, espressione di particolari, specifiche competenze - lavori che presuppongono comprovate conoscenze di tecnologie avanzate relative al funzionamento di impianti e macchinari complessi, coordinando anche altri lavoratori.
    Esempio: operai specializzati provetti.

    Lavoratori di cui al profilo professionale 4. del III livello (parametro 167) che coordinano almeno 2 macellai provetti
    Esempio: capi reparto macelleria.


    PARAMETRO 167
    Profili
    1.Lavoratori con formazione specifica relativa allo svolgimento di lavori o funzioni che si esplicano attraverso procedure e tecniche definite.

    2.Lavoratori adibiti a compiti di guida, controllo e coordinamento di reparto o squadra con apporti tecnici e pratici.

    3.Lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico-pratica.
    Esempi : magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
    operaio specializzato provetto (frigorista, elettricista-impiantista, meccanico- motorista);
    gastronomo preparatore.

    4.Lavoratori con adeguate e specifiche capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica che in autonomia operativa, nell’ambito delle mansioni e procedure assegnate, svolgono con perizia tutte le fasi di lavoro quali taglio, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo (a mano o a macchina), presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e confezionamento.
    Esempio : macellaio specializzato provetto.

    5.Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute, hanno la responsabilità tecnico organizzativa del reparto loro affidato
    Esempio : capi reparto.

    6.Lavoratori che conducono prevalentemente autoarticolati, autotreni o equivalenti mezzi pesanti. In sede aziendale si darà pratica attuazione al passaggio di livello, previa verifica dell'esistenza delle condizioni di cui sopra.
    Esempio : autista consegnatario.

    7.Lavoratori responsabili di negozio con funzioni di vendita e che coordinano un massimo di otto addetti.
    Esempio : gerenti o gestori; capi negozio.

    Nota
    In sede locale tra le parti competenti si conviene di esaminare casi specifici che giustifichino il passaggio al 2° livello.

    Nota a verbale
    Per la particolare attività svolta dai gerenti o gestori delle cooperative delle province di Trento e Bolzano, la determinazione dell'esatto inquadramento è demandata a livello provinciale.


    8.Lavoratori che, in base alle norme in uso nel loro campo di attività, svolgono compiti di segreteria, redigono corrispondenza anche avvalendosi di appunti stenografici, raccolgono, curandone l'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni.
    Esempio : segretari di direzione con mansioni di concetto.

    9.Lavoratori che, con sufficiente apporto di apprezzamento e di iniziativa propria, nell'ambito di procedure operative relative al sistema contabile adottato nello specifico campo di competenza, rilevano e sviluppano dati anche diversi per l'elaborazione di situazioni riepilogative o rendiconti, effettuando anche l'imputazione ai conti nonché interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti, fornitori, ecc. ed eseguendo, se del caso, operazioni di cassa con effettuazione delle relative scritturazioni contabili.
    Esempio : contabili/impiegati amministrativi.

    10.Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico; seguono le fasi operative e coadiuvano l'operatore consollista nella gestione della consolle e/o video; conducono il macchinario ausiliario.
    Esempio : operatori di sistema di elaborazione elettronica dei dati.

    11.Lavoratori addetti a mansioni che permettono l'acquisizione di conoscenze teorico-pratiche necessarie a svolgere mansioni di livello superiore per un massimo di 18 mesi.
    Esempio : programmatori junior.

    12.Lavoratori che, nell'ambito delle procedure stabilite, effettuano il filtro e la preparazione di tutti i documenti da passare in perforazione e/o registrazione elettronica e ne curano la distribuzione agli addetti alla perforazione e/o registrazione elettronica in modo funzionale alla organizzazione del lavoro e/o effettuano il filtro, il controllo di merito e lo smistamento ai vari utenti dei documenti in uscita dal calcolatore, archiviandone in maniera sistematica le copie di competenza dell'azienda.
    Esempio : codificatori addetti al filtro documenti.

    13.Lavoratori che, con comprovata esperienza nell’attività specifica, hanno la responsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione per l'allestimento e lo stoccaggio delle stesse, riordino e gestione dei resi e curano la relativa documentazione amministrativa.
    Esempio : ricevitore responsabile merci di ipermercato.

    14.Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commerciali che con sufficiente apporto di apprezzamento e di iniziativa propria nell'ambito di procedure operative definite svolgono attività e mansioni di concetto.
    Esempio : impiegati di concetto.




    QUARTO LIVELLO
    Declaratoria
    Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro.


    PARAMETRO 155
    Profili
    1.Lavoratori ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo professionale o mansioni promiscue di equivalente contenuto, vengono attribuite con carattere di continuità, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro in atto, mansioni di coordinamento di più lavoratori anche di pari livello e di raccordo con il superiore diretto.
    Esempi : coordinatore;
    addetto cassa centrale ipermercato.

    Nota a verbale
    Le parti chiariscono che l'individuazione di tale profilo non comporta l'introduzione generalizzata, indipendente dai modelli organizzativi concordati tra le parti, bensì tale profilo viene riconosciuto in stretto rapporto a modelli di organizzazione del lavoro concordati che esplicitamente lo prevedano.

    2.Lavoratore in possesso di specifiche conoscenze professionali acquisite con adeguata esperienza lavorativa al banco salumi, gastronomia, pesce o carni, in grado di fornire utili indicazioni per il buon andamento dell’attività al banco e di porre la propria esperienza ai fini dell'affiancamento addestrativo con compiti di semplice coordinamento operativo di altri addetti, che svolge al suddetto banco in modo continuativo le seguenti operazioni:
    - uso delle macchine, attrezzature e strumenti di lavoro in dotazione al reparto;
    - lavorazione e taglio, riducendo al minimo scarti e dispersioni nonché pesature, confezionamento di prodotti sia al banco tradizionale che a libero servizio; lavorazione e taglio, eviscerazione e pulizia prodotto nonché pesatura e confezionamento;
    - applicazione di tecniche di servizio con particolare riferimento alla presentazione del prodotto ed alla fornitura di indicazione e consigli alla clientela;
    - conservazione dei prodotti o rotazione dei prodotti in assortimento, assicurando una buona presentazione degli stessi ed offrendo una costante immagine di freschezza e di pulizia, nell'assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie.
    Esempi: salumiere banconiere;
    addetto qualificato al banco pesce;
    addetto qualificato al banco carni.


    PARAMETRO 144
    Profili
    1.Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commerciali che, nel rispetto delle procedure prestabilite, svolgono attività e mansioni d’ordine.

    2.Lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto e di rifornimento merci dei banchi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci.

    3.Lavoratori addetti alla vendita al pubblico.

    4.Lavoratori di magazzino addetti alle operazioni di preparazione e movimentazione, trasporto e consegna delle merci.

    5.Lavoratori addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi, con oltre diciotto mesi di servizio.
    Esempi : impiegato e/o contabile d'ordine;
    stenodattilografo e dattilografo;
    centralinista telefonico;
    perforatore/verificatore su schede;
    registratore;
    verificatore su supporti magnetici;
    videista;
    commesso alle vendite;
    addetto alle operazioni ausiliarie di vendita;
    operai specializzati: autista consegnatario; autisti non compresi nel III livello.
    preparatore di commissioni; carrellista-mulettista.

    6.Lavoratori addetti al centro E.D.P. con funzioni esecutive:
    Esempi : perforatore verificatore su schede;
    registratore;
    verificatore su supporti magnetici;
    videista (perforazione, verifica e/o registrazione su video;
    addetto data-entry.


    QUINTO LIVELLO
    Declaratoria
    Appartengono a questo livello i lavoratori con capacità di compiere lavori od operazioni che chiedono il possesso di normali conoscenze di lavoro comunque acquisite.

    Profili
    1.Lavoratori di primo impiego in attesa del tempo utile di formazione per l’inserimento nel IV livello.

    2.Addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio: addetti all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio.
    Esempi: commessi alla vendita per i primi 18 mesi di servizio per coloro che non hanno fatto l'apprendistato:
    addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita per i primi 18 mesi di servizio;
    addetti all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi per i primi 18 mesi di servizio.

    3.Addetti alla vigilanza e/o sorveglianza diurna e notturna.
    Esempi : guardiano;
    custode;
    portiere;
    usciere.

    4.Personale generico.
    Esempi : addetto al confezionamento e/o prezzatura merci di magazzino;
    addetto al carico e scarico.


    SESTO LIVELLO
    Declaratoria
    Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a semplici operazioni per la cui esecuzione non occorre alcuna preparazione professionale.
    Esempio : addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici.

    Chiarimenti alla classificazione
    I gestori o gerenti, di cui al III livello, sono quei prestatori d'opera che hanno in consegna il negozio o lo spaccio tradizionale sotto la loro responsabilità e ne rispondono, a norma degli artt. 190, 191, 201 e 202 del presente CCNL, ai fini della disciplina, dell'inventario e/o dell'andamento degli affari, ai dirigenti della cooperativa.

    Note alla classificazione
    1.Le parti si danno atto che l'assegnazione dei lavoratori al parametro superiore del medesimo livello di inquadramento avviene esclusivamente in relazione ai contenuti della declaratoria contrattuale del livello stesso e che, con l'istituzione del doppio parametro retributivo suddetto, non hanno inteso istituire un livello superiore di mansioni. Pertanto, riconfermano il principio dell'equivalenza delle mansioni all'interno di ciascun livello a tutti gli effetti contrattuali e, principalmente, ai fini della eventuale mobilità aziendale che le parti non hanno inteso ulteriormente vincolare.

    2.Gli aumenti retributivi derivanti dalla differenza fra i nuovi parametri e quelli preesistenti nello stesso livello assorbono fino a concorrenza le indennità previste in sede aziendale a titolo equivalente, comunque denominato, per le relative figure professionali.

    Art. 42 PASSAGGI DI QUALIFICA

    Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

    Art. 43 ATTIVITA’ PREVALENTE

    1.Ad eccezione delle mansioni relative alle qualifiche di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio o di addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi (IV livello e V livello) in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente.

    2.Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio e complementare.

    3.In tal caso, fermo restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore competerà l'inquadramento al livello superiore.

    Art. 44 TRATTAMENTO ECONOMICO – ANZIANITA’

    1.Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno "ad personam". In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dalla ex indennità di contingenza.

    Art. 45 RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI

    Ai lavoratori con funzioni di carattere direttivo e a quelli con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con terzi, è riconosciuta l'assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.



    SEZIONE SECONDA
    NORME APPLICABILI ALLA CATEGORIA DEI QUADRI

    Art. 46 REQUISITI DI APPARTENZA ALLA CATEGORIA QUADRI

    1.La categoria di quadro, prevista dalla legge 13 Maggio 1985 n.190, è attribuita a quei lavoratori subordinati che, senza appartenere alla categoria dei dirigenti, sono titolari delle posizioni organizzative aziendali di maggior rilievo per ampiezza e natura che richiedono un elevato contenuto professionale ed esercitano, con carattere continuativo, mansioni nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte. Tali lavoratori svolgono un ruolo di fondamentale importanza ai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali, in rapporto con la sovrastante struttura dirigenziale.
    E' pertanto obiettivo delle imprese cooperative porre in essere azioni che valorizzino la categoria di quadro.

    2.All'interno dei criteri generali assumono particolare rilevanza quelli connessi:
    I.alle conoscenze specifiche elevate nel proprio campo di competenza, accompagnate da una esperienza lavorativa in ruoli direttivi maturata nell'azienda, o in aziende similari, valide e temporalmente consolidate;
    II.all'istruzione o formazione di base buona e diversificata che consenta di rapportare le problematiche della posizione a quelle più ampie della gestione aziendale;
    III.alla capacità innovativa e/o all'attitudine a lavorare per obiettivi globali ed integrati;
    IV.alla capacità gestionale riferita, in particolare, alla utilizzazione delle risorse umane e strumentali e alla collaborazione con altre unità organizzative.

    3.In sede aziendale tra la Direzione e la rappresentanza sindacale dei quadri si provvederà, se del caso, alla loro integrazione o specificazione, tenuta di conto la particolare struttura organizzativa dell'impresa.


    Art. 47 PROFILI
    1° Profilo
    Lavoratori che, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi generali stabiliti dalla direzione aziendale, programmano e organizzano le attività produttive e funzionali di unità organizzative molto rilevanti per dimensione e complessità, in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia in termini di efficacia che di efficienza, nell'area di responsabilità di ruolo attribuita e che sono chiamati a collaborare con un particolare contributo d'iniziative alla formulazione dei suddetti programmi.
    Esempio : responsabili di strutture organizzative di rilevante complessità.


    2° Profilo
    Lavoratori che, sulla base di direttive generali aziendali, nell'ambito del proprio campo di attività (amministrativo, tecnico, acquisti e vendite, ecc.) e con la necessaria conoscenza dei settori correlati, svolgono analisi ed elaborazioni complesse di problematiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi della cooperativa, provvedendo alla loro impostazione e sviluppo e curandone le relative fasi di esecuzione. A tal fine possono avvalersi dell'apporto di altri lavoratori non gerarchicamente subordinati, realizzandone il coordinamento operativo.
    Esempio : specialisti di settore aziendale.

    3° Profilo
    Lavoratori che, nell'ambito delle politiche aziendali e sotto la propria responsabilità, dirigono ed assicurano l'andamento funzionale ed organizzativo delle strutture di vendita cui sono preposti, composte dal supermercato alimentari e dal magazzino non alimentari a gamma merceologica completa, nonché lavoratori che dirigono ed assicurano l'andamento funzionale e organizzativo di strutture di vendita le quali, per i dati complessivi di dimensioni, numero di addetti, complessità e quantità delle attività, sono obiettivamente assimilabili alla struttura di vendita di cui sopra.
    Esempio : responsabili di negozio.

    4° Profilo
    Lavoratori adibiti al centro elettronico di elaborazioni dati che studiano e definiscono le funzioni aziendali individuandone i flussi informativi e le correlazioni logiche, semplificandone le fasi di realizzazione; studiano il dimensionamento dell'hardware; studiano, sperimentano e gestiscono il software di base, coordinando altri analisti e/o programmatori.
    Esempio : responsabili analisi del sistema.

    5° Profilo
    Lavoratori che, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali stabiliti dalla direzione aziendale, sono preposti alla responsabilità di settori merceologici di rilevante importanza (per numero di merceologie, di referenze, di fornitori e per volume d'affari) e complessità (merceologiche, di mercato e procedurali), ed operano con elevata autonomia decisionale e margini di discrezionalità nella determinazione delle condizioni d'acquisto.
    Esempio : capi settore con compiti di guida e coordinamento operativo dei compratori.

    6° Profilo
    Lavoratori in possesso di notevoli conoscenze nella/e disciplina/e di propria competenza che collaborano con la direzione aziendale, fornendo contributi originali e creativi alla elaborazione delle strategie dell'impresa e alla determinazione degli obiettivi nonché, nella fase realizzativa, all'elaborazione di programmi e/o di progetti e/o di sistemi di controllo, ad alta specializzazione e di notevole interesse aziendale.
    Esempio : progettisti - ricercatori - responsabili di analisi e programmazione generale.

    7° Profilo
    Lavoratori che, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi generali, relativi all'area di loro competenza, stabiliti dalla Direzione Aziendale o dal Direttore dell'ipermercato, decidono sulle scelte di gestione commerciale dei reparti da loro coordinati (politica degli assortimenti, degli acquisti e delle vendite) e sono responsabili per l'area di competenza degli obiettivi concordati di vendita, servizio, costi, margine, sviluppo risorse umane nonché del coordinamento dei capi reparto e garantiscono l'applicazione di tutte le norme di legge.
    Esempio: capi area ipermercato.

    Art. 48 ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA E PROCEDURE

    1.L'attribuzione della categoria di Quadro è operata dall'azienda sulla base della rispondenza della professionalità e delle responsabilità ai criteri sopra enunciati in relazione alla particolare struttura organizzativa aziendale. L'attribuzione della categoria di Quadro unitamente all'indicazione della funzione attribuita verrà comunicata dalla azienda ai lavoratori interessati e contemporaneamente alla rappresentanza sindacale dei quadri stessi.

    2.Fermo restando che le sottoindicate procedure non sospendono l'efficacia immediata del provvedimento di attribuzione, i lavoratori che ritengono di essere stati ingiustamente non inclusi nella categoria Quadro, potranno presentare direttamente o tramite la loro rappresentanza sindacale o l'organizzazione sindacale a cui sono iscritti o conferiscono mandato, motivato ricorso alla direzione aziendale, la quale, valutate le osservazioni, aprirà il confronto di merito entro 15 giorni dal ricorso stesso allo scopo di dare definitiva risposta entro i successivi 10 giorni, salvo eventuali proroghe da concordarsi.

    Nota
    La norma di cui al comma 3 dell’articolo 11 parte seconda del CCNL del 20.12.1990, che si riporta testualmente, ha esaurito la sua validità in quanto norma transitoria e di prima applicazione della legge 1 maggio 1985 n. 190:
    “In sede di prima applicazione l’individuazione di lavoratori a cui è attribuita la categoria di Quadro dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo”.

    Art. 49 TRATTAMENTO ECONOMICO
    1.Ai Quadri, oltre al trattamento retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, in considerazione dell'importanza e delle responsabilità connesse al loro ruolo nonché alle modalità di svolgimento della prestazione, viene riconosciuta una indennità di funzione determinata nella misura minima di euro 41,32 lorde mensili per 14 mensilità.

    2.Detta indennità di funzione unitamente ad altre indennità, quote salariali o emolumenti a titolo equivalente, erogati in sede aziendale, concorrerà a formare un'unica voce retributiva denominata indennità di funzione.

    3.In sede aziendale potranno essere concordate quote salariali aggiuntive aventi le caratteristiche di:
    I.incrementi della indennità di funzione eventualmente articolati in gradi, in ragione dei fattori specifici di cui ai punti da I), a IV) del comma 2 dell’art. 46;
    II.assegni variabili collegati ai risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi.

