15/11/2005 ore: 0:00

Trattativa rinnovo CCNL Colf 15 novembre 2005 - Posizione associazioni datoriali

Contenuti associati

Incontro 15 novembre 2005
Osservazioni di FIDALDO e DOMINA su tutti gli articoli citati e rivisitati nella piattaforma


La piattaforma:
Art. 1 SFERA DI APPLICAZIONE
Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare (aggiungere: e delle convivenze familiarrmente strutturate), tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana (sopprimere: “fatte salve le eventuali normative emanate dalle autorità competenti”).
      FIDALDO/DOMINA: Concordiamo con quanto proposto.
    La piattaforma:
    Art. 4DOCUMENTI DI LAVORO
    Sopprimere: la tessera sanitaria ed adeguare alla nuova normativa vigente (verificare disposizioni Regionali)

      FIDALDO/DOMINA:Concordiamo con quanto proposto.
    La piattaforma:
    Art. 5 ASSUNZIONE
    L’assunzione del lavoratore avviene (sopprimere: direttamente) ai sensi di legge

      FIDALDO/DOMINA:Concordiamo con quanto proposto
    La piattaforma:
    Art. 7 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
    Sostituirlo con il seguente:
    L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni giustificatrici.
    La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
    Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, comprese le eventuali proroghe, ai tre anni.
    A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
    - per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
    - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero,
    - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
    - per sostituire lavoratori in ferie;
    - per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
    Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro.
      FIDALDO/DOMINA: In linea di massima concordiamo con la proposta.
    Sotto il profilo tecnico questa deve però essere modificata con riferimento alla frase “comprese eventuali proroghe”, che deve essere sostituita con la dicitura “compresa l’eventuale proroga”, in ragione del fatto che la normativa prevede la possibilità di introdurre una unica proroga alla durata inizialmente stabilita (art. 4, D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368).
    Al 4° comma riteniamo opportuno aggiungere, dopo le parole “A titolo”, la parola “meramente”.


    La piattaforma:
    Aggiungere Art. 8 –bis LAVORO RIPARTITO
    E’ consentita l’assunzione di due lavoratori che si obbligano in solido all’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, restando ciascuno personalmente e direttamente responsabile del suo adempimento.
    Il contratto di lavoro ripartito va stipulato in forma scritta; nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro. Il trattamento economico e normativo di ciascun lavoratore è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
    Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all’orario di lavoro di ciascuno.
    Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano, nel caso in cui l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere per intero l’obbligazione lavorativa, la trasformazione del contratto con quest’ultimo in un normale contratto di lavoro domestico.
    Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa si applicano le norme di legge.
      FIDALDO/DOMINA: Per parte nostra proponiamo la seguente formulazione, aderente alla norma di legge e più consona alla realtà del settore:
      Articolo 8 bis – Lavoro ripartito
      È consentita l’assunzione di due lavoratori che si assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.
      Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
      Il contratto di lavoro ripartito va stipulato in forma scritta e nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori.
      Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti, i lavoratori hanno facoltà di determinare discrezionalmente ed in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell’impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all’altro obbligato.
      Il trattamento economico e normativo di ciascun lavoratore è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
      Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
      Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.


    La piattaforma:
    Art. 10 – Categoria dei lavoratori
    Art. 11 – Mansioni plurime
    Art. 12 – Passaggio dalla terza alla seconda categoria
      FIDALDO/DOMINA: Vedasi risposta già consegnata nel precedente incontro

    La piattaforma:
    Aggiungere
    Art. 13 – bis PRESTAZIONI ASSISTENZIALI NOTTURNE
    Al personale appartenente alla categoria B adibito a prestazioni assistenziali notturne, qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, sarà corrisposta, in base alle mansioni svolte, la retribuzione prevista dalle tabella B allegata al presente contratto, relativa alla posizione economica di inquadramento, aumentata del 15 %, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17 e, per il personale non convivente, l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.
    Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

