4/12/2003 ore: 2:00

PROPRIETARI DI FABBRICATI, CCNL 01/12/2003 - 31/12/2006 (testo ufficiale)


    FILCAMS - CGIL
    FISASCAT - CISLCONFEDILIZIA
    UILTuCS - UIL






    CONTRATTO COLLETTIVO
    NAZIONALE DI LAVORO
    PER I DIPENDENTI
    DA PROPRIETARI DI FABBRICATI










    TESTO UFFICIALE











1° DICEMBRE 2003 – 31 DICEMBRE 2006























PROPRIETÀ RISERVATA


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Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare
la piena e completa proprietà del testo contrattuale
e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale
a enti, organizzazioni, imprese e privati,
riservandosi ogni azione a tutela dei loro diritti



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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA
PROPRIETARI DI FABBRICATI





Il giorno 4 dicembre 2003 in Roma


tra


La Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDILIZIA) rappresentata dal Presidente avv. Corrado Sforza Fogliani, dal Segretario generale avv. Giorgio Spaziani Testa, e dalla Commissione nazionale composta dal coordinatore della Commissione, dott. Renzo Gardella, e dai signori dott. Aldo Alaimo, dott. Salvatore Bentivegna, ing. Lelio Casale, cav. Tiziano Casprini, avv. Carlo del Torre, geom. Francesco Iollo, dott. Dario Lupi, arch. Paolo Pietrolucci, sig. Stefano Rossi, avv. Michele Zippitelli,
e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Ivano Corraini dai Segretari, Carmelo Caravella, Flora Carlini, Marinella Meschieri, Bruno Perin, Carmelo Romeo, Maurizio Scarpa, dal Presidente del C.D. Luigi Coppini, e dal responsabile del settore Massimo Nozzi, assistito dalla Delegazione trattante composta dai funzionari Riccardo Virgili, Lorenzo Infante, e dai delegati sindacali Fabio Carta, Carmine De Matteo, Giuseppe Dellantoglietta, Claudio Inghelmann Francesco Raiele, Sergio Rosignoli, Franco Zona, e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Abbonizio Marzia, Acconci Angela, Agassini Silvia, Albanella Luisa, Alberti Donatella, Angelini Dalida, Anile Lucia, Antonioli Maura, Bacci Marco, Baini Giuliana, Balestrieri Francesca, Bandelloni Walter, Banella Ivo, Belli Otello, Benocci Valeria, Bertolotti Marco, Besenzoni Gianfranco, Bianchi Ennio, Biscaro Vigilio, Bortolami Adriano, Botta Danila, Brogi Barbara, Broglia Miriam, Calo' Luigina, Camellini Elisa, Campari Ramona, Capponi Fabio ,Caramelle Rolland, Carnevale Maddalena, Carpino Giovanni, Castagnini Fabio, Castellani Cristina, Cattaneo Federica, Cetti Pierluigi, Ciavarella Maria, Ciman Rosella, Cioffi Canio, Codonesu Sergio, Corazzesi Luigi, Cuntro' Anna, Dameli' Nadia, Dangiolillo Marina, De Checchi Loredana, De Filippo Antonio, De Rocco Elena, Debbi Teresa, Decicco Tonino, Del Papa, Della Volpe Carla, Di Meglio Enzo, Dragone Lucia, Erbante Anna Pia, Esposito Rosa, Ez Zaaf Abdelaziz, Fanesi Gabriella, Fassina Sergio, Fattini Romano, Ferrari Stefania, Filandetti Antonella, Fiorani Giordano, Forti Pergiorgio, Francavilla Cosimo, Franceschini Sergio, Franceschini Franco, Franceschini Antonia, Galati Mario, Ghiaroni Patrizia, Giannessi Laura, Giupponi Zaverio, Giuriolo Lorenza, Grimaldi Antonella, Guerriero Angelo, Guglielmi Gabriele, Ioris Marisa, Landini Alda, Lazzari Alberto, Libri Aldo, Lorusso Giuseppe, Losio Renato, Mafezzoli Dora, Maggio Maria, Magnani Luca, Mancini Gianfranco, Mancini Giuseppe, Mangili Mario, Manneschi Corrado, Manocchio Maria, Marchi Giancarlo, Marconi Piero, Margheritta Danilo, Marianucci Daniela, Marieschi Cristiano, Martinelli Gianbattista, Mazziotta Manlio, Melidoni Rosa Giulia, Melotti Massimo, Mengaroni Luigino, Merlo Lucia, Merola Adriana, Minni' Cono, Minniti Carmela, Montanini Giusi, Morgese Gaetano, Moriconi Mauro, Morini Silvana, Moscagiuri Antonio, Muchon Giusi, Nacinovich Luciano, Nesi Carmine, Orsi Michele, Palazzo Antonio, Pasero Bruno, Pedretti Marco, Pes Daniela, Pestelli Sergio, Pinna Salvatore, Pizzamiglio Santino, Poli Silvia, Ponti Licia, Pontiggia Riccardo, Rastelli Bruno, Ricci Loretto, Roncaccia Gianni, Rossi Mauro, Rota Mirco, Salvato Alessandra, Sardyko Wioletta, Scarnati Luigi, Schiavone Vito, Scognamillo Giuseppe, Serafini Egidio, Sforza Giuseppe, Sgargi Walter, Silvestro Giuseppe, Simula Stefano, Soavi Rossella, Speriani Giovanni, Stancampiano Antonio, Stornaiuolo Rosario, Talenti Enrico, Taratufolo Manuela, Tempesta Pasquale, Terenzi Antonio, Tordini Stefano, Trinchero Gianni, Valenti Assunta, Vanoli Giorgio, Veirana Fulvia, Vitagliano Andrea, Walzl Christine, Zanardi Guido, Zapparoli Roberto, Zerlotti Caterina, Zucchini Leonardo, con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dalla Segretaria confederale Nicoletta Rocchi.

La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL - rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari Nazionali, Pierangelo Raineri, Pietro Giordano, Mario Piovesan, Giovanni Pirulli, da: Elisabetta Falcone, Salvatore Falcone, Antonio Michelagnoli, Marcello Pasquarella, Roberto Ricciardi, Daniela Rondinelli, dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da: Giovanni Agostini, Annalisa Albertazzi, Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo, Patrizia Antonini, Antonio Bacci, Giuliana Baretti, Matteo Barrella, Dario Battuello, Alberto Bizzocchi, Luciana Bommassar, Claudio Bosio, Agostino Bottani, Paola Botti, Domenico Bove, Lidia Brachelente, Rita Brandalise, Mauro Brinati, Gianfranco Brotto, Camillo Buffa, Roberta Cabrelle, Renato Calì, Giuseppe Calzaghe, Dario Campeotto, Gianluca Campolongo, Riccardo Camporese, Felice Cappa, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Piero Caredda, Sergio Carminati, Elmina Castiglioni, Antonio Castrignano, Giovanna Catizzone, Alfredo Cattaruzza, Silvio Cauzzi, Alberto Cavalloni, Mirco Ceotto, Milena Cesca, Stefania Chirico, Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Roberto Corona, Carlo Costantini, Patrizio Cusano, Amelio Custodi, Mario Dal Soler, Giovanni D’Angelo, Carla De Stefanis, Adriano Degioanni, Marco Demurtas, Ester Di Domenico, Ermanno Di Gennaro, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Carlo Di Paola, Ulrike Egger, Battistino Guido Fabiano, Antonio Falotico, Quinto Fantini, Domenico Ferrigni, Francesco Ferroni, Antonio Fiorenza, Ferruccio Fiorot, Ilda Fittipaldi, Giuseppe Foti, Loredana Franco, Andrea Gaggetta, Manfred Gamper, Adriano Giacomazzi, Giovanni Giudice, Rocco Golino, Erminio Gomiero, Daniele Grieco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Aldo Guarnone, Pietro Ianni, Alessandro Ingrosso, Angela Kalaydjian, Fabio Laritonda, Angela Lazzaro, Carmela Licenziato, Rosario Lo Proto, Luca Maestripieri, Alfredo Magnifico, Tila Mair, Iride Manca, Gilberto Mangone, Danilo Manini, Aldo Manzini, Fabio Marcatili, Luca Marcazzan, Maurizio Marcolin, Giovanni Marini, Viviana Masi, Tiziana Mastrangelo, Gianfranco Mazza, Renata Mazzacco, Amedeo Meniconi, Biagio Montefusco, Aniello Montuolo, Iris Morassi, Raffaella Moretto, Bice Musocchi, Erika Naretto, Nicola Nesticò, Rosa Palmieri, Silvano Pandolfo, Ugo Parisi, Sabrina Parutta, Paolo Perazzoli, Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Leonardo Piccinno, Antonio Pirozzi, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda, Luigi Polinesi, Rosetta Raso, Vincenzo Riglietta, Maurizia Rizzo, Tina Saglia, Daniele Salvador, Francesco Sanfile, Luciano Santigli, Bruno Sassi, Santo Schiappacasse, Rolando Sirni, Lorena Soffritti, Selena Soleggiati, Francesco Spanò, Mario Testoni, Giuseppe Tirelli, Giuseppe Tognacca, Giuseppe Tognarini, Fernando Toma, Giancarlo Trotta, Oscar Turati, Mauro Urli, Costantino Vaidanis, Elena Vanelli, Francesco Varagona, Floriana Vissà, Giovanni Zambelli; con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Giorgio Santini.


L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL) rappresentata dal Presidente Raffaele Vanni, dal Segretario Generale Brunetto Boco, dai Segretari Nazionali Emilio Fargnoli, Caterina Fulciniti, Marco Marroni, Gianni Rodilosso, Parmenio Stroppa; dai membri del Comitato Esecutivo Nazionale Paolo Andreani, Gianni Callegaro, Michele De Simone, Stefano Franzoni, Giovanni Gazzo, Pietro La Torre, Giannantonio Pezzetta, Carlo Sama, Luigi Scardaone; nonché dal Coordinatore Nazionale Portieri Bruno Carli e da una delegazione composta da Michele Abruzzo, Paolo Addivinola, Luciano Biselli, Luigi Bonomo, Donato Gabriele Caione, Umberto Cammarota, Graziella Catalano, Sebastiano Cipriano, Bruno Conforti, Carmelo Comunale, Guido Coscia, Antonio Di Luca, Giovanni Di Salvo, Giuseppe Fruggiero, Maria Rosa Giardina, Angelo Lazzara, Piero Marelli, Antonio Marinaro, Vito Mele, Giulio Padovani, Gualtiero Pangrazi, Rita Perissinotto, Giuseppe Sagliocco, Andrea Sansone, Monica Santagata, Giampietro Soffientini, Giorgio Strano, Francesco Vitale; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Lamberto Santini.
Visto

il C.C.N.L. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, stipulato il 15 dicembre 1999, e l'esito delle trattative per il relativo rinnovo
Si è stipulato

il presente C.C.N.L. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, composto da: 1 premessa, 1 dichiarazione congiunta, 16 titoli, 120 articoli, 7 tabelle, 12 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.



Premessa
Con la stipula del presente contratto, le Parti hanno inteso confermare il nuovo sistema di relazioni sindacali, assumendo lo spirito e le finalità del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, nonché il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998.
Pertanto, il presente contratto ne realizza, per quanto di propria competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo all’autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici ed ai datori di lavoro una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane;
- definendo il complesso normativo ed economico che dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di provvedimenti legislativi che garantiscano l’efficacia del sistema contrattuale.
Per la concreta realizzazione di tali finalità, le parti sono impegnate ad attivare tutti gli strumenti di gestione e di assistenza contrattuale allo scopo previsti e disciplinati nella presente regolamentazione.
In tale contesto sono stati definiti gli assetti e le modalità della contrattazione collettiva, ai vari livelli di rappresentatività.
Le Parti - nel rispetto della piena reciproca autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - hanno infatti inteso realizzare con il presente contratto non solamente una fase negoziale, bensì un confronto globale teso al consolidamento ed allo sviluppo delle funzioni socio-economiche del settore, dandosi reciprocamente atto della necessità di favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, anche attraverso una adeguata politica che incentivi la qualità del lavoro.
Le nuove previsioni contrattuali conseguono da un lato lo scopo di migliorare la qualità del servizio, rendendo quest'ultimo più in linea con le esigenze dell'utenza, dall'altro la finalità di elevare le condizioni di lavoro dei dipendenti, da realizzare anche mediante un corretto utilizzo degli strumenti previsti per la formazione professionale a tutti i livelli.
Le Parti si impegnano altresì a richiedere congiuntamente l’eliminazione degli elementi di carattere fiscale che costituiscono obiettiva penalizzazione del settore.
A tale fine, le iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche saranno fondate sulla ricerca di impegni indirizzati ad una maggior attenzione per il settore ed al riconoscimento del ruolo sociale svolto dai servizi di portierato.
Inoltre, le Parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione e per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza.
Più specificatamente, le Parti si ritengono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e contenere l'eventuale insorgere di conflittualità tra le parti.
Infine, le Parti sociali riconoscono funzionale un confronto con le Istituzioni con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione del settore.
Le Parti, infine opereranno affinché tale confronto istituzionale possa essere attivato anche a livello regionale.
In particolare, considerata la competenza assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale, le Parti si impegnano a sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali alla formazione professionale al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.








    Dichiarazione congiunta


    In coerenza con quanto stabilito dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, le Parti richiedono al Governo l’adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, nonché il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998.
      In tale ambito sono stati definiti gli assetti e le modalità della contrattazione collettiva, ai vari livelli di rappresentatività.



      * * *

      In occasione del presente rinnovo, il testo del contratto è stato profondamente modificato ed innovato al fine di adeguarlo alle molteplici novità legislative intervenute nel corso dell’anno 2003, novità in gran parte discendenti da Direttive comunitarie, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 66/2003 che ha modificato le norme riguardanti l’orario di lavoro e le ferie (v. Appendice Legislativa).


        Titolo I
        PARTE GENERALE

        Art. 1
        (Validità e sfera di applicazione del contratto)

        1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, i cui profili professionali sono indicati al successivo art. 17.
        2. Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 17, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonché quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono.
        Art. 2
        (Inderogabilità del contratto)
        1. Il presente C.C.N.L. sostituisce tutti i precedenti contratti nazionali, fermi restando i riferimenti temporali e le condizioni di vigenza in essi previsti. Le disposizioni del presente contratto si devono osservare malgrado ogni patto contrario e derogano da usi e consuetudini eventualmente preesistenti, salvo il caso di contratti individuali, aziendali, di enti o territoriali, che nel loro insieme siano più favorevoli al lavoratore.

