19/3/2002 ore: 11:17

Società di servizi, contratto «studi»

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Cassazione: inapplicabili le regole del commercio
Società di servizi, contratto «studi»
La retribuzione dei dipendenti di una società di servizi di un commercialista può essere determinata sulla base del contratto collettivo per gli studi professionali e non su quello delle imprese commerciali anche se l'attività professionale di consulenza è preclusa a questo tipo di società. Questo è il principio che è stato chiarito dalla Corte di cassazione-sezione Lavoro, con la sentenza n. 182/2002, con una decisione su un ricorso presentato dall'Inps. Questi i termini della controversia sottoposta alla Cassazione: l'istituto di previdenza aveva emesso un'ordinanza ingiunzione nei confronti di una Snc per aver corrisposto contributi previdenziali inferiori al dovuto con riferimento alle retribuzioni dei propri dipendenti. I contributi erano stati, infatti, calcolati in base al contratto collettivo per gli studi professionali invece che al contratto collettivo per le imprese commerciali. In particolare, secondo l'Inps, si doveva avere riguardo, nel calcolo della contribuzione previdenziale, alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti prevista dal contratto collettivo nazionale proprio della categoria. Poiché è vietato l'esercizio di professioni liberali in forma societaria (nel caso si trattava dell'attività di commercialista) la società non poteva pretendere l'inquadramento contributivo tra i professionisti ma soltanto nel settore del commercio. Ne conseguiva che i dipendenti della Snc potevano essere considerati come lavoratori non di uno studio professionale ma di un'impresa commerciale, con conseguente assoggettamento del datore di lavoro a una maggiore contribuzione previdenziale. La Cassazione ha, innanzitutto, rilevato che l'eventuale esercizio della professione in forma societaria, può determinare, se del caso, l'applicazione di sanzioni o provvedimenti inibitori dell'autorità amministrativa. Questa circostanza, inoltre, potrebbe anche incidere sui rapporti con i clienti, in relazione alla garanzia patrimoniale offerta dal professionista-debitore in base all'articolo 2740 del Codice civile. Questa situazione è, però, irrilevante, secondo la Corte, ai fini della posizione previdenziale dei dipendenti che deve tenere conto del solo principio della retribuzione minima determinata in base all'attività effettivamente svolta dal datore di lavoro e alla relativa contrattazione collettiva. La sentenza evidenzia, peraltro, che nel caso esaminato non era in alcun modo controversa la natura professionale dell'attività di commercialista svolta dal datore di lavoro. In conclusione, condividendo la tesi dei giudici di merito (pretore prima e tribunale dopo), la Cassazione ha ritenuto corretto il comportamento della Snc e, quindi, l'inquadramento ai fini previdenziali dei dipendenti. Ferme restando le conclusioni in merito al problema dell'esercizio dell'attività professionale (nel caso di specie, di commercialista) sotto forma societaria, in parte mitigate dalla legge 266/1997 sulle società tra professionisti, e dalla possibilità (alla luce anche delle posizioni assunte in sede comunitaria) di costituire società per attività non riservate anche per le cosiddette categorie protette, la sentenza dovrebbe definitivamente dirimere ogni dubbio, a vantaggio dei contribuenti, sul corretto inquadramento dei dipendenti di queste società. L'inquadramento deve, infatti, tenere conto dell'attività effettivamente svolta dal datore di lavoro e della relativa contrattazione collettiva, con la conseguenza che nei casi di società di servizi legate a studi professionali il carico contributivo in capo al datore di lavoro è inferiore.
Antonio Iorio

Martedí 19 Marzo 2002

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