    FIDALDO/DOMINA: Questo articolo deve essere rivisto nell’ottica di una diversa impostazione dell’art. 10, riguardante la classificazione dei lavoratori.
    Da parte nostra siamo disponibili a discutere su una diversa parametrazione nel caso in cui le prestazioni di assistenza vengano rese in orario notturno.
    A tal proposito dovrà essere riformulato l’art. 17 laddove non precisa il trattamento nel caso in cui le prestazioni notturne siano contrattualmente previste.
      La piattaforma:
      Art. 17, comma 1 ORARIO DI LAVORO
      La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:
      - 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 48 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
      - 8 ore giornaliere, non consecutive, distribuite su 5 oppure 6 giorni, contenute in un massimo di 40 ore settimanali, per i lavoratori non conviventi.

      FIDALDO/DOMINA: Riteniamo necessario premettere che il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, sulla regolamentazione dell’orario di lavoro, all’art. 17, comma 5, esclude esplicitamente dalla nuova disciplina la “manodopera familiare”. La pretesa quindi di rispettare il limite delle 48 ore per i conviventi e di 40 ore per i non conviventi è assolutamente fuori luogo e inaccettabile.
      La nostra controproposta sarebbe quella di introdurre 4 standard di orario di lavoro in luogo dei 2 attuali.
      Art. 17 – Orario di lavoro.
      La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:
      1)Lavoratori conviventi (a tempo pieno): 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali. La riduzione di un’ora rispetto all’orario di 55 ore settimanali, in vigore fino al 31 dicembre 2001, sarà settimanale, salvo diverso accordo fra le parti;
      2)Lavoratori conviventi a tempo parziale. E’ ammessa la stipula di contratti di lavoro a tempo parziale per i lavoratori conviventi, in una fascia compresa fra 40 e 12 ore settimanali, nei seguenti casi:
      a)lavoratori, di età compresa fra 16 e 30 anni (ovvero fino a 40 anni nel caso di frequenza di corsi di laurea), frequentanti corsi di studio al termine dei quali venga conseguito un titolo di studio riconosciuto dallo Stato, ovvero da Enti pubblici;
      b)coesistenza in capo al lavoratore di altro rapporto di lavoro (non convivente a tempo parziale);
      c)situazioni riconducibili a motivati fattori soggettivi del datore di lavoro;
        In tutti i casi sopra elencati, al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione in natura, oltre alla retribuzione in denaro come da tabella ………;
      3)lavoratori non conviventi (a tempo pieno): 44 ore settimanali, distribuite:
      a) su 5 giorni, con un massimo di 9 ore giornaliere non consecutive;
      b)su 6 giorni, con un massimo di 8 ore giornaliere non consecutive;
      4)lavoratori non conviventi a tempo parziale: a questi lavoratori sarà corrisposta la retribuzione oraria di cui a tabella ………, per le ore risultanti dal contratto individuale di lavoro. La retribuzione oraria di cui a tabella ……… è comprensiva di una maggiorazione percentuale a scaglioni crescenti in funzione della riduzione di orario rispetto all’orario del tempo pieno (44 ore, di cui al punto 3).

      Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. E' consentito il recupero consensuale ed a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di due ore giornaliere.
      L'orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al 1° comma, nei confronti del personale a servizio intero; nel caso di servizio ridotto o ad ore rapporto a tempo parziale, sarà concordato fra le parti.
      Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti articoli 12 e 13 ed escluso il richiamo alla Tabella B contenuto nell'art. 13, è considerato lavoro notturno quello, non contrattualmente previsto per i rapporti di cui all’art. 13 bis, prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, con la maggiorazione prevista dal successivo art. 18.
      Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
      Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti e non retribuito.
      Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, una indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell'orario di lavoro.
      Resta fermo, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall'accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973 n. 304.
      Eliminare l’art. 8 – Assunzione lavoratori studenti.


