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Trattativa rinnovo CCNL Colf - 1 febbraio e 28 aprile 2006 - Posizione associazioni datoriali

Contenuti associati

Posizione FIDALDO/DOMINA presentata nelle trattative del 1 febbraio 28 aprile 2006

FIDALDO / DOMINA
PROPOSTA DI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE, NORMATIVO E TABELLARE, PER IL RINNOVO DEL CCNL DEL LAVORO DOMESTICO


Le allegate tabelle, unitamente alle note sotto riportate, costituiscono una proposta organica di adeguamento delle retribuzioni su basi di reale compatibilità economica e sociale, con le connesse indispensabili modifiche delle normative contrattuali inerenti la retribuzione e materie connesse. Gli adeguamenti e le modifiche di cui sopra costituiscono un tutto organico ed inscindibile, nell’ambito della presente proposta, salvo eventuali marginali modifiche che potranno essere concordate, ferma restando in ogni caso la sostanza dei punti sotto elencati, che devono tutti intendersi come necessari per il mantenimento dell’equilibrio della organica modifica del CCNL proposta.

1.La retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura mensile.
    La retribuzione oraria di tutti i lavoratori, anche ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina applicando all’importo complessivo mensile, ottenuto sommando i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e quelli ad personam, nonché altri eventuali compensi a livello individuale, i seguenti divisori fissi:
    a)per i lavoratori conviventi : 234;
    b)per i lavoratori non conviventi: 190.
    L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle contrattualmente dovute.

Nota:tutte le normative contrattuali dovranno essere adeguate a tale nuova previsione.

2.Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL i minimi retributivi, determinati contabilmente su base mensile, come precisato al punto precedente, sono i seguenti:
categorie
Lav. conviventi
Lav. non conv.
Ass.nott•(+15%)
Pres.nott.(+15%)
Param.
IV
500,00
650,00
/
575,00
100
IV Extra
525,00
682,50
/
603,75
105
III
650,00
845,00
747,50
/
130
III Extra
675,00
877,50
776,25
/
135
II
750,00
975,00
862,50
/
150
II Extra
775,00
1.007,50
891,25
/
155
I
900,00
1.170,00
1.035,00
/
180
I Extra
925,00
1.202,50
1.063,75
/
185

3.Le differenze fra le nuove tabelle e quelle in vigore precedentemente al rinnovo del CCNL, saranno azzerate mediante la corresponsione delle suddette differenze, in tranches uguali nell’arco delle vigenza contrattuale:
    a)+ 25% della differenza, dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL;
    b)Ulteriore 25% delle differenze, dopo 1 anno dalla suddetta data (dall’inizio del l3°mese);
    c)Ulteriore 25% delle differenze, dopo 2 anni dalla suddetta data (dall’inizio del 25° mese);
    d)Il resto delle differenze (25%), dopo 3 anni dalla suddetta data (dall’inizio del 37°mese).

4.Le tranches di aumento di cui al punto precedente potranno essere riassorbite dalle eccedenze, rispetto alla retribuzione tabellare, corrisposte, comunque denominate, con esclusione degli aumenti periodici.

5.Resta confermato il testo della nostra proposta di modifica degli artt. 10, 11 e 12, relativi alla classificazione
Note a verbale: Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente.
Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona e alla vita di relazione.
La formazione del personale, laddove prevista, si intende conseguita quando il soggetto sia provvisto di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione (conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione di durata minima di 800 ore).

6. Il rapporto a tempo parziale per i lavoratori conviventi sarà ammissibile solo nei seguenti casi:
    1. lavoratori frequentanti un corso di studio al termine del quale viene conseguito un titolo I riconosciuto dallo Stato o da altri Enti pubblici;
    2. coesistenza di altro rapporto di lavoro (anch’esso a tempo parziale) in capo al lavoratore;
    3. situazioni riconducibili a fattori soggettivi del d.d.L (da indicare analiticamente)
    4. e simili.

    Nel caso di cui al precedente punto b) il lavoratore non potrà cumulare orario di lavoro complessivamente superiori ai limiti di cui all’art 17.

      Nota: l’art. 8 CCNL viene abrogato.

    7.Le retribuzioni dei lavoratori conviventi a tempo parziale saranno di base le stesse di quelli a tempo pieno, con ragguaglio proporzionale agli orari di lavoro concordati, nelle fasce di orario e con le maggiorazioni percentuali della retribuzione sotto indicate:
      • da 44 a 36 ore settimanali: 10% (esempio: retribuzione III liv., per 44 ore (orario massimo): € 650/54*44 + 10% = € 582,59;
      • da 35 a 28 ore settimanali: 15% (esempio: retribuzione III liv., per 32 ore (orario medio): € 650/54*32 + 15% = €442,96;
      • da 27 a 20 ore settimanali: 20% (esempio: retribuzione III liv., per 20 ore:(orario minimo): € 650/54*20 + 20% = € 288,88.

    8.Le retribuzioni dei lavoratori non conviventi si riferiscono, nei valori indicati in tabella, ai lavoratori con orari lunghi. Le retribuzioni saranno maggiorate, per tener conto della maggiore penosità del lavoro a tempo parziale, con le seguenti aliquote:
    I.per gli orari settimanali compresi fra 44 e 32 ore:0%;
    Il.per gli orari settimanali compresi fra 31 e 20 ore:10%;
    III.per gli orari settimanali compresi fra 19 e 10 ore:15%;
    IV.per gli orari settimanali inferiori a 10 ore:20%.

