28/7/1997 ore: 2:00

TDS Confcommercio, Accordo Nazionale di II Livello Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private ANISAP 28/07/1997

Contenuti associati

SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

ACCORDO NAZIONALE

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE

“ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE”

aderenti all’ANISAP


Il giorno 28 luglio 1997 a Roma presso la Sede dell’ANISAP NAZIONALE - Via Magna Grecia 13, si sono incontrati:
      a) in rappresentanza dell’ANISAP il Presidente dott. Vittorio Cavaceppi assistito dal Direttore Generale dr. Valter Rufini e dal Consulente sindacale dr. Amedeo De Giovanni;

      b) per le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL Piero Marconi (FILCAMS-CGIL), Mario Marchetti (FISASCAT-CISL) e Paolo Poma (UILTUCS-UIL).

A seguito del mandato ricevuto dal Congresso Nazionale ANISAP tenuto il 3 luglio u.s., il Presidente dott. Vittorio Cavaceppi ha manifestato a nome dell’ANISAP il consenso alla firma dell’Accordo Nazionale per i Dipendenti da Aziende del Settore Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private aderenti all’Associazione, secondo il testo elaborato dalla Commissione sindacale a suo tempo nominata, testo che si intende parte integrante del presente verbale.

Le parti contraenti si sono altresì accordate per richiedere al Ministero del Lavoro, contestualmente al raggiungimento dell’Accordo stesso, la presa d’atto formale di quanto sopra.

Letto, firmato e sottoscritto

ANISAP

Presidente Nazionale

dott. Vittorio Cavaceppi

ANISAP

Direttore Generale

Dr. Valter Rufini

ANISAP

Consulente Sindacale

Dr. Amedeo De Giovanni

FILCAMS-CGIL

Piero Marconi

FISASCAT-CISL

Mario Marchetti

UILTUCS-UIL

Paolo Poma


PREMESSA


Dopo un approfondito esame derivante anche dalla gestione del “Protocollo di intesa” sottoscritto da ANISAP e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL l’8 giugno 1993, le stesse parti , con il presente accordo, hanno inteso superare la situazione di difformità normativa e retributiva esistente nel settore convenendo, con le modalità appresso previste, che con decorrenza 1/7/97 l’applicazione contrattuale Nazionale farà definitivamente riferimento al CCNL “TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI” del 3/11/1994.

Tale riferimento contrattuale nel mentre permette di disciplinare in modo uniforme, su tutto il territorio Nazionale, le relazioni sindacali e contrattuali delle Aziende del settore, impegna le parti a valorizzarne il ruolo attraverso specifiche proposte e/o soluzioni da rappresentare ove necessario, agli organi istituzionali competenti.

Tale ruolo, in rapporto al processo attuativo della legislazione inerente la riforma sanitaria, risulta sempre più fondamentale quale servizio peculiare espletato dal settore nell’ambito del comparto della sanità in Italia.

In relazione a tale servizio di pubblica utilità svolto dalle imprese del settore, le parti convengono sulla necessità di operare per una sempre maggiore qualificazione delle stesse e dei lavoratori addetti, quale ulteriore garanzia di prestazioni adeguate ai bisogni della popolazione assistita e per l’assolvimento del compito di dare una valida risposta alla domanda dell’utenza anche sul piano educativo/sanitario.

Conseguentemente, al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati le parti, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, concordano di attivare un sistema di relazioni sindacali idoneo e finalizzato ad una gestione mirata e dinamica del presente accordo, nonchè a costituire riferimento e aggregazione contrattuale per analoghe attività svolte nell’ambito del settore sanitario privato.

Tutto ciò premesso e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei DIRITTI/DOVERI degli addetti al settore le parti hanno concordato di stipulare il presente accordo che, così come di seguito formulato e sistematizzato, è da intendersi una risoluzione transitoria all’ esercizio del diritto di contrattazione decentrata, da valersi per la vigenza del presente accordo ed esaustivo fino alla sua scadenza del 2° livello di contrattazione così come previsto dal CCNL “Terziario della Distribuzione e dei Servizi” del 3/11/1994.


ART. 1

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE DI SETTORE


Fatto salvo quanto nella PRIMA PARTE del CCNL è previsto dagli articoli e dalla dichiarazione congiunta costituenti il TITOLO 1 dello stesso CCNL, le parti, nello spirito ed in coerenza con quanto esplicitato nella “ PREMESSA” al presente accordo, convengono che relativamente agli art. 13 e 14 di cui al successivo TITOLO II gli stessi saranno esercitati con i tempi e le modalità appresso indicate:

A) DIRITTI DI INFORMAZIONE

Annualmente, a livello Nazionale, di norma entro il primo quadrimestre, l’ ANISAP NAZIONALE e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sull’innovazione tecnologica ed i prevedibili effetti sulla professionalità, sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile; nonchè sulla dimensione e suddivisione professionale dei collaboratori operanti nelle aziende del settore quali addetti aventi un rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa in esclusiva o saltuaria e dei tirocinanti.

Al riguardo, sulla base di quanto previsto al successivo art. 7 “MERCATO DEL LAVORO” le parti, tramite l’Ente Bilaterale Nazionale, forniranno alle aziende del settore la modulistica necessaria ed idonea a permettere il monitoraggio occupazionale/organizzativo delle strutture aziendali.

B) MATERIE DI ACCORDO

Anche con riferimento agli incontri come sopra previsti ed in particolare quelli di cui al punto A), l’ANISAP Nazionale e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro.

Al riguardo e con l’impegno ad operare, nel corso di vigenza del presente accordo, all’eventuale armonizzazione di quanto definito in materia di “MERCATO DEL LAVORO” con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti degli indirizzi generali assunti dal Governo Italiano e dalle parti sociali di cui “all’accordo per il lavoro del 24/9/96 si è convenuto che i confronti saranno in particolare riferiti a interventi di formazione e riqualificazione professionali connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche nazionale o comunitario.

Potranno, inoltre, essere realizzate intese in materia di classificazione del personale per la definizione di eventuali qualifiche specifiche le cui figure professionali rivestano interesse settoriale e non siano previste e/o

riconducibili nella classificazione di cui al presente accordo nonchè in quella del CCNL.