    4.A decorrere dal 1° gennaio 1991 l’indennità di funzione di cui al 1° comma è incrementata di euro 10,33 mensili. Tale aumento non è assorbibile.

    5.A decorrere dal 1° gennaio 1995 l’indennità medesima è ulteriormente incrementata di euro 77,47 lorde, elevando, di conseguenza, l’indennità di funzione a euro 129,11 lorde mensili. Tale aumento è assorbibile al 50% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali, nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

    6.A decorrere dal 1° gennaio 2000 l’indennità di funzione, di cui al comma 5, è incrementata di euro 51,65 lorde per 14 mensilità assorbile al 65% secondo le modalità di cui al comma 5.







    Art. 50 RESPONSABILITA’ CIVILE

    1.Le norme di attuazione dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190 sono definite all'art. 45 del presente CCNL.

    2.Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, i Quadri sono comunque esonerati da corrispondere somme a titolo di risarcimento danni nei confronti di terzi in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190 in quanto a carico dell'impresa.

    Art. 51 INFORMAZIONE

    Oltre a quanto previsto dall'art. 30, si riconosce per il Quadro il diritto ad essere informato circa le strategie, i progetti e gli obiettivi dell'impresa ed i risultati, nonché ad essere consultato sulla definizione degli obiettivi dell'area di attività di sua competenza
    .
    Art. 52 FORMAZIONE

    1.La formazione professionale è parte integrante dell’attività lavorativa dei quadri.

    2.In relazione all’art. 30, con particolare riferimento al comma 4 , si darà luogo ad un incontro annuale tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale dei Quadri per esaminare congiuntamente i programmi formativi e di aggiornamento professionale nonché i relativi preventivi di spesa. La formazione per la categoria di Quadro avrà anche contenuti di managerialità che ne valorizzi il ruolo.

    3.Tali programmi comprenderanno iniziative a favore del personale femminile al fine di incrementare la presenza delle donne nell’area quadri nonché iniziative specifiche per la loro riqualificazione dopo le assenze di lungo periodo.

    4.Gli investimenti formativi saranno realizzati anche attraverso l’attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.

    5.I processi in atto nei mercati nazionali ed internazionali impongono alle cooperative di raccogliere le sfide della competitività. In questo contesto, le parti considerano di rilievo strategico il ruolo e la professionalità dei quadri. A tal fine, le imprese cooperative realizzeranno progetti nazionali comuni di formazione, mediante la valorizzazione del ruolo delle Scuole ed Enti nazionali (ad es.: Scuola Coop di Montelupo ANCC Coop; CRES - ANCD; Società Elabora ed IRECOOP Confcooperative; Enti Formativi delle Organizzazioni Sindacali) e gli enti bilaterali. Di tali progetti verrà data adeguata informazione alle OOSS stipulanti il presente CCNL..

    6.Le parti convengono di istituire una Commissione in seno all’Osservatorio Nazionale con compiti di monitorare le esigenze formative dei Quadri della distribuzione cooperativa.

    Art. 53 MUTAMENTO PROVVISORIO DI MANSIONI

    1.L’assegnazione temporanea del lavoratore a mansioni di Quadro, di cui agli artt. 46 e 47, sempreché non si tratti di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, diverrà definitiva quando siano trascorsi 180 giorni di effettivo lavoro.

    2.Con riferimento all'art. 6 della legge 13 maggio 1985 n. 190 e alla legge 2 aprile 1986 n. 106, l'assegnazione temporanea del Quadro a mansioni superiori alla qualifica di Quadro, ovvero dirigenziali, che non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non può essere di durata superiore a 180 giorni di effettivo lavoro. Trascorso tale periodo la predetta assegnazione temporanea diventa definitiva.

    3.In caso di assegnazione provvisoria a mansioni superiori agli interessati sarà corrisposta un’indennità pari alla differenza tra il trattamento economico contrattuale del sostituto e del sostituito con riferimento alla retribuzione di cui all’art. 167


    Art. 54 TRASFERIMENTO

    Fermo restando quanto previsto all'art. 138, ai Quadri sarà riconosciuto , per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
    Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno di età può opporsi al trasferimento disposto dalla cooperativa in caso di gravi e comprovati motivi.

    Art. 55 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
    1.Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 ai Quadri delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, saranno garantite le prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale considerate condizioni di base.

    2.Tali prestazioni saranno attuate con un idoneo strumento operativo che sarà prescelto da ciascuna Associazione Cooperativa al quale si uniformeranno le cooperative associate. A cura di ciascuna Associazione Cooperativa verrà data preventivamente informazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti e ai Quadri in merito allo strumento operativo prescelto.

    3.Il finanziamento delle prestazioni concordate che saranno usufruite dal Quadro, nei limiti dei massimali ed alle condizioni di base previste, è individuato nell’importo complessivo annuo di euro 579,01 a carico delle imprese e di euro 77,46 a carico del Quadro a decorrere dal 1° gennaio 2005.
    In caso di estensione al proprio nucleo familiare l’impresa corrisponderà ulteriori euro 140,00.

    4.Il Quadro concorre all’eventuale quota di iscrizione alla cassa o al fondo mutualistico nella misura massima di euro 25,82, da versare una tantum. Sarà a carico delle imprese l’eventuale quota di servizio o di convenzionamento annuale richiesta dalla cassa o dal fondo mutualistico nel limite dell’importo annuo di euro 25,82.

    5.L’adesione alla forma integrativa sanitaria e la relativa copertura assistenziale è volontaria da parte del Quadro, che vi può rinunciare dandone comunicazione scritta all’azienda. In caso di non adesione del Quadro non vi saranno oneri a carico delle imprese in relazione alle previsioni del presente articolo. L’adesione è vincolante per tutta la vigenza contrattuale.

    6.Le parti in relazione al presente articolo specificano che pur rimanendo inalterate le somme a carico della parte datoriale, riguardo all’assistenza sanitaria integrativa è facoltà del Quadro integrare la contribuzione a suo carico al Fondo sanitario da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 774,69 per estendere l’assistenza sanitaria integrativa al proprio nucleo familiare,

    7.In ordine a quanto sopra esposto, l’azienda provvederà, su richiesta scritta del Quadro, ad anticipare la somma necessaria per l’integrazione, provvedendo al recupero mensilizzato della stessa.

    8.In caso di variazioni legislative riguardanti l’assistenza sanitaria, le parti si impegnano ad apportare al presente articolo gli aggiornamenti e le modifiche che risultino opportune.

    Dichiarazioni a verbale
    Le parti concordano che i finanziamenti e le prestazioni sanitarie definiti nel contesto del presente rinnovo del CCNL di settore sono previsti con la finalità di garantire ai Quadri, nell’arco temporale di valenza del CCNL stesso, un efficace e sensibile miglioramento della qualità della assistenza sanitaria integrativa preesistente. Pertanto, costituirà impegno delle parti monitorare, tramite richieste di informazioni periodiche alle casse, l’andamento delle prestazioni sanitarie definite e quelle erogate, anche al fine di ricercare, durante la vigenza del CCNL, le eventuali possibilità di miglioramento, a parità di costi, delle condizioni di base.

    Le parti convengono sull’obiettivo di estendere le coperture assistenziali sanitarie ai Quadri in quiescenza, che intendano aderire, con onere a loro carico, alle casse o fondi mutualistici di riferimento.
    Al fine di verificarne la praticabilità, le Associazioni delle Cooperative firmatarie effettueranno, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, una valutazione con le casse o i fondi di riferimento.
    La verifica effettuata sarà sottoposta alla valutazione delle parti per la definizione di uno specifico accordo.

    Art. 56 ORARIO DI LAVORO

    In considerazione delle particolari funzioni espletate l'orario di lavoro dei Quadri, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 114, terrà conto delle oggettive esigenze di flessibilità connesse a tale funzione, applicandosi pertanto quanto previsto dalla legislazione vigente sulla materia.
    Ove ciò non contrasti con l'organizzazione del lavoro aziendale in atto, il Quadro potrà usufruire di orari giornalieri flessibili in entrata e in uscita periodicamente predeterminati e concordati con la Direzione competente.




    TITOLO XIII
    TIPOLOGIE CONTRATTUALI

    Art. 57 PREMESSE GENERALI

    1.In conformità con gli obiettivi di cui al presente titolo le parti, allo scopo di consentire alle aziende di soddisfare le proprie esigenze organizzative e produttive rivolte a salvaguardare e sviluppare la loro competitività e di dare al tempo stesso un contributo positivo all'occupazione, riconoscono l’opportunità di utilizzare le occasioni offerte dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in tema di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di contratti a tempo determinato e di lavoro a tempo parziale nell'ambito della contrattazione degli organici e dell'organizzazione del lavoro.

    2.Le parti si danno atto che il ricorso al lavoro a tempo parziale su base annua, oltre a rispondere alle esigenze di cui al precedente comma, risponde anche all'obiettivo di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato.

    3.In questo contesto le parti valutano positivamente l’opportunità di interessare all'avviamento i vari soggetti dell'offerta di lavoro secondo quanto previsto dalle altre normative in materia di collocamento, con particolare riferimento alle categorie socialmente più deboli.

    4.A tal fine potranno essere utilizzate le indagini conoscitive realizzate dagli Enti Bilaterali / Comitati Misti di cui agli artt. 8 e 9 e dall'Osservatorio di cui all'art. 6.



    SEZIONE PRIMA
    L’APPRENDISTATO

    Art. 58 PREMESSA

    Considerato che l’art. 47, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003, N. 276 dispone che al contratto di apprendistato continui ad applicarsi la normativa vigente in materia, in attesa che venga emanata l’apposita regolamentazione, le parti hanno ritenuto di prevedere due distinte normative contrattuali, l’una destinata a disciplinare transitoriamente l’istituto dell’apprendistato sulla base normativa previgente al D.Lgs. n. 276/2003 e l’altra destinata a disciplinarlo una volta che, emanata l’apposita regolamentazione, diventerà operativa la nuova disciplina introdotta dagli artt. 47 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

    CAPO I
    DISCIPLINA TRANSITORIA DELL’APPRENDISTATO
    Art. 59 NORMATIVA

    In attesa che venga emanata l’apposita regolamentazione Regionale, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, il contratto di apprendistato sarà disciplinato, oltre che dalla normativa vigente in materia, dalle disposizioni contenute nel presente Capo.

    Art. 60 LIMITI NUMERICI

    Il numero complessivo di apprendisti che una azienda può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda stessa.
    L’azienda che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati, o comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

    Art. 61 AMMISSIBILITA’

    1.L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni previste dall’art. 41 del presente contratto, con esclusione delle figure professionali inquadrate nei livelli Quadro, 1° e 6°.

    2.Ai sensi ed alle condizioni previste dall’art. 16, secondo comma, della legge n. 196/1997, è consentito instaurare rapporti di apprendistato anche con soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligatorio o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto, così come previsto dal successivo art. 63.

    3.Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione prevista per il tempo pieno, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 63 e la durata di cui al successivo art. 62.



    Art. 62 DURATA DELL’APPRENDISTATO

    1.Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire alla scadenza dei termini di seguito indicati:

    2° livello48 mesi
    3° livello super48 mesi
    3° livello48 mesi
    4° livello super48 mesi
    4° livello48 mesi
    5° livello36 mesi

    Trascorso tale periodo, l’apprendista sarà assegnato alla qualifica per la quale ha compiuto l’apprendistato.

    2.Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno fra i diversi rapporti di apprendistato.

    3.Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle Regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.

    4.Nel caso di apprendista minorenne, l’impresa si impegna ad informare periodicamente, comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la sua famiglia o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell’addestramento.
      5.L’impresa si impegna alla verifica intermedia con l’apprendista circa il relativo processo formativo.
        6.L’impresa informerà periodicamente la RSU RSA dei risultati complessivi della formazione degli apprendisti in forza.

        Art. 63 DURATA DELL’IMPEGNO FORMATIVO

        1.La durata dell’impegno formativo dell’apprendista, correlata alla tipologia del titolo di studio o dell’attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, è così convenuta in ore medie annue:


        TITOLO DI STUDIODURATA

        Scuola dell’obbligo 120
        Attestato di qualifica100
        Diploma di scuola media superiore 80
        Diploma universitario o laurea 60

        2.Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna od esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.
        E’ facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
        Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.

        Art. 64 CONTENUTO DELLA FORMAZIONE

        1.Salvo quanto previsto dagli specifici decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto previsto dall’art. 16, secondo comma, della legge n.196/1997, i contenuti delle attività formative esterne all’azienda saranno quelli elaborati dalle parti stipulanti il presente CCNL.

        2.Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. In particolare:
        A) le attività formative per gli apprendisti, di cui all’art. 2 lettera a) Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuti:
        ·competenze relazionali
        ·organizzazione ed economia;
        ·disciplina del rapporto di lavoro;
        ·misure collettive di prevenzione e sicurezza e modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
        B) I contenuti di cui all’art. 2 lettera b) dello stesso Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
        ·conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
        ·conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
        ·conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro);
        ·conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
        ·conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Il consolidamento e l’eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche saranno effettuati all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.

        3.Le parti firmatarie del presente contratto potranno altresì considerare valide le eventuali offerte formative realizzate tra gli Enti pubblici territoriali e le Associazioni territoriali cooperative e/o sindacali.

        4.A livello aziendale o territoriale annualmente si terrà tra le parti un confronto sui progetti formativi.

        Art. 65 PERIODO DI PROVA

        La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in:

        ·30 giorni di lavoro effettivo per i livelli 5°, 4° super e 4°;
        ·45 giorni di lavoro effettivo per i livelli 3°, 3° super e 2°.
        durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso.


        Art. 66 TRATTAMENTO NORMATIVO

        L’apprendista ha diritto, durante tutto il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie l’apprendistato, fatto salvo tutto quanto espressamente regolamentato dal presente Capo.

        Art. 67 TRATTAMENTO ECONOMICO

        1.I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

        ·di due livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

        ·di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

        Il trattamento economico dell’apprendista è determinato dalle seguenti componenti retributive:
        - paga base nazionale conglobata;
        - indennità di contingenza;
        - 3° elemento provinciale o in assenza di questo da quello nazionale;
        - eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva, se da questa esplicitamente convenuti, od aziendalmente riconosciuti.

        2.E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.

        3.Resta inteso che per gli apprendisti in forza alla data di stipula del presente contratto il trattamento economico è quello previsto dal CCNL del 1° gennaio 1999 e successivi adeguamenti.

        Art. 68 PERCENTUALE DI CONFERMA

        La disciplina dell’apprendistato di cui al presente Capo non è applicabile alle imprese che al momento in cui dovrebbe avvenire l’assunzione risultino non avere mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 70 % dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
        Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

        Art. 69 DISPOSIZIONI FINALI

        Per quanto non previsto dal presente Capo il contratto di apprendistato è disciplinato dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed in particolare dall’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.




        Dichiarazione a verbale
        Le parti si danno atto che le norme di cui al presente Capo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto al precedente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

        CAPO II
        DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
        Art. 70 NORMATIVA

        In considerazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 5bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nel testo risultante dall’art. 13, comma 13bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il contratto di apprendistato è disciplinato dalle norme di cui al presente Capo II.
        Dal momento in cui sarà emanata la regolamentazione regionale del contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 47 comma 3 del D.Lgs n° 276/2003, le leggi regionali varranno ad integrare la disciplina contrattuale esclusivamente per quanto attiene ai profili formativi del rapporto di lavoro.
        Art. 71 LIMITI NUMERICI

        Il numero complessivo di apprendisti che una azienda può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda stessa.
        L’azienda che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati, o comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

        Art. 72 PROCEDURE DI APPLICABILITA’

        1.Le imprese cooperative che intendendo assumere apprendisti, debbono presentare domanda corredata dal piano formativo al competente Ente Bilaterale / Comitato Misto Paritetico, il quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal presente CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’impresa o alla regolamentazione dei profili formativi definiti dalle Regioni.

        2.Ove l’Ente Bilaterale / Comitato Misto Paritetico non si esprima nel termine di 15 giorni dal recepimento della richiesta, questa si intenderà accolta.

        Art. 73 APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO
        DEL DIRITTO - DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

        Ai sensi dell’art. 48, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 276/2003, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni, previo confronto preventivo a livello regionale fra le parti firmatarie il presente CCNL.

        Art. 74 APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE
        DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
        .
        Ai sensi dell’art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni, previo confronto preventivo a livello regionale fra le parti firmatarie il presente CCNL.





        Art. 75 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

        1.L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni previste dall’art. 41 del presente contratto, con esclusione delle figure professionali individuate nei livelli Quadro, 1° e 6° di inquadramento.

        2. Potranno essere assunti con contratto di apprendistato di cui al presente Capo I, i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 53 del 2003.

        3.Ai sensi dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, tenuto conto del tipo di qualificazione da conseguire e salvo quanto previsto dal successivo comma, il contratto di apprendistato professionalizzante avrà la durata seguente:

        2° livello48 mesi
        3° livello super48 mesi
        3° livello48 mesi
        4° livello super48 mesi
        4° livello 48 mesi
        5° livello36 mesi

        4.In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le parti a livello aziendale possono essere realizzate intese diverse rispetto a quelle stabilite dal precedente comma. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali territorialmente competenti ed all’Osservatorio Nazionale.

        5.Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno fra i diversi rapporti di apprendistato.

        6.Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle Regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.

        7.Nel caso di apprendista minorenne, l’impresa si impegna ad informare periodicamente, comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la sua famiglia o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell’addestramento.

        8.L’impresa si impegna alla verifica intermedia con l’apprendista circa il relativo processo formativo.

        9.L’impresa informerà periodicamente la RSU RSA dei risultati complessivi della formazione degli apprendisti in forza.