    9.L’art. 34 CCNL è abrogato, salvo che per la parte che si riferisce all’incremento dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, quest’ultima fino al conseguimento delle modifiche normative indicate alla nota 2, come previsto alla nota 3. E’ abrogato anche l’art. 41 ed eliminato l’ultimo alinea dell’art. 31.
    10.In luogo del meccanismo di rivalutazione delle retribuzioni precedentemente previsto all’art. 34, verrà adottata una procedura derivata dall’accordo 23/7/93, elevando la durata del CCNL a 4 anni e quella della parte economica a 2 anni. Resteranno in ogni caso fermi i valori delle tranches di allineamento alle nuove tabelle retributive, così come previsto al punto 3, e pertanto per il primo biennio gli aumenti derivanti dai rinnovi economici saranno calcolati sulle tabelle in vigore precedentemente al presente rinnovo. A partire dal primo rinnovo quadriennale, gli aumenti in percentuale saranno calcolati sulle nuove tabelle comprensive delle tranches di allineamento di cui al punto 3.

    11.L’art. 33 è così modificato:
      1.A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento, a titolo di scatto di anzianità, delle seguenti misure mensili:
    categorie
    Lav. conviventi
    Lav. non conv.
    Ass.nott•(+15%)
    Pres.nott.(+15%)
    Param.
    IV
    20,00
    26,00
    /
    23,00
    100
    IV Extra
    21,00
    27,30
    /
    24,15
    105
    III
    26,00
    33,80
    29,90
    /
    130
    III Extra
    27,00
    35,10
    31,05
    /
    135
    II
    30,00
    39,00
    34,50
    /
    150
    II Extra
    31,00
    40,30
    35,65
    /
    155
    I
    36,00
    46,80
    41,40
    /
    180
    I Extra
    37,00
    48,10
    42,55
    /
    185
      2.Il numero massimo di bienni è fissato in 7.
      3.In occasione del nuovo scatto l’importo di tutti gli scatti maturati è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo, secondo la categoria di appartenenza alla fine del mese precedente quello di decorrenza del nuovo scatto, senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
      4.L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
      5.Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
      6.Gli scatti maturati dal 1/8/1992 alla data di entrata in vigore del presente CCNL non saranno assorbibili dalle eccedenze rispetto alle tabelle minime del CCNL, comunque denominate.

    12.inserire lo
      Art. 47 bis: il presente CCNL costituisce un insieme di norme, inscindibili l’una dall’altra, complessivamente più favorevoli al lavoratore rispetto a quelle precedenti.

    13.Art. 17.
      Aggiungere la seguente
      Nota a verbale: Le parti riconoscono non applicabile alla categoria dei lavoratori domestici conviventi la disciplina di cui all’art; 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n° 66, sulla base di quanto
      previsto all’art. 17, 5°comma, lett. b) del suddetto D.Lgs.

    14.Vengono respinte in toto le seguenti richieste delle OO.SS.:
      a)Riduzione orario di lavoro, rispettivamente, a 48 e 40 ore
      b)Monte ore per il lavoro straordinario;
      c)Maternità: aumento del periodo di preavviso in caso di recesso del d.d.l. ed integrazione al 100% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria;
      d)Incremento delle percentuali retributive per la malattia;
      e)Trasferimento, limitatamente alla corresponsione dell’indennità di preavviso, ammessa solo in caso di mancato preavviso;
      f)Trasferta, in toto;
      g)Premio ferie;
      h)Elevazione dei periodi di preavviso.

    Restano da definire le parti accoglibili delle altre richieste avanzate.

    Rielaborare il testo del CCNL in modo funzionale ad una migliore comprensione dello stesso, modificando in particolare la composizione della Commissione di cui all’art. 43, per le finalità di cui all’ultimo comma di tale articolo.

    Note:
    1.A norma del D.P.R. 917/86 (T U1R.), art. 51, comma 2 lett.c) e comma 4, lett.c) la somministrazione del vitto da parte del datore di lavoro non concorre a formare il reddito (e quindi non fa parte della retribuzione in senso tecnico), mentre l’alloggio concorre a formare il reddito, per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell “alloggio stesso, per il 30% del proprio valore.

    2.Dalla nota precedente consegue che la disciplina legale in vigore per il lavoro domestico (art.
      2242—1°co. C.C., Legge 2 aprile 1958, n°339, D.P.R. 31 dicembre 1971, n° 1403 e quant “altro) risulta superata per la parte che attiene alla considerazione del vitto ed alloggio come retribuzione. Tali leggi dovrebbero essere modificate nel senso di cui sopra, con il risultato della detassazione completa del vitto e parziale (70%) dell“alloggio, con favorevoli ricadute per i lavoratori che oggi sono costretti a pagare le tasse sui predetti elementi, considerati impropriamente retributivi, a causa di norme di legge ormai superate. Qualora non si riuscisse a conseguire la modifica della Legge, potrebbe anche essere ritenuta sufficiente, in proposito, una norma regolamentare (circolare del Ministero del Lavoro o del Ministero delle Finanze) che prendesse atto di quanto sopra esposto e disponesse di conseguenza. L “attività tendente all “ottenimento di quanto sopra dovrebbe essere gestita di comune accordo e congiuntamente dalle Associazioni datoriali e dalle OO.SS. di settore;

    3.nelle more dell“ottenimento di quanto sopra potrebbe essere mantenuta temporaneamente in vigore la norma relativa all“incidenza sugli istituti contrattuali della retribuzione in natura (con gli aumenti annuali ex-art. 34 CCNL). Tale incidenza dovrebbe essere definita temporanea fin dall“inizio dell“entrata in vigore della relativa norma, prevedendo fin d’ora, per allora, l’abrogazione del punto 5) dei chiarimenti a verbale.