Potranno, infine essere realizzate, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto previsto all’art. 5 del CCNL.

Per tutti i compiti sopra individuati le parti potranno avvalersi del supporto informativo derivante dalla modulistica di cui al punto A).


ART. 2

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO AZIENDALE


Fermo restando la validità degli accordi aziendali realizzati ed in coerenza con quanto richiamato nella “Premessa” al presente accordo le parti convengono che a partire dalla sua decorrenza a livello di singola unità aziendale, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:

· turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;

· eventuali forme di flessibilità;

· part-time;

· determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 71, Seconda Parte;

· contratti a termine;

· tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori dipendenti e dei “collaboratori”, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;

· parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 5, Prima Parte;

· modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;

· quanto delegati alla contrattazione degli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970

“Statuto dei lavoratori”.

In coerenza con quanto definito in premessa al presente accordo, a decorrere dalla scadenza dello stesso potranno essere contratte erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonchè ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.

Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra.

In materia di classificazione, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel CCNL e nel presente accordo, le eventuali qualifiche specifiche che assumano un significato e valenza generali. In tale caso le rispettive parti di livello aziendale riporteranno all’ANISAP Nazionale e alle corrispondenti Organizzazioni Sindacali le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Ciò al fine di attivare , in quanto di loro competenza, la procedura di cui all’art. 1 punto B).

· altre materie espressamente demandate dal presente accordo.


ART. 3

STRUMENTI NAZIONALI


In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 (strumenti nazionali) e 16 (Enti Bilaterali) del CCNL “TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI” del 3/11/1994, le parti, preso anche atto dell’intesa tra ANISAP e Confcommercio concordano di istituire l’Ente Bilaterale nazionale del settore “ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE” con gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel successivo art. 4.

ART. 4

ENTE BILATERALE NAZIONALE


1) Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella “Premessa” e nell’articolato del presente accordo concordano sulla opportunità di costituire l’ENTE BILATERALE NAZIONALE del settore “ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE” la cui sede sarà c/o la sede dell’ANISAP Nazionale sita in via Magna Grecia, 13 - 00183 Roma Tel. 06/7005226 Fax 06/7009053

2) L’ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizio rivolto ai datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti e ai “collaboratori” delle aziende del settore aderenti alla ANISAP.

3) A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente accordo attua e concretizza:

A) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all. 1 (Relazioni Sindacali a livello Nazionale) e in particolare:

· organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all’esame del quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;

· organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;

· organizza e gestisce i progetti formativi per le singole figure professionali;

· organizza e gestisce quanto demandato dal Gruppo di lavoro per le pari opportunità, di cui all’art. 5 del CCNL del 3/11/1994;

· organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall’INAIL.

B) Le iniziative che si richiamano alle materie di cui all’art. 7 (mercato del lavoro) ed in particolare:

· organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo, nell’ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislativo, risultino coinvolti;

· organizza e gestisce tutto quanto derivante dall’accordo che le parti stipulanti hanno raggiunto in materia di contratti e formazione lavoro (CFL) nonchè i possibili programmi/progetti di utilizzo della 223/91;

· organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonchè quelli della U.E.

· organizza e gestisce corsi di formazione per apprendisti.

C) Predispone progetti e stipula convenzioni con:

ENTI, ISTITUTI, CONSIGLI E/O COLLEGI NAZIONALI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI, MINISTERI, nonchè con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti A) e B); e per le materie di cui alla legge 626/94 (Sicurezza sul Lavoro).

D) Riceve ed elabora anche ai fini statistici:

· i dati forniti dalle Aziende aderenti all’ANISAP sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione lavoro, di apprendistato, di contratti a termine, nonchè dell’attivazione delle “Collaborazioni”.

· Le intese relative a: stages, utilizzo della 223/91 e ai regimi di orario di cui al Titolo VI art. 32, 34 e 35 del CCNL.

· I verbali di conciliazione o di mancato accordo forniti dalle Organizzazioni territoriali così come previsto all’art. 17 del CCNL 3/11/94.

· I dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente accordo.

E) Predispone e organizza:

la distribuzione del testo dell’Accordo ANISAP/OO.SS. ai titolari ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori così come previsto al successivo art. 5.

4) Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all’Ente Bilaterale, sono quelle previste all’art. 6 (funzionamento delle Relazioni Sindacali).

5) La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore I.S.A.P., troverà definizione, attraverso la certificazione con atto notarile dello statuto e regolamento allegati al presente CCNL.

6) Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante.


ART. 5

DISTRIBUZIONE DELL’ACCORDO ANISAP/OO.SS.


In coerenza con il modello di “Relazioni Sindacali” convenuto con il presente accordo, il “Testo contrattuale” costituisce lo strumento al quale le parti convengono di assegnare il compito di facilitare la consultazione e la documentazione dei rispettivi Diritti/Doveri nonchè il comune impegno/lavoro, che da esso ne scaturisce finalizzato sia all’ estensione della rappresentanza delle parti firmatarie, sia alla pratica attuazione dei servizi offerti e usufruibili dagli addetti al settore (datori di lavoro, lavoratori dipendenti, “collaboratori”).

Con tale valenza vanno considerati gli allegati e la documentazione contenuti nel testo contrattuale.

Le parti stipulanti concordano sull’opportunità di distribuire, ad ogni titolare e ad ogni singolo loro dipendente e collaboratore in servizio, copia del testo dell’accordo con le modalità e le procedure che saranno stabilite dall’Ente Bilaterale Nazionale.

Per l’applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l’edizione predisposta e vidimata dalle parti stipulanti.


FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI

CONTRIBUTI PER L’ENTE BILATERALE - PROCEDURE

ART. 6

CONTRIBUTI PER L’ENTE BILATERALE NAZIONALE


1) Le parti, al fine di assicurare operatività al nuovo sistema di “ ;Relazioni Sindacali” convengono di attivare con propri contributi il finanziamento finalizzato alle spese derivanti dall’attivazione dell’ ente Bilaterale Nazionale del settore Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private.