        Art. 76 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
        MODALITA’ DI EROGAZIONE E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
        Ai sensi dell'art. 49 comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003, le attività formative, esterne ed interne alle singole aziende, di almeno 120 ore annue, strutturate in forma modulare, anche a carattere di addestramento sul lavoro, sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
        In particolare:

        A) le attività formative per gli apprendisti dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuti:
        ·competenze relazionali
        ·organizzazione ed economia;
        ·disciplina del rapporto di lavoro;
        ·misure collettive di prevenzione e sicurezza e modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

        B) I contenuti e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
        ·conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
        ·conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
        ·conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro);
        ·conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
        ·conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Il consolidamento e l’eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche saranno effettuati all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.

        A livello aziendale o territoriale annualmente si terrà un confronto sui progetti formativi.

        Art. 77 PERIODO DI PROVA

        La durata massima del periodo di prova da apporre al contratto di apprendistato, durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso, è fissata dall’art. 39 del presente contratto con riferimento al livello iniziale di assunzione.

        Art. 78 TRATTAMENTO NORMATIVO

        1. L’apprendista ha diritto, durante tutto il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie l’apprendistato, fatto salvo tutto quanto espressamente regolamentato dal presente Capo.

        2. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione prevista per il tempo pieno, ferme restando le ore di formazione di cui all’art. 76 e la durata di cui all’ art. 75.

        Art. 79 TRATTAMENTO ECONOMICO

        Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

        ·di due livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

        ·di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per,la seconda metà del periodo di apprendistato.

        2.Il trattamento economico dell’apprendista è determinato dalle seguenti componenti retributive:
        - paga base nazionale conglobata;
        - indennità di contingenza;
        - 3° elemento provinciale o in assenza di questo da quello nazionale
        - eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva, se da questa
        esplicitamente convenuti, od aziendalmente riconosciuti.

        Art. 80 PERCENTUALE DI CONFERMA

        La disciplina dell’apprendistato di cui al presente Capo non è applicabile alle imprese che al momento in cui dovrebbe avvenire l’assunzione risultino non avere mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
        Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

        Art. 81 DISPOSIZIONI FINALI

        Per quanto non previsto dal presente Capo il contratto di apprendistato è disciplinato dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti ed in particolare da quelle contenute nel Titolo VI, Capo I, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, nonché dalle normative legislative e/o regolamentari emanate in materia dalle Regioni.


        Dichiarazione a verbale.
        Le parti si danno atto che le norme di cui al presente Capo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto alla legge.



        SEZIONE SECONDA
        CONTRATTO DI INSERIMENTO

        Art. 82 NORMATIVA

        1.Il contratto di inserimento, finalizzato a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di specifiche categorie di soggetti, è disciplinato dal Capo II del Titolo VI del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276.

        2.La regolamentazione contenuta nel presente Titolo contrattuale è pertanto adottata sulla base della riferita normativa legale ed in conformità della stessa.

        Art. 83 CAMPO DI APPLICAZIONE

        In relazione alle categorie di soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento di cui all’art.54, comma 1, del DLgs. n.276/2003, si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art.1. comma1, del DLgs. n.181/2000, come sostituito dall’art.1, comma 1, del DLgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro od aver cessato un’attività autonoma, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.


        Art. 84 AMMISSIBILITA’

        Il contratto di inserimento è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni previste dall’art.41, del presente contratto, con esclusione delle figure professionali individuate nel VI° livello d’inquadramento.

        Art. 85 PIANO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO

        Ai sensi dell’art.55, comma 2, del DLgs.n.276/2003 le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento sono determinate come segue:
          a)Ogni singolo piano di inserimento, tenuto conto delle peculiari esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda, dovrà essere predisposto in modo da garantire la realizzazione del progetto individuale di inserimento.

          b)La durata ed il contenuto della formazione teorica e le modalità dell’addestramento pratico saranno dall’azienda modulati in ragione sia del grado e della tipologia delle capacità professionali eventualmente già acquisite dal lavoratore in precedenti esperienze lavorative, sia della tipologia e natura dei titoli di studio o professionali di cui lo stesso sia eventualmente in possesso.

          c)Per i soggetti al primo impiego ovvero in caso di inserimento per qualifiche di particolare contenuto professionale o specialistico le aziende valuteranno l’opportunità di assegnare al lavoratore un tutor a cui fare riferimento nel corso dell’addestramento pratico che si realizzerà nell’espletamento dell’attività lavorativa.

          d)Fermi restando i criteri di modulazione indicati alla precedente lettera b), la formazione teorica non potrà in ogni caso risultare inferiore alle 16 ore e sarà prevalentemente dedicata allo specifico apprendimento di nozioni antinfortunistiche, di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione aziendale.

          2.Diverse e/o ulteriori modalità di definizione dei piani individuali di inserimento potranno essere determinate dalla contrattazione collettiva di secondo livello

          3.I risultati dell’attività formativa rivolta all’insieme dei lavoratori di cui al presente titolo saranno oggetto di informazione e verifica con la RSU / RSA.

          Art. 86 DURATA DEL CONTRATTO

          Fermi restando i limiti indicati dall’art. 57, comma 1, del D.lgs. n.276/2003, la durata del contratto di inserimento nel limite massimo di 18 mesi, ad esclusione dei lavoratori di cui all’art. 54, comma 1, lettera f), la cui durata può essere estesa fino a 36 mesi, sarà concordata individualmente in funzione della realizzazione del progetto di inserimento definito con il consenso del lavoratore, tenuto conto, in caso di reinserimento, delle esperienze professionali in precedenza acquisite dal lavoratore e del grado di compatibilità di queste con il nuovo contesto lavorativo.

          Art. 87 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

          1.Al lavoratore assunto con contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al DLgs 368 del 2001.
          Diverse previsioni potranno essere definite dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

          2.La durata massima del periodo di prova da apporre al contratto di inserimento è fissata dall’art. 39 del presente contratto con riferimento al livello di assunzione iniziale.

          3.Al lavoratore assunto con contratto di inserimento si applicano le disposizioni relative alla malattia ed infortunio di cui al Titolo XVII del presente contratto.


          Art. 88 TRATTAMENTO ECONOMICO

          Ai sensi dell’art 59, comma 1, del D.Lgs.n. 276/2003, per tutta la durata del rapporto di inserimento l’inquadramento del lavoratore sarà :

          ·di due livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto il contratto di inserimento per la prima metà del periodo;

          ·di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto il contratto di inserimento per la seconda metà del periodo.

          Qualora l’inserimento da conseguire sia quello corrispondente alle qualifiche indicate nel livello V, l’inquadramento del lavoratore sarà inferiore di un solo livello.

          Art. 89 PERCENTUALE DI CONFERMA

          La disciplina di cui al presente Titolo non è applicabile alle imprese che al momento in cui dovrebbe avvenire l’assunzione risultino non avere mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 75 % dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di inserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
          Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano quando nei 18 mesi precedenti sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.

          Art. 90 ANZIANITA’ DI SERVIZIO

          Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto collettivo.

          Art. 91 DISPOSIZIONE FINALE

          Per quanto non previsto dal presente Titolo il contratto di inserimento è disciplinato dalle disposizioni legali vigenti ed in particolare dalle norme contenute nel Titolo VI, Capo II, del D.Lgs.10 settembre 2003, n.276






          SEZIONE TERZA
          CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E
          CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO


          Art. 92 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

          1.Ferme restando le specifiche ipotesi previste dall’art. 8 comma 2 Legge 223/1991, dall’art. 4 DLgs 151/2001, le parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale convengono che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali:

          I)incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
          II)periodi di più intensa attività non ricorrenti nell’arco dell’anno, derivati da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali, ivi comprese le aperture domenicali e festive ed i periodi interessati da iniziative commerciali e/o promozionali;
          III)apertura di nuove unità produttive e/o ristrutturazioni di punti di vendita o di singoli reparti;
          IV)sostituzioni di lavoratori che, nell’ambito di progetti di ristrutturazione aziendale o di riqualificazione professionale, siano temporaneamente assenti per formazione o addestramento, sia che questa venga effettuata all’interno dell’azienda che all’esterno.
          V)attività a carattere stagionale e intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno.
          VI)esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
          VII)attività legate alla manutenzione degli impianti;
          VIII)attività legate all’applicazione delle normative di legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
          IX)sostituzione di lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o altra sede;
          X)sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro;
          XI)affiancamento preliminare alla sostituzione di un lavoratore assente, nei limiti temporali definiti al comma 4.

          2.La contrattazione di secondo livello potrà indicare ulteriori specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo a fronte delle quali è consentito l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato.

          3. Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che oltre a quanto previsto nel comma 1, rientrano nei casi di legittima apposizione del termine alla durata del contratto per ragioni di carattere sostitutivo ipotesi quali in particolare:

          a) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi la malattia, infortunio, maternità, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
          b)sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
          c)sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del rapporto di lavoro;
          d)sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o addestramento.

          4.L’eventuale affiancamento di cui al punto XI del comma 1 sarà contenuto entro un periodo massimo di 2 mesi.

          5.Resta inteso che i contratti a tempo determinato attivati per ragioni sostitutive sono da considerarsi sempre aggiuntivi al limite percentuale fissato dall’art. 94 o dalla contrattazione di secondo livello in materia di utilizzo dei contratti a tempo determinato.

          6.In armonia con la legislazione vigente e per la specifica ragione per cui tali contratti sono attivati, le parti nella propria autonomia contrattuale intendono altresì considerare aggiuntivi alla percentuale definita dall’art. 94, i contratti a tempo determinato instaurati In relazione alla fase di avvio di nuove attività o insediamenti, ai sensi del comma 1 punto III, per i periodi di seguito definiti:
          - 12 mesi per tutte le nuove strutture, che possono essere elevati dalla contrattazione di secondo livello

          7.La clausola di contingentamento di cui al successivo art. 94 non si applica ai contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 1, punti V e VI


          Art. 93 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

          1. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs 276/2003 le parti nell’ambito della propria autonomia contrattuale convengono che rientrano nei casi per i quali è consentito il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali :


          I)esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
          II)incrementi di attività produttiva e periodi di più intensa attività, anche ricorrenti nell’anno;
          III)temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
          IV)attività connesse agli inventari;
          V)attività legate alla manutenzione degli impianti;
          VI)attività legate all’applicazione delle normative di legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
          VII)attività legate all’applicazione di specifiche normative di legge;
          VIII)adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l’organico in servizio;
          IX)esigenze di lavoro temporaneo per organizzazione di fiere, mostre, mercati nonché per le attività connesse;
          X)necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;

          2. La contrattazione di secondo livello potrà indicare ulteriori ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo a fronte delle quali è consentita la stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

          3. Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che oltre a quanto previsto dal comma 1, si può utilizzare il contratto di somministrazione a tempo determinato per le seguenti ipotesi di sostituzione di lavoratori assenti:

          a)sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi la malattia, infortunio,maternità, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
          b)sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
          c)sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del rapporto di lavoro;
          d)sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o addestramento.

          4. La contrattazione di secondo livello potrà indicare ulteriori ragioni di carattere sostitutivo a fronte delle quali è consentita l’utilizzazione del contratto di somministrazione a tempo determinato.

          5. Resta inteso che i contratti di somministrazione a tempo determinato attivati per ragioni sostitutive sono da considerarsi sempre aggiuntivi al limite percentuale fissato dall’art. 94 o dalla contrattazione di secondo livello in materia di utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo determinato.

          Art. 94 Percentuale di lavoratori assumibili con contratto di lavoro a tempo determinato e impiegabili previa stipulazione di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato

          1. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo dei contratti a tempo determinato definito all’art. 92 non potrà superare il 15 % annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 92 comma 6.
          Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, nonché quelle effettuate ex art.4 DLgs 151/2001.

          2. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.

          3. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.

          4. Ferme restando le ragioni di stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva, assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato.

          5. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.

          6. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori.

          7. Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato, non potranno complessivamente superare il 25% annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva, assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato.

          8. Alla contrattazione di secondo livello è demandato il compito di definire le condizioni e le modalità per l’esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui agli articoli precedenti presso la stessa azienda con la medesima qualifica e mansioni.

          9. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello possono essere realizzate intese diverse in riferimento al limite di cui al precedente comma 1 nonché stabilite modalità e criteri delle erogazioni economiche così come previsto al comma 4 art. 23 del Dlgs 276/2003.

          10. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello possono essere realizzate intese diverse in riferimento al limite di cui al precedente comma 4.

          11. Sono fatte salve le percentuali di contratti a termine e di somministrazione di lavoro a tempo determinato definite da accordi aziendali in essere.




          SEZIONE QUARTA
          IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE


          Art. 95 NOZIONI, PRINCIPI GENERALI E FINALITA’

          1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto in cui l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, risulta comunque inferiore a quello normale fissato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 o al minore orario normale fissato dal contratto collettivo applicato.

          2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:
            a) flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della
            giornata, della settimana, del mese e dell’anno;
            b) risposta ad esigenze individuali dei lavoratori anche già occupati,
            compatibilmente con le esigenze aziendali.
            c) l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per favorire l’incremento
            dell’occupazione

          Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
          a) Volontarietà da entrambe le parti.
            b) Priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni.
          c)Modificabilità dell’articolazione dell’orario inizialmente concordato sulla base di intese volontarie fra le parti.
          d)Applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
          e)Disponibilità delle imprese cooperative di fornire adeguate informazioni alle RSU/RSA o in mancanza alle OO.SS. territoriali a richiesta delle stesse in materia di lavoro supplementare e clausole elastiche, al fine di un confronto anche finalizzato a possibili intese.

          Art. 96 NORMATIVA

          1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come integrato e modificato dal D.Lgs.26 febbraio 2001, n. 100 e come ulteriormente modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276.

          2.Compatibilmente con le esigenze aziendali, fino a otto anni di vita del bambino, il genitore può richiedere, secondo modalità e norme definite a livello aziendale, il passaggio a tempo parziale. Al termine del periodo il genitore riprenderà il lavoro a tempo pieno.

          3.Le modalità di gestione del lavoro a tempo parziale saranno contrattate preventivamente tra le parti in sede aziendale In tale ambito la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale sarà compresa nelle articolazioni dell'orario di lavoro di cui all'art. 107.

          Art. 97 FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO INDIVIDUALE

          1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

          2. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

          3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, il trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, rispetto a quello dei dipendenti dello stesso livello contrattuale che effettuano l’orario normale di lavoro. Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali realizzati sulla materia.

          4.Fermo restando che la prestazione lavorativa con orario giornaliero fino a 4 ore non potrà essere frazionata nella stessa giornata, salvo espressa richiesta del lavoratore, le modalità di svolgimento della prestazione individuale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2°, saranno fissate, tra cooperativa e lavoratore, di norma, entro i seguenti limiti:
          I. 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
          II. 72 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
          III. 532 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;

          5.Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato a cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale e, laddove non si eserciti la contrattazione collettiva aziendale, previo parere vincolante di conformità dell’ Ente Bilaterale / Comitato Misto Paritetico competente.
          In relazione alle specifiche realtà territoriale e aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione potranno essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.

          Norma transitoria
          In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con l'orario di lavoro settimanale pari ai limiti fissati nel precedente comma 4, i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale, con orario settimanale di 16 ore, avranno priorità di accesso nella posizione.
          La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo al momento in cui cessa la condizione di studente.
          Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.

          Art. 98 LAVORO SUPPLEMENTARE E LAVORO STRAORDINARIO

          1. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, il cui limite è dato dall’orario normale settimanale di lavoro del tempo pieno, richiede il consenso del lavoratore interessato.

          2. Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 168, secondo le modalità previste dall’art. 171, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 168.

          3. Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. 168, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni altro istituto.

          4. Ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.61, così come modificato dall’art.46, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, le parti convengono di ritenere ammissibile fatto salvo il consenso del lavoratore, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto, l’effettuazione di lavoro supplementare sino a concorrenza dell’orario normale settimanale di lavoro del tempo pieno.

          5. Alle ore di lavoro straordinario, intendendosi per tali quelle svolte oltre il limite del tempo pieno, si applica la vigente disciplina legale e contrattuale.

          6. Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che la presente disciplina del lavoro supplementare è globalmente di miglior favore per il lavoratore rispetto a quella prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come integrato e modificato dal D.Lgs.26 febbraio 2001, n. 100 e come ulteriormente modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276.

          Art. 99 CLAUSOLE FLESSIBILI E CLAUSOLE ELASTICHE

          1. La variazione della collocazione temporale della prestazione a tempo parziale (clausola flessibile) può avvenire mediante la stipula nel contratto individuale di un patto avente ad oggetto una clausola flessibile.
          Il patto può essere stipulato anche quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è instaurato a tempo determinato.
          Nella stipulazione del patto il lavoratore può chiedere di farsi assistere da un componente della rappresentanza sindacale ( RSU / RSA ) da lui indicato o in assenza di questa dall’Organizzazione Sindacale territoriale a cui aderisce o conferisce mandato.
          La variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale può avvenire in ragione di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

          2. La variazione in aumento, anche delimitata nel tempo, della durata della prestazione del lavoratore a tempo parziale (clausola elastica) può avvenire mediante l’apposizione nel contratto di lavoro, anche se stipulato a tempo determinato, di una clausola elastica, in ragione di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. E’ demandato alla contrattazione collettiva di secondo livello stabilire:
          a)il limite massimo di detta variabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 7, D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall’art. 46, comma 1, del D.Lgs.10 settembre 2003, n.276.;
          b)le specifiche compensazioni di carattere retributivo ovvero nelle diverse forme convenute;
          c)le modalità con cui può procedersi alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.

          3. Nella temporanea assenza di regolamentazione collettiva di secondo livello relativamente alle clausole di cui al comma 1 le ore di lavoro normali effettivamente oggetto di variazione, verranno retribuite con una maggiorazione pari al 1,5 % comprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 168.
          In alternativa le parti interessate possono concordare un’indennità annuale pari ad almeno 120,00 euro, da corrispondere per quote mensili. Tale indennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

          4. Nella temporanea assenza di regolamentazione collettiva di secondo livello relativamente alle clausole di cui al comma 2 il limite massimo della variabilità in aumento della prestazione lavorativa è stabilito nel 30 % della prestazione lavorativa concordata. Le ore di lavoro in aumento relative alle clausole elastiche, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 35% + 1,5 % ( 36,50 % ) comprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 168.