        Titolo II
        RELAZIONI SINDACALI

        Art. 3
        (Diritti di informazione)
          1.Le parti, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.
          Art. 4
          (Contrattazione di secondo livello)
          1.La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione.
            In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
          2.Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art. 19, comma 4, lettera m) e all’art. 40, comma 3.
          3.A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
          a)alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 36;
          b)ad un frazionamento dell’orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 37;
          c)alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
          d)alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
          e)ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
          f)ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 17, in conformità di quanto previsto dall’art. 45, comma 1;
          g)alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all’art. 19, comma 4, lettera m);
          h)alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell’istituto della reperibilità così come previsto dall’articolo 40;
          i)alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
          4. Ove già sia in atto, alla data di stipula del presente C.C.N.L., contrattazione di secondo livello in ambito provinciale o sub provinciale, i relativi contratti manterranno la loro validità, purché depositati presso l’Ebinprof da almeno una delle parti stipulanti, aderenti alla Confederazione o alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
          5. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.
          6. La durata degli accordi di secondo livello sarà quadriennale.
          7. Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Ente bilaterale (Ebinprof) di cui al successivo art. 8.


          Dichiarazione a verbale
          Le parti si impegnano a promuovere, nell’ambito delle realtà lavorative con più di 15 dipendenti, un rafforzamento della contrattazione collettiva aziendale, individuando in tale istituto lo strumento più idoneo per fronteggiare le specifiche esigenze non disciplinabili nazionalmente o regionalmente.
            Art. 5
            (Rappresentanze Sindacali Unitarie - R.S.U.)

            1. Le parti convengono sul riconoscimento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), secondo le modalità fissate nell'accordo del 15 marzo 1995 allegato al presente contratto (All. n. 5).
              L’ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., cui fa riferimento l’art. 2 del sopracitato accordo, si intende coincidente con il territorio della regione.
              In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., nelle città metropolitane di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni, si intende coincidente con il territorio delle stesse città metropolitane.
            2.Fino alla elezione delle R.S.U. restano in carica le Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.).

            Art. 6
            (Funzionamento strumenti contrattuali, relazioni sindacali e gestione contratto)

            1.Ai fini della formazione e gestione del C.C.N.L., allo scopo di promuovere un congruo sistema di relazioni sindacali nazionali e territoriali per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti da questo titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.
            2.Tale contributo è determinato nella misura complessiva dell'1,90%, così ripartito:
            a)lo 0,30% a carico di tutti i lavoratori, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità;
            b)lo 0,30%, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità di tutti i lavoratori;
            c)l'1,30%, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità dei lavoratori di cui ai profili professionali A), C) e D), dell'art. 17 del presente contratto.
            3. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.
            4. L'importo complessivo dovrà essere versato all'INPS secondo le modalità stabilite da apposita Convenzione; la sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento del sistema di relazioni sindacali nazionali e territoriali per l'attuazione del contratto, nonché degli strumenti contrattuali, sia a livello nazionale che territoriale, saranno stabiliti tra le parti attraverso specifici Protocolli.

            Art. 7
            (Trattenute sindacali)

            1.Negli Enti, Condomìni o Proprietà, che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori cui si applica il presente C.C.N.L., il datore di lavoro provvederà mensilmente alle trattenute del contributo associativo sindacale ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante consegna di delega sottoscritta, ed al conseguente versamento alla Organizzazione sindacale prescelta, salvo diverse situazioni di fatto e pattuizioni. Il versamento di cui sopra verrà effettuato con periodicità almeno semestrale, salvo diverse situazioni di fatto esistenti.

            Art. 8
            (Ente bilaterale)

            1.E' istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:
            a)analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
            b)predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
            c)formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applica;
            d)collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
            e)predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
            f)elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
            g)ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
            h)tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali.
            2.L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 11).
            3.L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 11, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 6).
            4.Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
            5.L’Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.

            Art. 9
            (Formazione continua)

            1.Le parti individuano in FOR.TE. (Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi), il Fondo di riferimento a cui i datori di lavoro del settore potranno aderire, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

            Art. 10
            (Cassa portieri)

            1. E' istituita la "Cassa Portieri", strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il C.C.N.L. si applica.
            2. La Cassa è gestita pariteticamente da Confedilizia e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
            3. Essa è disciplinata da apposito Statuto e Regolamento (allegati al presente C.C.N.L., del quale fanno parte integrante con i nn. 2 e 3) relativi alle varie sezioni della Cassa stessa, l'adesione alle quali è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.


            Art. 11
            (Commissione Paritetica Nazionale)

            1. Presso l'Ebinprof è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia.
            2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti che possono essere svolti da specifiche Sottocommissioni:
            a)esprimere pareri interpretativi delle norme del presente C.C.N.L., vincolanti per le parti contraenti;
            b)definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
            c)esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
            d)elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale;
            e)esaminare la fattibilità tecnica e l'opportunità di forme di accantonamento del T.F.R. presso la Cassa Portieri.
            3. La Commissione sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.


            Dichiarazione a verbale
            In relazione alla rapida evoluzione della normativa in materia di lavoro ed alla necessità di un continuo impegno finalizzato all’adeguamento degli istituti contrattuali alle concrete esigenze dell’attività del settore, le parti concordano sulla necessità di promuovere un consolidamento dell’attività svolta in proposito dalla Commissione Paritetica Nazionale.




            Art. 12
            (Diritti di informazione a livello territoriale. Attuazione e funzionamento degli strumenti contrattuali)

            1. Le rappresentanze territoriali delle parti stipulanti il presente C.C.N.L. ovvero le stesse strutture nazionali procederanno a periodici confronti, a livello territoriale, sulle stesse materie previste al precedente articolo 3 per il livello nazionale. In particolare assicureranno la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali (O.P.T.) di cui all’accordo 17 aprile 1997 (All. n. 6) e delle Commissioni Paritetiche Territoriali nonché il funzionamento delle entità territoriali previste dagli statuti degli strumenti contrattuali.

            Art. 13
            (Commissioni paritetiche territoriali)

            1. Presso la sede di ciascuna Associazione della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione paritetica territoriale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori, facente capo a: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e di ugual numero di rappresentanti della stessa Associazione della Proprietà Edilizia, aderente alla Confedilizia.
            2. La Commissione è competente a:
              a) esprimersi per quanto previsto all’art. 18, commi 6 e 8;
            b)ricevere le comunicazioni di cui all’art. 44, comma 2.
            3.La Commissione stessa, inoltre, può coordinarsi con Ebinprof per le iniziative di formazione professionale.

            Art. 14
            (Controversie collettive)

            1.Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l'impegno, anche in relazione agli Accordi interconfederali vigenti nel settore, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ed Organizzazioni Sindacali.
            2.Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione Paritetica Nazionale.

            Art. 15
            (Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione
            e conciliazione delle controversie)
            1. Tutte le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione del presente contratto nazionale e degli accordi di secondo livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modifiche ed integrazioni, all'esame di una Commissione di Conciliazione composta da un rappresentante di Confedilizia e da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale di Filcams-Cgil, o Fisascat-Cisl, o Uiltucs-Uil cui sia iscritto o abbia conferito mandato.
            2. Presso una sede delle Organizzazioni stipulanti il presente C.C.N.L. è istituita la Segreteria tecnica dell'attività di conciliazione, con il compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse alle attività di cui al comma precedente.
            3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere alla Segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. La richiesta di conciliazione dovrà contenere gli elementi essenziali della controversia, e dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente.
            4.La Segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione provvede a convocare presso la propria sede le parti coinvolte nella vertenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di attivazione proposta dalla parte ricorrente, con lo stesso mezzo.
            5. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 60 giorni dalla data di convocazione da parte della Segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione.
            6. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
            7. Dell'esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
              - il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
              - la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
              - la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate.
            8. I verbali di conciliazione, o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte più diligente, all'ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio, per gli effetti degli artt. 410 e segg. cod. proc. civ., come modificati dal D.Lgs. n. 80/1998, e successive modifiche ed integrazioni. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
            9. Nel caso di mancata conciliazione le parti sono tenute a redigere il verbale evidenziando le rispettive ragioni della mancata conciliazione.
            10.Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla presente normativa non costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L., che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al precedente articolo 11.

            Art. 16
            (Collegio di arbitrato)

            1. Ove il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 15 fallisca e comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, ferma restando la facoltà di adire la via giudiziaria secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
            2. A tal fine è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
            3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione ai Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta, da recapitare alla Segreteria del Collegio entro il giorno antecedente alla prima udienza.
            4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Associazione della proprietà edilizia, aderente a Confedilizia, territorialmente competente, un altro designato dalla Organizzazione sindacale Filcams, Fisascat o Uiltucs cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
            5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito il tentativo di conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
            6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi in numero non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
            7. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
              a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
              b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e/o dei procuratori di queste;
              c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
            8. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
            9.I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso una sede delle Organizzazioni territoriali delle Associazioni stipulanti il presente C.C.N.L.
            10.Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento, da emanare da parte di ciascun Collegio entro 60 giorni dalla propria costituzione.
            11. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater cod. proc. civ.


            Titolo III
            CLASSIFICAZIONE E MANSIONI DEI LAVORATORI
            Capo I
            Classificazione dei lavoratori

            Art. 17
            (Classificazione dei lavoratori)

            1. Le figure professionali dei lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono le seguenti:
              A) lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi.
                A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
                A2) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
                A3) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
              A4) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
                A5) Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio).
                A6) Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;
                A7) Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;
                A8) Portieri senza alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare;
                A9) Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.
              B) Lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l'attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso.
              B1) Lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
                B2) Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
              B3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali.
                B4) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine e/o spazi a verde e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.
                B5) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia.
              C) Lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati).
                C1) Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali C2) e/o C3).
              C2) Impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono all'intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità loro delegate.
              C3) Impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
                  - impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di concetto.
              C4) Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali:
              - contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso enti, istituti ed uffici pubblici e/o privati.

            D)Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, addetti alla vigilanza oppure a mansioni assistenziali o ausiliarie.
                D1) Lavoratori addetti all’attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo, anche sussidiari del portiere titolare ed operanti contestualmente con esso o negli orari parzialmente non coperti dal servizio di portineria, esclusivamente nell’ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale, di complessi residenziali o di immobili di notevoli dimensioni.
                  D2) Operatori a mezzo strumenti informatici. Trattasi di lavoratori dotati di personal computer e collegamento Internet, che, su incarico condominiale, curano con tali strumenti lo svolgimento di pratiche e commissioni per conto dei condòmini.
                D3) Assistenti condominiali. Trattasi di lavoratori che, su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini di una amministrazione o di un consorzio di amministrazioni condominiali, con la necessaria specifica capacità professionale.

            2. Il lavoratore di cui ai profili professionali della lettera A, che usufruisce dell’alloggio di servizio, ha l’obbligo di dimorare nello stesso. Restano fermi sia l’obbligo di reperibilità nella fascia oraria contrattualmente stabilita, sia la responsabilità della custodia prevista dalle norme contrattuali.

            Nota a verbale
            Al fine di meglio definire le mansioni operative dei lavoratori di cui alle figure A6), A7), A8), A9), D1), D2) e D3), nonché per definire tutte le altre caratteristiche e le condizioni contrattuali dei lavoratori con profili professionali D2) e D3), sarà costituita un’apposita Commissione paritetica che dovrà concludere i propri lavori entro un anno dalla firma del presente contratto.

            Art.18
            (Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici)

            1.L’alloggio di servizio, eventualmente assegnato ai lavoratori di cui ai profili professionali A), deve rispondere ai requisiti di cui ai commi successivi.
            2. L’alloggio deve essere gratuito.
            3. L'alloggio, esclusa la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovrà essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, quando all'atto dell'assunzione in servizio la famiglia del lavoratore risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il lavoratore stesso.
            4.Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il lavoratore ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell'alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito.
            5.Nei casi in cui ai lavoratori di cui ai profili professionali A) non venga assegnato l’alloggio, lo stabile dove questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici.
            6.Qualora, in caso di provata difficoltà, non sia possibile assicurare ai lavoratori di cui al comma precedente l'uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell'edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale di competenza.
            7.L'alloggio sarà adibito esclusivamente ad abitazione del lavoratore e della propria famiglia, così come indicato al 3° comma. Eventuali attività lavorative nell'alloggio di servizio, sia da parte del titolare del rapporto di lavoro che dei propri famigliari, saranno consentite esclusivamente alle condizioni indicate al successivo art. 24, comma 4.
            8.Per i lavoratori di cui al profilo professionale D1), il datore di lavoro, in caso di stabile non fornito di guardiola, dovrà provvedere a riservare al lavoratore un idoneo spazio di servizio nella struttura dell’immobile in cui il lavoratore presta la propria opera. In caso di mancanza di servizi igienici trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

            Capo II
            MANSIONI DEI LAVORATORI
            Art. 19
            (Mansioni dei lavoratori)