2) Alla contribuzione sono tenuti, con le diverse modalità esplicitate al successivo punto 3, tanto i datori di lavoro che rispettivi dipendenti e/o collaboratori compresi nella sfera di applicazione del presente accordo.

3) Tale contributo, per la durata del presente accordo, sarà costituito attraverso la contribuzione di 4 (quattro) quote annue denominate: “Quota C.E.B.I.S.A.P.”

· Per i lavoratori e i “collaboratori” la quota sarà pari a lire 50.000 la cui ritenuta dovrà essere effettuata a carico degli stessi in coincidenza delle seguenti scadenze: 1^ quota contestualmente all’ adesione all’E.B.N. e comunque entro il 31 dicembre 1997, la II^ III^ e IV^ quota in coincidenza delle seguenti scadenze: 31 dicembre 1998 - 31 dicembre 1999 - 31 dicembre 2000.

· Per i datori di lavoro la quota sarà pari a lire 50.000 annue per ogni dipendente e/o collaboratore, la cui somma dovrà essere versata all’ ;E.B.N. in coincidenza delle scadenze previste a carico dei lavoratori.

4) L’adesione all’E.B.N. / I.S.A.P. dovrà risultare con atto di sottoscrizione da effettuare in apposito modulo dagli interessati.

5) Per la riscossione delle “Quote CEBISAP” saranno definite specifiche convenzioni da stipularsi con Istituti di Credito prescelti.

le parti convengono inoltre che per la realizzazione di quanto sopra ed ai fini di un corretto e trasparente rapporto tra datori di lavoro e lavoratori aderenti all’E.B.N., sarà attivata la procedura di cui al successivo art. 6 bis.



ART. 6 BIS

PROCEDURA


A) Entro il ...... le Aziende aderenti all’ANISAP e, tramite loro, i lavoratori dipendenti e i “collaboratori”, riceveranno dall’Ente Bilaterale Nazionale del Settore ISAP, il modulo di adesione all’Ente Bilaterale Nazionale.

B) Entro il ....... copia dei moduli, compilati, correlati dall’allegata fotocopia di ricevuta di versamento con le indicazioni di cui al successivo punto C), dovranno essere inviati all’Ente Bilaterale Nazionale settore ISAP c/o la sede della ANISAP Via Magna Grecia, 13 - 00183 Roma Tel. 06/7005226 Fax 06/7009053.

Una copia sarà tenuta dalla Amministrazione della Azienda anche per la certificazione della autorizzazione alla ritenuta delle spettanze dei lavoratori e “collaboratori” relative alla Quota denominata “ C.E.B.I.S.A.P.” nonchè per l’attestazione dell’avvenuto versamento degli aderenti all’E.B.N. / I.S.A.P.

C) Le ritenute delle “Quote” C.E.B.I.S.A.P. a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro destinate al fondo saranno versate a mezzo conto corrente presso l’Istituto di Credito prescelto e risultante nel modulo di adesione, corredato di indicazione riguardante: la denominazione della Azienda e il numero dei lavoratori aderenti al fondo.

D) Entro il ....... agli aderenti all’E.B.N. / I.S.A.P., in attuazione di quanto previsto al precedente art. 5, l’Ente invierà alla Azienda, copie dell’accordo comprensive di quelle da distribuire ai propri dipendenti e “collaboratori” che sarà pari al numero delle adesioni all’E.B.N. risultanti dal riscontro dei moduli ricevuti;

E) Sia i lavoratori dipendenti che i “collaboratori” che abbiano instaurato un nuovo rapporto successivamente alle date indicate ai punti A) e B) del presente articolo e comunque entro la scadenza dell’accordo potranno aderire all’E.B.N. / I.S.A.P. trasmettendo l’apposito modulo all’E.B.N./ I.S.A.P. il quale, con le stesse modalità previste al punto D), invierà le copie del testo dell’accordo.


DICHIARAZIONE ANISAP

In coerenza con il nuovo sistema di “Relazioni Sindacali” l’ ANISAP si impegna affinchè i datori di lavoro portino a conoscenza dei loro dipendenti e dei loro “collaboratori” il contenuto del presente accordo.

L’ANISAP inoltre si rivolge ai titolari delle aziende del settore affinchè riconoscano l’opera propositiva svolta ed aderiscano all’associazione del settore potenziando la rappresentatività degli stessi e quindi della ANISAP la quale si impegna, per la durata del vigente accordo, a garantire i servizi derivanti dalla costituzione dell’Ente Bilaterale nazionale a favore dei datori di lavoro che applicano il presente accordo e che sono in regola con i contributi previsti negli art. 6 e 6 Bis.


ART. 7

MERCATO DEL LAVORO


Fermo restando quanto in materia è previsto dal CCNL “TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI” del 3/11/94 e dell’impegno di cui all’art. 1 lettera B) del presente accordo, le parti, tenuto conto della caratteristica del Settore hanno convenuto sull’opportunità di disciplinare, con la presente intesa alcune peculiari tematiche riconducibili alla materia inerente il Mercato del Lavoro, che allo stato non trovano riscontro nella specifica normativa prevista dal CCNL sopra richiamato.

In tale ambito, le tematiche peculiari su cui addivenire ad una loro disciplina contrattuale risultano essere:

A) Collaborazioni

B) Tirocinio

C) Contratti Formazione Lavoro

A) COLLABORAZIONI

Visto quanto intervenuto per via regolamentare relativamente al riconoscimento di 14 (quattordici) Profili Professionali, (quali funzioni specifiche nell’area sanitaria) di cui ai Decreti Ministeriali così come riportati in allegato al presente Accordo le parti, nella consapevolezza che tali provvedimenti amministrativi non escludono ipotesi di attivazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche temporanea e/o in esclusiva, hanno convenuto sulla necessità di disciplinare tali ipotesi di rapporto in quanto comprese nel presente accordo, anche al fine di favorire il raggiungimento del miglior livello di efficienza organizzativa delle strutture aziendali del settore.