          5. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso non inferiore a 48 ore.

          6 .Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà recedere, ai sensi dell’art. 1373, comma 2°, Codice Civile, dal patto di cui ai commi 1 e 2, accompagnando alla propria dichiarazione di volontà l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
          a) esigenze di carattere familiare conseguenti a paternità o maternità; inabilità del coniuge, figlio o convivente;
          b) esigenze di tutela della salute, certificate dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
          c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
          d) la contrattazione di secondo livello potrà prevedere la possibilità di recesso anche in caso di esigenze di studio, determinando le condizioni di ammissibilità di queste ultime.
          La contrattazione di secondo livello può altresì individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa avvenire il recesso.

          7. Restano ferme le condizioni di miglior favore già concordate nel secondo livello di contrattazione.

          8. L’eventuale rifiuto della lavoratrice/lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari.

          9. Qualora le ragioni di cui al precedente comma 6 consistano in esigenze di natura transitoria, il lavoratore potrà, anziché recedere dal patto, chiederne la sospensione temporanea degli effetti.

          10. La dichiarazione di recesso dal patto e la richiesta della sua sospensione non potranno intervenire prima che siano decorsi 6 mesi dalla data della stipulazione del patto stesso e dovranno comunque essere corredate dalla necessaria documentazione di cui al comma 6.

          11. Salvo i casi di comprovata ed obiettiva urgenza la dichiarazione di recesso dal patto, da comunicarsi in forma scritta tramite raccomandata AR o raccomandata a mano, dovrà essere accompagnata da un preavviso di 1 mese in favore del datore di lavoro.


          12. Il datore di lavoro ha a sua volta diritto di recedere in forma scritta dal patto relativo alle clausole elastiche e flessibili per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, decorsi almeno 6 mesi dalla data della sua stipulazione e con un preavviso di 1 mese in favore del prestatore di lavoro.

          Art. 100 LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE

          Ai sensi dell’articolo 12 bis del D.Lgs. n. 61/2000 come modificato dal decreto n. 276/2003, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

          Art. 101 CRITERI DI COMPUTO DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE

          Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n° 300 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale sia la durata della loro prestazione lavorativa.




          SEZIONE QUINTA
          IL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO

          Art. 102 REGOLE APPLICABILI AL LAVORO RIPARTITO

          1. Ai sensi dell’art. 41 DLgs 276/2003 Il contratto di lavoro ripartito, stipulato in forma scritta, è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica prestazione lavorativa.

          2.Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1, i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente ed in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro.

          3. La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

          4. La risoluzione del rapporto, comunque determinata, nei confronti di uno dei lavoratori coobbligati non comporterà l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale qualora il lavoratore rimasto in forza si renda disponibile ad adempiere, integralmente o parzialmente, la prestazione lavorativa ed il datore di lavoro accetti di trasformare l’originario contratto ripartito in un normale contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ovvero a tempo parziale.

          5. La risoluzione del rapporto, comunque determinata, nei confronti di uno dei lavoratori coobbligati non comporterà ugualmente l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale qualora le parti, entro un mese dall’evento, si accordino per consentire il subentro di altro lavoratore e quindi la prosecuzione dell’originario rapporto ripartito. Nelle more del suddetto periodo e salvo diverso accordo tra le parti, il lavoratore rimasto in forza assumerà temporaneamente l’obbligo di rendere l’intera prestazione.

          6.Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all’ Ente Bilaterale regionale / Comitato Misto Paritetico competente o Nazionale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente.

















          TITOLO XIV
          ORARIO DI LAVORO

          Dichiarazione a verbale in materia di orario di lavoro
          Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di dicembre 2006 al fine di verificare il rapporto tra il decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 in materia di orario di lavoro e le relative normative previste dal presente contratto.

          SEZIONE PRIMA
          IL TEMPO DI LAVORO

          Art. 103 DURATA SETTIMANALE – LAVORO EFFETTIVO

          1.L'orario di lavoro effettivo è:
          - 38 ore settimanali dal 1° Gennaio 1990.

          2.Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno delle aziende, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero.

          3.L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.

          4. Il passaggio dalle 38 ore e mezzo alle 38 ore potrà essere derogato previo accordo in sede aziendale. In tale caso le ore residue di cui ai punti III e IV dell'art. 106 comma 3 saranno utilizzate come stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo. Resta comunque inteso che la determinazione della paga oraria sarà effettuata con i divisori convenzionali di cui all'art. 171 riferiti all'orario effettivo settimanale di lavoro.
          (Es. ore 38 = 165)
          Art. 104 ORARIO DI LAVORO DELLE COOPERATIVE MINORI

          1. Per imprese cooperative minori si intendono imprese che gestiscono unità produttive prevalentemente riferite alla tipologia superette.

          2.Le parti convengono che nelle unità produttive delle imprese cooperative minori che occupino stabilmente un numero di addetti non superiore a 8 e, nelle zone montane, non superiore a 10 addetti, riferiti al tempo pieno, l’orario di lavoro settimanale potrà essere, previo confronto a livello aziendale o territoriale, di 40 ore.
          Sono fatte salve le condizioni concordate dalle parti a livello locale.

          3. Le ore eccedenti l'orario normale contrattuale, di cui al precedente art. 103, e fino alle 40 ore saranno recuperate con le modalità stabilite al comma 5.

          4. Le ore intercorrenti fra l'orario normale di lavoro settimanale contrattuale e le 40 ore non sono da considerarsi lavoro straordinario a nessun effetto contrattuale.

          5. Le ore di cui sopra e quelle derivanti dal monte ore di riduzione di orario stabilite dal successivo art. 106 saranno utilizzate, previa contrattazione aziendale e comunque in accordo tra le parti, a titolo di permesso individuale ovvero con diverse modalità, tra le quali quelle stabilite dall’art. 110. Ciò in contemperanza tanto con le esigenze dei lavoratori quanto con quelle della cooperativa.

          6. Previo confronto a livello aziendale o territoriale, in armonia con quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del DLgs 66/2003 e a fronte delle ragioni tecniche obiettivamente insite nella particolare organizzazione del lavoro delle cooperative minori, il periodo per il calcolo della durata media massima dell’orario di lavoro è consentito fino ad un massimo di 12 mesi.

          Art. 105 LAVORO FUORI SEDE

          1.Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.

          2.In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è necessario al lavoratore - in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione - per raggiungere la sede.

          3.Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, quando necessario, saranno rimborsate dalla cooperativa.

          Art. 106 Monte ore di riduzione - criteri di applicazione

          1.Il monte ore di riduzione d'orario in ragione di anno è determinato come segue:
          - ore 88 per il periodo dalla data di decorrenza del CCNL fino al 31.12.1988;
          - ore 96 (88 + 8) per il periodo dal 01.01.1989 al 30.06.1989 (ore 48 per il I° semestre 1989);
          - ore 104 (96 + 8) dal 01.07.1989 (ore 52 per il II° semestre 1989).

          2. Tale riduzione è comprensiva delle 32 ore relative alle ex 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54, con esclusione quindi della festività dell'Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, e delle ore di riduzione di cui all'art. 22 del CCNL 1 febbraio 1983.

          3. La riduzione dell'orario di lavoro settimanale avverrà con le seguenti modalità:
          I.dalla data di decorrenza del CCNL al 30.06.1989 la riduzione di orario di lavoro sarà attuata secondo quanto stabilito in sede aziendale previa utilizzazione delle 88 ore di cui al primo comma, punto I), che dal 01.01.1989 salgono a 96 ore per effetto di otto ore annue di nuova riduzione di orario;
          II.dal 01.07.1989 al 31.12.1989 la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore e mezzo sarà attuata mediante assorbimento di 36 ore dal monte ore di cui al primo comma punto III); (52 - 36 = 16 ore residue per il secondo semestre 1989);
          III.dal 01.01.1990 con l'adozione dell'orario settimanale di 38 ore e mezzo residuano 32 ore;
          IV.dal 01.01.1990 con l'adozione dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore saranno assorbite 96 ore dal monte ore di cui al primo comma punto III) (104 - 96 = 8 ore residue).

          4. Le 32 ore residue o le 8 ore residue, di cui ai precedenti punti III) e IV) saranno utilizzate come permessi individuali o con diverse modalità tra cui quelle stabiliti dal successivo art. 107.

          5. Le ore di incremento del monte ore di cui al primo comma (8 ore dal 01.01.1989 e ulteriori otto ore dal 01.07.1989) non troveranno applicazione o saranno applicate fino a concorrenza laddove le riduzioni d'orario in essere effettuate con destinazione di ore aggiuntive a carico delle aziende rispetto a quelle stabilite dal precedente CCNL siano, rispettivamente, superiori o inferiori a quelle stabilite dalla presente regolamentazione.

          6. In caso di prestazione lavorativa ridotta, dovuta ad inizio o cessazione del rapporto di lavoro, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di anzianità di servizio non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge o di contratto.

          7. La presente regolamentazione unitamente a quella dei successivi articoli in materia sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dall'accordo interconfederale 10 maggio 1977, sulle festività abolite, fermo restando quanto previsto dall'art. 103.

          8. Nel caso di permessi individuali il lavoratore ne farà richiesta con almeno 24 ore di preavviso.

          9. Di norma tali permessi dovranno essere goduti entro l'anno di maturazione e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo; a tale data, se non usufruiti, decadranno e le corrispondenti ore saranno pagate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.

          10. Le ore residue di cui al presente articolo e all’art. 115 sono incrementate di 16 ore annue per le imprese con oltre 15 dipendenti con il seguente scaglionamento:
          -4 ore a decorrere dall'1.01.1992
          -4 ore a decorrere dall'1.01.1993
          -8 ore a decorrere dall'1.01.1994.
          Tali 16 ore non sono assorbibili.



          Art. 107 DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO

          1. La distribuzione dell'orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale, sulla base di quanto previsto dall'art. 11, al fine di realizzare, nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi:
          - la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementare la competitività e la produttività aziendale;
          - il miglioramento del servizio ai consumatori;
          - il pieno utilizzo degli impianti;
          - il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, da conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.

          2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti convengono che la distribuzione dell'orario di lavoro di cui al primo comma si realizzerà, con articolazioni dell'orario di lavoro essenzialmente riscontrabili in turni unici continuati, fasce orarie differenziate e orari spezzati anche diversamente combinati tra loro;

          3. A tal fine potranno essere attuate, anche in via sperimentale nell'ambito dell'esercizio della contrattazione aziendale, forme diversificate di orario di lavoro anche per gruppi di dipendenti e/o per aree professionali in rapporto alle diverse tipologie strutturali. Le articolazioni dell'orario di lavoro, di cui sopra, saranno attuate in modo da far fronte più efficacemente anche ai periodi di maggiore attività produttiva ed agli orari di maggiore concentrazione delle vendite e dei servizi.

          4. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni concordati anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.

          5 .Nel caso in cui il lavoro sia organizzato in turni, questi devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

          6 .Sempre nei limiti dell'orario settimanale si potranno concordare prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.

          7. Si darà luogo alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate laddove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.


          Nota a verbale
          I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale senza aumento o decurtazioni retributive, tranne nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i quali saranno effettuati i relativi conguagli in ragione degli orari effettuati nel periodo di riferimento.


          Art. 108 Flessibilita’ Dell’orario

          1.Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 11, e in riferimento all’art. 107, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, le parti potranno realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 42 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, previa verifica qualitativa e quantitativa degli organici.

          2. Diversi limiti dell’orario settimanale e periodi di durata potranno essere concordati nell’ambito del secondo livello di contrattazione, a fronte di specifiche esigenze organizzative, come previsto dal successivo art. 109.

          3. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all’inizio della flessibilità, ed in un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.

          4. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

          5. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per settimana.

          Art. 109 ACCORDI AZIENDALI SUI REGIMI FLESSIBILI DI ORARIO

          1. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le parti potranno realizzare accordi sul seguente regime di orario con il limite di seguito previsto:

          ·superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto in incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, di cui all'art. 106, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

          2. Diversi limiti dell'orario settimanale e periodi di durata potranno essere convenuti a fronte di specifiche esigenze organizzative. Resta inteso che fino ai limiti di 44 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane, l’incremento del monte ore annuo di permessi retribuiti, di cui all’art. 106, sarà pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

          3. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità definito.

          4. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore in riposi compensativi.

          Art. 110 Procedure

          1. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all’inizio della flessibilità ed in un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.

          2. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

          3. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per settimana.

          4. Al fine di consentire il confronto sulla realizzazione della flessibilità dell’orario le aziende provvederanno a comunicare alle RSU / RSA e alle OO.SS. competenti per livello il programma di flessibilità.

          5. L’azienda provvederà altresì a comunicare, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.

          6. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui all’art. 109 le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore, saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore straordinarie corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.

          7 .Le imprese senza contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità all’Ente Bilaterale/ Comitato Misto Paritetico Regionale competente.

          Art. 111 Banca delle ore

          1. Le parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all’art. 109, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
          ·il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione delle ore maturate non dovrà superare il 10% della mano d'opera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto, escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della mano d’opera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto.

          2. Per rispondere a particolari esigenze aziendali diverse modalità potranno essere concordate nell’ambito dei confronti previsti in sede aziendale .

          3. Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.

          4. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.

          5. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

          Art. 112 Lavoro ordinario notturno

          Fermo restando che per la definizione di lavoro notturno e di lavoratore notturno ai fini dell’applicazione del D.Lgs 66/2003 e successive modificazioni valgono i criteri e le norme da quest’ultimo definiti, il lavoro effettuato dalle ore 22:00 alle ore 06:00 ai soli fini retributivi è compensato con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 168 e con la maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione normale di cui all’art. 167.

          Art. 113 Orario ipermercati

          1. Le parti considerano acquisita la compatibilità, in termini organizzativi, tra l’attività di vendita al pubblico negli ipermercati - intendendosi per tali le strutture di vendita al pubblico con una superficie di vendita superiore a 4.500 mq. - e l'interesse dei lavoratori a fruire dell'orario di lavoro settimanale di 37 ore nonché a migliorare le modalità della prestazione, in quanto tali strutture di vendita consentono interventi organizzativi coordinati e finalizzati ad assicurare il miglioramento della produttività nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio, ciò anche tenendo conto delle esigenze di competitività sul mercato.

          2. La sede appropriata per la valutazione delle migliori condizioni atte a realizzare l'incontro tra i diversi interessi rappresentati è pertanto quella aziendale e a tal fine la materia è demandata dal presente CCNL alla contrattazione di secondo livello.

          3.Tutto ciò premesso e alla luce di quanto sopra, negli ipermercati delle aziende di cui alla sfera di applicazione che realizzeranno la settimana lavorativa di 37 ore, ricorrendo agli strumenti previsti dal presente CCNL in materia di distribuzione degli orari e flessibilità di cui all'art. 107, la pratica attuazione di questa avverrà a partire dal 1 gennaio 1994, utilizzando anche le 8 ore di permessi di cui all'art. 106, e le ulteriori 16 ore di cui al CCNL del 20 dicembre 1990.

          Nota a verbale
          In relazione a quanto sopra, gli Accordi Integrativi Aziendali in essere, migliorativi della presente normativa, mantengono la loro validità.




          Art. 114 Personale con funzioni direttive
          1.Il personale:
          I.preposto alla direzione tecnica o amministrativa della cooperativa o di una parte di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento del servizio affidato;
          II.le cui funzioni richiedono un autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoro;
          è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per il lavoro straordinario.

          2. Qualora in via del tutto eccezionale, previa autorizzazione della Direzione Aziendale, si verifichino prestazioni lavorative notturne e festive (ristrutturazioni, innovazioni tecniche, organizzative; ecc.) si procederà al pagamento delle stesse con le relative maggiorazioni.

          3. Tuttavia, in casi eccezionali, quando per le funzioni ed i compiti ad esso assegnati il suddetto personale sia soggetto a svolgerli in maniera non quantificabile e non controllabile, purché autorizzato espressamente dalla Direzione Aziendale, potrà essere istituita una particolare indennità economica.

          4. L'individuazione dei casi in questione e la misura dell’indennità predetta sarà definita tra le parti in sede aziendale.

          5. Ai gerenti o gestori e ai capi negozio di cui al livello terzo, nonché ai capi reparto, tenuti a prestare servizio anche dopo l'orario normale di lavoro per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati, compete, nel caso in cui partecipino alla vendita, il compenso per il lavoro straordinario prestato.

          Art. 115 Lavoro Discontinuo

          1. L'orario normale settimanale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia è fissato in:
          ·42 ore dal 01.01.1990.

          2. Qualora sussistano fondati motivi che la riduzione settimanale di orario possa determinare una dequalificazione del servizio, una contrazione delle vendite o ingiustificati appesantimenti gestionali, l’orario di lavoro potrà essere di 44 ore settimanali.

          3. Le ore eccedenti l'orario normale contrattuale, di cui al precedente comma 1, e fino alle 44 ore saranno recuperate con le modalità stabilite al comma 5.

          4. Le ore intercorrenti fra l'orario normale di lavoro settimanale contrattuale e le 44 ore non sono da considerarsi lavoro straordinario a nessun effetto contrattuale.

          5. Le ore di cui sopra e quelle derivanti dal monte ore di riduzione di orario stabilite dal successivo comma 9 saranno utilizzate, previa contrattazione aziendale e comunque in accordo tra le parti, a titolo di permesso individuale ovvero con diverse modalità, tra le quali quelle stabilite dall’art. 110. Ciò in contemperanza tanto con le esigenze dei lavoratori quanto con quelle della cooperativa.