            1. Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere di cui al precedente art. 17, comma 1, lett. A), quando non usufruisce dell’alloggio di servizio nello stabile, deve provvedere:
              a) alla vigilanza dello stabile (da intendersi quale attenta sorveglianza dello stabile, attivamente perseguita durante l’orario lavorativo);
              b) alla distribuzione della corrispondenza ordinaria;
              c)alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all'effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l'esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione. La sostituzione delle lampadine elettriche dovrà avvenire in piena sicurezza, in quanto le stesse siano situate in posizioni raggiungibili con normali mezzi a disposizione del portiere;
              d) alla sorveglianza dell’uso del citofono, dell’ascensore e del montacarichi;
              e) a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale.
            2.Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che usufruisce dell’alloggio di servizio nello stabile, oltre a svolgere le mansioni previste al comma 1, deve provvedere:
              f) alla custodia dello stabile (da intendersi quale generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, tale da comportare eventuali attivazioni anche al di fuori dell’orario lavorativo).
            3.Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, quando gli siano affidate anche le mansioni di pulizia, oltre a svolgere le mansioni di cui al comma 1 (nonché di cui al comma 2, se usufruisce dell’alloggio di servizio) deve provvedere:
              g) alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell’acqua;
              h) alla pulizia delle scale, dei cortili, dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell’immobile;
              i) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde.
            4.Al lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, possono essere affidate le seguenti ulteriori mansioni:
              j) la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone ovvero dell’impianto centrale di riscaldamento a gasolio e/o condizionamento a gas, o dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda, purché in possesso del relativo certificato di abilitazione;
              k) il servizio di esazione dei canoni di locazione e/o delle quote condominiali;
            l)il compito di intervenire in casi di emergenza sull’impianto dell’ascensore ai fini di sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porta, onde consentire l’allontanamento delle persone; l’affidamento di questa mansione può avvenire soltanto previo specifico corso di formazione, che dovrà essere effettuato in conformità allo schema approvato dall’Organismo Paritetico Nazionale di cui all’art. 4 dell’Accordo 17 aprile 1997 (All. n. 6); tale conformità dovrà risultare da apposito provvedimento emanato dall’O.P.N. prima dell’inizio dei corsi. Il costo del corso sarà a carico del datore di lavoro.
                Tale compito verrà svolto dai lavoratori incaricati durante l’orario di lavoro e, limitatamente a quelli che usufruiscono dell’alloggio di servizio, durante le ore di reperibilità, nonché quando gli stessi si trovino comunque presso il fabbricato, anche al di fuori degli orari di cui sopra. In caso di emergenza che si dovesse verificare nelle ore notturne (dalle 22 alle 6), il lavoratore potrà intervenire oppure provvederà a dare l’allarme, facendo attivare gli Organismi competenti.
                Il lavoratore sarà coperto da un’assicurazione per danni verso terzi procurati nelle manovre di riallineamento, mediante estensione della polizza globale fabbricati.
                Per le prestazioni di cui sopra è dovuta al lavoratore l’indennità di cui alle tabelle da A ad A-quater dell’art. 117.
            m) il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (si intende per tale quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente), previa delega rilasciata allo stesso dal condòmino o dall’inquilino.
              La proprietà sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare arrivi e consegne ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta.
              Per tale servizio è stabilita un’indennità economica, nella misura prevista nelle tabelle da A ad A-quater dell’art. 117, per la quantificazione della quale si è tenuto conto anche delle prestazioni effettuate a favore di terzi residenti presso il condòmino o l’inquilino, nonché a favore di terzi domiciliati presso il condòmino o l’inquilino per un massimo di 4 per ogni condòmino o inquilino. L'indennità sarà dovuta, indipendentemente dal volume della corrispondenza da ritirare e dall’esistenza o meno della delega individuale, per ogni unità immobiliare compresa nell’edificio (o nel complesso di edifici) al quale il servizio di portineria si riferisce, con esclusione delle cantine, delle autorimesse, dei depositi (e dei locali similari), nonché con esclusione dei negozi, dei laboratori e dei magazzini, a meno che anche ad essi si riferisca il servizio di portineria; tale indennità differisce a seconda che la maggioranza delle unità immobiliari come sopra considerate sia utilizzata come abitazione oppure sia utilizzata come studio/ufficio o comunque ad uso non abitativo. Per quanto riguarda la determinazione delle indennità relative a corrispondenza straordinaria indirizzata a terzi domiciliati presso condòmini o inquilini, qualora la quantità di tale corrispondenza superi il numero come sopra stabilito, si rinvia alla contrattazione territoriale o, in mancanza, a quella tra datore di lavoro e lavoratore. I domiciliatari possono comunque rifiutare la delega, restando liberi dai relativi oneri. In caso di consegna di posta straordinaria in contrassegno, il lavoratore non è tenuto ad anticipare alcuna somma per conto del destinatario e non ritira quindi la corrispondenza in questione.
            5. L’affidamento degli incarichi previsti alle lettere l) ed m) di cui al precedente comma è subordinato, per i rapporti di lavoro in corso, all’accettazione da parte del lavoratore, accettazione che peraltro non può essere successivamente revocata. Per i rapporti di lavoro di nuova costituzione, tali incarichi devono risultare dal contratto di assunzione oppure da successivi accordi scritti tra le parti. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
            6.Il lavoratore con profili professionali A6) e A7), oltre a svolgere le mansioni di cui alle lettere a), b), d), e), purché compatibili con la video sorveglianza, nonché f) se usufruisce dell’alloggio di servizio, deve svolgere il compito di vigilanza di cui al punto a) in modo continuativo, mediante i sistemi telematici installati ed a lui affidati.
            7.Il lavoratore con profili professionali A8) e A9), oltre a svolgere le mansioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), nonché f) se usufruisce dell’alloggio di servizio, deve, nei limiti dell’incarico scritto ricevuto dal datore di lavoro, coordinare e controllare l’attività degli altri dipendenti del complesso immobiliare.
            8.Per le mansioni previste alla lettera d) ed alle lettere da h) a m) sono dovute le indennità previste dalle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo art. 117; per le mansioni sub e), sono dovute le indennità definite a norma del precedente art. 4.
            9.I lavoratori con mansioni principali o sussidiarie di portiere, con profili professionali da A1) ad A9), sono inoltre tenuti a prestare la propria opera, secondo le istruzioni date dal datore di lavoro, per l'applicazione delle norme emanate dalle competenti autorità riguardo al funzionamento di tutti gli impianti presenti nel fabbricato. A tale incombenza sono altresì tenuti i lavoratori con profili professionali diversi da quelli di portiere relativamente agli impianti di loro competenza.
            10.Il lavoratore con mansioni principali o sussidiarie di portiere è tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il datore di lavoro gli fornisca a proprie spese e ad averne cura nell'uso.
            11.Il portiere non è tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in conformità del presente C.C.N.L.
            12.Il lavoratore con profili professionali B1) e B2) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature dei quali gli immobili stessi sono dotati, secondo le previsioni del contratto di assunzione.
            13.Il lavoratore con profilo professionale B3), che dovrà essere munito dell’apposito patentino, dovrà assicurare la propria presenza al bordo della piscina per tutto il tempo in cui la stessa è oggetto di frequentazione da parte dei condòmini e/o degli inquilini e/o di loro eventuali ospiti e dovrà aver cura di tutte le attrezzature pertinenti la piscina, con particolare riguardo a quelle destinate agli interventi di salvamento.
            14.Il lavoratore con profilo professionale B4) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla pulizia e/o conduzione dei campi da tennis, piscine, spazi a verde comprese le relative operazioni di giardinaggio, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti: a tal fine egli dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e specializzazioni, nonché dei certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalle vigenti normative.
            15.Il lavoratore con profilo professionale B5) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro:
                a) alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni accessori, delle cabine dell'acqua, delle scale, dei cortili e dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell’immobile;
              b) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde, esclusa ogni operazione di giardinaggio.
              A tale lavoratore può essere affidato il servizio di distribuzione della posta ordinaria. Potrà inoltre essergli affidato anche il servizio di cui al comma 4, punto m), del presente articolo. Tali servizi verranno eseguiti nell'ambito dell'orario di lavoro concordato con il lavoratore con l’atto scritto di cui al successivo art. 52.
            16.Il lavoratore con profilo professionale D1) svolge, in conformità alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, compiti di sorveglianza nell’ambito del complesso immobiliare, sia all’interno che all’esterno del complesso stesso, intervenendo, se necessario, per impedire l’accesso a persone non autorizzate e segnalando tempestivamente all’amministratore o, se del caso, alle forze dell’ordine, tutte le anomalie che dovesse riscontrare in ordine alla sicurezza dello stabile e/o dei suoi occupanti.
            17.I lavoratori devono prestare il proprio servizio con scrupolo, zelo ed accuratezza; devono osservare il regolamento dello stabile, ove esistente, segnalando al datore di lavoro eventuali infrazioni al regolamento stesso da parte degli abitanti dell'edificio.
            18.Tutte le mansioni di cui al presente articolo devono essere esercitate nel rispetto delle norme di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.


            Nota a verbale
            Per quanto riguarda i lavoratori di cui ai profili professionali D2) e D3), si rinvia alla “nota a verbale” in calce all’art. 17.

            Art. 20
            (Portiere adibito a più stabili)
            1.Il lavoratore con profili professionali A), dell’art. 17, può essere eccezionalmente addetto a due o più stabili di spettanza di uno o più proprietari e/o condomìni, purché aventi un unico ingresso funzionante o più ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia. In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento economico che gli spetterebbe se si trattasse di un unico stabile ed il rapporto di lavoro ha luogo con il consorzio dei proprietari e/o condomìni interessati, o con altro soggetto analogo.
            2.Il lavoratore con profilo professionale D1) dell’art. 17 può essere addetto a due o più stabili e/o a due o più complessi immobiliari di spettanza di uno o più proprietari e/o condomìni. In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento che gli spetterebbe se dipendesse da un unico datore di lavoro ed il rapporto di lavoro ha luogo con il consorzio dei proprietari e/o condomìni interessati, o con altro soggetto analogo.

            Art. 21
            (Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi)

            1. Il lavoratore con profili professionali A), dell’art. 17, può prestare servizio in uno stabile con più ingressi, non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico posto, purché facente capo ad un'unica proprietà o ad un unico condominio, e per un numero massimo di 6 ingressi. Diverse denominazioni, modalità e limiti potranno essere concordati a livello territoriale.
            2. Nei casi contemplati nel presente articolo il portiere ha diritto all'intero trattamento normativo ed economico per l'intero stabile, nonché:
              - ad un compenso pari al 10% del salario minimo unico nazionale conglobato per il secondo ingresso;
              - ad un compenso pari al 5% del salario minimo unico nazionale conglobato per ogni ulteriore ingresso.
            3. Eventuali condizioni di miglior favore, esistenti alla data del 31 agosto 1991, sono mantenute in cifra fino a concorrenza.


            Norma transitoria
            Le parti convengono che eventuali situazioni di fatto difformi dalle fattispecie previste dalla norma degli artt. 20 e 21, esistenti alla data del 31 gennaio 1992, potranno essere mantenute "ad personam" e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso verrà conservato il relativo trattamento normativo ed economico in essere.


            Nota. Delibera n. 1/1998 della C.P.N. in data 18 febbraio 1998: se gli ingressi secondari di un fabbricato sono aperti, o apribili senza chiavi, sono dovute le indennità del presente articolo; se invece tali ingressi sono apribili solo con la chiave in dotazione ai singoli condomini e/o inquilini, non è dovuta alcuna indennità, fermo restando che in tal caso non sussiste alcun obbligo di vigilanza e connessa responsabilità da parte del portiere.

            Art. 22
            (Materiali per le pulizie)

            1. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori gli strumenti e le materie di consumo occorrenti per le pulizie, nonché quelli necessari per le altre operazioni di ordinaria manutenzione loro affidate, così come indicato all'art. 19.

            Art. 23
            (Responsabilità per danni)

            1. I lavoratori sono responsabili dei danni dipendenti da loro colpa nell'esercizio delle proprie mansioni.

            Art. 24
            (Esercizio contemporaneo di altra attività)
            1. Il portiere a tempo pieno non può esercitare altra attività lavorativa nello stabile, salvo, al di fuori dell'orario di lavoro, quanto stabilito al successivo comma 4.
            2. Le situazioni diverse precostituite al 1° gennaio 1974 sono fatte salve per la durata del rapporto di lavoro ed in tal caso la retribuzione minima in denaro, di cui al successivo art. 86, può essere ridotta fino alla misura del 20%.
            3.Resta salva, per i lavoratori a tempo parziale, la facoltà di esercitare, al di fuori dell'orario previsto dal contratto individuale di lavoro, qualunque altra attività purché al di fuori dei locali condominiali e/o comuni.
            4. Potranno essere esercitate attività lavorative nell'alloggio del portiere, purché non si tratti di attività artigianali né tali attività comportino afflusso di pubblico o arrechino comunque disturbo ai condomini.

            Art. 25
            (Sostituto del portiere)

            1. Il proprietario può assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi di assenza di quest'ultimo dal servizio secondo le previsioni contrattuali.
            2. Nella designazione della persona del sostituto il proprietario sentirà il portiere titolare.
            3. L'eventuale mancata designazione del sostituto non può inficiare i diritti del portiere quali risultano dal presente C.C.N.L.
            4. Il sostituto del portiere con profili professionali A2), A4), A7) e A9), dell'art. 17, se convivente con il titolare, avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto, rapportato alla durata della sua prestazione lavorativa.
            5. Se, invece, non è convivente con il suddetto portiere titolare, avrà diritto, oltre al trattamento economico di cui sopra, alla indennità sostitutiva dell'alloggio (lettera f) dell'art. 91), ed alle indennità sostitutive degli elementi retributivi di cui alle lettere g), h) dello stesso articolo, il tutto rapportato alla durata delle sue prestazioni (indennità sostitutive indicate alle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo articolo 117).
            6. Il sostituto è tenuto all'osservanza di tutte le norme del presente C.C.N.L. che regolano il rapporto del portiere titolare.


            Dichiarazione a verbale
            Nei casi in cui la guardiola sia annessa all'appartamento di servizio del portiere, il proprietario è invitato a trovare idonee soluzioni per renderla autonoma.

            Titolo IV
            QUADRI

            Art. 26
            (Formazione e aggiornamento)

            1. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, i datori di lavoro favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori.

            Art. 27
            (Polizza assicurativa)

            1. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
            2. Il datore di lavoro è tenuto altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

            Art. 28
            (Indennità di funzione)

            1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 o, se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte del datore di lavoro, verrà corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione di € 155,00 (L. 300.000) lordi per 13 mensilità, assorbibili da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento.

            Titolo V
            COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
            CONTRATTI ATIPICI
            Capo I
            COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

            Art. 29
            (Contratto di assunzione)

            1. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
            a)data di assunzione;
            b)durata del periodo di prova;
            c)qualifica del lavoratore;
            d)mansioni affidate;
            e)retribuzione;
            f)orario di lavoro, settimanale e giornaliero;
            g)orario di apertura e chiusura del portone;
            h)fascia oraria di reperibilità;
            i)indicazione e descrizione dell’alloggio di servizio.
            2. In tale atto, per il quale verrà preferibilmente utilizzato il fac-simile allegato al presente testo contrattuale (All. n. 1), o altro di pari contenuti minimi, verranno anche inserite informazioni circa le modalità per l'accesso del lavoratore alle prestazioni di malattia.

            Art. 30
            (Documenti per l'assunzione)

            1. Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti:
            a)carta di identità o documento equipollente;
            b)certificato di stato di famiglia e dichiarazione, rilasciata dallo stesso lavoratore, del numero dei familiari con lui conviventi;
            c)certificato penale;
            d)certificato medico;
            e)scheda professionale di cui all’art. 1 bis del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e all’art. 5 del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 nonché all’art. 2 del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, ove esistente;
            f)codice fiscale;
            g)attestato di frequenza al corso ex D. Lgs. n. 626/1994, con copia del verbale di accesso relativo al fabbricato cui sarà addetto il lavoratore. In caso che il lavoratore sia sprovvisto di tale attestato, egli dovrà frequentare tale corso subito dopo il termine del periodo di prova. Si applica quanto previsto in proposito dall'Accordo 17 aprile 1997, allegato al presente C.C.N.L. con il n. 6.