      La piattaforma:
      Art. 18 LAVORO STRAORDINARIO
      Aggiungere il seguente comma: Il lavoratore non può prestare più di 250 ore di lavoro straordinario nell’arco di un anno.
      Aggiungere istituzione banca ore

      FIDALDO/DOMINA: Siamo contrari circa l’introduzione di un massimale annuo di ore straordinarie, in considerazione del fatto che questa disposizione è stata introdotta nella gran parte dei contratti collettivi al solo scopo di incrementare l’occupazione; non ci sembra quindi che possa interessare il nostro settore, laddove un limite alle ore straordinarie non rappresenterebbe certamente un incentivo a occupare altre persone.
      Non possiamo assolutamente prendere in considerazione il concetto di “banca ore”, che porterebbe ad una complicazione contabile, insostenibile a livello familiare.

      La piattaforma:
      Art. 25 TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
      Aggiungere il seguente periodo all’ultimo comma: Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci e improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta.
      Aggiungere il seguente comma : In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dal presente contratto per il caso di licenziamento e non è tenuta al preavviso. Qualora il datore di lavoro intenda recedere dal rapporto entro i tre mesi successivi al termine del periodo di astensione dal lavoro della lavoratrice, dovrà concedere un preavviso di 90 giorni di calendario.
      Aggiungere il seguente comma: Durante il periodo di astensione obbligatoria il datore di lavoro integrerà l’indennità di maternità a carico dell’ INPS, sino al raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto.

      FIDALDO/DOMINA: Le modifiche proposte nella piattaforma a proposito di questo articolo si possono considerare articolate su quattro punti:
      1)Sull’aggiunta all’ultimo comma della precisazione che le dimissioni sono inefficaci se non comunicate per iscritto, siamo d’accordo, fatta salva la precisazione che “le assenze non giustificate entro il terzo giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare dimissioni del lavoratore”.
      2)Anche sulla precisazione circa il diritto alle indennità previste in caso di licenziamento nell’ipotesi di dimissioni volontarie, concordiamo;
      3)Non è accettabile il prolungamento del preavviso (90 gg) in caso di licenziamento dopo il periodo di astensione, soprattutto nell’ipotesi di convivenza, in quanto, tra l’altro, comporterebbe problemi alloggiativi. Si potrà parlare di una indennità economica a carico degli Enti bilaterali (Cassa Colf) e da concordare tra le parti sociali, quando gli Enti funzioneranno;
      4)Anche sulla richiesta di integrazione della retribuzione, si dovrebbe rimettere il tutto agli Enti, non appena questi saranno funzionanti.

      La piattaforma:
      Art. 26 TUTELA DEL LAVORO MINORILE
      Sostituirlo con il seguente.
      Non è ammessa l’assunzione nei servizi familiari di bambini, minori degli anni 15.
      E’ammessa l’assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, purchè sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.
      E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne nei casi di forza maggiore.
      Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

      FIDALDO/DOMINA: Concordiamo sulla modifica proposta, ritenendola in linea con la norma vigente.
      Sarebbe opportuno, a nostro giudizio, aggiungere, dopo la citazione della legge n. 977/1976, la precisazione “così come modificata e integrata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345”, comprese le limitazioni ivi previste con riferimento al campo di applicazione.

      La piattaforma:
      Articolo 27 MALATTIA
      Modificare il secondo comma, come segue:
      Durante tali periodi decorrerà in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8,10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui ai punti 1,2,3 del comma precedente, nella seguente misura:
      - fino al terzo giorno consecutivo, al 70 % della retribuzione globale di fatto;
      - dal quarto in poi, al 100% della retribuzione globale di fatto.

      FIDALDO/DOMINA: Non siamo d’accordo su questa modifica.

      La piattaforma:
      Aggiungere Art. 29 – bis TRASFERIMENTI
      In caso di trasferimento in altro Comune il lavoratore dovrà essere preavvisato almeno 15 giorni prima e allo stesso dovrà essere corrisposta una diaria, per i primi quindici giorni di adibizione alla nuova sede di lavoro, pari al 20 % della retribuzione globale di fatto. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé e per gli effetti personali, ove agli stessi non provveda direttamente il datore di lavoro.
      Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

      FIDALDO/DOMINA: In linea di massima siamo d’accordo sull’introduzione di questo articolo, eccetto l’ultimo comma, che andrebbe così modificato:
      “Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ove non sia stato rispettato il termine di cui al I° comma.”