          6. Non sono considerati addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n.2657, i lavoratori aventi le qualifiche e le attribuzioni sotto elencate:
          - i magazzinieri;
          - gli addetti ai centralini telefonici;
          - gli autisti che compiono anche operazioni di carico e scarico;
          - i fattorini;
          -i commessi di negozio o spaccio nei comuni con più di 5 mila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati forniti dal Sindaco dei rispettivi comuni).

          7. Nelle cooperative che abbiano in prevalenza negozi e spacci ove non è applicabile il comma precedente del presente articolo, potranno essere esaminate in sede aziendale eventuali soluzioni atte a eliminare ingiustificate sperequazioni.

          8. L'orario di lavoro non potrà comunque superare le 8 ore e le 40 ore settimanali per i minori tra i quindici ed i diciotto anni compiuti. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

          9. Il monte ore di riduzione di orario, stabilito in 112 ore annue dal CCNL 1984, viene elevato a 116 ore in ragione di anno.

          10. L'incremento del monte ore, gli assorbimenti dal medesimo per l'attuazione delle riduzione dell'orario settimanale di cui al primo comma e l'utilizzazione delle ore residue saranno attuate con le stesse decorrenze e modalità stabilite dal precedente art. 106, per gli altri lavoratori.

          Art. 116 LAVORO STRAORDINARIO Decorrenza

          1. E' considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro settimanale ad eccezione dei periodi di flessibilità di cui agli artt. 108 e art. 109.

          2. Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.

          3. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

          4. Le necessità di ordine tecnico-organizzativo che giustificano il ricorso al lavoro straordinario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione della Cooperativa e la R.S.U., quando il ricorso ad esso non sia causato da necessità impreviste ed indifferibili.
          Le prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute nei limiti di 150 ore annue riferite al singolo dipendente.
          La prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere recuperata in riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, fermo restando il diritto alla maggiorazione.

          5. Per la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all’art. 106 comma 9 del presente CCNL.

          Art. 117 Maggiorazioni

          1. Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dagli artt. 103, 104 e 115 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto, di cui all'art. 168 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 167:
          - del 20% per la prestazione di lavoro fino alla 48° ora settimanale;
          - del 25% per le prestazioni eccedenti la 48° ora settimanale.

          2. Le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 168 e con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione normale di cui all'art. 167.

          3.Le ore straordinarie di lavoro prestato la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 168 e con la maggiorazione del 55% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 167.

          4. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 168, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.

          5. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

          Art. 118 Pagamento

          1. La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

          2.Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali territoriali e/o delle R.S.U./ R.S.A. presso la sede della cooperativa. Il registro di cui sopra può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità automatizzata.



          SEZIONE SECONDA
          I RIPOSI

          Art. 119 Riposo settimanale

          1.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

          2.Qualora le cooperative siano autorizzate all'apertura domenicale dei negozi o degli spacci - limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari - ai sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita, in conformità dell'ultimo comma del suddetto art. 7, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.

          Art. 120 Festivita'

          Le festività che dovranno essere retribuite, sono quelle appresso indicate:
          I) Festività Nazionali
          1) 25 Aprile - Ricorrenza della Liberazione.
          2) 1° Maggio - Festa dei Lavoratori.
          3) 2 Giugno - Festa della Repubblica

          II) Festività infrasettimanali
          1) il primo giorno dell'anno;
          2) il 6 gennaio - Epifania;
          3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
          4) il 15 agosto - festa dell'Assunzione;
          5) il 1° novembre - Ognissanti;
          6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
          7) il 25 dicembre - S. Natale;
          8) il 26 dicembre - S. Stefano;
          9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro

          Art. 121 Lavoro festivo

          1.Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni di cui all’art. 120, dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 117e 171 del presente contratto.

          2.Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali o nazionali con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, e cioè non variabile in relazione alle festività cadenti nel periodo di paga, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 168.

          3.Tale trattamento sarà applicato anche alla festività del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese relativo, in base alla legge del 5 marzo 1977 n. 54.


          Art. 122 Lavoro nei giorni di riposo settimanali

          Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934 n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 35% sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 167, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia .

          Art. 123 FERIE: Computo dei giorni

          1. A decorrere dal 1° gennaio 1980 e in concomitanza col godimento delle ferie dello stesso anno, il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo annuale di ferie nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi - da lunedì a sabato - agli effetti del computo delle ferie.

          2. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e, pertanto, il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

          Dichiarazione a verbale
          1.Le parti si danno atto reciprocamente che la nuova disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia.

          2.Nei confronti dei lavoratori che alla data del 1° gennaio 1974 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore.

          Art. 124 Determinazione del periodo delle ferie

          1.Il periodo delle ferie sarà fissato dall’impresa cooperativa compatibilmente con le esigenze dell’impresa cooperativa stessa, sentite le istanze dei lavoratori e tenuto conto degli usi e consuetudini locali.

          2.Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.

          3.Il godimento delle ferie è sospeso in caso di sopravvenienza di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dall’Istituto competente

          4. Al fine di agevolarne il rientro e la permanenza nel paese di origine, i lavoratori stranieri non cittadini della Unione Europea possono richiedere, compatibilmente con le esigenze aziendali, la fruizione non frazionata delle ferie nonché, sempre compatibilmente con le esigenze aziendali e nel rispetto comunque delle normative di legge vigenti in materia, di cumulare e di fruire in un unico periodo continuativo le ferie maturate in un anno e quelle da maturare nell’anno successivo.
          In caso di risoluzione, per qualunque ragione, del rapporto di lavoro, il lavoratore, che dovesse avere già anticipatamente fruito delle ferie, sarà tenuto a rimborsare all’azienda gli importi retributivi corrispostigli e corrispondenti alle ferie non effettivamente maturate.

          5. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto di cui all’art. 168


          Art. 125 Ratei ferie

          .In caso di risoluzione del rapporto di lavoro spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestati per l'anno di competenza, computandosi per mese intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni.

          2.L’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 168.

          3.Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.

          Art. 126 Interruzione delle ferie

          Per ragioni di servizio la cooperativa potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

          Art. 127 Irrinunciabilita' delle ferie

          1. Le ferie sono irrinunciabili .

          2.Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal secondo comma dell’art. 118 per il lavoro straordinario. Nelle imprese che abbiano l’amministrazione automatizzata detto registro può essere sostituito da altra idonea documentazione.




          SEZIONE TERZA
          PERMESSI E CONGEDI

          Art. 128 Permessi individuali

          A. Permessi retribuiti
          1.In casi speciali e giustificati, la cooperativa potrà concedere, in qualunque epoca dell'anno, permessi retribuiti con facoltà di dedurli da quelli individuali di cui agli artt. 106 e 115, ovvero, ove esauriti, dalle ferie.

          2.Ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge n° 53 del 8 marzo 2000 , in caso di decesso o di documentata grave infermita’ di familiari legati da un vincolo di parentela fino al 2° grado, sia in linea retta che collaterale, e di affinità di 1° grado , nonché del coniuge o del convivente , purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, il lavoratore avrà diritto ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi all’anno.
          In caso di ulteriori decessi nell’arco dell’anno il lavoratore avrà diritto ad ulteriori 2 giorni di congedo retribuito.
          Resta fermo quanto previsto, in relazione ai casi di documentata grave infermità, dal secondo periodo dell’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000.

          3. Ai padri lavoratori in occasione della nascita di un figlio verrà riconosciuto un giorno di permesso retribuito.

          B. Permessi non retribuiti
          I dipendenti che per gravi e comprovati motivi familiari dovessero recarsi all’estero possono su loro richiesta ricorrere, compatibilmente con le esigenze dell’impresa cooperativa, all’utilizzo di permessi non retribuiti da utilizzarsi in continuità con il periodo annuale di ferie.

          Art. 129 Permessi elettorali

          1.I permessi elettorali sono regolamentati dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53 che così recita: "L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: "Art. 119 - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa."

          2.Detti lavoratori dovranno produrre alle aziende, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio (o di nomina a rappresentante di lista o, in occasione di referendum, di rappresentante dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum), anche di un secondo attestato firmato dal Presidente, di effettiva presenza al seggio e dell'orario di chiusura delle operazioni elettorali. Per coloro che svolgono l'incarico di Presidente la certificazione potrà essere vistata dal Vice Presidente.

          Art. 130 Permessi di consigliere di parita'

          Il lavoratore o la lavoratrice nominati consigliere o consigliera di parità hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti per l’espletamento del loro mandato. Per la disciplina di tali permessi si applica quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 196.

          Art. 131 Permessi per corsi regolari di studio

          1.I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

          2.I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti. Sono riconosciuti permessi retribuiti tutti i giorni di esami e due giorni precedenti gli esami stessi per un massimo di cinque esami l'anno.

          3.Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui uso verrà programmato trimestralmente pro-quota, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali.

          4.I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

          5.Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova).

          6.Rimangono salve le condizioni di migliore favore stabilite da accordi aziendali.

          7. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di congedi per la formazione si applica quanto previsto dall’art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

          Art. 132 Diritto allo studio: permessi delle 150 ore

          1.I lavoratori che, fuori dalle ipotesi di cui al precedente art. 131, volendo migliorare la propria cultura anche in relazione alla attività aziendale, intendano frequentare, presso istituti pubblici, parificati o riconosciuti, corsi istituiti in base a disposizione di legge, anche monografici e professionali, o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte-ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti, che sarà determinato all'inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1.2.84, moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati presso ciascuna azienda o unità produttiva a tale data.

          2.I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro non devono superare il 2% del totale della forza occupata; inoltre dovrà essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno il doppio di quelle richieste come permesso.

          3.I lavoratori interessati inoltreranno domanda alla Direzione nei termini e con le modalità che saranno concordati a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al semestre.

          4.Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3 del monte-ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al primo comma, la Direzione e la R.S.U. stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al primo comma.

          5.Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempreché ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. L'interessato dovrà far pervenire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e, successivamente, certificati con l'indicazione delle ore di frequenza.

          6.Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo, saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la R.S.U.

          7.Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo rimanendo che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al secondo comma, è costituito dalla regolare frequenza all'intero corso.

          8.Qualora siano promossi da istituti e/o enti pubblici corsi specifici per la scolarizzazione e l'approfondimento della lingua in favore di lavoratori extracomunitari questi potranno usufruire dei permessi di cui al presente articolo con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

          9.I permessi retribuiti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente art. 131.

          Art. 133 Congedi e permessi per handicap

          1.La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, nonché, ai sensi dell’art. 20 della legge n° 53 del 8 marzo 2000, i familiari lavoratori che assistano con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente, possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e dall’art. 2 D.L. 27/08/1993 n° 324 convertito in legge n° 423 del 1993, e cioè:
          I.il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre anni di età del bambino;
          II.in alternativa al punto I), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell’INPS;
          III.dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell’INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o un affine entro il terzo grado.

          2.Le agevolazioni di cui ai punti I), II), e III), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

          3.Il genitore, parente o affine convivente di handicappato può scegliere la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso

          4.La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata può usufruire dei permessi di cui ai punti II) e III) e delle agevolazioni di cui al comma precedente

          Art. 134 Congedo matrimoniale

          1. Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di 15 giorni di calendario.

          2. Compatibilmente con le esigenze della cooperativa, questa dovrà concedere il congedo straordinario nell'epoca scelta dal lavoratore. In ogni caso, se richiesto, la cooperativa dovrà concedere il congedo non frazionabile, con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.

          3.Il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla cooperativa, alla fine del congedo, regolare documentazione dell'atto di matrimonio.

          4. Durante il periodo del congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 168.




          TITOLO XV
          OBBLIGHI DI LEVA

          Art. 135 DISCIPLINA APPLICABILE

          Con riferimento agli obblighi di leva si applicano le disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 226.




          TITOLO XVI
          TRASFERTE E TRASFERIMENTI

          Art. 136 TRASFERTA

          1. A quei dipendenti che per ragioni di necessità aziendali sono comandati temporaneamente a prestare la loro attività in località diverse dal luogo di lavoro ove prestano abitualmente servizio, l’azienda rimborserà le spese sostenute, graduate secondo le distanze.

          2. I suddetti rimborsi e le eventuali indennità di trasferta saranno stabiliti in sede aziendale a seconda dei casi specifici. I rimborsi saranno corrispondenti alle maggiori spese sostenute dal dipendente.

          3. Per ottenere i rimborsi e l’indennità di trasferta di cui al presente articolo il dipendente dovrà presentare adeguata documentazione e attenersi alle disposizioni in materia impartite dall’azienda.


          Art . 137 Condizioni e limiti del trasferimento

          1.A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

          2.Qualora il lavoratore non accetti il trasferimento ai sensi del comma precedente, fermo restando il diritto a tutte le indennità previste dal presente contratto, potrà essere soggetto al licenziamento con le procedure previste dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 e della legge 20 maggio 1970 n. 300 come modificate dalla legge 11 maggio 1990 n. 108 .
          Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

          Art. 138 TRASFERIMENTI CON CAMBIO DI RESIDENZA

          1. Modalità di comunicazione
          Il trasferimento dei dipendenti che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.

          2. Trattamento
          Nell’ipotesi di cui al precedente comma ai dipendenti sarà riconosciuto, per un periodo massimo di nove mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

          3. Indennità
          I trasferimenti di residenza danno diritto al pagamento delle indennità qui di seguito specificate:

          3.1 A chi non abbia familiari a carico:
          I.il rimborso della spesa effettiva di viaggio secondo la via più breve;
          II.il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
          III.il rimborso dell'eventuale perdita del canone di locazione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
          IV.una indennità di trasferimento da determinarsi in sede aziendale

          3.2 A chi abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

          I.il rimborso delle spese effettive di viaggio secondo la via più breve, per sé e per le persone della sua famiglia;
          II.il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
          III.il rimborso per l'eventuale perdita del canone di locazione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
          IV.una indennità di trasferimento da determinarsi in sede aziendale, per sé e per ciascun convivente a suo carico; per i figli conviventi a carico l’indennità di trasferimento è ridotta a 3/5.

          Le indennità di trasferimento di cui al presente articolo saranno corrisposte per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie suddette fino a otto giorni dopo l'arrivo del mobilio.

          Art. 139 TRASFERIMENTI SENZA CAMBIO DI RESIDENZA
          PER ESIGENZA DI RISTRUTTURAZIONE, CONCENTRAZIONE, ECC.

          Quando per esigenza di ristrutturazione, concentrazione, ecc, il dipendente venga assegnato stabilmente ad un luogo di lavoro diverso da quello dove presta abitualmente servizio, e ciò non comporti il cambio di residenza, la possibilità o meno di applicare le disposizioni di cui al precedente articolo, comma 3, punti 3.1) e 3.2), sarà esaminata in sede aziendale tra la Direzione dell’impresa e la R.S.U.



          TITOLO XVII
          AMBIENTE, SALUTE, MALATTIA ED INFORTUNIO

          Art. 140 NORMATIVE GENERALI

          Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro le imprese si impegnano al rispetto delle normative legali vigenti, con particolare riferimento agli obblighi discendenti dall’art. 2087 codice civile, dall’art. 9 legge 300/1970 e dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni.
          L’istituzione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono regolate ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
          Gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla normativa legale vigente mediante propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle imprese. I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole imprese le modalità per lo svolgimento della loro attività.

          Art. 141 VIDEOTERMINALI

          1.Le parti convengono che le apparecchiature informatiche, dotate di video terminale, di cui alla Direttiva del Consiglio CEE del 29.5.1990, sono da considerarsi un comune strumento di lavoro che agevola lo svolgimento della attività lavorativa. Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori addetti all’impiego di tali apparecchiature si applicano le norme di cui agli artt. 50-59 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni.

          2.In caso di installazione di nuove apparecchiature informatiche dotate di video terminale l’impresa cooperativa fornirà alle strutture aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto le informazioni relative alla loro collocazione ed alle caratteristiche ergonomiche dei posti di lavoro.

          3.In caso di utilizzo prevalente e continuato delle apparecchiature informatiche dotate di video terminale l’attività lavorativa degli operatori dovrà essere organizzata con periodiche interruzioni durante le quali saranno assegnati ad altri compiti.
          Si applica in ogni caso quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

          4.In caso di pregiudizio alla salute, accertato dagli organi competenti, dovuto all'utilizzo di apparecchiature informatiche dotate di video terminali, la lavoratrice, durante il periodo della gestazione, dovrà essere adibita obbligatoriamente ad altre mansioni.

          Art. 142 Iscrizione al servizio sanitario nazionale

          Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.

          Art. 143 Definizione di malattia

          Agli effetti di quanto previsto nei successivi articoli del presente titolo, si intende per "malattia" ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti la incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto o che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici.

          Art. 144 Comunicazione e certificazione medica

          1.Salvo i casi di giustificato e comprovato impedimento, in caso di malattia o infortunio nonché in caso di prosecuzione della malattia stessa, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia alla cooperativa da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 191 e 192 del presente contratto.

          2.Il lavoratore ammalato è tenuto altresì:

          I.a far recapitare alla cooperativa o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il regolare certificato medico, entro due giorni dal relativo rilascio, contenente l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati nel caso di prolungamento della malattia stessa;
          II.a sottoporsi ad eventuale visita di controllo da parte degli istituti previdenziali competenti, nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

          3.In caso di ritardo nell'invio e nella presentazione del certificato medico attestante la denuncia o la continuazione della malattia non sarà corrisposta alcuna indennità per i giorni di ritardo.

          4.Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel corso del periodo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, deve essere comunicato tempestivamente dal lavoratore all'azienda.

          Art. 145 Doveri del lavoratore ammalato

          1.Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.

          2.Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo.

          3.Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate, a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

          4.Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 11 novembre 1983 n. 638, 14° comma. La mancata reperibilità del lavoratore e l'inosservanza dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 151 del presente CCNL, salvo i casi di giustificata e comprovata necessità per i quali incombe sul lavoratore l'onere della prova, darà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 191 e 192 del CCNL, con l'osservanza delle procedure stabilite dall’art. 193.