            Art. 31
            (Periodo di prova)

            1. Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo, l'assunzione è considerata definitiva, a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti; solo nel rapporto di portierato, le parti debbono dare, entro il periodo di prova, un preavviso di giorni 10.
            2. Le parti possono convenire che il lavoratore di cui al profilo professionale A), con mansioni principali o sussidiarie di portiere, al quale sia assegnato l’alloggio di servizio, non usufruisca dell’alloggio stesso durante il periodo di prova (o anche per un periodo superiore nel caso l’alloggio non sia ancora disponibile); in tale caso competerà al lavoratore l’indennità sostitutiva di cui alle tabelle da A ad A-quater dell’art. 117.
            3. Scaduto il periodo di prova senza che sia data disdetta, il lavoratore si intende assunto definitivamente ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti del presente contratto.
            4. Il periodo di prova è il seguente:
            - per i lavoratori con i profili professionali A) e D), dell'art. 17, due mesi;
              - per i lavoratori con profili professionali B), dell'art. 17, indipendentemente dal numero delle ore prestate in ogni giornata:
              - profilo professionale B1), giorni 30 di effettivo lavoro;
              - profilo professionale B2), giorni 20 di effettivo lavoro;
              - profilo professionale B3), giorni 15 di effettivo lavoro;
              - profilo professionale B4), giorni 15 di effettivo lavoro;
              - profilo professionale B5), giorni 6 di effettivo lavoro;
            - per i lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17:
              - profili professionali C1) e C2), giorni 180 di calendario;
              - profilo professionale C3), giorni 60 di effettivo lavoro;
              - profilo professionale C4), giorni 30 di effettivo lavoro.

            Art. 32
            (Collocamento)

            1. L'assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento per il personale di cui al presente contratto.
            2. Le parti contraenti riconoscono l'illegittimità delle "buone entrate", anche se dissimulate da atti di apparente diverso contenuto.

            Capo II
            MERCATO DEL LAVORO

            Art. 33
            (Disciplina generale, Commissione)

            1.In merito al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica Nazionale con il compito di definire le norme attuative dello stesso, coerentemente con le specificità del settore.
            2.La Commissione dovrà esaurire i propri lavori entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
            3.Fino al termine dei lavori della Commissione, potranno essere istituiti nuovi rapporti di lavoro relativi alle figure disciplinate dall’articolato riportato in allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12), applicando ai medesimi anche la normativa di cui allo stesso articolato purché compatibile col citato D. Lgs. n. 276/2003. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro in corso continuano ad applicarsi le norme di cui al previgente C.C.N.L. riportate all’allegato anzidetto.

            Capo III
            CONTRATTI A TERMINE

            Art. 34
            (Contratti a tempo determinato)

            1.In relazione al D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti concordano che tra i compiti della Commissione di cui all’art. 33, è compresa la definizione di eventuali ulteriori norme applicative dell’istituto del contratto a termine.
            2.Le parti convengono sulle seguenti ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro, nel caso di assunzioni di lavoratori:
            a) per sostituzione di lavoratori assenti per ferie e permessi;
              b) per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, per le quali comunque sia legalmente previsto l'obbligo della conservazione del posto;
              c) a servizio di residenze turistiche a carattere stagionale ovvero con mansioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell'anno. Per tali fattispecie sono applicabili, in alternativa a quelle del presente articolo, anche le norme del successivo art. 48, relative al contratto a tempo parziale.
            3.I contratti a termine di cui sopra sono prorogabili, nel rispetto delle norme di legge in vigore.


            Norma transitoria
            In attesa dell’esito dei lavori della Commissione di cui all’articolo 33, le parti confermano le causali e quant’altro previsto dal precedente C.C.N.L. all’art. 38, riportato in allegato al presente contratto (All. n. 12).

            Capo IV
            CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)

            Art. 35
            (Lavoro ripartito)

            1. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica e identica obbligazione lavorativa subordinata.
            2. Nell’ipotesi in cui il lavoro ripartito venga introdotto là dove già è in essere un rapporto di lavoro, il lavoratore in forza ha la facoltà di scegliere l’altro o gli altri lavoratori con i quali dovrà solidalmente assumere l’obbligazione relativa alla prestazione lavorativa; il datore di lavoro può peraltro esprimere il proprio gradimento o meno sulla persona prescelta, senza alcun obbligo di motivare la decisione.
            3. Nell’ipotesi in cui il lavoro ripartito venga istituito ex novo, con l’assunzione contestuale di due o più lavoratori, questi potranno reciprocamente esprimere il proprio gradimento ad assumere in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata.
            4. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al precedente comma 1, e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa.
            5. Il contratto, stipulato in forma scritta, può indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che dovrà essere svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando, in ogni caso, la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione della distribuzione dell'orario di lavoro. I lavoratori devono comunque informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascuno di essi.
            6. La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
            7. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
            8. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione nel caso di morte di uno dei soggetti obbligati o se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod. civ.
            9. Entro il 20 febbraio di ogni anno i datori di lavoro comunicheranno all'Ente bilaterale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
            10. Agli effetti contributivi entrambi i rapporti saranno considerati assimilati al tempo parziale, così come previsto all'art. 5, comma 3, lett. c), D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1984, n. 863, e confermato dalla circolare del Ministero del lavoro 7 aprile 1998, n. 43.



            Dichiarazione a verbale
            Le parti, in considerazione dell’evoluzione normativa tuttora in atto relativamente alla disciplina dell’istituto in questione, si riservano di esaminarne gli effetti e gli sviluppi e di operare i relativi adeguamenti in occasione del prossimo rinnovo del C.C.N.L.


            Titolo VI
            ORARI - LAVORO NOTTURNO, STRAORDINARIO E FESTIVO
            Capo I
            LAVORATORI CON FUNZIONI PRINCIPALI O SUSSIDIARIE DI PORTIERE CHE USUFRUISCONO DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO

            Art. 36
            (Nastro orario di apertura e di chiusura del portone)

            1. Il nastro orario durante il quale il datore di lavoro stabilisce l’apertura e la chiusura del portone è compreso fra le ore 7 e le ore 20 nei giorni non festivi.
            2. Gli accordi integrativi territoriali di cui al precedente art. 4 possono prevedere l’anticipazione del nastro orario alle ore 6 ovvero la posticipazione alle ore 21.

            Art. 37
            (Orario di lavoro settimanale e giornaliero)

            1. L’orario di lavoro settimanale è di 48 ore, così come previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 66/2003, ed è di norma distribuito su un arco di 6 giornate.
            2.L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dal datore di lavoro ed è articolato nell’ambito del nastro orario di cui al precedente articolo 36.
            3.La prestazione lavorativa potrà essere frazionata in non più di due periodi, separati da un intervallo non superiore a 3 ore.
            4.L’eventuale frazionamento dell'orario giornaliero in più periodi potrà essere concordato a livello territoriale.
            5.E’ comunque fatto salvo il diritto del lavoratore a fruire di un riposo giornaliero di almeno 11 ore continuative.
            5. L’orario di apertura e l’orario di chiusura del portone possono coincidere con l’orario di lavoro.
            6.Qualora l’orario di apertura e/o l’orario di chiusura del portone non coincidano, rispettivamente, con l’inizio e/o con il termine dell’orario di lavoro, per essere, rispettivamente, anticipato o posticipato rispetto a tale termine, sono dovute al lavoratore l’indennità di apertura e/o l’indennità di chiusura del portone di cui alle tabelle da A ad A-quater dell’art. 117; i lavoratori non possono rifiutarsi di svolgere tali adempimenti.
            7.Se il lavoratore presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festività indicate al successivo art. 66, in tali giorni l’orario di apertura non può protrarsi oltre le ore 14.

            Nota. Delibera n. 4/1998 della C.P.N. in data 18 febbraio 1998: la norma di cui al comma 7 del presente articolo va comunque applicata al caso del servizio nella giornata di domenica, che va retribuita con la maggiorazione prevista.


            Norma transitoria
            Eventuali ore di prestazioni ordinarie effettuate oltre il limite massimo stabilito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 66/2003 prima dell'entrata in vigore del presente contratto, potranno essere oggetto di trasformazione in ore di permesso individuale di cui all’art. 71, da esaurirsi gradualmente, con le modalità stabilite dallo stesso articolo 71, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L. e nell’arco temporale di vigenza del Contratto stesso. Le parti potranno concordare soluzioni equivalenti.

            Art. 38
            (Lavoro a turni)

            1.Le parti concordano che tra i compiti della Commissione di cui all’art. 33, è compresa anche la definizione e relativa regolamentazione dell’istituto del lavoro a turni.


            Art. 39
            (Durata media dell’orario)

            1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 37 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

            Art. 40
            (Reperibilità)

            1.Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, con carattere di obbligatorietà, l’istituto della reperibilità.
            2.Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro dell’immobile deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione.
            3.Pertanto il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile e di assicurare il proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze del fabbricato.
            4.Il datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
            5.Il lavoratore non potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori del normale orario di lavoro nell’ambito delle predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che comunque si trovi presso il fabbricato, al di fuori dell’orario di lavoro e di quello di reperibilità.
            6.La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, su 6 giorni della settimana e per 48 settimane all’anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale , le festività, i periodi di ferie.
            7.Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad A-quater dell’art. 117.
            8.Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell’orario di lavoro e darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il termine di cui all’art. 39. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario notturno e/o in giornate domenicali o festive.

            Art. 41
            (Orario per la conduzione dell’impianto di riscaldamento)

            1.Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell’impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell’acqua calda.
            2.Tale prestazione potrà essere richiesta in una fascia oraria coincidente con l’orario massimo legale di accensione degli impianti di riscaldamento, fatto salvo comunque il diritto del lavoratore a fruire di un riposo giornaliero di 11 ore continuative.

            Art. 42
            (Lavoro festivo e notturno)

            1.Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
            2.Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%.

            Capo II
            LAVORATORI CON FUNZIONI PRINCIPALI O SUSSIDIARIE DI PORTIERE,
            CHE NON USUFRUISCONO DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO

            Art. 43
            (Orario di lavoro settimanale)

            1.L’orario di lavoro è di 47 ore settimanali su un arco di 6 giornate.
            2.L’orario di lavoro sarà ridotto a 46 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 2005. Detto orario sarà ridotto di un’ulteriore ora settimanale a decorrere dal 1° luglio 2006

            Art. 44
            (Orario giornaliero)


            1.L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un’ora, tra le ore 7 e le ore 20.
            2.Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell’intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione Paritetica Territoriale di cui all’art. 13, o, in mancanza, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 11.
            3.Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

            Art. 45
            (Diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero)

            1. Una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero di lavoro potrà essere concordata a livello territoriale in relazione a particolari specificità, così come previsto dall’art. 4, lettera f), fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario, sarà applicata nella misura prevista dall’art. 47, comma 2.

            Art. 46
            (Durata media dell’orario)

            1.L’orario settimanale di cui al precedente art. 43 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, ed a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

            Art. 47
            (Lavoro straordinario, festivo e notturno)

            1.Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito, sempre nel rispetto della durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui all’art. 46.
            2.Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 15%, se trattasi di ore straordinarie fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima ora giornaliera straordinaria compresa in poi.
            3.Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
            4.Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.



            Capo III
            LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI A)
            A TEMPO PARZIALE

            Art. 48
            (Rapporti a tempo parziale)

            1. Possono essere instaurati rapporti di lavoro a tempo parziale, sia a distribuzione orizzontale che verticale e/o mista. La distribuzione orizzontale sarà consentita con un orario inferiore a quelli previsti ai precedenti artt. 37 e 43, con un massimo, rispettivamente, di 36 e 32 ore settimanali ed un minimo, rispettivamente, di 24 e di 20 ore settimanali.
            2. Resta inteso che la responsabilità della custodia per tali lavoratori a tempo parziale, competente per i soli lavoratori con alloggio cui tale mansione è riferibile, non sussisterà negli orari che il lavoratore intende destinare ad altre attività lavorative al di fuori dell'alloggio di cui all'art. 18.
            3. Ai lavoratori a tempo parziale con distribuzione orizzontale o verticale non potrà essere affidata la conduzione dell'impianto di riscaldamento di cui al precedente art. 41, fatta salva tale possibilità per i lavoratori a tempo parziale verticale con orario giornaliero completo e con prestazioni continuative da svolgersi in un determinato periodo dell’anno.

            Art. 49
            (Contratto di assunzione - Norme di rinvio)

            1. Fermo restando che l'orario settimanale di lavoro relativo ai rapporti di cui all'articolo precedente dovrà risultare da atto scritto al momento dell'assunzione, gli stessi saranno regolati, oltre che dalle specifiche normative già previste dal presente C.C.N.L., anche dalle vigenti norme di cui al D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche e/o integrazioni.

            Art. 50
            (Lavoro supplementare, notturno e festivo)

            1. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 citato, il lavoro supplementare, intendendosi per tale quello effettuato oltre l'orario risultante dalla lettera di assunzione, è consentito, quando vi sia accordo fra datore di lavoro e lavoratore, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
            ·necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria agli impianti, che non possa essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro;
            ·altre similari necessità connesse con le funzioni di sorveglianza e/o di custodia del portiere.
            2. Il relativo compenso sarà costituito dalla normale paga oraria maggiorata del 27% per lavoro supplementare, fino a concorrenza del normale orario contrattuale di cui agli artt. 37 (per i portieri con alloggio) e 43 (per i portieri senza alloggio). Nel caso che le prestazioni di lavoro supplementare coincidano con lavoro notturno, domenicale o festivo, i compensi di cui sopra saranno ulteriormente maggiorati delle relative percentuali indicate agli articoli 42 e 47, rispettivamente per i portieri con alloggio e per i portieri senza alloggio.
            3. Il lavoro supplementare prestato in eccedenza rispetto al normale orario contrattuale purché entro i limiti legali di orario (48 ore), è parificato, ai fini retributivi, al lavoro straordinario, e compensato unitamente a quello straordinario notturno, domenicale e festivo, con le modalità previste all’art. 47; se eccedente tali limiti, il lavoro supplementare deve essere conguagliato secondo i criteri di cui agli artt. 39 e 46.


            Nota a verbale
            Le parti si danno atto che la percentuale di maggiorazione prevista al 2° comma del presente articolo è comprensiva delle incidenze degli istituti differiti e che pertanto le relative prestazioni non entrano nel computo degli orari lavorativi utili per il calcolo della 13ª mensilità, delle ferie e dei permessi secondo la metodologia di calcolo di tali istituti per i rapporti a tempo parziale; analogamente, i relativi compensi non saranno utili in alcun caso per la determinazione del T.F.R.

            Art. 51
            (Determinazione della paga oraria)

            1.Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile, che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno, per il divisore orario previsto dall'art. 90.


            Norma transitoria
            Le parti concordano che tra i compiti della Commissione di cui all’articolo 33, è compresa la definizione di ulteriori norme applicative dell’istituto del lavoro a tempo parziale, in relazione al D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 sopra citato.
            Capo IV
            LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B)

            Art. 52
            (Orario di lavoro)

            1.Fermo restando che la retribuzione di cui al successivo art. 94 è stabilita in misura oraria, la durata del lavoro effettivo per i lavoratori con profili professionali B), dell'art. 17, non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali e deve risultare da atto scritto.
              2.In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero, quale risulta dall'atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D. Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, ed a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

            Art. 53
            (Lavoro straordinario, festivo e notturno)

            1.Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.
            2.Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
            3.Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.