      La piattaforma:
      Aggiungere
      Art. 29 – ter TRASFERTE
      Il lavoratore inviato in trasferta, ovvero che segue il datore di lavoro in soggiorni temporanei in altro Comune o in residenze secondarie, ha diritto alla corresponsione di una diaria, per l’intera durata della trasferta, pari al 20% della retribuzione globale di fatto, oltre al rimborso delle spese effettive documentate di viaggio per il rientro nel Comune di provenienza in occasione del godimento dei riposi settimanali e festivi.

      FIDALDO/DOMINA: L’istituto del quale ci viene proposto l’inserimento può essere accettato, con il seguente testo:
      Art. 29 ter – Trasferte.
      Il lavoratore convivente a tempo pieno è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura sia addetto, in soggiorni temporanei in altro Comune e/o in residenze secondarie; in tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
      Nei casi di trasferta indicati al comma precedente al lavoratore saranno rimborsate le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Al lavoratore sarà inoltre corrisposta una diaria giornaliera, pari ad una aliquota della retribuzione minima tabellare giornaliera di cui alla tabella ……… per tutti i giorni in cui sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui l’obbligo di cui al comma 1 sia stato contrattualmente previsto.

      La piattaforma:
      Articolo 33 SCATTI DI ANZIANITA’
      Modificare primo comma come segue:
      A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione globale di fatto.

      FIDALDO/DOMINA: Non siamo assolutamente d’accordo sulla modifica richiesta.

      La piattaforma:
      Articolo 34 VARIAZIONE PERIODICA DEI MINIMI RETRIBUTIVI E DEI VALORI CONVENZIONALI DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO
      Modificare come segue:
      Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal contratto, sono variati, secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
      Le parti si incontreranno entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, al fine di determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al primo comma, in misura pari all’100% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
      Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, avranno in ogni caso decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.

      Le Parti, anche in considerazione delle importanti trasformazioni professionali intervenute nel campo del lavoro domestico, convengono di istituire un secondo livello di contrattazione integrativa in ambito decentrato cui è demandato anche il compito di determinare gli importi di erogazioni economiche integrative.

      Gli incrementi delle retribuzioni minime contrattuali nazionali non assorbono eventuali superminimi a qualsiasi titolo erogati, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità e gli aumenti corrisposti in applicazione degli accordi territoriali di secondo livello.

      FIDALDO/DOMINA: Le problematiche sollevate da questa richiesta di modifica sono di 3 ordini.
        1) Passare dalla competenza della Commissione convocata dal Ministero alla trattativa diretta. Su questo punto non siamo assolutamente d’accordo, in quanto riteniamo sempre utile la mediazione ministeriale al fine di evitare conflittualità.
        2) Portare l’incremento dall’80% al 100% della variazione del costo della vita. Non siamo d’accordo.
      3)Istituire un secondo livello, decentrato, di contrattazione collettiva.
        Non siamo d’accordo.

      La piattaforma:
      Aggiungere
      Art. 35 – bis PREMIO FERIE
      Spetta ai lavoratori un premio ferie, pari alla metà della retribuzione globale di fatto, da corrispondere entro il 30 giugno di ciascun anno. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detto premio quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.Il premio ferie matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto.

      FIDALDO/DOMINA: Siamo assolutamente contrari all’introduzione del premio feriale.

      La piattaforma:
      Articolo 36 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
      Modificare
      Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza del preavviso nei termini seguenti:
      - fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
      - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
      I suddetti termini saranno ridotti del 50 % nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
      Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali il preavviso è il seguente:
      - fino a due anni di anzianità: 8 giorni di calendario;
      - oltre i due anni di anzianità: 15 giorni di calendario.
      Per i lavoratori conviventi, per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, ovvero messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di 60 giorni di calendario; alla scadenza del preavviso l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.

      FIDALDO/DOMINA: Non siamo d’accordo.