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Trattativa rinnovo CCNL Colf 19 dicembre 2006 - Posizione Filcams-Fisascat-Uiltucs e Federcolf su orario, Ente Bilaterale, cassa malattia e previdenza integrativa

Contenuti associati

Art. 8 - Assunzione lavoratori studenti
SOPPRIMERE L’ARTICOLO

Art. 17 - Orario di lavoro
AGGIUNGERE I SEGUENTI COMMI
I lavoratori conviventi inquadrati nelle categorie 2, 3 e 3E, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 24 ore settimanali.
Qualora detto orario fosse interamente contenuto tra le ore 6 e le ore 14, oppure tra le ore 14 e le ore 22, ovvero distribuito su non più di tre giorni settimanali, ai prestatori di lavoro di cui al precedente comma, sarà erogata una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella <...> allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura.(si intende x tutti i part-time).
L'assunzione ai sensi del precedente comma dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risulti l'orario effettivo di lavoro concordato, nell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel comma precedente. Ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto.
Resta fermo, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n. 304.

Art. 17-bis – Lavoro a tempo parziale

SOPPRIMERE L’ARTICOLO

Art. 44 - Ente bilaterale
Sopprimere nell’ultimo comma le parole «costituiranno l’Ente bilaterale entro il 31.12.01», in modo che il testo risulti il seguente:
«Le parti valuteranno l’opportunità della costituzione di Enti a livello regionale».

Art. 45 - Cassa malattia Colf
SOSTITUIRE CON IL SEGUENTE
Le parti si impegnano a rendere operativa la Cassa Malattia Colf per il rimborso dell’indennità di malattia entro il 30 giugno 2008.

Art. 46 - Previdenza integrativa
SOSTITUIRE CON:
Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza integrativa per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL.
Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari all’1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e che quello a carico del lavoratore sia pari allo 0,55% della stessa retribuzione.

Art. 47 - Contributi di assistenza contrattuale
DOPO IL PRIMO COMMA AGGIUNGERE I SEGUENTI:
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti nelle seguenti misure: 15,00 euro trimestrali, 3,00 euro dei quali a carico del lavoratore, per rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali; 7,50 euro trimestrali, 1,50 euro dei quali a carico del lavoratore, per rapporti di lavoro con orario fino a ventiquattro ore settimanali, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo; conseguentemente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del presente CCNL, il datore di lavoro che ne ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo mensile pari rispettivamente a 4,00 euro o a 2,00 euro.
L’elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente viene corrisposto per tredici mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
SOPPRIMERE IL SECONDO COMMA E L’ULTIMO COMMA

Categoria Tabella conviventi - Retribuzione mensile
    4° E
    550,00 €
    4° E
    650,00 €
    700,00 €
    3° E
    750,00 €
    800,00 €
    2° E
    900,00 €
    1.000,00 € + 150,00 indennità
    1° E
    1.050,00 €+ 150,00 indennità

Categoria Tabella conviventi 24 ore - Retribuzione mensile
    488,00 €
    3° E
    510,00 €
    568,00 €

Categoria Tabella non conviventi - Retribuzione retribuzione oraria
    4° E
    ,00 €
    4° E
    ,00 €
    ,00 €
    3° E
    ,00 €
    ,00 €
    2° E
    ,00 €
    ,00 €
    1° E
    ,00 €
Categoria Tabella assistenza notturna - Retribuzione mensile
    3° E
    750,00 € +112,50 = 862,50 €
    800,00 € +120,00 = 920,00 €
    2° E
    900,00 € + 135,00 = 1.035,00 €
    1.000,00 € +150,00 = 1.150,00 €
    1° E
    1.050,00 €+ 157,50 = 1.207,50 €

Categoria Tabella presenza notturna - Retribuzione mensile
Unica 572,00 €

Indennità Tabella indennità
Pranzo e/o colazione 1,637
Cena 1,637
Alloggio 1,416
Totale 4,690