            Capo V
            LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C)

            Art. 54
            (Orario di lavoro)

            1.La durata normale dell'orario di lavoro effettivo dei lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17, esclusi quelli di cui al successivo comma, è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest'ultimo caso in una delle 6 giornate l'orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato.
            2.Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda ovvero della struttura operativa della proprietà o di un reparto di esse (profili professionali C1) e C2)), con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (quadri, Direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto).
            3.Resta fermo l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D. Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

            Art. 55
            (Lavoro straordinario, festivo e notturno)

            1.Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.
            2.Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
            3.Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello prestato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.

            Capo VI
            LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C)
            A TEMPO PARZIALE

            Art. 56
            (Lavoro a tempo parziale)

            1. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, analogamente a quanto previsto al precedente art. 49.
            2. Potranno essere instaurati rapporti a tempo parziale, di norma entro una fascia da 12 a 30 ore settimanali di lavoro.
            3. L'orario settimanale di lavoro per i rapporti previsti al presente articolo dovrà risultare da atto scritto al momento dell'assunzione.
            4. Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno, per il divisore orario previsto all'art. 90, comma 3.

            Art. 57
            (Lavoro supplementare, notturno e festivo)

            1. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, citato, il lavoro supplementare, intendendosi per tale quello effettuato oltre l'orario risultante dalla lettera di assunzione, è consentito, quando vi sia accordo fra datore di lavoro e lavoratore, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
              - compilazione dei bilanci, di contratti di affitto o di appalto o analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa;
              - particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortuni di altri dipendenti.
            2. Il relativo compenso sarà costituito dalla normale paga oraria maggiorata del 27% per lavoro supplementare, fino a concorrenza del normale orario contrattuale di cui al precedente art. 54. Nel caso che le prestazioni di lavoro supplementare coincidano con lavoro notturno, domenicale o festivo, i compensi di cui sopra saranno ulteriormente maggiorati delle relative percentuali indicate all'art. 55.
            3.Il lavoro supplementare prestato in eccedenza rispetto ai limiti indicati al comma precedente è parificato, ai fini retributivi, al lavoro straordinario, e compensato, unitamente a quello straordinario notturno, domenicale e festivo, con le modalità previste allo stesso art. 55.
            4.Resta fermo l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D. Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e da un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

            Nota a verbale
            Le parti si danno atto che la percentuale di maggiorazione prevista al 2° comma del presente articolo è comprensiva delle incidenze degli istituti differiti e che pertanto le relative prestazioni non entrano nel computo degli orari lavorativi utili per il calcolo della 13ª mensilità e delle ferie secondo la metodologia di calcolo di tali istituti per i rapporti a tempo parziale; analogamente, i relativi compensi non saranno utili in alcun caso per la determinazione del T.F.R.

            Norma transitoria
            Le parti concordano che tra i compiti della Commissione di cui all’articolo 33, è compresa la definizione di ulteriori norme applicative dell’istituto del lavoro a tempo parziale, in relazione al D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, sopra citato.

            Capo VII
            LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE D1)

            Art. 58
            (Orario di lavoro settimanale)

            L’orario di lavoro del lavoratore di cui al profilo professionale D1), dell’art. 17 è di 40 ore settimanali e può essere distribuito su un arco di 5 o 6 giornate.

            Art. 59
            (Orario giornaliero)

            1.L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un’ora.
            2.Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell’intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione Paritetica Territoriale di cui all’art. 13, o, in mancanza, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 11.
            3.Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

            Art. 60
            (Durata media dell’orario)

            1.L’orario settimanale di cui al precedente art. 58 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, ed a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

            Art. 61
            (Lavoro straordinario, festivo e notturno)

            1.Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito, sempre nel rispetto della durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui all’art. 58.
            2.Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 15%, se trattasi di ore straordinarie fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima ora giornaliera straordinaria compresa in poi.
            3.Il lavoro domenicale o festivo, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
            4.Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.
            Capo VIII
            LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE D1)
            A TEMPO PARZIALE

            Art. 62
            (Rapporti a tempo parziale)

            1. Possono essere instaurati rapporti di lavoro a tempo parziale, sia a distribuzione orizzontale che verticale e/o mista. La distribuzione orizzontale sarà consentita con un orario inferiore a quello previsto al precedente art. 58, con un massimo di 30 ore settimanali ed un minimo di 16 ore settimanali.

            Art. 63
            (Contratto di assunzione - Norme di rinvio)

            1. Fermo restando che l'orario settimanale di lavoro relativo ai rapporti di cui all'articolo precedente dovrà risultare da atto scritto al momento dell'assunzione, gli stessi saranno regolati, oltre che dalle specifiche normative già previste dal presente C.C.N.L., anche dalle vigenti norme di cui al D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e/o integrazioni.

            Art. 64
            (Lavoro supplementare, notturno e festivo)

            1. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 citato, il lavoro supplementare, intendendosi per tale quello effettuato oltre l'orario risultante dalla lettera di assunzione, è consentito, quando vi sia accordo fra datore di lavoro e lavoratore, con riferimento a specifiche esigenze organizzative connesse con le funzioni di sorveglianza.
            2. Il relativo compenso sarà costituito dalla normale paga oraria maggiorata del 27% per lavoro supplementare, fino a concorrenza del normale orario contrattuale di cui all’art. 58. Nel caso che le prestazioni di lavoro supplementare coincidano con lavoro notturno, domenicale o festivo, i compensi di cui sopra saranno ulteriormente maggiorati delle relative percentuali indicate all’articolo 61.
            3. Il lavoro supplementare prestato in eccedenza rispetto al normale orario contrattuale, purché entro i limiti legali (48 ore), è parificato, ai fini retributivi, al lavoro straordinario, e compensato, unitamente a quello straordinario notturno, domenicale e festivo, con le modalità previste all’art. 61; se eccedente tali limiti, il lavoro supplementare deve essere conguagliato secondo i criteri di cui all’art. 60.


            Nota a verbale
            Le parti si danno atto che la percentuale di maggiorazione prevista al 2° comma del presente articolo è comprensiva delle incidenze degli istituti differiti e che pertanto le relative prestazioni non entrano nel computo degli orari lavorativi utili per il calcolo della 13ª mensilità, delle ferie e dei permessi secondo la metodologia di calcolo di tali istituti per i rapporti a tempo parziale; analogamente, i relativi compensi non saranno utili in alcun caso per la determinazione del T.F.R.

            Art. 65
            (Determinazione della paga oraria)

            1.Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile, che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno, per il divisore orario previsto dall'art. 90.

            Norma transitoria
            Le parti concordano che tra i compiti della Commissione di cui all’articolo 33, è compresa la definizione di ulteriori norme applicative dell’istituto del lavoro a tempo parziale, in relazione al D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, sopra citato.

            Titolo VII
            FESTIVITA' - FERIE - RIPOSO SETTIMANALE - PERMESSI - CONGEDI
            Capo I
            FESTIVITA'

            Art. 66
            (Festività)

            1. Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno, di norma, del riposo festivo, sono le seguenti:
            a) festività nazionali:
            - Anniversario della liberazione (25 aprile);
            - Festa del lavoro (1° maggio);
              - Proclamazione della Repubblica (2 giugno);
            b) festività infrasettimanali:
            - Capodanno (1° gennaio);
            - Epifania (6 gennaio);
            - Lunedì di Pasqua (mobile);
            - Assunzione della Beata Vergine (15 agosto);
              - Ognissanti (1° novembre);
              - Immacolata Concezione (8 dicembre);
            - S. Natale (25 dicembre);
            - S. Stefano (26 dicembre);
            c) Patrono della città.
            2. In caso di coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono con una delle festività elencate sub a) o b) la stessa verrà spostata ad altro giorno.
            3. Il trattamento economico spettante, per la mancata prestazione conseguente alla fruizione del risposo festivo, è il seguente:
              a) per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (profili professionali A), C) e D), dell'art. 17), la normale retribuzione mensile non subirà alcuna decurtazione;
              b) per i lavoratori retribuiti in misura oraria (profili professionali B), dell'art. 17), verrà corrisposto un compenso pari ad 1/6 della normale retribuzione settimanale, rapportata all'orario medio effettuato.
            4. A tutti i lavoratori, assenti per riposo settimanale, sia esso cadente la domenica o in altro giorno della settimana, e quando tale giorno coincida con una delle festività elencate al comma 1 del presente articolo, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una giornata di retribuzione contrattuale (1/26 della retribuzione mensile ovvero 1/6 di quella settimanale), senza alcuna maggiorazione. La stessa giornata di retribuzione contrattuale, al netto di quanto corrisposto per tale giornata dagli istituti assicuratori nei casi di infortunio o maternità, dovrà essere corrisposta ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nelle stesse giornate di festività.


            Nota a verbale
            Le parti si danno atto che gli effetti del mancato riconoscimento di festività agli effetti civili della giornata del 4 novembre, trovano compensazione in corrispondenti normative relative ai permessi ed agli orari di lavoro.

            Art. 67
            (Determinazione del compenso per lavoro festivo)

            1. In caso di prestazione lavorativa nelle giornate di festività di cui al precedente art. 66, verrà corrisposta ai lavoratori la retribuzione per lavoro festivo di cui agli artt. 42, 47, 50, 53, 55, 57, 61 e 64.
            Per il portiere ed il sostituto del portiere il calcolo della retribuzione per il lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali dovrà essere effettuato computando solo la normale paga oraria di cui al successivo art. 90.

            Capo II
            FERIE

            Art. 68
            (Periodo di ferie ed irrinunciabilità delle ferie stesse)

            1.Per tutti i lavoratori, escluso il caso disciplinato al comma seguente, il periodo annuale di ferie è stabilito in 26 giorni lavorativi (escluse le sole domeniche e le festività nazionali, infrasettimanali e del Santo Patrono).
            2.Per i lavoratori con profili professionali B), dell'art. 17 che non prestano attività in tutti i giorni della settimana, il periodo annuale di ferie è stabilito in 30 giorni di calendario.
            3.Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente a quella che percepirebbe se prestasse servizio.
            4.Le ferie sono irrinunciabili.
            5.In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 66/2003, si dovrà far luogo alla effettiva fruizione di un periodo minimo annuo di ferie di 4 settimane che non potrà essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di cui al successivo comma 6. Restano disponibili per diversi accordi fra le parti soltanto le eccedenze, rispetto al quantitativo edittale, delle misure indicate nel presente articolo.
            6.In caso di cessazione del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non ancora godute e maturate fino alla data della cessazione stessa.
            7.Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.


            Norma transitoria
            In relazione all’entrata in vigore della nuova disciplina normativa sulle ferie, il termine ultimo per la fruizione delle ferie maturate al 30 aprile 2003, viene fissato al 31 dicembre 2004.

            Art. 69
            (Scelta del periodo: facoltà del lavoratore)

            1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il lavoratore avrà facoltà di scegliere metà del periodo di ferie da godere nell’anno in corso, esclusi in ogni caso i periodi dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio. Tale opzione dovrà essere comunicata per iscritto al datore di lavoro entro lo stesso termine di cui sopra.
            2. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta di cui al comma precedente, nonché per il restante 50% del periodo in caso di avvenuta scelta da parte del lavoratore, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore stesso la collocazione del periodo di ferie, da effettuare nel periodo dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. Tale comunicazione scritta dovrà aver luogo almeno entro il termine dei quattro mesi antecedenti l’inizio del periodo di ferie stesso.
            3.La scelta di tale periodo, frazionabile in non più di due tranches, salvo diversi accordi, sarà fatta dal datore di lavoro, sentito il lavoratore.


            Dichiarazione a verbale
            I datori di lavoro sono invitati a consentire il godimento delle ferie, compatibilmente con le esigenze organizzative, anche nei periodi più confacenti al lavoratore.
            Restano in ogni caso salve le condizioni di miglior favore, già in atto, sia collettive aziendali che individuali, fino alla cessazione del rapporto di lavoro.






            Capo III
            RIPOSO SETTIMANALE

            Art. 70
            (Riposo settimanale)

            1. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata di norma coincidente con la domenica.
            2. Il giorno di riposo settimanale viene indicato nella lettera di assunzione.
            Capo IV
            PERMESSI E CONGEDI

            Art. 71
            (Permessi retribuiti)

            1. Gruppi di 4 ore, o giornate intere di permessi individuali retribuiti, saranno fruiti dai lavoratori con profili professionali A), C) e D), dell'art. 17.
            2. I permessi matureranno nelle seguenti misure:
            - per i lavoratori con profili professionali A): 60 ore annue;
            - per i lavoratori con profili professionali C) e D1): 28 ore annue.
            3. In caso di rapporto a tempo parziale, di cui agli artt. 48, 56 e 62, i permessi di cui sopra matureranno proporzionalmente al minor orario pattuito.
            4. Nell'anno di inizio o termine del rapporto di lavoro i permessi matureranno in ragione del servizio prestato nell'anno stesso, arrotondando matematicamente le frazioni di mese.
            5. I permessi verranno fruiti compatibilmente con comprovate esigenze di servizio e dovranno essere richiesti al datore di lavoro con almeno 24 ore di anticipo, salvo casi di forza maggiore.
            6. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione oraria, determinata secondo le previsioni dell'art. 90. Con l'accordo delle parti, è ammesso il cumulo dei permessi non fruiti nell'anno con quelli dell'anno successivo.
            7.E’ facoltà del datore di lavoro concedere, su richiesta, permessi anche per periodi inferiori a 4 ore.

            Art. 72
            (Permessi per lutto)

            1. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un permesso straordinario retribuito pari a tre giorni di calendario per grave lutto familiare (morte di parenti entro il secondo grado o di affini entro il primo grado).

            Art. 73
            (Permessi elettorali)

            1. Per i permessi dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

            Art. 74
            (Congedo matrimoniale)

            1. Ai lavoratori che contraggono matrimonio compete un congedo retribuito di giorni 15 di calendario.

            Art. 75
            (Chiamata di leva e richiamo alle armi)

            1.Per quanto riguarda la chiamata di leva ed il richiamo alle armi valgono le norme di legge in materia.
            2. Anche nel caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di durata del richiamo stesso.
            Il lavoratore che non riprenda servizio entro 30 giorni dal congedo è considerato dimissionario.

            Titolo VIII
            TRATTAMENTO DI MALATTIA

            Art. 76
            (Definizione di malattia)

            1. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita.
            2. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure elio-balneo-termali.