Pertanto l’attuazione di ciascuna delle ipotesi sopra evidenziate impegna le parti al rispetto ed all’osservanza della seguente normativa:

A1) IN TEMA DI SOGGETTI TITOLATI ALL’ATTIVAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN COLLABORAZIONE

Per l’attivazione di queste tipologie sono titolati le Aziende e i lavoratori dipendenti aventi i requisiti di cui ai Decreti Ministeriali riportati in allegato del presente Accordo .

Le aziende del settore aderenti all’ANISAP che intendono avvalersi di uno o più rapporti di collaborazione per le professioni sanitarie di cui ai

Decreti Ministeriali sopra richiamati dovranno instaurare tali rapporti mediante atto scritto nel quale risulti: la tipologia della prestazione di collaborazione; il tempo di prestazione della collaborazione; il compenso minimo per la prestazione; la fruizione di quanto normato dall’art. 69 seconda parte del CCNL ; nonchè il diritto ad esercitare e ad usufruire sia di quanto derivante dalla prima parte del CCNL 3/11/1994 che dal modello di Relazioni Sindacali di cui al presente Accordo.

I lavoratori occupati alle dipendenze delle aziende aderenti all’ANISAP, in possesso dei requisiti indicati nei predetti Decreti Ministeriali che intendessero instaurare il rapporto di “collaborazione” dovranno presentare alla direzione aziendale domanda scritta contenente ogni elemento di quelli descritti al precedente punto.

Ove l’istanza del lavoratore venga accolta l’instaurazione del nuovo rapporto dovrà comunque risultare da atto scritto.

In tale circostanza la risoluzione del rapporto di dipendenza cessa contestualmente all’inizio del rapporto di “Collaborazione” . In questo caso, ad eccezione del periodo di preavviso che le parti firmatarie del presente accordo considerano non esigibile da nessuno dei “ contraenti” dovranno essere liquidate le spettanze derivanti dalla risoluzione del precedente rapporto di dipendenza, così come disciplinato dalle norme previste dal CCNL e dalle leggi vigenti in materia.

A2) IN TEMA DI TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE DI COLLABORAZIONE

Su questo tema le parti hanno convenuto che risultano compatibili con la struttura organizzativa del settore le Collaborazioni coordinate e continuative temporanee e quelle in esclusiva avuto riguardo delle rispettive specificità di prestazione come normate in successivi Temi/Istituti

A3) IN TEMA DI TEMPO DI PRESTAZIONE DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TEMPORANEA

Le parti concordano che rientrano in questa tipologia le prestazioni annuali effettuate dal collaboratore comprese, in riferimento al periodo settimanale, tra le 12 e le 29 ore.

Il rapporto s’intende annualmente rinnovato tacitamente ove ciascuno dei soggetti contraenti non comunichi all’altro espressa disdetta entro tre mesi precedenti il termine dell’anno di svolgimento.

A4) IN TEMA DI TEMPO DI PRESTAZIONE DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN ESCLUSIVA

Le parti concordano che rientrano in questa tipologia le prestazioni annuali effettuate dal collaboratore comprese, in riferimento al periodo settimanale, tra le 30 e le 40 ore.

Il rapporto si intende annualmente rinnovato tacitamente ove ciascuno dei soggetti contraenti non comunichi all’altro espressa disdetta entro tre mesi precedenti il termine dell’anno in svolgimento.

A5) IN TEMA DI COMPENSO MINIMO PER LA PRESTAZIONE DI COLLABORAZIONE

Le parti, considerata l’inesistenza di tariffe per le professioni di cui ai citati Decreti Ministeriali derivante anche dalla mancata costituzione di Ordini e/o Collegi specifici, concordano, in via transitoria, di determinare compensi minimi economici connessi alle prestazioni effettuate dai “ collaboratori”, così come specificato nel successivo articolo 10 (trattamento economico).

A6) IN TEMA DI ADEMPIMENTI

Copia dei contratti di collaborazione instaurati nelle due fattispecie sopra previste dovranno essere inviati alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, nonchè all’Ente Bilaterale Nazionale onde consentire la pratica attuazione delle funzioni ad esso assegnate.

· Le parti nel considerare la normativa del rapporto di “Collaborazione” ; rivolta ai soli soggetti titolati ad esercitare l’attivazione e l’ instaurazione delle due tipologie di prestazione lavorativa concordano che tale disciplina contrattuale/procedurale è finalizzata anche a favorire la regolarizzazione del lavoro sommerso così come considerato dall’ “accordo per il lavoro” del 24/9/96.

· Le parti quindi, nel considerare violazione contrattuale sia la mancata attuazione di quanto normato, che la omessa comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro e all’E.B.N./I.S.A.P. , con conseguente nullità del rapporto di “collaborazione”, si riservano comunque in caso di eventuali contestazioni che dovessero configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo della presente intesa contrattuale, la facoltà ; di sospendere, anche temporaneamente l’efficacia dell’intesa stessa.

B) TIROCINIO

· Le parti visto la legge del 18/6/97 “per la promozione dell’ occupazione” il cui art. 18 è riferito a "TIROCINI FORMATIVI E Dl ORIENTAMENTO" convengono che il periodo di tirocinio effettuato dai soggetti interessati presso le aziende del settore aderenti all'ANISAP sarà regolato con le norme e le disposizioni della legge soprarichiamata e che viene allegata al presente accordo.

C ) CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

· In accordo e non in antitesi con quanto previsto in materia dal CCNL del 3/11/94 le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del Contratto di Formazione e Lavoro, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 451 del 19/7/94.

· In tale ambito, le parti hanno elaborato ed assunto a livello Nazionale il Progetto Formativo così come risulta in apposito allegato al presente accordo e che ne costituisce parte integrante.

· Per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo le aziende del settore aderenti aIl'ANISAP dovranno presentare i progetti di Formazione ricorrendo allo specifico accordo sopra richiamato, utilizzando allo scopo anche la modulistica concordata ( Fac-Simile Allegato).

· Le Aziende che abbiamo già attivato contratti di formazione lavoro sono tenute, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il CFL, a comunicare l'esito dei precedenti contratti sia all’E.B.N./I.S.A.P. che alla Direzione Provinciale del Lavoro, con riferimento al comma 11 art. 16 della legge 451 del 1917/1994.

