19/12/1996 ore: 2:00

STUDI PROFESSIONALI Cipa, Ipotesi CCNL parte economica 19/12/1996

Contenuti associati

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI CIPA



Tra le parti così costituite:

= CIPA - Confederazione Italiana Professionisti e Artisti;
= FILCAMS CGIL
= FISASCAT CISL
= UILTuCS UIL
si addiviene alla seguente ipotesi di rinnovo del CCNL scaduto il 30 settembre 1995 e sottoscritto il 10 dicembre 1992.
Per la parte economica si stabilisce quanto segue:
= le parti per la vigenza del presente CCNL riconoscono un aumento retributivo che a regime risulta dei seguenti importi:
1° livello = lire 340.000=
2° livello = lire 300.000=
3° livello = lire 280.000=
4° livello super = lire 260.000=
4° livello = lire 240.000=
5° livello = lire 220.000=
Tale aumento sarà strutturato con aumenti lordi mensili e con le decorrenze così definite:
livelli
al 1/1/97
al 1/1/98
al 1/7/98
al 1/1/99
1° livello
85.000
85.000
85.000
85.000
2° livello
75.000
75.000
75.000
75.000
3° livello
70.000
70.000
70.000
70.000
4° livello super
65.000
65.000
65.000
65.000
4° livello
60.000
60.000
60.000
60.000
5° livello
55.000
55.000
55.000
55.000
Le parti convengono che l’elemento economico di secondo livello è stato considerato negli aumenti tabellari di cui sopra ed è quindi da valere per la vigenza del presente CCNL esaustivo fino alla sua scadenza.
Qualora entro il periodo di vigenza del presente CCNL le parti addivenissero alla costituzione di un fondo di previdenza integrativa, la maturazione della contribuzione a carico del datore di lavoro al predetto fondo, decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del presente CCNL, secondo quanto le parti abbiano a convenire in sede di rinnovo contrattuale.
Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti durante il periodo di carenza contrattuale, degli aumenti, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi suindicati, fatta eccezione per quelli di merito e per quelli espressamente dichiarati non assorbibili.

= UNA TANTUM - Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo sarà corrisposta una indennità una tantum così ripartita tra i diversi livelli:
1° livello = lire 700.000=
2° livello = lire 650.000=
3° livello = lire 600.000=
4° livello super = lire 570.000=
4° livello = lire 530.000=
5° livello = lire 500.000=
suddivisa mensilmente o per frazione di mese superiore ai 15 giorni in relazione alla presenza in servizio nel periodo primo ottobre 1995/31 dicembre 1996 (mesi 15).
Detta indennità forfettaria una tantum non sarà utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali e sarà corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi alle date del marzo 1997 e ottobre 1997 (periodo di paga in corso).
Detta indennità sarà proporzionalmente ridotta in rapporto all’orario effettivo di lavoro prestato (part-time) ed in percentuale per gli apprendisti.
Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti durante il periodo di carenza contrattuale, degli importi a copertura di detto periodo di vacanza, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi suindicati.
= Il presente CCNL avrà vigenza fino al 30 settembre 1999.
Le parti si impegnano a definire la stesura sia della ipotesi di accordo che precede, sia della parte normativa, da raccordare peraltro in un unico contesto inscindibile, entro il 28 febbraio 1997, secondo gli schemi sino ad oggi individuati di comune accordo in fase di trattativa e con riferimento al CCNL scaduto per le parti non modificate.
Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 19 dicembre 1996, alle ore 20.15.


SEGUONO FIRME