            Art. 77
            (Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto)

            1. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della malattia al proprio datore di lavoro, al quale deve trasmettere - entro due giorni dal verificarsi della malattia - il certificato medico da cui risulti la prognosi nonché l'eventuale possibilità, dal punto di vista sanitario, che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio.
            2. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi e modalità di cui sopra, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione.
            3.Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuto comunicazione, da medici di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico.
            4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo.
            5. Il lavoratore che, per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, non possa osservare tali fasce orarie, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo.
            6. Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l'indennità di malattia di cui al successivo art. 78 ed è passibile di sanzioni disciplinari.
            7. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento, con il massimo di 180 giorni nell'arco di un anno civile, per tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
            8. Durante il periodo di malattia i lavoratori con profilo professionale A) che usufruiscono dell’alloggio di servizio dell'art. 18, manterranno il godimento dei beni di cui alle lettere f), g) ed h) dell'art. 91.
            9. Per quanto riguarda l'invio della documentazione sanitaria (certificato di malattia completo di diagnosi, eventuali successive diagnosi redatte dal medico in caso di prosecuzione di malattia, certificato di dimissione ospedaliera completo di diagnosi, in caso di ricovero, e cartella clinica), le Parti fanno esplicito riferimento allo specifico Regolamento di cui al precedente art. 10.

            Art. 78
            (Indennità economiche)

            1.Durante il periodo di malattia, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure:
              a)fino al 20° giorno: una indennità pari al 55% della retribuzione media globale lorda giornaliera così come stabilita al successivo art. 79 con un minimo di € 28,00 ed un massimo di € 37,00; peraltro con le precisazioni qui di seguito indicate:
                - in caso di malattia di durata continuativa sino e non oltre i 14 giorni l’indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4° giorno di malattia;
                - i primi tre giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, pur restando esclusi dalla indennità;
                - in caso di malattia di durata continuativa maggiore dei 14 giorni, l’indennità giornaliera decorrerà:
                  .dal 1° giorno di malattia nel caso di durata continuativa della stessa superiore ai 28 giorni;
                  .dal 2° giorno di malattia nel caso di durata continuativa della stessa sino e non oltre i 28 giorni;
                  .dal 3° giorno di malattia nel caso di durata continuativa della stessa superiore a 14 giorni e non superiore a 21 giorni.
              b)dal 21° giorno di malattia, compreso, in poi: un’indennità pari al 67% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 79, con un minimo di € 31,00 ed un massimo di € 40,00.
            2. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia.
            3.Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con il massimo di 180 giorni per anno civile, intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Superati i termini di cui sopra cessa altresì il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
            4. La corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia come sopra determinata dovrà essere effettuata con le normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione.
            5. Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dell'assunzione.
            6. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell'art. 25 del presente C.C.N.L., ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto.
            7. Non è dovuta al lavoratore l'indennità prevista dal presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi:
              - applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni);
              - infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
            - malattie mentali;
            - uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei;
              - pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sports aerei in genere;
              - partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
              - guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura;
            - guerra ed insurrezioni;
            - tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva;
            -dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.
            8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno rimessi, dietro richiesta secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al precedente articolo 10, con le modalità e nelle misure previste dallo stesso, ai datori di lavoro in regola con quanto contenuto nel detto Regolamento nonché in regola con i pagamenti indicati all'art. 6 del C.C.N.L.


            Norma transitoria
            La normativa di cui all’articolo 78 si applica per ogni evento morboso insorto a decorrere dal 1° gennaio 2004. Per le malattie insorte sino a tutto il 31 dicembre 2003 valgono le norme previste dal C.C.N.L. 15 dicembre 1999.

            Nota a verbale
            Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2005 per esaminare la congruità contrattuale del presente articolo.






            Art. 79
            (Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera
            ai fini dell’indennità di malattia)

            1. La retribuzione media globale lorda giornaliera sulla quale viene calcolata l’indennità giornaliera di malattia è costituita da:
            a)per i lavoratori con profilo professionale di cui alla lettera A), dell’art. 17:
                  - il salario mensile di cui all’art. 86;
              - la scala mobile di cui all’art. 89;
              - gli scatti di anzianità di cui all’art. 97;
              - l’eventuale terzo elemento di cui all’art. 88;
                  - le eventuali indennità a carattere continuativo;
            b)per i lavoratori con profilo professionale C), dell’art. 17:
                - lo stipendio mensile unico minimo nazionale indicato alla tabella C di cui al successivo art. 117;
              - la scala mobile di cui all’art. 89;
              - gli scatti di anzianità di cui all’art.99;
              - le eventuali indennità a carattere continuativo;
              c) per i lavoratori con profilo professionale D1), dell’art. 17:
              - il salario mensile di cui all’art. 96;
              - la scala mobile di cui all’art. 89;
              - gli scatti di anzianità di cui all’art. 100;
                  - le eventuali indennità a carattere continuativo.
            2.Per la determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera non si tiene conto dei ratei di mensilità aggiuntive.
            3.La retribuzione media globale lorda giornaliera, come definita ai precedenti commi 1 e 2, é determinata come segue:
                  - si considera la retribuzione lorda, composta dagli elementi di cui sopra, percepita dal lavoratore nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia;
                - si divide l’importo di cui sopra per sei e successivamente per 26, anche nel caso di tempo parziale verticale.


            -
            Art. 80
            (Campo di applicazione)

            1. La normativa in materia di indennità di malattia contemplata dal precedente art. 78 si applica ai lavoratori con profili professionali A),C) e D), del presente C.C.N.L., in quanto sprovvisti della relativa copertura previdenziale legale.
            2. La stessa normativa non si applica ai lavoratori con profili professionali B), dell'art. 17, in quanto essi già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto competente per legge.

            Art. 81
            (Condizioni di miglior favore)

            1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già esistenti.


            Titolo IX
            TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

            Art. 82
            (Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi)

            1. I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all'INPS ed all'INAIL.

            Art. 83
            (Previdenza integrativa)

            1.Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore.
            2.Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FON.TE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affini.
            3.Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori:
              - 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore;
              - 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavoro;
              - una quota del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo pari al 50%;
              - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore.
            4.Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 2003 è prevista la integrale destinazione del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo.
            5.Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.

            Art. 84
            (Gravidanza e puerperio)

            1. Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, riportate in calce al presente C.C.N.L.

            Art. 85
            (Infortunio sul lavoro)

            1.Per il trattamento in caso di infortunio sul lavoro si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico Infortuni).


            Titolo X
            TRATTAMENTO ECONOMICO
            Capo I
            ELEMENTI RETRIBUITIVI

            Art. 86
            (Salario)

            1. Il salario unico minimo nazionale previsto alla lettera a) dei successivi artt. 91 e 92 è indicato nelle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo art. 117.
            2. Il salario minimo di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala e, per i portieri con profili professionali A3) ed A4), dell'art. 17, è comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani.
            3. Per i locali di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (vedi il relativo stralcio della legge catastale in calce al C.C.N.L.), l'unità di misura vano è ragguagliata a mq. 50, mentre per i locali accessori di cui all'art. 50 del predetto decreto, la misura vano è ragguagliata a mq. 75.
            4. Le dipendenze previste dall'art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani.
            5.La consistenza degli edifici è ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l'alloggio di quest'ultimo.
            6.Il salario unico minimo nazionale previsto alla lettera a) del successivo art. 96 è indicato nella tabella D di cui al successivo art. 117.

            Art. 87
            (Indennità)

            1. Per ogni altra prestazione eccedente i limiti indicati al precedente art. 86, nonché riferita alle mansioni tipiche del portiere, così come indicate all'art. 19, competono al portiere le indennità nelle misure previste ed indicate alle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo art. 117.

            Art. 88
            (Terzo elemento)

            1. Ove esistente, continuerà ad essere corrisposto al portiere il terzo elemento di cui all'art. 20 del C.C.N.L. 28 febbraio 1974 (che si riporta nell'allegato n. 7 al presente C.C.N.L.), ridotto di € 5,16 (L. 10.000) complessivi del suo importo originario, fino a concorrenza.
            2. La corresponsione di cui sopra va intesa come riferita ad personam e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

            Art. 89
            (Scala mobile)
            1. Le Parti si danno atto che ai lavoratori ai quali si applica il presente contratto, è dovuta dal 1° febbraio 1977 l'indennità di scala mobile istituita dalla legge 4 febbraio 1958, n. 23, così come modificata dall'accordo di unificazione del punto di contingenza del 23 settembre 1975, dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38 e dai successivi accordi in materia.
            2. Le Parti si danno altresì atto che dal 1° novembre 1991 l'indennità di scala mobile viene corrisposta nelle misure fisse indicate alle tabelle da A ad A-quater, B, C e D di cui al successivo art. 117, comprensive anche del conglobamento dell'E.D.R. di cui all'accordo 12 marzo 1993 di recepimento dell'accordo interconfederale del 31 luglio 1992, conglobamento che ha decorrenza dal 1° gennaio 1995.



            Art. 90
            (Determinazione della normale paga oraria e giornaliera)

            1. Per i portieri con profili professionali A2), A4), A7) ed A9), dell’art. 17 e relativo sostituto, ai fini della determinazione della normale paga oraria, si prendono in considerazione soltanto gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 91, con il coefficiente 208.
            2.Per il portiere con profili professionali A1), A3), A5), A6), A8), dell'art. 17, ai fini della determinazione della normale paga oraria si prendono in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 92 con il coefficiente 203 fino al 31.12.2004, 200 dal 1 gennaio 2005 fino al 30 giugno 2006 e 195 dal 1° luglio 2006
            3. Per i lavoratori con profili professionali C) e D1), dell'art. 17, ai fini della determinazione della normale paga oraria si prendono in considerazione tutti gli elementi di cui, rispettivamente, all'art. 95 e all’art. 96, con il coefficiente 173.
            4. Per tutti i lavoratori di cui ai precedenti commi, fermi restando gli stessi elementi retributivi da considerare, la retribuzione giornaliera si ottiene con il coefficiente 26.
            Capo II
            RETRIBUZIONI DEI VARI PROFILI PROFESSIONALI

            Art. 91
            (Retribuzione lavoratori con profili professionali A, che usufruiscono dell’alloggio di servizio)

            1. La retribuzione dovuta ai portieri con profili professionali A2), A4), A7) e A9), dell'art. 17, comprende:
            a)il salario mensile di cui all'art. 86;
            b)la scala mobile di cui all'art. 89;
            c)l'eventuale terzo elemento di cui all'art.88;
            d)eventuali indennità a carattere continuativo;
            e)gli scatti di anzianità di cui all'art. 97;
            f)l'alloggio gratuito che deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 18 del presente contratto o l'indennità sostitutiva nei casi previsti;
            g)l'energia elettrica nella misura di 40 kwh mensili e l'acqua nell'alloggio nella misura di 120 mc. annui;
            h)il riscaldamento dell'alloggio, in quanto nello stabile già esista o venga installato un impianto centrale.
            2. Nel caso in cui, pur esistendo o venendo installato nello stabile l'impianto centrale, l'alloggio del portiere sia sfornito del riscaldamento, verrà corrisposta l'indennità sostitutiva prevista alle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo art. 117; detta indennità deve essere impiegata effettivamente per il riscaldamento.
            3. Qualora nello stabile venga trasformato l'impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo, o esista detto impianto, al portiere è dovuto il rimborso di una somma, calcolata sulla base della cubatura dell'alloggio del portiere stesso, per il periodo e per le ore di accensione previste dalla normativa nazionale per la località ove è situato lo stabile.
            3.Il portiere provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto autonomo di riscaldamento del proprio alloggio, che rimane a suo carico, mentre quella straordinaria resta a carico del datore di lavoro.

            Nota. Delibera n. 3/1998 della C.P.N., in data 18 febbraio 1998: la tassa rifiuti relativa all'alloggio occupato dal portiere è a completo carico del portiere.

            Art. 92
            (Retribuzione portieri con profili professionali A, che non usufruiscono dell’alloggio)

            1. La retribuzione dovuta ai portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 17, comprende:
              a) il salario mensile di cui all'art. 86;
              b) la scala mobile di cui all'art. 89;
              c) l'eventuale terzo elemento di cui all'art. 88;
              d) eventuali indennità a carattere continuativo;
              e) gli scatti di anzianità di cui all'art. 97.
            2. La retribuzione di cui sopra si riferisce al portiere che presta la sua attività per il normale orario di lavoro contrattuale.

            Art. 93
            (Retribuzione portieri - Lavoratori a tempo parziale)

            1. Per orari inferiori a quelli previsti dalle rispettive normative contrattuali, la retribuzione di cui ai precedenti artt. 91 e 92 sarà proporzionalmente ridotta, utilizzando i coefficienti di cui al precedente art. 90, fatta eccezione per le seguenti indennità relative a prestazioni effettive, che verranno invece corrisposte per intero:
            - pulizia scale;
            - pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o spazi pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell’immobile;
            - pulizia e innaffiamento spazi a verde;
            - servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse);
              - conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione nei casi indicati all'ultimo comma del precedente art. 48;
              - conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione nei casi indicati all'ultimo comma del precedente art. 48;
              - conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione nei casi indicati all'ultimo comma del precedente art. 48;
              - indennità per il ritiro della corrispondenza straordinaria.

            Art. 94
            (Retribuzione lavoratori con profili professionali B))

            1. Ai lavoratori con profili professionali B), dell'art. 17, è dovuta la seguente retribuzione:
            a) paga oraria unica minima nazionale, di cui alla tabella B, di cui al successivo art. 117;
            b) la scala mobile di cui all'art. 89;
            c) eventuali indennità a carattere continuativo;
            d) gli scatti di anzianità di cui all'art. 98.

            Art. 95
            (Retribuzione lavoratori con profili professionali C))

            1. Ai lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17, è dovuta la seguente retribuzione:
            a) stipendio mensile unico minimo nazionale, indicato alla tabella C, di cui al successivo art. 117;
            b) la scala mobile di cui all'art. 89;
            c) eventuali indennità a carattere continuativo;
            d) gli scatti di anzianità di cui all'art. 99.

            Art. 96
            (Retribuzione lavoratori con profilo professionale D1)


            1. La retribuzione dovuta ai lavoratori con profilo professionale D1), dell'art. 17, comprende:
              a) il salario mensile indicato alla tabella D, di cui al successivo art. 117;
            b) la scala mobile di cui all'art. 89;
            c) eventuali indennità a carattere continuativo;
            d) gli scatti di anzianità di cui all'art. 100.
            2. La retribuzione di cui sopra si riferisce al lavoratore che presta la sua attività per il normale orario di lavoro contrattuale.