          Art. 146 Diritti del lavoratore ammalato

          1.Il lavoratore ammalato non in prova o infortunato sul lavoro ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia o di infortunio fino ad avvenuta guarigione clinica purché:

          I.non si tratti di malattie croniche;
          II.siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
              il periodo eccedente i 180 giorni, per anno solare, sia considerato di aspettativa senza retribuzione.

          2.Tuttavia il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto o di decesso del lavoratore.

          Art. 147 T.B.C.

          1.I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province dei Comuni o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; oppure, in caso di ricovero, fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.

          2.Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito alla inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953 n. 86.

          3.Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuta nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 18 mesi.


          Art. 148 Trattamento economico

          1.Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento economico di malattia ai lavoratori valgono le norme di legge che regolano la materia e/o le eventuali altre norme emanate dagli enti preposti e dagli istituti assicurativi competenti.

          2.L’impresa cooperativa corrisponderà agli aventi diritto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980 n. 33, le indennità di malattia e di maternità a carico dell'INPS, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detto trattamento con quello dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS, seguendo in ogni caso le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.

          3.L’impresa cooperativa corrisponderà altresì al lavoratore assente per malattia, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'INPS, in base alle norme vigenti, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito effettuando la normale prestazione lavorativa, operando i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.

          4.Se l'indennità di malattia è corrisposta dall'INPS in misura ridotta la cooperativa non è tenuta ad integrare la parte di indennità non corrisposta dell'Istituto.

          5.Ferma restando la corresponsione della normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), l'integrazione a carico della cooperativa non è dovuta per i giorni in cui l'INPS non corrisponda, per qualsiasi motivo, l'indennità di malattia da esso dovuta.

          6.Il trattamento di malattia di cui sopra è esteso anche al lavoratore affetto da TBC nel limite massimo di 180 giorni, dopo di che avrà diritto solo ad una indennità integrativa di Euro 15,49 mensili per tutto il periodo in cui si mantiene il diritto del lavoratore stesso alla conservazione del posto.

          7.In caso di malattia compete all'apprendista l'intera retribuzione a completo carico della cooperativa dal 1° al 180° giorno.

          8.Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro la cooperativa è tenuta a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro relativo all'anno di calendario in corso.

          Art. 149 Assicurazione contro gli infortuni

          1.Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.

          2.Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla propria cooperativa; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e la cooperativa, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, la cooperativa medesima resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

          Art. 150 Trattamento economico per infortunio

          1.L'integrazione a carico dell’impresa cooperativa di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 148 è estesa anche ai lavoratori colpiti da infortunio, ivi compresi gli apprendisti, sempre nel limite massimo di 180 giorni e con le stesse modalità di erogazione.

          2.La cooperativa anticiperà sotto forma di prestito, in ogni caso infruttifero, al termine del periodo di trattamento contrattuale, le indennità di infortunio dovute dall'INAIL per gli infortuni le cui infermità superino i sette giorni consecutivi.

          3.Il periodo di anticipazione è limitato a due mesi, salvo migliori condizioni da stabilirsi in sede aziendale.

          4.Il lavoratore ha l'obbligo di consegnare alla cooperativa le somme erogate dall' INAIL in data immediatamente successiva a quella del ricevimento.

          5.Le erogazioni di cui sopra costituiscono anticipi di cassa e saranno soggette a conguaglio in sede di corresponsione delle competenze spettanti ai lavoratori tenendo conto dell’entità delle indennità corrisposte dal predetto istituto assicuratore.

          Art. 151 Ripresa del lavoro

          1.Il lavoratore, dichiarato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi in grado di riprendere servizio, dovrà presentarsi al lavoro il giorno immediatamente successivo alla accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, la cooperativa resta esonerata dall'obbligo della conservazione del posto e il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento dell'Istituto richiedendo il giudizio di un collegio medico.

          2.Il lavoratore addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare all'azienda, al rientro in servizio, il certificato medico dal quale risulta che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

          3.La ripresa del lavoro da parte del lavoratore determina di diritto lo scioglimento, senza preavviso, del rapporto di lavoro della persona eventualmente assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia per iscritto, all'atto dall'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.

          Dichiarazione a verbale
          Le parti contraenti convengono che, nel caso di disposizioni di legge modificative delle prestazioni economiche degli Istituti previdenziali, si riuniranno per un riesame dell'indennità a carico delle cooperative. In ogni caso l'ammontare complessivo delle indennità a carico degli Istituti e delle imprese non potrà superare il 100% del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito effettuando la normale prestazione lavorativa.

          Art. 152 NORME DI RINVIO

          1.Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

          2.Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.





          TITOLO XVIII
          GRAVIDANZA E PUERPERIO

          Art. 153 Astensione obbligatoria dal lavoro
          e trattamento economico


          1.Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice deve astenersi dal lavoro

          I.per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
          II.per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
          III.per i tre mesi dopo il parto e, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, per i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto .

          2.La lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente il parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

          3.La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).

          4.Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

          5.Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.

          6.In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, la cooperativa è obbligata a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati ai punti I), II) e III) del primo comma, devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari, alle ferie e al trattamento di fine rapporto.

          7.Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all' 80 % della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre n° 833 del 1978, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980 n. 33.

          8.Per i soli periodi indicati nel primo comma di cui ai punti I), II), III), relativamente alla astensione obbligatoria, l’indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

          9.Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33.

          10.Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applicano gli artt. 26, 27 e 31 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

          Art. 154 CONGEDO PARENTALE e trattamento economico

          1.Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nei prImi otto anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro. Le astensioni dal lavoro della madre lavoratrice e del padre lavoratore non possono complessivamente eccedere il limite dei dieci mesi, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

          2.Nell’ambito del predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete:

          I.alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
          II.al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
          III.qualora ci sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

          3.Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui al punto II) del precedente comma è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori, di cui al 1° comma del presente articolo, è elevato a undici mesi.

          4.Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo il genitore è tenuto a concedere al datore di lavoro un preavviso non inferiore a quindici giorni.

          5.Per i periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di età del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980 n. 33.

          6.Fuori dei casi di cui sopra e fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, è dovuta un’indennità ai sensi del comma 4, punto 2 lettera b) dell’art. 3 della legge 8 marzo 2000 n° 53.

          7.Le disposizioni del presente articolo, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora all’atto dell’adozione e dell’affidamento il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il diritto di astensione dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

          8.Ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 , le assunzioni di lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa , può avvenire anche con antiicpo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell’astensione.

          Art. 155 CONGEDI DEI GENITORI

          1.Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

          2.Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs, 26 marzo 2001, n. 151. La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all’esplicito consenso scritto della madre. Inoltre il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di astensione facoltativa o quando, per altre cause, l’obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.

          3.I periodi di riposo di cui al primo comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro e della retribuzione; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda. Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla legge, possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore.

          4.Per detti riposi è dovuta dall'INPS un’indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi .

          5.L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs, 26 marzo 2001, n. 151.

          6.I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dalle vigenti normative di legge in materia di orario di lavoro..

          7.La lavoratrice e, alternativamente, il padre lavoratore, previa dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa tra i tre e gli otto anni nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato medico ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
          La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe le ferie in godimento da parte del genitore..

          Art. 156 CONGEDO DI PATERNITA’

          Il padre lavoratore ha diritto di usufruire del congedo di paternità alle condizioni e nei termini fissati dagli artt. 28, 29, 30 e 31, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151.

          Art. 157 Certificazione di gravidanza

          1.La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla cooperativa il certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.

          2.Per usufruire dei benefici connessi col parto e il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all’impresa cooperativa, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile ed il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936 n. 2128.

          3.Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegni le dimissioni durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, si osserva la disciplina stabilita dall’art. 184.

          4.Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria o puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell’impresa cooperativa in modo da raggiungere complessivamente l’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 168.

          5.Le disposizioni di cui al presente Titolo sono state recepite in ottemperanza alle norme di legge in materia vigente, ivi compreso il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
          .


          TITOLO XIX
          ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
          E SOSPENSIONI DAL LAVORO


          Art. 158 TOSSICODIPENDENTI

          1.I lavoratori tossicodipendenti, assunti a tempo indeterminato, che accedano ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico- riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

          2.Per la sostituzione dei lavoratori di cui sopra è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi della vigente normativa di legge e di contratto.

          3.I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il competente servizio ne attesti la necessità.

          Art. 159 Etilisti

          1.L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio concederà, a richiesta, ai lavoratori etilisti un periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni.

          2.L'aspettativa non potrà essere superiore ai 12 mesi.

          Art. 160 esigenze personali e familiari

          1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000 n° 53, i dipendenti delle imprese cooperative possono richiedere per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
          Durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, non ha diritto alla retribuzione e il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
          Durante il periodo di congedo, il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

          2. Relativamente all'individuazione dei gravi motivi nonché per la procedura e le modalità di richiesta le parti faranno riferimento a quanto previsto dal decreto interministeriale 21 luglio 2000 n.278. Eventuali modalità differenti da quanto previsto da tale decreto interministeriale potranno essere stabilite dalla contrattazione di secondo livello.

          3. E' demandata alla contrattazione di secondo livello l'eventuale indicazione delle modalità di partecipazione ai corsi di formazione che si dovessero ritenere necessari per il reinserimento del lavoratore che ha usufruito del periodo di congedo.

          Art. 161 Obblighi del lavoratore in aspettativa

          I lavoratori in aspettativa sono tenuti ad osservare gli obblighi derivanti dall'art. 2105 Codice Civile e non dovranno prestare attività lavorativa presso altri datori di lavoro.

          Art. 162 Procedure - limiti – sostituzioni

          1.I lavoratori interessati all'aspettativa di cui al presente Titolo avanzeranno formale richiesta alla direzione dell'azienda dalla quale dipendono, con un preavviso di almeno sei giorni dalla data d'inizio dell'aspettativa stessa, fornendo la necessaria documentazione probatoria.

          2.Per l'accoglimento della richiesta sarà seguito l'ordine di presentazione, dando priorità ai casi con motivazione di ordine sociale.

          3.I lavoratori in aspettativa presso ciascuna azienda non potranno superare il 2% del numero dei lavoratori in forza al momento della presentazione della richiesta, salvo diversa disposizione di legge.

          4.Detta percentuale non comprende i casi derivanti da aspettative non retribuite per maternità.

          5.Tutte le assenze di lungo periodo di cui al presente Titolo sono considerate a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali come aspettative non retribuite e, come tali, non danno luogo alla maturazione dell’anzianità di servizio.

          6.Al termine del periodo di aspettativa le imprese cooperative , compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, favoriranno il reinserimento lavorativo dei dipendenti, alla luce delle indicazioni delle strutture sanitarie specializzate, secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, anche attraverso la loro temporanea utilizzazione in idonei orari di lavoro.

          7.I trattamenti di cui al presente Titolo non sono cumulabili con quanto eventualmente già previsto in sede aziendale.

          8.I lavoratori in aspettativa di cui al presente Titolo potranno essere sostituiti con lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 92.

          Art. 163 CASI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

          1.In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dall’impresa cooperativa e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 168 per tutto il periodo della sospensione.

          2.La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.



          TITOLO XX
          ANZIANITA’ DI SERVIZIO E SCATTI


          Art. 164 DECORRENZA

          1.L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte del personale della cooperativa, quali che siano le mansioni ad esso affidate.

          2.Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell’anzianità espressamente previsti , per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.


          Chiarimento a verbale
          Tutte le norme contrattuali relative all’anzianità di servizio non si riferiscono comunque al trattamento di fine rapporto che trova regolamentazione specifica nell'art. 187 del presente contratto e nelle disposizioni della legge 29 maggio 1982 n. 297.





          Art. 165 Frazioni di anno

          1.Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

          2.Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.).

          Art. 166 SCATTI DI ANZIANITA’

          1. Per l’anzianità di servizio maturata, a decorrere dal 21° anno di età, presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società), il personale avrà diritto a dieci scatti triennali.

          2. I lavoratori in età superiore ai 18 anni e che non abbiano compiuto il 21° anno, trascorso un triennio nell’impresa cooperativa a far data dal 1° luglio 1975, hanno diritto alla maturazione del primo scatto di anzianità con decorrenza del relativo godimento il mese successivo al 30 giugno 1978.


          3.Gli importi lordi degli scatti sono determinati in cifra fissa, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con la seguente decorrenza:

          LivelloDal 1° aprile 1987
          Euro

          Quadri27,82
          I26,64
          II24,52
          III21,79
          IV19,93
          V18,84
          VI16,51

          4: In occasione del nuovo scatto l’importo degli scatti maturati successivamente al 1° gennaio 1974 saranno calcolati in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo, senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

          5. L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

          Nota a verbale
          Le parti convengono di superare il congelamento degli scatti stabiliti al quinto comma del presente articolo e di adeguare gradualmente il loro importo ai valori normali indicati nell'apposita tabella opportunamente rivalutata.

          2. Tale adeguamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
          2.1 Al momento della maturazione del nuovo scatto sarà operato il calcolo complessivo moltiplicando il numero degli scatti maturati per il relativo importo previsto in tabella. Da tale prodotto sarà sottratto l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° gennaio 1974 opportunamente rivalutati in base ai presenti valori e quello degli scatti bloccati.
          2.2La differenza sarà corrisposta gradualmente con quote semestrali pari ad un 1/3 della differenza stessa a far data dal sesto mese successivo a quello in cui è maturato l'ultimo scatto.
          2.3Analogamente si procederà per coloro che hanno già maturato il 10° scatto. In tal caso le differenze saranno corrisposte alla maturazione del triennio di anzianità successivo a quello di maturazione del decimo scatto.
          Nel caso in cui anche detto triennio sia già trascorso le quote semestrali di cui al precedente punto 2.2) decorreranno dall'entrata in vigore del presente CCNL


          Norma transitoria
          Le parti si danno atto della opportunità di provvedere, a livello aziendale, ad anticipare i benefici previsti dalla nota a verbale di cui sopra ai lavoratori per i quali non si verifichi il compimento del triennio per risoluzione del rapporto di lavoro dovuto al raggiungimento dell’età pensionabile.




          TITOLO XXI
          TRATTAMENTO ECONOMICO

          Art. 167 Retribuzione normale

          1.La retribuzione normale del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:
          I.paga base nazionale conglobata di cui all’art. 169, comprensiva dell’indennità di caro pane prevista dalla legge, dei punti di indennità di contingenza scattati fino al 31 gennaio 1977, degli elementi autonomi di cui all'art. 6 dell'accordo interconfederale 14 febbraio 1975 e da tutti gli aumenti contrattuali a questo titolo;
          II.indennità di contingenza (scala mobile) determinata in attuazione della legge 26 febbraio 1986 n. 38 e successive modificazioni, nonché dell’accordo interconfederale 31 luglio 1992 (allegato n. 1);
          III.terzi elementi nazionali o provinciali dove esistenti;
          IV.eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 166;
          V.altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

          2.A decorrere dal 1° gennaio 1995, l’importo di euro 10,33 corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell’accordo interconfederale 31 luglio 1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986 n. 38, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990 n. 91.
          Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l’importo dell’indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumentato di euro 10,33 per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.
          Art. 168 RETRIBUZIONE DI FATTO

          La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 167 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.


          Dichiarazione a verbale agli art. 167 e 168
          Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti e alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

          Art. 169 Aumenti e minimi tabellari
          1.A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali:

          Biennio 2003 / 2004 Biennio 2005 / 2006

          Livelli
          Dal
          01.07.2004
          Dal
          01.12.2004
          Livelli
          Dal
          01.07.2005
          Dal
          01.09.2006
          TOTALE
          Q
          61,98
          65,52
          Q
          40,73
          53,13
          221,36
          56,39
          59,61
          37,06
          48,33
          201,39
          49,10
          51,90
          32,26
          42,08
          175,34
          3° super
          43,75
          46,25
          3° super
          28,75
          37,50
          156,25
          40,59
          42,91
          26,67
          34,79
          144,96
          4° super
          37,67
          39,83
          4° super
          24,76
          32,29
          134,55
          35,00
          37,00
          23,00
          30,00
          125,00
          31,60
          33,40
          20,76
          27,08
          112,84
          24,31
          25,69
          15,97
          20,83
          86,80

          2.Di conseguenza, a decorrere dal 1° luglio 2004 e dalle date successivamente indicate, la paga base nazionale conglobata lorda per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:

          Biennio 2003 / 2004 Biennio 2005 / 2006

          Livelli
          Dal
          01.07.2004
          Dal
          01.12.2004
          Livelli
          Dal
          01.07.2005
          Dal
          01.09.2006
          Q
          1.204,92
          1.270,44
          Q
          1.311,17
          1.364,30
          1.096,24
          1.155,85
          1.192,91
          1.241,24
          954,50
          1.006,40
          1.038,66
          1.080,74
          3° super
          850,54
          896,79
          3° super
          925,54
          963,04
          789,11
          832,02
          858,69
          893,48
          4° super
          732,41
          772,24
          4° super
          797,00
          829,29
          680,43
          717,43
          740,43
          770,43
          614,27
          647,67
          668,43
          695,51
          472,52
          498,21
          514,18
          535,01

          3.Per i minori la suddetta paga base nazionale conglobata lorda dovrà essere ragguagliata al minore orario di lavoro effettuato a norma dell'art. 18 della legge 17 ottobre 1967 n. 977.

          4. Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti assunti precedentemente alla data di stipula del presente accordo nelle misure percentuali previste dal CCNL del 5 ottobre 1999.

          5.Per l’indennità di contingenza spettante al 1° gennaio 1995 vedi allegato n. 1.

          UNA TANTUM

          1.A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo, compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro o con contratto di inserimento, verrà erogato un importo “una tantum” così determinato:

          A)Per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2003, euro 250,00 al IV livello (par.144) da corrispondere con il foglio di paga di luglio 2004;
          B)Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2004, euro 150,00 al IV livello (par.144) da corrispondere con il foglio di paga di gennaio 2005;

          2.Tali importi sono riparametrati per i lavoratori qualificati e vanno corrisposti agli apprendisti, secondo le percentuali di cui all’art.72 del CCNL 5 ottobre 1999.