In tal caso le assunzioni tramite CFL non sono soggette alla autorizzazione delle corrispondenti Cri per territorio o in caso di progetto nazionale delle Cci.


Art. 8

CLASSIFICAZIONE


In coerenza con il sistema di Relazioni Sindacali di cui al presente accordo le parti hanno inteso disciplinare tale materia collocando, nell'ambito della classificazione del personale prevista dal CCNL 3/11/94, le mansioni ed i profili esistenti ed operanti nelle aziende del settore che, allo stato, non trovano riscontro nella specifica normativa prevista dal CCNL sopra richiamato.

Conseguentemente, fatto salvo che per i livelli, le declaratorie ed i profili professionali non riportati nel presente articolo si farà riferimento a quanto in materia previsto del CCNL 3/11/94, la classificazione del personale dipendente da aziende del settore aderenti all'ANISAP è integrata e definita come segue.

QUADRI

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria dei Quadri, i prestatori di lavoro subordinato, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi.

A questa categoria professionale, che le parti hanno convenuto di suddividere in tre fasce di riferimento (A-B-C-) appartengono i lavoratori con i compiti ad alto contenuto professionale, che esplicano funzioni direttive sovrintendendo al l'intera attività dell'impresa con ampi poteri decisionali e di autonomia di iniziativa, o che svolgono compiti, altamente professionali ed operativamente autonomi, nell'ambito delle direttive generali della proprietà e della direzione sanitaria dell'impresa; quali:

QUADRI FASCIA A

· DIRETTORE SANITARIO

· DIRETTORE GENERALE

QUADRI FASCIA B

· DIRETTORE TECNICO Dl BRANCA ( Affrari Generali-Organizzazione Interna - Organizzazione Sviluppo e Marketing)

· DIRETTORE AMMINISTRATIVO

QUADRI FASCIA C

I laureati specialisti:

      PNEUMOLOGO, ANGIOLOGO,NEUROLOGO,UROLOGO,CARDIOLOGO, OCULISTA,ORTOPEDICO,GASTROENTEROLOGO, DIETOLOGO, OTOIATRA,ALLERGOLOGO,RADIOLOGO,BIOLOGO, EMATOLOGO, GINECOLOGO, DERMATOLOGO, ENDOCRINOLOGO, GERIATRA, INFETTIVOLOGO, MEDICO DELLO SPORT, MEDICO DEL LAVORO, MEDICO FISICO E RIABILITATORE, MEDICO INTERNISTA, MEDICO LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI, MEDICO NUCLEARE, MICROBIOLOGO E VIROLOGO, NEFROLOGO, ONCOLOGO, PATOLOGO CLINICO, PEDIATRA, PSICHIATRA, REUMATOLOGO, RADIOTERAPISTA, ENDOSCOPISTA, ANATOMO POTOLOGO, ODONTOIATRA, GENETICA MEDICA, CHIROPRATICO ( di cui alle Circolari Ministeriali riportate in allegato al presente Accordo)

      laureati addetti : ai prelievi, all'istologia, alla microscopia clinica, alla lettura delle ecografie, degli elettrocardiogrammi ed encefalogrammi.

PRIMO LIVELLO

ANALISTA C.E.D. (CENTRO ELABORAZIONE DATI)

SECONDO LIVELLO

· Operatori sanitari, con diploma universitari e/o con profilo professionale di cui alla specifica Decretazione Ministeriale quali:
· INFERMIERE,
· OSTETRICA/O,
· FISIOTERAPISTA,
· LOGOPEDISTA,
· PODOLOGO
· ORTOTTISTA ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA;
· IGIENISTA DENTALE
· DIETISTA;
· TECNICO AUDIOPROTESISTA;
· TECNICO AUDIOMETRISTA;
· TECNICO ORTOPEDICO;
· TECNICO SANITARIO Dl LABORATORIO BIOMEDICO;
· TECNICO SANITARIO Dl RADIOLOGIA MEDICA;
· TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Vengono inoltre collocati a tale livello le funzioni di:
· PROGRAMMATORE MECCANOGRAFICO;
· SEGRETARIO DI DIREZIONE CON MANSIONI DI CONCETTO;

TERZO LIVELLO
· MASSOFISIOTERAPISTA con oltre 24 mesi di servizio in tale funzione
· OPERATORE STRUMENTISTA DI LABORATORIO con oltre 24 mesi di servizio in tale funzione
· ESECUTORE Dl PROVE Dl LABORATORIO con oltre 24 mesi di servizio in tale funzione
· Addetto ai rapporti con fornitori ed ENTI.
· Addetto all'amministrazione in forma autonoma e completa
· Segretario unico che svolga, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze,
· mansioni promiscue di concetto e d'ordine intrattenendo eventualmente anche rapporti con la clientela.

QUARTO LIVELLO
· MASSOFISIOTERAPISTA per i primi 24 mesi di servizio in tale funzioni
· OPERATORE STRUMENTISTA DI LABORATORIO per i primi 24 mesi in tale funzioni
· ESECUTORE Dl PROVE Dl LABORATORIO per i primi 24 mesi di servizio in tale funzione
· TOSATORE
· Addetto all'accettazione e alla consegna di referti
· Segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, eventualmente anche con contatti informativi verso la clientela.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione alla possibilità di riconoscimento ministeriale di ulteriori profili professionali, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto per concordarne l’ eventuale inserimento nel II° livello, a tutti gli effetti del presente contratto.