            Capo III
            SCATTI DI ANZIANITA'

            Art. 97
            (Portieri con profili professionali A)

            1.Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali A), dell'art. 17 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Dal 1 gennaio 2004 il numero degli scatti triennali di anzianità maturabili è elevato a 12.
            2.L’anzianità per la maturazione degli scatti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione. Resta ferma la data del 1° luglio 1961, di cui all’accordo aggiuntivo 26 luglio 1963, per l’applicazione degli scatti ai lavoratori con profili professionali da A1) ad A4), nonché le altre decorrenze indicate al successivo art. 101, nulla importando l’anzianità pregressa.
            3.La misura fissa degli scatti di anzianità è la seguente :
            a. per gli scatti maturati a tutto il 31 dicembre 1973: € 1,03 (L. 2.000) cadauno;
              b. per gli scatti maturati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2003: € 7,75 (L. 15.000) cadauno;
              c. per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi: € 10,00 cadauno.
            4.La misura fissa di € 7,75 decorre dal 1° settembre 1991.
            5.Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto nel periodo successivo al 1° settembre 1991, ha avuto diritto ad un importo di € 7,75 (L. 15.000) e alla rivalutazione degli scatti precedentemente maturati a far data dal 1° gennaio 1974, senza liquidazione di arretrati.
            6.Qualora alla data del 31 gennaio 1992 il lavoratore avesse maturato tutta la serie di otto scatti, allora in vigore, lo stesso ha avuto diritto alla rivalutazione degli scatti, maturati dal 1° gennaio 1974 in poi, nella misura di € 7,75 (L. 15.000), al compimento del triennio successivo alla data di maturazione dell’ottavo scatto, senza corresponsione di arretrati.
            7.Qualora il triennio di cui sopra fosse stato superato alla data del 31 gennaio 1992, il lavoratore ha avuto diritto alla rivalutazione immediata degli scatti maturati dopo il 1° gennaio 1974, nella misura di € 7,75 (L. 15.000), senza corresponsione di arretrati.
            8.Il valore complessivo degli scatti già maturati alla data del 31 dicembre 2003 verrà congelato in cifra non rivalutabile. Gli scatti che matureranno dal 1° gennaio 2004 in poi saranno della misura indicata al precedente 3° comma.
            9.L’anzianità di triennio (non oltre il 9°, fino alla maturazione dell’8° scatto) in corso al 1° gennaio 2004 proseguirà senza soluzione di continuità.
            10.Ai lavoratori che al 31 dicembre 2003 abbiano già ultimato la maturazione della serie di 8 scatti, in vigore fino a tale data, verrà ricostruita l’anzianità utile per la maturazione del 9° scatto valutando al 40% l’anzianità decorsa dopo la maturazione dell’8° scatto, con arrotondamento matematico della frazione di mese. In ogni caso la decorrenza del 9° scatto non potrà essere antecedente il 1° gennaio 2004.

            Art. 98
            (Lavoratori con profili professionali B))

            1.Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali B), dell'art. 17 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Dal 1° gennaio 2004 il numero degli scatti triennali di anzianità maturabili è elevato a 12.
            2.L’anzianità per la maturazione degli scatti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione. Restano ferme le date delle decorrenze della maturazione degli scatti indicate al successivo art. 101, nulla importando l’anzianità pregressa.
            3.L'eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità.
            4.La misura fissa degli scatti di anzianità è la seguente:

            ØPer gli scatti maturati al 31 dicembre 2003:

            B1): € 0,08 (L. 148,5) orarie;
            B2) e B3): € 0,07 (L. 135) orarie;
            B4): € 0,06 (L. 115) orarie;
            B5): € 0,05 (L. 90) orarie.

                    ØPer gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi:

                    B1): € 0,10 orarie;
                    B2) e B3): € 0,09 orarie;
                    B4): € 0,08 orarie;
                    B5): € 0,06 orarie.

                    5.l valore complessivo degli scatti già maturati alla data del 31 dicembre 2003 verrà congelato in cifra non rivalutabile. Gli scatti che matureranno dal 1° gennaio 2004 in poi saranno della misura indicata al precedente 3° comma.
                    6.L’anzianità di triennio in corso al 1° gennaio 2004 proseguirà senza soluzione di continuità.

                    Art. 99
                    (Lavoratori con profili professionali C))

                    1.Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Dal 1° gennaio 2004 il numero degli scatti triennali di anzianità maturabili è elevato a 12.
                    2.L’anzianità per la maturazione degli scatti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione. Restano ferme le date delle decorrenze della maturazione degli scatti indicate al successivo art. 101, nulla importando l’anzianità pregressa.
                    3.L'eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità.
                    4.La misura fissa degli scatti di anzianità è la seguente :

                    ØPer gli scatti maturati al 31 dicembre 2003:

                    C1): € 18,08 (L. 35.000) mensili;
                    C2): € 15,49 (L. 30.000) mensili;
                    C3): € 12,91 (L. 25.000) mensili;
                    C4): € 10,33 (L. 20.000) mensili.

                    Ø Per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi:

                    C1): € 23,33 mensili;
                    C2): € 20,00 mensili;
                    C3): € 16,67 mensili;
                    C4): € 13,33 mensili.

                    Art. 100
                    (Lavoratori con profilo professionale D1))

                    1.Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profilo professionale D1), dell'art. 17 avranno diritto a n. 12 scatti triennali di anzianità.
                    2.L’anzianità per la maturazione degli scatti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione. Restano ferme le date delle decorrenze della maturazione degli scatti indicate al successivo art. 101, nulla importando l’anzianità pregressa.
                    3.L'eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità.
                    4.La misura fissa degli scatti di anzianità è la seguente: € 10,00 cadauno.


                    Art. 101
                    (Decorrenza scatti)
                        Le anzianità utili ai fini della decorrenza della maturazione degli scatti per i vari profili professionali dei lavoratori non possono essere antecedenti alle seguenti:
                          1) portieri con profili professionali da A1) ad A4): 1.7.1961
                          2) portieri con profili professionali A5): 1.1.1984
                          3) lavoratori con profili professionali B5): 1.9.1991
                          4) lavoratori con profili professionali B2) e B4): 1.1.1984
                          5) lavoratori con profili professionali C3) e C4): 1.1.1995
                          6) lavoratori con profili professionali B1), B3), C1) e C2): 1.1.2000
                          7) lavoratori con profili professionali A6), A7), A8) e A9): 1.12.2003
                    8) lavoratori con profilo professionale D1): 1.12.2003

                    Capo IV
                    MENSILITA' SUPPLEMENTARE

                    Art. 102
                    (Gratifica natalizia)
                        1. Per quanto concerne la gratifica natalizia o 13ª mensilità, si fa riferimento alla legge 21 marzo 1953, n. 215, riportata in calce al presente C.C.N.L.
                        2.Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi.
                        3. La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni vale per un mese intero.
                        4. Le disposizioni di detta legge si applicano a tutti i lavoratori di cui all'art. 17 del presente C.C.N.L.

                    Titolo XI
                    RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO
                    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

                    Capo I
                    PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALI A)

                    Art. 103
                    (Preavviso)

                    1.In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro ed i portieri con profilo professionale di cui alla lettera A), dell'art. 17 con funzioni prevalenti o sussidiarie di portiere sono tenuti, salvo che nel caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure:
                        - lavoratori che usufruiscono dell’alloggio di servizio: tre mesi;
                        - lavoratori che non usufruiscono dell’alloggio di servizio: 45 giorni di calendario.
                    2.Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese.
                    3.Il datore di lavoro non potrà convertire il termine di preavviso nel pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 cod. civ., se non con il consenso del lavoratore; avrà però facoltà di esonerare il lavoratore dal servizio, continuando a corrispondergli l'intera retribuzione.
                    4.Salvo il caso di grave malattia accertata, il portiere con alloggio, con profili professionali A2), A4), A7) e A9), dell’art. 17, dovrà riconsegnare al datore di lavoro i locali del proprio alloggio allo scadere del termine di preavviso.

                    Art. 104
                    (Preavviso in caso di eliminazione del servizio di portineria)

                    1.In caso di eliminazione del servizio di portierato, il datore di lavoro è tenuto, nei confronti del portiere con profili professionali A1), A2), A3) A4), A5), A6), A7), A8) e A9), a dare un preavviso di mesi 12 (sostitutivo del preavviso di cui al precedente art. 103), da comunicarsi per iscritto.
                    2.Il lavoratore che usufruisce dell’alloggio di servizio dovrà riconsegnare al datore di lavoro l’alloggio allo scadere del termine di preavviso.

                    Art. 105
                    (Trattamento di fine rapporto - T.F.R.)
                        1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto ai portieri, di cui al presente capo, un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo, al netto delle eventuali quote di cui all’art. 83.
                        2. Per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 1989, il T.F.R. è calcolato, secondo le modalità indicate all'art. 5, della legge n. 297/1982, nelle seguenti misure:
                    - per il periodo fino al 30 aprile 1969: 14/26;
                    - per il periodo dal 1° maggio 1969 al 31 dicembre 1973: 17/26;
                    - per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1989: 22/26
                        della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni.
                        3. Nella determinazione della retribuzione si terrà conto anche della maggiorazione per il lavoro prestato continuativamente nelle domeniche, nonché, limitatamente ai portieri con profili professionali A2), A4), A7) e A9), dell'art. 17, del valore convenzionale degli elementi della retribuzione corrisposti in natura ed indicati alle lettere f), g) ed h) dell'art. 91, valori determinati nelle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo art. 117.
                        4. Qualora venga corrisposta l'indennità sostitutiva del riscaldamento, a norma dell'art. 91, comma 2, si terrà conto di quest'ultima, anziché del relativo valore convenzionale.
                        5. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro corrisponderà al portiere il T.F.R. e le altre somme dovutegli, a qualsiasi titolo, nella misura per la quale non esiste contestazione.

                    Capo II
                    LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B)

                    Art. 106
                    (Preavviso)

                        1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ed i lavoratori con profili professionali B), dell'art. 17 sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure:
                    - lavoratori con profilo professionale B5): due settimane;
                    - lavoratori con profili professionali da B1) a B4): 20 giorni di calendario.
                        L'eventuale indennità sostitutiva sarà calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 cod. civ.

                    Art. 107
                    (Trattamento di fine rapporto – T.F.R.)
                        1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto ai lavoratori di cui al presente capo un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo, al netto delle eventuali quote di cui all’art. 83.
                        2. Per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 1989, il T.F.R. è calcolato, secondo le modalità indicate all'art. 5, della legge n. 297/1982, nelle seguenti misure:
                    - lavoratori con profilo professionale B5): 20/26;
                    - lavoratori con profili professionali da B1) a B4): 21/26
                        della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni.

                    Capo III
                    LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C)

                    Art. 108
                    (Preavviso)
                        1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ed i lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17, sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure, espresse in giorni di calendario:
                        Profilo professionaleFino a 5 anni di anzianitàOltre 5 anni di anzianità
                        C1)60 gg90 gg
                        C2)45 gg60 gg
                        C3)30 gg45 gg
                        C4)20 gg30 gg
                        2. Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese.
                        3. Il datore di lavoro ha facoltà di convertire il termine di preavviso nella corrispondente indennità, calcolata secondo le norme dell'art. 2121 cod. civ.

                    Art. 109
                    (Trattamento di fine rapporto - T.F.R.)
                        1.Ai lavoratori di cui al presente capo verrà corrisposto un trattamento di fine rapporto determinato secondo le modalità di cui alla legge n. 297/1982, al netto delle eventuali quote di cui all’art. 83.


                    Capo IV
                    LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE D1)

                    Art. 110
                    (Preavviso)
                        In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ed i lavoratori con profilo professionale D1), dell'art. 17 sono tenuti, salvo che nel caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, di 45 giorni di calendario.
                        Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese.
                        Il datore di lavoro non potrà convertire il termine di preavviso nel pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 cod. civ., se non con il consenso del lavoratore; avrà però facoltà di esonerare il lavoratore dal servizio, continuando a corrispondergli l'intera retribuzione.

                    Art. 111
                    (Trattamento di fine rapporto - T.F.R.)
                        1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto ai lavoratori, di cui al presente capo, un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo, al netto delle eventuali quote di cui all’art. 83.
                        2.Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni.
                        3. Nella determinazione della retribuzione si terrà conto anche della maggiorazione per il lavoro prestato continuativamente nelle domeniche.
                        4. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore il T.F.R. e le altre somme dovutegli, a qualsiasi titolo, nella misura per la quale non esiste contestazione.
                    Capo V
                    CERTIFICATO DI SERVIZIO
                    Art. 112
                    (Certificato di servizio)
                        1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore, dietro sua richiesta e nonostante qualsiasi contestazione sulla definizione dei reciproci rapporti, il certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha prestato servizio, specificandone la categoria di appartenenza.
                    Capo VI
                    DECESSO DEL LAVORATORE
                    Art. 113
                    (Decesso del lavoratore)
                        1. In caso di decesso del lavoratore saranno corrisposte le indennità di cui all'art. 2122 cod. civ. alle persone ivi indicate.
                        2.In caso di decesso di lavoratore che usufruisca dell’alloggio di servizio, a coloro che al momento del decesso siano con lui conviventi da almeno 6 mesi, è consentito il godimento dell'alloggio per i quattro mesi successivi al decesso stesso.
                        A fronte del rilascio dell’alloggio entro e non oltre il termine tassativo di cui al precedente comma, verrà corrisposta da parte del datore di lavoro del lavoratore deceduto, a coloro che al momento del decesso del lavoratore erano con lui conviventi nei termini di cui sopra, una indennità di rilascio dell’alloggio di importo pari a € 1.600,00 complessivi lordi da erogare in parti uguali agli aventi diritto. Detta indennità non competerà in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, indipendentemente dalla causa che abbia determinato tale evenienza. La convivenza dovrà essere comprovata con certificato anagrafico di stato di famiglia. Si applica all’indennità di cui al presente comma quanto previsto all’art. 78, comma 8.

                    Titolo XII
                    TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLO STABILE

                    Art. 114
                    (Trasferimento della proprietà dello stabile)
                        1. Il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva i diritti e gli obblighi contemplati nel precedente contratto individuale di lavoro.
                        2. Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere i diritti acquisiti dal lavoratore a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario.


                    Nota. Delibera C.P.N. in data 3 aprile 1986: la norma di cui al presente articolo tende a tutelare il lavoratore sul piano del mantenimento del rapporto di lavoro in caso di vendita dell'immobile. La concretizzazione di tale tutela si realizza attraverso la prosecuzione del rapporto di lavoro con la nuova proprietà, escludendosi quindi qualsiasi obbligo al riguardo per il venditore.


                    Titolo XIII
                    NORME DISCIPLINARI

                    Art. 115
                    (Provvedimenti disciplinari)
                        1.Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
                    a) rimprovero verbale e rimprovero scritto;
                    b) multa;
                    c) licenziamento in tronco.
                        2. Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri.
                        3. La multa può essere inflitta:
                    a) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'applicazione del rimprovero;
                        b) per assenza dal servizio per una intera giornata senza che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal datore di lavoro.
                        4. Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze di tale gravità, ivi compresa la ripetuta ubriachezza in servizio, che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
                        5. La multa non può eccedere l'ammontare di 4 ore di salario e deve essere versata dal datore di lavoro alla Croce Rossa Italiana.
                        6. I provvedimenti disciplinari si applicano nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, della legge n. 300/1970.
                        7.Il lavoratore che sia rimasto assente dal servizio per più di tre giorni senza giustificato motivo è ritenuto dimissionario.