          3.Per i casi di anzianità inferiore, tali importi verranno erogati per quote mensili in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante i singoli periodi sopra indicati, secondo i criteri previsti dagli art. 148 del CCNL 5 ottobre 1999. Analogamente, si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità o per paternità.
          4.Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l’una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine

          5.Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

          6.In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alle scadenze indicate al precedente primo comma, lettera A) e B) l’importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al terzo comma.

          7.Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

          8.Ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall’istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.

          9.Con la corresponsione di tale importo si intende assolto ogni onere derivante dall’applicazione del capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale.

          Art. 170 Eccedenze collettive

          1.Le eccedenze collettive preesistenti all'entrata in vigore del CCNL 1° gennaio 1974 e quelle derivanti dal nuovo assetto salariale nazionale rimangono congelate e saranno corrisposte come elemento collettivo anche ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del sopra citato CCNL.

          2.Per eccedenze collettive preesistenti si intendono quegli elementi salariali derivanti dalla contrattazione in aggiunta al salario nazionale.

          3.Tali eccedenze saranno considerate elementi aggiuntivi ai minimi tabellari nazionali e fanno parte integrante della retribuzione di fatto ad eccezione di quanto espressamente previsto dalle specifiche norme contrattuali.

          4.Ai dipendenti da cooperative operanti in province nelle quali non siano in atto eccedenze collettive, comunque determinate ai sensi dei precedenti commi, saranno corrisposte, in aggiunta alle euro 1,03 mensili previste dall'art. 75 del CCNL 1° ottobre 1976, euro 1,03 mensili dal 1° luglio 1981 e ulteriori euro 1,03 mensili dal 1° gennaio 1982, fino a raggiungere un minimo di eccedenze collettive (terzo elemento) di euro 3,10 mensili.

          Art. 171 Divisori convenzionali

          1.La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per 26.

          2.La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
          184 - per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore e mezzo settimanali e fino a 44 ore settimanali;
          182 - per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
          173 - per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
          169 - per il personale la cui durata normale di lavoro è di 39 ore settimanali;
          167 - per il personale la cui durata normale di lavoro è di 38 ore e mezza settimanali;
          165 - per il personale la cui durata normale di lavoro è di 38 ore settimanali.

          Chiarimento a verbale
          Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle prestazioni lavorative.
          Resta confermato che alla determinazione della quota oraria di retribuzione di cui al presente articolo nonché agli articoli 167 e 168 non concorrono i ratei di mensilità supplementari di cui all’art. 174. Tale criterio di determinazione della quota oraria di retribuzione è utile ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario di cui all’art. 117 e delle maggiorazioni per lavoro supplementare nel lavoro a tempo parziale di cui all’art. 98.

          Art. 172 Indennita' di cassa

          Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità - cassiere comune non di negozio, cassiere di negozio - quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi eventuali differenze - compete una "indennità di cassa o di maneggio di denaro" nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata per le rispettive qualifiche.

          Art. 173 Corresponsione della retribuzione

          Le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo busta paga o foglio paga ove dovrà essere chiaramente specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione stessa, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga stessa nonché tutte le ritenute effettuate. Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

          Art. 174 MENSILITA' SUPPLEMENTARI (13a e 14a)

          1. In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le cooperative dovranno corrispondere al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 168 (esclusi gli assegni familiari) nella misura dovuta al lavoratore nel mese di novembre ad eccezione di quanto non dovuto ai sensi di legge.

          2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità, per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nella cooperativa intendendosi per tali le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.

          3. Dall'ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

          4. Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese cooperative dovranno corrispondere al personale dipendente una 14a mensilità con le stesse norme e modalità previste per la 13a mensilità, di cui al presente articolo, da calcolarsi con riferimento alla retribuzione in atto nel mese di giugno, salvo diverse regolamentazioni da realizzarsi in sede aziendale.


          TITOLO XXII
          RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

          Art. 175 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

          1. Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

          2. La comunicazione del recesso deve essere effettuata da parte dell’interessato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.

          3. A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
          I l'irregolare, grave e dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze
          di lavoro;
          II l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
          III il danneggiamento volontario di beni dell'azienda e/o di terzi;
          IV l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi;
          V.i comportamenti gravemente riprovevoli ai danni dei colleghi, quali minacce, persecuzioni, anche psicologiche e molestie sessuali ai sensi del D.Lgs. 30 maggio 2005 n° 145.

          4. Se il contratto è a tempo indeterminato al prestatore che recede per giusta causa compete l’indennità prevista all’art. 186 nei termini di cui all’art. 185.

          Art. 176 MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO
            1.Con riferimento alla legge 11 maggio 1990 n. 108 la cooperativa deve comunicare il licenziamento per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento da parte dell’interessato, che può chiedere per iscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso la cooperativa è tenuta ad indicarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.

            2.Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace.

            3.Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori:
            I.in periodo di prova;
            II ultrasessantacinquenni in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia.

            Art. 177 LICENZIAMENTO SIMULATO

            1. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa impresa cooperativa deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

            2. Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova contraria - se la nuova assunzione venga effettuata con contratto di lavoro subordinato entro un mese dal licenziamento.

            Art. 178 Nullita' del licenziamento

            1.Ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

            2. Ai sensi dell’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art.13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, è nullo altresì il licenziamento determinato da motivi razziali, di lingua o di sesso, o legato alla condizione di handicap o di età del lavoratore interessato, alle sue convinzioni personali, nonché al suo orientamento sessuale.

            Art. 179 Nullita' del licenziamento a causa di matrimonio

            1.Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

            2. L’impresa ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma è stato intimato in relazione ad una delle quattro ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e d) di cui all’art. 54, comma 3°, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 di seguito indicate: colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro, cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, esito negativo della prova.

            3.Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 183.

            Art. 180 Consultazione della r.s.u.

            Nel caso di adozione di un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo la cooperativa consulterà la R.S.U. prima che la decisione sia adottata dagli organi competenti della cooperativa stessa.


            Art. 181 TRATTAMENTO ECONOMICO
            DEL LAVORATORE DIMISSIONARIO

            1.Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 185 del presente contratto.

            2.Ove il dipendente non abbia dato preavviso la cooperativa ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.

            3.Su richiesta del dimissionario la cooperativa può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.

            4.Ove invece la cooperativa intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

            Art. 183 Modalita' delle dimissioni a causa di matrimonio

            1. In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultano confermate entro un mese dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

            2.La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 187 con esclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

            3.Anche in questo caso le dimissioni debbono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 185 e confermate, a pena di nullità, alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il termine di un mese.

            Art. 184 Convalida delle dimissioni
            della lavoratrice madre e del lavoratore padre

            1.Ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre, qualora abbia usufruito del congedo per maternità o paternità, durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro.

            2.La lavoratrice o il lavoratore dimissionari di cui sopra hanno diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 187 e ad una indennità pari a quella di preavviso, prevista all’art. 186 nei termini di cui all’art. 185.

            Art. 185 Termini del preavviso

            1.I termini di preavviso sono i seguenti:
            I)fino a cinque anni di servizio compiuti:
            Quadri e I livello60 giorni
            II e III livello30 giorni
            IV e V livello20 giorni
            VI livello15 giorni

            II)oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
            Quadri e I livello90 giorni
            II e III livello45 giorni
            IV e V livello30 giorni
            VI livello20 giorni

            III)oltre i dieci anni di servizio compiuti:
            Quadri e I livello120 giorni
            II e III livello 60 giorni
            IV e V livello 45 giorni
            VI livello 20 giorni

            2.I giorni di cui ai punti I), II) e III) del primo comma si intendono di calendario.

            3.I termini di preavviso di cui sopra decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.


            Art. 186 Effetti del mancato preavviso

            Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 168 corrispondente al periodo di preavviso di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.

            Art. 187 Determinazione del trattamento DI FINE RAPPORTO

            1.In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982 n. 297, e secondo le norme del presente articolo.

            2.Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 97 del CCNL 19 dicembre 1979 e dalla relativa norma transitoria.

            3.Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme corrisposte ai seguenti titoli:

            I.i rimborsi spese;
            II.le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
            III.i compensi per lavoro straordinario e supplementare, per lavoro festivo e per il lavoro prestato in regime di flessibilità ed elasticità di cui all’art. 99;
            IV.le indennità sostitutive di preavviso;
            V.le indennità sostitutive di ferie;
            VI.le indennità di trasferta e di trasferimento non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
            VII.le indennità economiche corrisposte dagli (o per conto degli) istituti assistenziali;
            VIII.le prestazioni in natura, quando si prevede un corrispettivo a carico del lavoratore;
            IX.altri elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

            Art. 188 DECESSO

            In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme di legge vigenti in materia.

            Art. 189 Corresponsione del t.f.r.

            1.Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione del servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

            2.In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

            Nota a verbale
            1.Le parti si danno atto che, giusto quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982 n. 297 in materia di anticipazioni sul T.F.R., a livello aziendale sono operative apposite normative.
            2.Nelle aziende in cui tali normative non siano state ancora definite le parti si incontreranno a quel livello per provvedervi.





            TITOLO XXIII
            DOVERI DEI LAVORATORI – NORME DISCIPLINARI

            Art. 190 Rapporti fra i lavoratori

            I rapporti tra i lavoratori saranno improntati alla reciproca correttezza. I rapporti tra questi ed i rappresentanti legali ed i dirigenti della cooperativa saranno improntati ai sensi di reciproca correttezza, nello spirito di una comune costante collaborazione al buon andamento della cooperativa e allo sviluppo del movimento cooperativo.

            Art. 191 Obblighi dei lavoratori

            1.Il lavoratore, nello svolgimento della sua attività nell’impresa cooperativa, deve compiere il suo dovere ed osservare le disposizioni impartite dalla Direzione, le norme contrattuali e regolamentari, previste dall’art. 205, anche in relazione a quanto previsto in applicazione delle normative di cui al DLgs 155/97 e al DLgs 626/94 e relative disposizioni aziendali.
            2.Il lavoratore deve usare modi cortesi con i consumatori e non divulgare i segreti di ufficio; è altresì responsabile moralmente e materialmente della esecuzione delle mansioni affidategli e risponde in proprio dei danni arrecati alla cooperativa, nei limiti ad esso imputabili.

            3.Il lavoratore dovrà comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria residenza e, se diversa, della sua stabile dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

            Art. 192 Giustificazione delle assenze

            1.Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso la cooperativa entro le 24 ore per gli eventuali accertamenti.

            2.Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 168 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 193.

            Art. 193 Provvedimenti disciplinari

            1.La inosservanza dei doveri da parte del personale, comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

            I.biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
            II.biasimo inflitto per iscritto;
            III.multa nella misura non eccedente l'importo di quattro ore di retribuzione;
            IV.sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
            V.licenziamento disciplinare, con o senza preavviso .

            2.Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che :

            2.1 ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
            2.2esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
            2.3si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
            2.4non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria residenza o, se diversa, della sua stabile dimora ai sensi dell’art. 191 terzo comma;;
            2.5non osservi le norme sulla prevenzione antinfortunistica;
            2.6commetta recidiva nelle mancanze pur lievi che hanno comportato biasimo scritto;
            2.7ed altre mancanze di analoga gravità.

            3.Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che :

            3.1arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
            3.2si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
            3.3si assenti dal lavoro fino a quattro giorni senza giustificazione;
            3.4commetta recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono o hanno comportato la multa, salvo i casi dell'assenza ingiustificata;
            3.5ed altre mancanze di analoga gravità.

            4.Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto V (licenziamento disciplinare) si applica per le seguenti mancanze :

            4.1assenza ingiustificata superiore a 4 giorni o recidiva oltre la terza volta nell'anno solare;
            4.2 giusta causa ai sensi dell’art. 175 e grave mancanza degli obblighi di cui agli
            artt. 190 e 191;
            4.3recidiva nei ritardi oltre la terza volta nell'anno solare dopo formale diffida per iscritto;
            4.4l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto di ufficio;
            4.5infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, depositi, vendite e trasporti;
            4.6l'esecuzione, in concorrenza con l’attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi anche fuori dall'orario di lavoro;
            4.7nei casi di ammanchi di inventario che per la loro entità o per la loro recidiva siano imputabili a colpa grave del lavoratore, fermo restando, in tal caso, l’obbligo di osservare la procedura di contestazione di cui all’art. 194 del presente CCNL;
            4.8ed altre mancanze di analoga gravità.

            5.I provvedimenti di cui ai punti II), III), IV) e V) del primo comma del presente articolo devono essere comunicati per iscritto e motivati.

            6.In caso di licenziamento disciplinare la cooperativa informerà del provvedimento la R.S.U.

            7.L'importo delle multe sarà destinato al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti presso l'INPS. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

            Art. 194 Contestazione degli addebiti

            1.I provvedimenti disciplinari di cui al comma 1, punto II e ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 193, non possono essere adottati nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa

            2.In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del biasimo verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che ne ha dato causa.

            3.Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento, ha facoltà di avvalersi delle norme di legge o del contratto.

            4.Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si fa riferimento all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

            5.L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare di cui all'art. 7 della legge 300 - Statuto dei lavoratori - dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento entro 21 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

            6.Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 60 ( sessanta ) giorni, purché l’impresa cooperativa ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

            Art. 195 Procedimento penale

            1.Ove il dipendente sia sottoposto a procedimento penale con l’imputazione di un reato non colposo, ovvero anche colposo se commesso ai danni dell’impresa cooperativa e/o nell’esercizio delle sue funzioni, l’impresa cooperativa ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla retribuzione fino alla definizione del giudizio.

            2. salvo il successivo comma, all’esito definitivo del giudizio l’impresa cooperativa valuterà se riammettere il dipendente al lavoro ovvero se procedere in via disciplinare ai sensi dell’art. 193 e con le procedure di cui all’art. 194; fermo restando che il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio.

            3. Nell’ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.





            PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

            TITOLO XXIV
            CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

            Art. 196 CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

            1.Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale presso l’Associazione Cooperativa o la Organizzazione Sindacale competente per territorio, alla quale aderisce o conferisce mandato la cooperativa o il lavoratore interessato, oppure dove ha sede l’Ente Bilaterale / Comitato Misto Paritetico competente per territorio.

            2. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
            a)per le imprese della distribuzione cooperativa, da un rappresentante della stessa Associazione delle Cooperative;
            b)per i dipendenti, da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale territoriale di una delle Federazioni firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

            3.La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

            4.L’Associazione delle Cooperative, ovvero l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata, deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R., trasmissione a mezzo fax, consegna a mano in duplice copia o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

            5.Ricevuta la comunicazione, la Commissione di conciliazione provvederà, entro 20 giorni, alla convocazione delle parti fissando il giorno, l’ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
            Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 410 bis del C.P.C.

            6.Il termine previsto dall’art. 410 bis del C.P.C. decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione delle Cooperative o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

            7.La Commissione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.

            8.Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve:
            a.contenere il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia;
            b.attestare la presenza dei rappresentanti dell’Organizzazione Sindacale e dell’Associazione Cooperativa, le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
            c.attestare la presenza delle parti, personalmente comparse o correttamente rappresentate.

            9.Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113 comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c.,come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal D.Lgs. n. 387/1998, in sede di Commissione di conciliazione.

            10.Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.7.

            11.In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

            Nota a verbale
            L’impresa o il lavoratore interessato, qualora non intenda avvalersi della procedura di conciliazione di cui al presente articolo, anche tramite e con l’assistenza delle rispettive organizzazioni firmatarie del presente accordo, può promuovere il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 del c.p.c. dinanzi alla competente commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

            Art. 197 ARBITRATO IRRITUALE

            1.Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 196 del presente contratto o all’art. 410 c.p.c. non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973 n. 533, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.

            2.L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale, con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza.

            3.Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti, ovverosia dall’Associazione della Cooperativa e dall’Organizzazione Sindacale territoriale ( FILCAMS o FISASCAT o UILTuCS ) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali; in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione.

            4.I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.

            5.Il Presidente del Collegio provvede a fissare, entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
            a)l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi;
            b)l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste;
            c)eventuali ulteriori mezzi istruttori.

            6. Fermo restando il rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi, il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

            7. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.

            8. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 412ter e 412quater del codice di procedure civile e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.

            9. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater del c.p.c.



            TITOLO XXV
            CAUZIONI

            Art. 198 NORME GENERALI

            1. La cooperativa stabilirà per iscritto di volta in volta, sentita la rappresentanza sindacale unitaria, l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata da quei lavoratori ai quali essa ritiene di doverla chiedere.

            2 .La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato depositati presso un Istituto bancario o presso la Cassa Aziendale che eserciti attività similari - qualora esista - e vincolati alla cooperativa, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato alla cooperativa, la quale lascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli e del libretto che le vengono consegnati.

            3. Gli interessi e gli eventuali premi restano a disposizione del lavoratore il quale ha sempre diritto a prelevarli senza alcuna formalità.

            4. La cauzione potrà essere prestata su richiesta del lavoratore, con il consenso della cooperativa, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fidejussione bancaria. In tal caso la cooperativa avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore di opera.

            5 .La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto e non può, comunque, confondersi con i beni della cooperativa.

            Art. 199 RIVALSA

            1. L’impresa cooperativa ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera.

            2. In caso di disaccordo dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione attraverso l’Organizzazione Sindacale competente ai sensi dell'art. 196.

            Art. 200 RECUPERO

            All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistono valide ragioni di contestazione da parte della cooperativa, il prestatore d'opera dovrà essere posto in condizioni di poter ritirare senz'altro la cauzione prestata entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione del servizio.

            TITOLO XXVI
            CALO MERCI E INVENTARIO
            Art. 201 CALO MERCI

            1 .Le merci affidate ai gerenti o gestori di negozi o di spacci di generi alimentari devono essere poste a loro carico al netto dei cali, delle tare e delle perdite per cottura a cui le merci stesse siano soggette rispetto all'effettivo peso di consegna.