ART. 9

ORARIO DI LAVORO


Fatta salva la disciplina in materia prevista dal CCNL 3/11/94 le parti concordano che ai soli fini dell’Istituto relativo ai permessi retribuiti inerenti la riduzione dell’orario di lavoro, per le sole aziende del settore che prima della decorrenza del presente Accordo applicavano sulla base del “Protocollo

ANISAP/OO.SS. 8/6/1993” il CCNL STUDI PROFESSIONALI (CONSILP) il montante dei permessi retribuiti quale differenziale risultante e derivante dall’ applicazione del CCNL 3/11/1994, pari a 32 ore annue, sia gradualmente recuperato con i tempi e le quantità appresso definite:

A partire dal 1 gennaio 1998 8 ore
A partire dal 1 gennaio 1999 8 ore
A partire dal 1 gennaio 2000 8 ore
A partire dal 1 gennaio 2001 8 ore

ART. 10

TRATTAMENTO ECONOMICO


In coerenza con quanto inteso e definito in Premessa al presente Accordo, a decorrere dalla data dello stesso, le parti, ai fini di armonizzare e disciplinare il trattamento economico derivante sia dall’applicazione del CCNL “Terziario della Distribuzione e dei Servizi” del 3/11/1994, che dall’art. 7 lettera A5) del presente Accordo, hanno concordato quanto segue:

A) per le aziende del settore aderenti all’ANISAP che prima della decorrenza del presente Accordo già applicavano il CCNL sopra richiamato manterranno tale applicazione e quanto da essa derivante. In tale caso il trattamento economico nei confronti dei lavoratori dipendenti anche per effetto dell’armonizzazione professionale di cui all’art. 8 (CLASSIFICAZIONE) del presente Accordo risulterà come sotto riportato nelle Tabelle 1, 2 e 3.

TABELLA 1

A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

LIVELLI
AUMENTI

1/1/97

AUMENTI

1/1/98

AUMENTI

1/7/98

TOTALE
Quadri fascia A
121.528
95.486
104.167
321.181
Quadri fascia B
121.528
95.486
104.167
321.181
Quadri fascia C
121.528
95.486
104.167
321.181
109.472
86.014
93.833
289.319
II°
94.694
74.403
81.167
250.264
III°
80.937
63.594
69.375
213.906
IV°
70.000
55.000
60.000
185.000
63.243
49.691
54.208
167.142
VI°
56.778
44.611
48.667
150.056
VII°
48.611
38.194
41.667
128.472
Apprendisti
IV° prima metà
45.500
35.750
39.000
120.250
V° prima metà
41.108
32.299
35.255
108.642
IV° seconda metà
56.000
44.000
48.000
148.000
V° seconda metà
50.594
39.755
43.366
133.714

Pertanto a decorrere dalle scadenze appresso indicate nella tabella 2 le retribuzioni del CCNL “Terziario” risultano.

TABELLA 2

LIVELLI
PARAMETRI
Paga Base

1/1/1997

Paga Base

1/1/1998

Paga Base

1/7/1998

Indenn.

conting.

Indenn.

funzione

T.E.P.

(*)

Quadri fascia A
246
1.614.967
1.710.453
1.814.620
1.046.308
250.000
4.000
Quadri fascia B
246
1.614.967
1.710.453
1.814.620
1.046.308
250.000
4.000
Quadri fascia C
246
1.614.967
1.710.453
1.814.620
1.046.308
4.000
221
1.454.761
1.540.775
1.634.608
1.040.778
4.000
II°
191
1.258.382
1.332.785
1.413.952
1.031.140
4.000
III°
164
1.075.567
1.139.161
1.208.536
1.022.162
4.000
IV°
141
930.221
985.221
1.045.221
1.015.026
4.000
128
840.429
890.120
944.328
1.010.619
4.000
VI°
115
754.514
799.125
847.792
1.006.395
4.000
VII°
100
655.986
694.180
735.847
1.002.045
4.000
APPRENDISTI
IV° prima metà
604.644
640.394
679.394
812.520
4.000
V° prima metà
546.279
578.578
613.813
809.627
4.000
IV°seconda metà
744.177
788.177
836.177
819.076
4.000
V° seconda metà
672.343
712.096
755.462
815.548
4.000

(*) T.E.P. Terzo Elemento Provinciale

Nelle provincie sottoelencate il Terzo Elemento Provinciale di £ 4.000 come da Tabella 2 dovrà essere sostituito con i valori sottoindicati di cui alla Tabella 3


Tabella 3

£ 8.000

Vercelli

£ 8.500

Ravenna

£ 10.000

Treviso - Venezia - Udine - Siena

£ 11.000

Catania

£ 12.000

Novara - Belluno - Vicenza

£ 12.500

Parma - Reggio Emilia -

£ 13.000

Torino - Piacenza

£ 14.000

Firenze (1)

£ 15.000

Como - Varese - Padova - Trento - Ferrara (2) - Modena -

£ 17.000

Brescia

£ 20.000

Palermo - Bergamo

£ 22.000

Milano

£ 26.000

Verona (3)

-------------------------------------------------
(1) Firenze - Per il solo III° Livello £ 17.500
(2) Ferrara - Per gli apprendisti prima metà £ 9.000
per la seconda metà £ 11.250
(3) Verona - Per il IV° Livello £ 18.970 - Per il V-VI-VI° £:15.000

B) per le Aziende del settore aderenti all’ANISAP che prima della decorrenza del presente Accordo applicavano sulla base del “Protocollo ANISAP/OO.SS. dell’8/6/93” il CCNL “Studi Professionali CONSILP” applicheranno a partire dal 1/7/97 il CCNL “Terziario della Distribuzione e dei Servizi” del 3/11/1994 e quanto da esso derivante.

In tale caso il trattamento economico nei confronti dei lavoratori dipendenti anche per effetto dell’armonizzazione professionale, di cui all’art. 8 (Classificazione) del presente Accordo e delle fasi (Ia e Ii a ) di graduale recupero del differenziale economico derivante dall’ applicazione degli Istituti contrattuali previsti dal CCNL “Terziario della Distribuzione e dei Servizi” del 3/11/1994 risulterà come di seguito:

I a FASE

In questa prima fase le parti convengono che a decorrere dall’1/7/1997 gli Istituti contrattuali relativi agli “SCATTI DI ANZIANITA’”, all’ “APPRENDISTATO” e ai “T.E.P.” (Terzi Elementi Provinciali) vengano equiparati a quanto in materia previsto dal CCNL “ TERZIARIO” del 3/11/1994 .