                    Art. 116
                    (Provvedimenti in caso di procedimento penale)
                        1. Il lavoratore sottoposto a procedimento penale, per reato non colposo, può essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione. In ogni caso mantiene il godimento degli eventuali elementi in natura della retribuzione, ove non si proceda al suo licenziamento. La sospensione cessa con la fine del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.

                    Titolo XIV
                    TABELLE RETRIBUTIVE

                    Art. 117
                    (Tabelle retributive)
                        1.Le tabelle indicate con le lettere A, A-bis, A-ter, A-quater, B, C, D, riportate al termine dell'articolato, fanno parte integrante del presente contratto.
                        2.Dalla data di entrata in vigore delle tabelle di cui sopra (1.12.2003) cesserà la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale.
                    3.A copertura del periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio 2003 / 30 novembre 2003) i datori di lavoro corrisponderanno entro il 31 gennaio 2004 a tutti i lavoratori in servizio alla data di stipula del presente C.C.N.L. (4 dicembre 2003) un importo una tantum, non utile per alcun istituto contrattuale (compreso il T.F.R.), nelle misure sottoriportate, differenziate per profili professionali, da rapportare alla eventuale minore durata del servizio effettivo nel periodo indicato, con arrotondamento matematico delle frazioni di mese. Tali misure:
                          - verranno proporzionalmente ragguagliate per i lavoratori a tempo parziale e per quelli con profili professionali B), con rapporto di lavoro ad orario inferiore al massimo indicato al precedente art. 52;
                          - saranno diminuite di quanto eventualmente già corrisposto a titolo di indennità di vacanza contrattuale (I.v.c.).
                    A3), A4): € 413,48
                    A1), A2), A5): € 377,15
                    B1): € 11,54 per ogni ora dell’orario settimanale di lavoro
                    B2) € 10,98 per ogni ora dell’orario settimanale di lavoro
                    B3) € 10,97 per ogni ora dell’orario settimanale di lavoro
                    B4) € 10,21 per ogni ora dell’orario settimanale di lavoro
                    B5) € 9,62 per ogni ora dell’orario settimanale di lavoro
                    C1) € 678,80
                    C2) € 622,75
                    C3) € 545,59
                    C4) € 459,65
                    C4)1° impiego € 394,36
                    Titolo XV
                    NORME FINALI

                    Art. 118
                    (Condizioni di miglior favore)
                        1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

                    Titolo XVI
                    DECORRENZA, DURATA E PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONTRATTO

                    Art. 119
                    (Decorrenza e durata)
                        1. Il presente contratto decorre dal 1° dicembre 2003, salvo diverse decorrenze previste per i singoli istituti, e scadrà il 31 dicembre 2006, salvo la parte economica che, in conformità al Protocollo 23 luglio 1993, scadrà il 31 dicembre 2004.

                    Art. 120
                    (Procedure di rinnovo del contratto)
                        1. La piattaforma per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del C.C.N.L.
                        2. Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
                        3. In caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e, comunque, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti (paga o stipendio base ed indennità di contingenza). Dopo sei mesi detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. L'elemento retributivo sarà denominato "indennità di vacanza contrattuale". La violazione delle disposizioni di cui al 2° comma del presente articolo comporterà, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
                        Dalla data di inizio di applicazione dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.

                    Tabella A
                    Portieri con profili professionali A), dell'art. 17
                    (valori mensili)
            Profili professionali A3) / A4)
            Validità
            1.12.’03 - 31.12.’03
            Validità
            1.1.’04 - 31.12.’04
            Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 86):
            387,19
            405,39
            Indennità di scala mobile (art. 89):
            508,58
            508,58
            Indennità supplementari (art. 87):
            - per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)
            0,77
            0,77
            - per ogni ascensore o montacarichi
            2,03
            2,03
            - per ogni scala oltre la prima
            2,59
            2,59
            - per ogni citofono con centralino interfono
            1,75
            1,75
            - appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento
            2,31
            2,31
            - indennità pulizia scale:
            per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso
            3,18
            3,18
            - per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell’immobile: per superfici superiori a mq. 300, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25
            0,77
            0,77
            - per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (2): per superfici superiori a mq 100, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25
            0,77
            0,77
            - per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)
            0,50%
            0,50%
            - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
            38,59
            38,59
            - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
            24,46
            24,46
            - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
            14,01
            14,01
            - indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo): per ogni unità immobiliare
            0,50
            0,50
            - indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo): per ogni unità immobiliare
            0,70
            0,70
            - Indennità intervento su ascensori:
            in caso di 1 ascensore
            2,50
            2,50
            in caso di 2 ascensori
            3,50
            3,50
            in caso di 3 ascensori
            4,50
            4,50
            in caso di 4 ascensori
            5,50
            5,50
            in caso di 5 o più ascensori
            6,50
            6,50
            - indennità di apertura del portone:
            5,00
            5,00
            - indennità di chiusura del portone:
            5,00
            5,00
            - indennità di reperibilità:
            10,00
            10,00
            (1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine.
            Delibera n. 1/99 della C.P.N. in data 17 marzo 1999: "Devono essere considerati anche i piani superiori rispetto all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici".
            (2) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.
            (3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.
            (4) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è di € 13,16.

            Valori convenzionali mensili
            per la determinazione del T.F.R. (art. 105, comma 3):
            - alloggio
            18,50
            - energia
            1,65
            - riscaldamento
            1,65
            Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili)
            da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 91:
            - alloggio, per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 25, comma 1)
            11,00
            - alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 31, comma 2)
            118,00
            - energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)
            40 kwh
            - riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)
            32,50

            Tabella A-bis
            Portieri con profili professionali A), dell'art. 17
            (valori mensili)
            Profili professionali A1) / A2) / A5)
            Validità
            1.12.’03 - 31.12.’03
            Validità
            1.1.’04 - 31.12.’04
            Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 86):
            347,92
            364,51
            Indennità di scala mobile (art. 89):
            469,16
            469,16
            Indennità supplementari (art. 87):
            - per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)
            0,70
            0,70
            - per ogni ascensore o montacarichi
            1,85
            1,85
            - per ogni scala oltre la prima
            2,35
            2,35
            - per ogni citofono con centralino interfono
            1,59
            1,59
            - appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento
            2,10
            2,10
            - indennità pulizia scale:
            per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso
            -
            -
            - per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell’immobile: per superfici superiori a mq. 300, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25
            -
            -
            - per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (2): per superfici superiori a mq. 100, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25
            -
            -
            - per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)
            0,50%
            0,50%
            - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
            38,59
            38,59
            - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
            24,46
            24,46
            - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
            14,01
            14,01
            - indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo): per ogni unità immobiliare
            0,50
            0,50
            - indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo): per ogni unità immobiliare
            0,70
            0,70
            - Indennità intervento su ascensori:
            in caso di 1 ascensore
            2,50
            2,50
            in caso di 2 ascensori
            3,50
            3,50
            in caso di 3 ascensori
            4,50
            4,50
            in caso di 4 ascensori
            5,50
            5,50
            in caso di 5 o più ascensori
            6,50
            6,50
            - indennità di apertura del portone:
            5,00
            5,00
            - indennità di chiusura del portone:
            5,00
            5,00
            - indennità di reperibilità:
            10,00
            10,00
            (1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine.
            Delibera n. 1/99 della C.P.N. in data 17 marzo 1999: "Devono essere considerati anche i piani superiori rispetto all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici".
            (2) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.
            (3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.
            (4) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è di € 13,16.

            Valori convenzionali mensili
            per la determinazione del T.F.R. (art. 105, comma 3):
            - alloggio
            18,50
            - energia
            1,65
            - riscaldamento
            1,65


            Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili)
            da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 91:
            - alloggio, per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 25, comma 1)
            11,00
            - alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 31, comma 2)
            118,00
            - energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)
            40 kwh
            - riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)
            32,50
            Nota a verbale
            Ai lavoratori inquadrati nel profilo professionale A5) dal 1° gennaio 2000 sono mantenute ad personam eventuali condizioni di miglior favore acquisite in relazione a precedente inquadramento alla lettera E dell'art. 3 del C.C.N.L. 12 maggio 1995 e precedenti.


            Tabella A-ter
            Portieri con profili professionali A), dell'art. 17
            (valori mensili)
            Profili professionali A6) / A7)
            Validità
            1.12.’03 - 31.12.’03
            Validità
            1.1.’04 - 31.12.’04
            Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 86):
            369,07
            386,49
            Indennità di scala mobile (art. 89):
            488,87
            488,87
            Indennità supplementari (art. 87):
            - per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)
            0,74
            0,74
            - per ogni ascensore o montacarichi
            1,94
            1,94
            - per ogni scala oltre la prima
            2,47
            2,47
            - per ogni citofono con centralino interfono
            1,67
            1,67
            - appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento
            2,21
            2,21
            - indennità pulizia scale:
            per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso
            -
            -
            - per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell’immobile: per superfici superiori a mq. 300, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25
            -
            -
            - per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (2): per superfici superiori a mq. 100, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25
            -
            -
            - per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)
            -
            -
            - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
            -
            -
            - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
            -
            -
            - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
            -
            -
            - indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo): per ogni unità immobiliare
            0,50
            0,50
            - indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo): per ogni unità immobiliare
            0,70
            0,70
            - Indennità intervento su ascensori:
            in caso di 1 ascensore
            -
            -
            in caso di 2 ascensori
            -
            -
            in caso di 3 ascensori
            -
            -
            in caso di 4 ascensori
            -
            -
            in caso di 5 o più ascensori
            -
            -
            - indennità di apertura del portone:
            5,00
            5,00
            - indennità di chiusura del portone:
            5,00
            5,00
            - indennità di reperibilità:
            10,00
            10,00
            (1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine.
            Delibera n. 1/99 della C.P.N. in data 17 marzo 1999: "Devono essere considerati anche i piani superiori rispetto all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici".
            (2) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.
            (3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.
            (4) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in fuzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è di € 13,16.

            Valori convenzionali mensili
            per la determinazione del T.F.R. (art. 105, comma 3):
            - alloggio
            18,50
            - energia
            1,65
            - riscaldamento
            1,65
            Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili)
            da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 91:
            - alloggio, per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 25, comma 1)
            11,00
            - alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 31, comma 2)
            118,00
            - energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)
            40 kwh
            - riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)
            32,50

            Tabella A-quater
            Portieri con profili professionali A), dell'art. 17
            (valori mensili)
            Profili professionali A8) / A9)
            Validità
            1.12.’03 - 31.12.’03
            Validità
            1.1.’04 - 31.12.’04
            Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 86):
            390,21
            408,46
            Indennità di scala mobile (art. 89):
            508,58
            508,58
            Indennità supplementari (art. 87):
            - per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)
            0,77
            0,77
            - per ogni ascensore o montacarichi
            2,03
            2,03
            - per ogni scala oltre la prima
            2,59
            2,59
            - per ogni citofono con centralino interfono
            1,75
            1,75
            - appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento
            2,31
            2,31
            - indennità pulizia scale:
            per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso
            -
            -
            - per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell’immobile: per superfici superiori a mq. 300, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25
            -
            -
            - per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (2): per superfici superiori a mq. 100, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25
            -
            -
            - per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)
            0,50%
            0,50%
            - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
            38,59
            38,59
            - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
            24,46
            24,46
            - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
            14,01
            14,01
            - indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo): per ogni unità immobiliare
            0,50
            0,50
            - indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo): per ogni unità immobiliare
            0,70
            0,70
            - Indennità intervento su ascensori:
            in caso di 1 ascensore
            2,50
            2,50
            in caso di 2 ascensori
            3,50
            3,50
            in caso di 3 ascensori
            4,50
            4,50
            in caso di 4 ascensori
            5,50
            5,50
            in caso di 5 o più ascensori
            6,50
            6,50
            - indennità di apertura del portone:
            5,00
            5,00
            - indennità di chiusura del portone:
            5,00
            5,00
            - indennità di reperibilità:
            10,00
            10,00
            (1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine.
            Delibera n. 1/99 della C.P.N. in data 17 marzo 1999: "Devono essere considerati anche i piani superiori rispetto all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici".
            (2) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.
            (3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.
            (4) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è di € 13,16.

            Valori convenzionali mensili
            per la determinazione del T.F.R. (art. 105, comma 3):
            - alloggio
            18,50
            - energia
            1,65
            - riscaldamento
            1,65


            Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili)
            da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 91:
            - alloggio, per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 25, comma 1)
            11,00
            - alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 31, comma 2)
            118,00
            - energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)
            40 kwh
            - riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)
            32,50

            Tabella B
            Lavoratori con profili professionali B), dell'art. 17

            Validità 1.12.’03 - 31.12.’03
            B1)
            B2)
            B3)
            B4)
            B5)
            Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 94):
            3,25
            2,98
            2,98
            2,62
            2,34
            Indennità oraria di scala mobile (art. 89):
            2,52
            2,51
            2,51
            2,49
            2,47
            Validità 1.1.’04 - 31.12.’04
            B1)
            B2)
            B3)
            B4)
            B5)
            Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 94):
            3,37
            3,09
            3,09
            2,72
            2,44
            Indennità oraria di scala mobile (art. 89):
            2,52
            2,51
            2,51
            2,49
            2,47


            Tabella C
            Lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17


            Validità 1.12.’03 - 31.12.’03
            C1)
            C2)
            C3)
            C4)
            C4)
            1°Impiego
            (per i primi 12 mesi)
            Stipendio mensile unico minimo nazionale (art. 95):
            930,90
            814,63
            650,04
            475,23
            399,88
            Indennità mensile di scala mobile (art. 89):
            539,70
            534,53
            531,95
            520,59
            454,48

            Validità 1.1.’04 - 31.12.’04
            C1)
            C2)
            C3)
            C4)
            C4)
            1°Impiego
            (per i primi 12 mesi)
            Stipendio mensile unico minimo nazionale (art. 95):
            960,77
            842,03
            674,05
            495,45
            417,23
            Indennità mensile di scala mobile (art. 89):
            539,70
            534,53
            531,95
            520,59
            454,48

            Nota a verbale
            Le retribuzioni indicate alla colonna C4) - 1° impiego, sono dovute all'impiegato d'ordine di 1° impiego, per un periodo massimo di 12 mesi di effettivo servizio.

            Tabella D
            Lavoratori con profilo professionale D1), dell'art. 17
            (valori mensili)
            Profilo professionale D1)
            Validità
            1.12.’03 - 31.12.’03
            Validità
            1.1.’04 - 1.12.’04
            Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 86):
            437,50
            457,50
            Indennità di scala mobile (art. 89):
            512,50
            512,50
            SINTESI CCNL 2003 2006 CCNL PORTIERI.rtfCCNL 2003-2006  2 Allegati versione finale.rtf