6/3/2007 ore: 12:18

Colf: parte il nuovo contratto

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    martedì 6 marzo 2007

    Pagina 16 - La Previdenza



    DAL 1° MARZO

    Colf: parte il nuovo contratto
      Cambiano l’orario di lavoro e la retribuzione mensile



      di Massimo Belmonte


      MILANO

      A DISTANZA di circa due anni dalla sua scadenza è stato siglato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati e le rappresentanze dei datori di lavoro il contratto collettivo nazione di lavoro dei lavoratori domestici. L’intesa, che entra in vigore il 1° marzo regola, così, il rapporto di oltre un milione di lavoratori, in maggioranza donne. Le novità sono importanti e riguarderanno, tra l’altro, la nuova classificazione delle mansioni ed i compiti affidati alle assistenti familiari. Come per tutti i contratti che si rispettano, ci sono, poi, novità anche in materia di orario di lavoro ed un aumento dei livelli retributivi, che è però del tutto teorico, visto che nel settore conta molto più l’accordo tra datore di lavoro e colf rispetto ai minimi contrattuali.
        SECONDO IL NUOVO contratto i domestici sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi (uno normale e l’altro super). Ecco i livelli: livello A. Sono inquadrati i collaboratori generici, non addetti all’assistenza di persone, come avviene, ad esempio, per la colf che svolge mansioni relative alla pulizia della casa o di aiuto in cucina. Nel livello super vanno, invece, inquadrate le colf che danno compagnia a persone autosufficienti senza effettuare alcuna prestazione di lavoro e le baby sitter. Livello B: appartengono a questo livello i collaboratori familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni come, la collaboratrice generica polifunzionale, con più di 12 mesi di anzianità, che svolge mansioni di pulizia e riassetto della casa o di addetto alla cucina. Nel parametro super rientrano gli assistenti a persone autosufficienti (anziani o bambini), ivi comprese le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello C: Sono inquadrati in C i collaboratori famigliari che, in possesso di specifiche conoscenze di base sia teoriche che tecniche, operano con totale autonomia e responsabilità. Nel parametro super è invece inquadrato l’assistente di persone non autosufficienti (senza formazione specifica), che svolge anche le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello D: appartengono a questo livello i collaboratori familiari con specifici requisiti professionali che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento (maggiordomo, capo cuoco, ecc..) Nel parametro super sono inquadrati gli assistenti a persone non autosufficienti (con specifica formazione).
          LA PAGA DEL LAVORO domestico è concordata tra le parti e, quindi, non c’è alcun limite massimo. Il contratto, però, prevede un minimo al di sotto del quale non si può andare ed entra in vigore dal 1° marzo 2007. Le retribuzioni sono state adeguate ai correnti valori di mercato. In particolare la nuova classificazione è divisa in 4 livelli: dove al più basso è collocato l’addetto alle pulizie che avrà un incremento complessivo, diviso in due «tranches», di 116 euro mentre alla ex categoria 2, ora trasformata in B, che prevede il collaboratore familiare polifunzionale vedrà la busta paga aumentare di 186,00 euro. Se la paga globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 è inferiore ai minimi indicati in tabella, si deve pagare la differenza: il 50% di essa da marzo 2007, il restante 50% da gennaio 2008.



            LA GUIDA

            Diritti e doveri dei collaboratori domestici IL NUOVO contratto di lavoro delle colf oltre ad aver stabilito inquadramenti e tabelle stipendiali, ha anche fissato altri principi: eccoli in breve. Eccone alcuni.

            Il lavoratore domestico ammalato deve comunicare l’assenza «entro l’orario di inizio» del lavoro. Poi, entro i due giorni successivi deve presentare il certificato medico al datore di lavoro, trenne nel caso di convivenza. Per la durata della malattia il lavoratore conserva il posto di lavoro e a una retribuzione ridotta: la conservazione del posto spetta per 10 giorni di calendario in presenza di sei mesi di anzianità, per 45 giorni oltre i sei mesi e fino a due anni e per 180 giorni per anzianità superiore ai due anni. Il datore di lavoro deve pagare la retribuzione, rispettivamente, per 8, 10 e 15 giorni, in misura pari alla metà della paga normale per i primi tre giorni ed alla paga normale per i giorni successivi. Le dimissioni dovranno essere comunicate in forma scritta.

            SONO STATI inoltre definiti gli importi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori per attivare gli strumenti della bilateralità e poter, finalmente, rendere operativa nei prossimi mesi la cassa malattia ed il fondo previdenziale complementare. Questo fondo prevedrà un contributo a carico del datore di lavoro dell’un per cento e dello 0,55 per cento a carico del lavoratore della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Per quanto riguarda l’orario di lavoro dei conviventi resta invariato a 54 ore; l’orario di lavoro dei non conviventi diminuisce da 44 a 40 ore settimanali; è stato, poi, introdotto un orario ridotto fino a 30 ore settimanali per i conviventi inquadrati al livello C, B, e BS nonché i lavoratori studenti fino a 40 anni di età. Ai lavoratori spetta per ogni anno di lavoro la quota annuale del trattamento di fine rapporto. La somma maturata ogni anno viene pagata al termine della prestazione e va calcolata su tutta la retribuzione annua divisa per 13,5.
            M. B.