Pertanto, fermo restando quanto regolato dagli Articoli inerenti gli Istituti contrattuali di cui sopra e che per opportunità vengono allegati al presente Accordo, gli importi economici relativi ai rispettivi Istituti risulteranno come riportato nelle Tabelle 4, 5 e 6.

TABELLA 4

SCATTI DI ANZIANITA’ (*)

QUADRI FASCIA A
49.300
QUADRI FASCIA B
49.300
QUADRI FASCIA C
49.300
I° LIVELLO
48.100
II° LIVELLO
44.200
III° LIVELLO
42.500
ex IV° LIVELLO Super
40.000
IV° LIVELLO
40.000
V° LIVELLO
39.300
VI° LIVELLO
38.200
VII° LIVELLO
37.700

(*) - In deroga a quanto previsto dall’art. 106 Comma 6° del CCNL “Terziario della distribuzione e dei Servizi” del 3/11/1994 l’ importo degli scatti di anzianità maturati antecedentemente all’ 1/7/97, saranno ricalcolati in base ai nuovi valori indicati e corrispondenti al livello di appartenenza, alla data di maturazione del successivo scatto, senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

TABELLA 5


APPRENDISTI

Vedi Tabella 2

TABELLA 6


T.E.P. (Terzi Elementi Provinciali)

Vedi Tabelle 2 e 3

Le parti inoltre, tenuto anche conto della “CLASSIFICAZIONE” di cui all’art. 8 del presente Accordo, hanno convenuto che sempre a decorrere dall’1/7/97 il salario conglobato alla data dell’1/1/1997 così come previsto dal CCNL “Studi Professionali CONSILP” venga mensilmente incrementato delle somme economiche sotto elencate nella Tabella 7.

TABELLA 7

LIVELLO
Salario conglobato

CONSILP 1/7/95

Aumento CCNL

CONSILP 1/7/97

Salario conglobato

CONSILP 1/1/97

AUMENTO

ANISAP

Salario conglobato

ANISAP 1/7/97

Quadri fascia A
2.135.394
85.000
2.220.394
40.000
2.260.394
Quadri fascia B
2.135.394
85.000
2.220.394
40.000
2.260.394
Quadri fascia C
2.135.394
85.000
2.220.394
40.000
2.260.394
I° Livello
2.135.394
85.000
2.220.394
35.000
2.255.394
II Livello
1.850.408
75.000
1.925.408
40.000
1.965.408
III° Livello
1.704.328
70.000
1.774.328
30.000
1.804.328
IV° Livello S.
1.664.390
65.000
1.729.390
25.000
1.754.390
IV° Livello
1.612.030
60.000
1.672.030
30.000
1.702.030
V° Livello
1.507.007
55.000
1.562.007
15.000
1.577.007

In questa prima fase, le Parti infine convengono di avviare, contestualmente alla data di decorrenza 1/7/1997 il processo di ricostituzione della struttura del Salario operando, a tale fine, attraverso lo scorporo dal “Salario globale ANISAP” del montante economico corrispondente alla contingenza prevista dal CCNL “Terziario” del 3/11/1994 determinando così la Paga Base ANISAP all’1/7/1997 nonchè la nuova struttura della Busta Paga, come risulta dalla specifica Tabella 8.

TABELLA 8

LIVELLO
Paga Base
ANISAP 1/7/1997
Indennità di
Contingenza 1/7/97
Indennità di
Funzione
T.E.P.
SCATTI
ANZIANITA’
Quadri fascia A
1.214.086
1.046.038
250.000
Quadri fascia B
1.214.086
1.046.038
250.000
Quadri fascia C
1.214.086
1.046.038
I° LIVELLO
1.214.616
1.040.778
II° LIVELLO
934.268
1.031.140
III° LIVELLO
782.166
1.022.162
IV° LIVELLO super
739.364
1.015.026
IV° LIVELLO
687.004
1.015.026
V° LIVELLO
566.388
1.010.619
VI° LIVELLO
754.514
1.006.395
VII° LIVELLO
655.986
1.002.045

II Fase

Le parti, in questa seconda fase convengono di completare l’armonizzazione contrattuale operando il recupero del differenziale economico derivante dalla applicazione della paga base prevista dal “CCNL TERZIARIO” del 3/11/94.

Al riguardo, tenuto conto che in conseguenza a quanto definito nella precedente fase, il differenziale economico da recuperare è solo quello risultante tra la differenza della PAGA BASE prevista ai vari livelli del CCNL sopra richiamato rispetto ai corrispondenti livelli di cui alla PAGA BASE ANISAP, le parti, visto l’entità dei differenziali economici da recuperare ed in coerenza con quanto dichiarato in Premessa al presente accordo, hanno concordato che il completamento di equiparazione del trattamento economico al CCNL del TERZIARIO” avvenga con i tempi e le modalità di cui alle Tabelle 9 e 10 sotto riportate.


TABELLA 9

livelli
paga base

07/97

Anisap

aumento da

CCNL

terziario

01/98

aumento da

CCNL terziario 07/98

paga base

07/98

Anisap

paga base

CCNL terziario 07/98

differenziale da recuperare
quota recupero 01/99
quota recupero 07/99
quota recupero 01/2000
quota recupero 07/2000
differenziale recuperato
Quadri fascia A
1.214.086
95.486
104.167
1.413.739
1.814.620
400.881
100.220
100.220
100.220
100.220
400.881
Quadri fascia B
1.214.086
95.486
104.167
1.413.739
1.814.620
400.881
100.220
100.220
100.220
100.220
400.881
Quadri fascia C
1.214.086
95.486
104.167
1.413.739
1.814.620
400.881
100.220
100.220
100.220
100.220
400.881
I° LIVELLO
1.214.616
86.014
93.833
1.394.463
1.634.608
240.145
60.036
60.036
60.036
60.036
240.145
II° LIVELLO
934.268
74.403
81.167
1.089.838
1.413.952
324.114
81.029
81.029
81.029
81.029
324.114
III° LIVELLO
782.166
63.594
69.375
915.135
1.208.536
293.401
73.350
73.350
73.350
73.350
293.401
IV° LIVELLO Super
739.364
55.000
60.000
854.364
1.045.221
190.857
47.714
47.714
47.714
47.714
190.857
IV° LIVELLO
739.364
55.000
60.000
854.364
1.045.221
190.857
47.714
47.714
47.714
47.714
190.857
V° LIVELLO
687.004
49.691
54.208
790.903
944.328
153.425
38.356
38.356
38.356
38.356
153.425
VI° LIVELLO
754.514
44.611
48.667
847.792
847.792
-
-
-
-
-
-
VII° LIVELLO
655.986
38.194
41.667
735.847
735.847
-
-
-
-
-
-

Pertanto i nuovi minimi di riallineamento (paga base) con le relative decorrenze saranno quelli riportati nella Tabella 10.

