Straordinari e ferie, si cambia

Martedí 29 Aprile 2003
NORME E TRIBUTI |
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Straordinari e ferie, si cambia
 Orario di lavoro - Entra in vigore oggi il decreto legislativo di adeguamento alle regole comunitarie
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Da oggi il periodo di ferie maturato e non goduto non potrà più essere retribuito dal datore di lavoro, fatta salva l'ipotesi di interruzione del rapporto. Questo è uno degli effetti che deriva dall'applicazione delle nuove disposizioni sull'orario di lavoro previste dal Dlgs 66/03 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 87 del 14 aprile 2003) che entrano in vigore oggi. La riforma, tuttavia, parte con non pochi dubbi soprattutto con riferimento all'individuazione delle norme abrogate così come previsto dall'articolo 19. La nuova disciplina dell'orario di lavoro. Dopo il Rdl del 1923, il rapporto di lavoro conosce una nuova disciplina dell'orario di lavoro che recepisce la direttiva 93/104/Ce. Una delle caratteristiche del decreto legislativo 66/03 è rappresentata dal fatto che il legislatore nell'articolo 19 ha disposto l'abrogazione di «tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni avente carattere sanzionatorio». L'ampia espressione utilizzata nel testo di legge, tuttavia, genera incertezza con riferimento all'individuazione puntuale delle disposizioni che da oggi non sono più in vigore. Il contributo sul lavoro straordinario. Sul punto, un problema che dovrà essere risolto dal ministero del Lavoro riguarda l'abrogazione, o meno, dell'articolo 2, comma 19, della legge 549/95 circa il contributo aggiuntivo del 5% dovuto da tutte le aziende all'Inps sulle ore di lavoro straordinario. Per le imprese industriali, peraltro, questa misura è elevata al 10% per le ore eccedenti le 44 ore e al 15%, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore. Da un lato, infatti, non si può dubitare che la previsione di un contributo speciale da versare al Fondo prestazioni temporanee dell'Inps in caso di lavoro straordinario sia una «disposizione legislativa» che rientra nella «materia disciplinata» dal nuovo Dlgs sull'orario di lavoro, il quale detta anche una puntuale disciplina del lavoro straordinario. Dall'altro alto, il chiaro riferimento dell'articolo 19 del Dlgs 66/03 alle norme di «carattere sanzionatorio» non può non essere interpretato in modo letterale (articolo 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale), e quindi riferito esclusivamente alle norme sanzionatorie in senso tecnico, cioè quelle che presuppongono la violazione di un precetto (sanzioni amministrative, penali, eccetera). Di conseguenza, la conferma di questa interpretazione potrebbe determinare la soppressione dell'obbligo contributivo sulle ore straordinarie già dalla prossima scadenza di maggio. Su questa linea, si deve poi tener conto anche dell'interpretazione fornita al riguardo dal Lavoro con la circolare 100/96 in cui ha precisato che il contributo ha la finalità di «disincentivare il ricorso al lavoro straordinario e di incentivare la flessibilità dell'orario». In effetti, pur trattandosi di una misura tendente a scoraggiare il ricorso al lavoro straordinario, rendendolo meno conveniente per il datore di lavoro, in essa mancano - come detto - gli elementi della nozione di sanzione giuridica. Le ferie non godute. Un altro aspetto introdotto dal Dlgs 66/03 (articolo 10) prevede che il periodo di ferie «non può essere sostituito dalla relativa indennità salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro». In base a questa disposizione, dunque, sembrerebbe che da oggi sia nullo qualsiasi accordo tra datore e lavoratore volto a indennizzare il periodo di ferie maturato e non goduto. Il tenore letterale della norma e l'assenza di uno specifico regime transitorio portano alla conclusione che la nullità dell'accordo opera anche se essi siano consentiti dai vigenti contratti collettivi adottati in azienda. Invero, si potrebbe accedere a una interpretazione più estensiva, per la verità meno aderente al chiaro tenore letterale della norma, in base alla quale il divieto di corrispondere l'indennità riguarderebbe solamente le ferie non godute nell'anno e non anche quelle riferite ad anni precedenti. In ogni caso è opportuno che il ministero fornisca i necessari chiarimenti.
ENZO DE FUSCO PAOLO PIZZUTI
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