            2. Le merci stesse saranno poste a carico dei gerenti o gestori al prezzo fissato dalla cooperativa per la vendita al pubblico o segnate negli appositi bollettini di carico.

            3. I gerenti o gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la tara, il valore e la qualità delle merci assunte in carico.

            4. In considerazione della variabilità dei cali, delle tare e delle perdite per cottura, in rapporto alle condizioni di ambiente, di clima, di trasporto, di manipolazione e preparazione delle merci, la determinazione dell’entità di detti cali, tare e perdite per cottura, sarà fissata al momento dell'assunzione, fermo restando il diritto reciproco delle parti di chiedere la eventuale revisione.

            Art. 202 INVENTARIO

            1. Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gerenti o gestori saranno effettuati dalla cooperativa o da chi per essa, in qualsiasi momento; in ogni caso però dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio annuale.

            2. Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al lavoratore.

            3. Ogni eventuale deficienza, emergente dalle risultanze contabili, dovrà essere contestata per iscritto, entro il mese successivo alla effettuazione dell'inventario, all'interessato, il quale entro otto giorni dovrà comunicare per iscritto alla cooperativa le eventuali eccezioni.

            4. La cooperativa dovrà tenere conto delle contestazioni formulate dal gerente o gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite per cottura, deterioramento delle merci, ecc., comuni all'esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate, emergenti dopo tale controllo, saranno comunicate per iscritto all'interessato, che avrà l'obbligo di rifonderle nel termine massimo di otto giorni dalla ricevuta comunicazione.

            5. Nel caso in cui dall'inventario emergono diversità di valutazioni sull'esito delle risultanze contabili, il gerente o gestore ha facoltà di richiedere, con motivata domanda, un immediato inventario di verifica con la procedura di cui sopra.

            6. La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il gestore o il gerente dalla responsabilità di eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.
            TITOLO XXVII
            COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO
            CONCESSIONI CREDITI AI CLIENTI


            Art. 203 Modalita' della coabitazione, vitto e alloggio

            L'eventuale disciplina della coabitazione, vitto e alloggio è demandata in sede aziendale. Resta inteso comunque che se la retribuzione viene in parte corrisposta attraverso la concessione di un alloggio, i locali di abitazione sono dati in uso e non in affitto e per la sola durata del rapporto di lavoro.

            Art. 204 Norme per i crediti ai clienti

            1. Quando gli spacci siano affidati ai responsabili dei punti di vendita, la cooperativa è tenuta a stabilire precise norme scritte circa la concessione del credito ai clienti ed ai soci.

            2. Dette norme dovranno essere affisse nei punti di vendita e comunicate ai responsabili degli stessi che ne dovranno rilasciare ricevuta.

            3. Quando siano affisse nei locali della cooperativa, dovranno portare la firma del rappresentante legale della cooperativa ed essere controfirmate dal responsabile del punto di vendita.

            4. Qualora la vendita a credito sia consentita, sentita la rappresentanza sindacale unitaria, la cooperativa dovrà fissare precise norme in proposito e specialmente:

            I.i limiti del credito concesso ai clienti ed ai soci;
            II.i limiti della responsabilità del responsabile del punto di vendita;
            III.il comportamento del responsabile del punto di vendita quando si trovi di fronte ai limiti del credito consentito ai clienti ed ai soci nei casi di insolvibilità di questi per i debiti contratti;
            IV.tutte le norme che in materia saranno ritenute più opportune in conformità con la legge.

            5. In mancanza di tali norme la vendita a credito deve intendersi vietata. Quando la vendita a credito è autorizzata dalla cooperativa questa è tenuta, contemporaneamente alla verifica dell'inventario, a controllare la posizione dei clienti e soci debitori ed impartire in proposito opportune disposizioni scritte al responsabile del punto di vendita.

            6. Nel caso in cui per qualche cliente o qualche socio debba essere superato il limite di credito stabilito, la cooperativa dovrà impartire per iscritto apposite disposizioni al responsabile del punto di vendita; contrariamente, questi dovrà opporre rifiuto ad ogni richiesta di maggior credito.

            7. Le spese per ogni eventuale azione privata o legale inerente al recupero dei crediti autorizzati, saranno a carico della cooperativa. Saranno invece a carico del responsabile del punto di vendita i danni e le spese derivanti dalla concessione di credito non autorizzato o superante i limiti stabiliti dalla cooperativa.

            8. In questi casi la cooperativa potrà farsi rimborsare dal dipendente, tuttavia essa è sempre tenuta a prestarsi per il recupero di tali crediti a favore del responsabile del punto di vendita.

            9 Gli interessi sui crediti non potranno essere posti a carico del responsabile del punto di vendita, salvo il caso in cui si tratti di crediti concessi in violazione delle disposizioni ricevute dalla cooperativa.





            TITOLO XXVIII
            REGOLAMENTI AZIENDALI E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

            Art. 205 REGOLAMENTI AZIENDALI

            I regolamenti aziendali non possono essere in contrasto con le norme di legge e di contratto e devono essere preventivamente esaminati con la RSU/RSA prima della loro applicazione.

            Art. 206 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

            1. Quando viene fatto obbligo al personale di indossare divise o abiti da lavoro o grembiuli le spese relative sono a carico della cooperativa.

            2. E' parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o per particolari lavorazioni.

            3. Le spese relative agli indumenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere sostituite con una indennità aggiuntiva della retribuzione, che sarà fissata in sede aziendale.

            4. La cooperativa è tenuta a fornire, salvo ulteriori necessità relative agli addetti a reparti particolari, almeno due divise l'anno al personale dipendente. Il dipendente avrà buona cura degli indumenti stessi messi a sua disposizione.



            TITOLO XXIX
            DISPOSIZIONI FINALI
            DECORRENZA E DURATA


            Art. 207 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

            A) PREMESSA
            1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 40 e 41 del presente contratto, le parti convengono di istituire uno strumento di studio per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale, al fine di identificare le peculiarità, le professionalità e l'evoluzione di profili professionali esemplificativi nell'ambito delle imprese, in rapporto ai processi di trasformazione della organizzazione del lavoro ed alla introduzione di tecnologie innovative.

            2. A tal fine durante la vigenza del presente contratto opererà una commissione paritetica nazionale per lo studio delle problematiche connesse alla evoluzione della classificazione dei lavoratori.

            B) COMPOSIZIONE
            La commissione è composta da 12 membri effettivi di cui 6 designati dalle Associazioni delle imprese cooperative stipulanti e 6 dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.
            Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

            C) COMPITI
            Sviluppare uno studio sull'attuale classificazione, ivi compresi i lavoratori quadri, nonché la ricerca delle coerenze tra le attuali declaratorie contrattuali e le relative esemplificazioni, formulando eventuali proposte di aggiornamento. In relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza si procederà a:
            1.individuare figure professionali non previste nella attuale classificazione;
            2.esaminare l'evoluzione dei profili professionali esemplificativi;
            3.esaminare le esperienze di contrattazione realizzate a livello aziendale in merito alla professionalità in stretto rapporto con le modifiche ed evoluzioni dell'organizzazione del lavoro e le innovazioni tecnico/organizzative.

            D) MODALITA’ OPERATIVE
            1. La commissione si riunirà di norma quadrimestralmente o a richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza di revisione dinamica della classificazione.

            2. La commissione procederà all'analisi del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Le conclusioni della commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.

            3. La commissione è presieduta a turno da uno dei componenti delle parti e delibera alla unanimità sulle proposte da sottoporre alle parti stipulanti e in ordine agli indirizzi ed ai metodi di lavoro.

            4. Annualmente, di norma nel secondo semestre, la commissione riporterà alle parti stipulanti in uno specifico incontro i risultati degli studi compiuti.

            5. In questa sede verranno presentati tanto i risultati del lavoro sui quali sia stata raggiunta unanimità di pareri della commissione quanto di quelli che costituiscano la posizione di una delle parti componenti.

            6. Sei mesi prima della scadenza contrattuale la commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.


            Art. 208 CONTRIBUTO DI SERVIZIO CONTRATTUALE

            1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto nei titoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori, le Associazioni Cooperative stipulanti, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Albergo-Mensa e Servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione dei contributi di servizio contrattuale secondo il regolamento allegato al presente articolo che ne fa parte integrante (allegato n. 3).

            2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto le imprese che i rispettivi dipendenti.

            3 .Le misure contributive e le relative norme di esazione di ripartizione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti ed eventualmente con l'istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono essere subite deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

            4. Le imprese porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.







            Art. 209 DECORRENZA E DURATA

            1.Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2006.

            2.Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dal 1° luglio 2004.

            3.Le parti, nel darsi atto che il presente contratto viene stipulato secondo i principi e le norme contenute nel Protocollo 23 luglio 1993, convengono quanto segue:

            - gli aumenti retributivi definiti per il primo biennio di vigenza contrattuale sono parametrati all’andamento dell’inflazione reale registrata nel 2003 pari al 2,5%, e al tasso d’inflazione tendenziale diffuso dall’ISTAT, attualmente pari al 2.3%;

            - per quanto attiene al secondo biennio di vigenza contrattuale (2005-2006), in considerazione dell’approssimarsi delle scadenze previste dal citato accordo 23 luglio 1993, relativamente ai termini di presentazione della disdetta e della relativa piattaforma rivendicativa, le stesse parti convengono di anticipare la definizione dei relativi aumenti retributivi sulla base degli indici d’inflazione stimati nel 2% per il 2005 e per il 2006;

            - entro il 31 marzo 2005, si procederà alla verifica dell’andamento dell’inflazione reale registrato per l’anno 2004. In caso di scostamento superiore allo 0,25% rispetto all’indice d’inflazione tendenziale sopra indicato sarà convocato un apposito incontro al fine di individuare i correttivi da apportare a quanto definito dal presente contratto con riferimento al secondo biennio di contrattazione (2005-2006);

            - con la presente formulazione i principi e le norme del Protocollo 23 luglio 1993 rimangono invariati, nella loro applicazione, alla scadenza del presente contratto.

            4.Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui sopra al primo comma se non disdetto 6 mesi prima della scadenza con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.











            ALLEGATO - A

            Fondo di previdenza complementare PREVICOOPER


            1.Premesso che PREVICOOPER è il Fondo di previdenza complementare, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, le parti convengono che il contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:
            -dal 1° gennaio 2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,05%% della retribuzione utile per il computo del TFR;
            -dal 1° gennaio 2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

            2.La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.

            3.Le parti concordano che:

            I.ai lavoratori nuovi assunti venga consegnato il materiale di informazione di PREVICOOPER e la scheda di adesione al Fondo;

            II.ai lavoratori assunti a tempo determinato, iscritti a PREVICOOPER, venga fornito ad ogni eventuale riassunzione il modulo di riattivazione della contribuzione al Fondo medesimo;

            4.Il materiale informativo consegnato sarà a carico del Fondo.





            ALLEGATO – B

            Responsabilità sociale dell’impresa cooperativa

            Secondo gli indirizzi contenuti nel Libro verde della Comunità europea sulla Responsabilità sociale di impresa, le imprese adottano in maniera volontaria comportamenti socialmente responsabili.

            Le imprese cooperative adottano comportamenti socialmente responsabili poiché questo fa parte del modo di fare impresa che è caratteristico per una cooperativa.

            La responsabilità sociale si determina nel confronto con gli esterni e con coloro sui quali ricadono le conseguenze delle decisioni assunte dall’impresa e si pone l’obiettivo fondamentale di far crescere la collettività interna e di garantire un proficuo inserimento nel territorio dove l’impresa opera.

            Le parti convengono di istituire un Osservatorio con il compito di verificare, in via preventiva ed in fase di attuazione, significative attività di responsabilità sociale.




























            ALLEGATO – C
            SPACCI DI PICCOLE DIMENSIONE
            LAVORATORI RETRIBUITI A PROVVIGIONE

            NORME VARIE

            Ex Art. 107 Computo della retribuzione

            1.Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto.

            2.Nelle aziende con un solo dipendente spetterà al dipendente stesso, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni degli ultimi sei mesi.

            3.Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da un altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto.

            Ex Art. 156 trattamento economico

            1.Per gli spacci delle cooperative nei quali le varie mansioni necessarie al loro funzionamento sono affidate ad una sola persona - anche se autorizzata dalla cooperativa a farsi sostituire dai familiari, nonché ad attendere ad altre occupazioni compatibili con le esigenze dello spaccio, ferma restando la sua responsabilità nei confronti della cooperativa stessa - in deroga al disposto di cui agli artt. 167, ex art. 157 e art. 174, il trattamento economico spettante al lavoratore di cui sopra sarà determinato caso per caso, con accordi aziendali. La figura del lavoratore, come descritta, non resta modificata - e pertanto non decade la deroga - qualora lo spaccio fruisca dei servizi della cooperativa da cui dipenda per l'approvvigionamento, la contabilità ed il controllo.

            2.Qualora la determinazione del trattamento economico di cui al primo capoverso avvenga in forma percentuale, verrà fissato comunque un minimo garantito di retribuzione mensile.

            3.Le norme del presente articolo si applicano anche agli spacci che, oltre alla persona di cui sopra, occupino un apprendista, fermo restando che il trattamento dell'apprendista è regolato dalle norme generali del presente contratto.

            4.Le norme del presente articolo continueranno ad avere applicazione nei centri fino a 3.000 abitanti, purché il volume delle vendite dello spaccio non superi la somma che sarà stabilita in sede aziendale.

            Ex Art. 157 Retribuzione a provvigione

            1.Per il personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, la parte fissa della retribuzione ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dalla Cooperativa caso per caso sulla base media annuale delle vendite e comunicati per iscritto. Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale una media mensile, riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore almeno del 5% (cinque per cento) alla paga base nazionale conglobata di cui all'art. 167 del presente contratto.

            2.Dovrà essere comunque effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo, tra stipendio e provvigione, non sia raggiunto, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.

            Ex Art. 160 MENSILITA' SUPPLEMENTARI (13a E 14a)

            1..Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuale il calcolo dell'importo della 13a e 14a mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o nel periodo di minor servizio prestato presso la cooperativa.






















            Indice

            Parte Prima - RELAZIONI SINDACALI
            Titolo I - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Pag.
            6
            Titolo II – STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI Pag.
            14
            Titolo III – SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE Pag.
            18
            Titolo IV – DIRITTI SINDACALI Pag.
            21
            Parte Seconda – MERCATO DEL LAVORO
            Titolo V - LAVORO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO
            AD ASSUNZIONE OBBLIGATORIA Pag.
            27
            Titolo VI – FORMAZIONE Pag.
            28
            Titolo VII – APPALTI Pag.
            30
            Titolo VIII – TRASFERIMENTO DI AZIENDA Pag.
            31
            Titolo IX – MOBILITA’ Pag.
            32
            Titolo X – PARI OPPORTUNITA’, AZIONI POSITIVE,
            TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA Pag.
            32
            Parte Terza – DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO
            Titolo XI – ASSUNZIONE Pag.
            37
            Titolo XII – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
            Sezione Prima
            Norme Generali
            Pag.
            39
            Sezione Seconda
            Norme Applicabili alla Categoria dei Quadri
            Pag.
            50

            Titolo XIII – TIPOLOGIE CONTRATTUALI
            Sezione Prima
            L’Apprendistato
            Pag.
            57
            Capo I – Disciplina transitoria
            dell’Apprendistato Pag.
            58
            Capo II – Disciplina del contratto
            Di Apprendistato Pag.
            62
            Sezione Seconda
            Contratto di Inserimento
            Pag.
            67
            Sezione Terza
            Contratti di Lavoro e a tempo determinato
            Contratti di somministrazione a tempo
            determinato
            Pag.
            70
            Sezione Quarta
            Contratto di lavoro a tempo parziale
            Pag.
            74
            Sezione Quinta
            Contratto di lavoro ripartito
            Pag.
            79
            Titolo XIV – ORARIO DI LAVORO
            Sezione Prima
            Il tempo di lavoro
            Pag.
            81
            Sezione Seconda
            I riposi
            Pag.
            91
            Sezione Terza
            Permessi e congedi
            Pag.
            94
            Titolo XV – OBBLIGHI DI LEVA Pag.
            98
            Titolo XVI – TRASFERTE E TRASFERIMENTI Pag.
            98
            Titolo XVII – AMBIENTE, SALUTE, MALATTIA
            ED INFORTUNIO
            Pag.
            100


            Titolo XVIII – GRAVIDANZA E PUERPERIO Pag.
            106
            Titolo XIX – ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
            E SOSPENSIONI DAL LAVORO
            Pag.
            110
            Titolo XX – ANZIANITA’ DI SERVIZIO E SCATTI Pag.
            112
            Titolo XXI – TRATTAMENTO ECONOMICO Pag.
            114
            Titolo XXII – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Pag.
            119
            Titolo XXIII – DOVERI DEI LAVORATORI
            NORME DISCIPLINARI
            Pag.
            124
            Parte Quarta – DISPOSIZIONI FINALI
            Titolo XXIV – CONCILIAZIONE ED ARBITRATO Pag.
            128
            Titolo XXV – CAUZIONI Pag.
            131
            Titolo XXVI – CALO MERCI ED INVENTRAIO Pag.
            132
            Titolo XXVII – COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO
            CONCESSIONE CREDITI AI CLIENTI
            Pag.
            133
            Titolo XXVIII – REGOLAMENTI AZIENDALI
            ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
            Pag.
            134
            Titolo XXIX – DISPOSIZIONI FINALI
            DECORRENZA E DURATA
            Pag.
            135
            ALLEGATI AL CCNL;
            Fondo di previdenza complementare PREVICOOPER Pag.
            138
            Responsabilità sociale d’impresa Pag.
            139
            Spacci di piccole dimensioni
            Lavoratori retribuiti a provvigione
            Pag.
            140