TABELLA 10

livelli
paga base

07/97

paga base

01/98

paga base

07/98

paga base

01/99

paga base

07/99

paga base

01/2000

paga base

07/2000

Quadri fascia A
1.214.086
1.309.572
1.413.739
1.513.959
1.614.180
1.714.400
1.814.620
Quadri fascia B
1.214.086
1.309.572
1.413.739
1.513.959
1.614.180
1.714.400
1.814.620
Quadri fascia C
1.214.086
1.309.572
1.413.739
1.513.959
1.614.180
1.714.400
1.814.620
I° LIVELLO
1.214.616
1.300.630
1.394.463
1.454.499
1.514.536
1.574.572
1.634.608
II° LIVELLO
934.268
1.008.671
1.089.838
1.170.867
1.251.895
1.332.924
1.413.952
III° LIVELLO
782.166
845.760
915.135
988.485
1.061.836
1.135.186
1.208.536
IV° LIVELLO Super
739.364
794.364
854.364
902.078
949.793
997.507
1.045.221
IV° LIVELLO
739.364
794.364
854.364
902.078
949.793
997.507
1.045.221
V° LIVELLO
687.004
736.695
790.903
829.259
867.616
905.972
944.328
VI° LIVELLO
754.514
799.125
847.792
847.792
847.792
847.792
847.792
VII° LIVELLO
655.986
694.180
735.847
735.847
735.847
735.847
735.847

Eventuali futuri aumenti economici derivanti dal rinnovo del CCNL “ Terziario” dovranno essere riconosciuti in aggiunta alla paga base della sopra indicata Tabella 10.


C) COMPENSO MINIMO PER LA PRESTAZIONE DI COLLABORAZIONE

Con riferimento ai temi/istituti riportati alla lettera A (COLLABORAZIONI) del precedente art. 7 (MERCATO DEL LAVORO), le parti hanno convenuto di definire il compenso minimo orario spettante ai “collaboratori” .

In tale ambito (ad eccezione del profilo professionale “INFERMIERE” di cui al D.M. 14/9/94 n. 739 in quanto regolato dalle tariffe definite dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri) il suddetto “compenso minimo”, il suo aggiornamento e le modalità di erogazione saranno quelle risultanti alle successive lettere C1) C2) C3) C4).

      C.1 Collaborazioni Coordinate e Continuative temporanee

      Per tale rapporto il compenso minimo per la collaborazione professionale sarà pari a Lire 25.000 (venticinquemila) per ogni ora di prestazione.

      C.2 Collaborazioni Coordinate e Continuative in esclusiva

      Per tale rapporto il compenso minimo per la collaborazione professionale sarà pari a Lire 23.000 (ventitremila) per ogni ora di prestazione.

      C.3 Aggiornamento compenso minimo

      Ove nell’arco di durata del presente accordo non si verificassero le condizioni richiamate al precedente art. 7 lettera A5), relative a eventuali direttive su “TARIFFARI”, il “compenso minimo” per le prestazioni professionali dei collaboratori sarà aggiornato contestualmente agli aumenti salariali derivanti dal “CCNL del Terziario” e corrispondenti agli incrementi che saranno previsti a favore delle figure professionali inquadrate al 2° livello della Classificazione.

      In tale caso il calcolo per determinare l’incremento economico da aggiungere al “compenso minimo”, come sopra determinato alle lettere C1) C2), sarà il seguente: il valore dell’incremento economico mensile riferito al 2° livello della Classificazione del “CCNL TERZIARIO” viene moltiplicato per 17 e la somma derivante divisa per 12. Il risultato prodotto dalle due operazioni viene maggiorato del 30%. La somma derivante da questa terza operazione viene divisa per 168 e costituisce il risultato finale.

      Il valore del risultato finale viene aggiunto al compenso minimo predeterminato e la somma risultante ne determinerà l’aggiornamento.

      C.4 Modalità di erogazione

      Le competenze relative alle ore prestate dovranno essere liquidate mensilmente e comunque in tempo utile per consentire al collaboratore di far fronte agli obblighi contributivi e fiscali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Per quanto riguarda la parte economica relativa al presente accordo e le relative decorrenze, si precisa ulteriormente che fino alla data del 30/6/97 dovranno essere riconosciuti gli adeguamenti economici derivanti dal rinnovo del CCNL Studi Professionali Consilp, con la sola esclusione della 2° rata “una tantum” con scadenza 1/10/97.

ART. 11

DECORRENZA E DURATA


Il presente accordo entra il vigore dal 1/7/97 salvo le diverse decorrenze espressamente previste e scadrà il 30/6/2001.

Al riguardo e con riferimento a quanto definito in premessa in tema di Relazioni Sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi 3 (tre) mesi prima della sua scadenza per esaminare l’avvio e le modalità di trattativa per l’esercizio del secondo livello di contrattazione.


ART. 12

ARCHIVIO CONTRATTI


In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della Contrattazione Collettiva ed ai sensi dell’art. 17 della Legge 963/88, le parti contraenti il presente accordo si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) - ARCHIVIO CONTRATTI - V.le Davide Lubin Roma, copia, del presente accordo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti, considerato il valore nazionale delle soluzioni raggiunte con il presente accordo, dichiarano il comune giudizio sull’opportunità che esso venga riconfermato nella sede del Ministero del Lavoro.

Le parti, infine, confermano che per tutti gli istituti contrattuali non riportati nel presente testo di accordo si farà riferimento al CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 3/11/94.