13/4/2006 ore: 2:00

AZIENDE TERMALI, biennio retributivo 13/04/2006

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VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 13 aprile 2006
tra

Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative,

e

FILCAMS-CGIL, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi

FISASCAT-CISL, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo

UILTuCS, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi

è stato concluso il seguente accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL del 23 luglio 2004 per i lavoratori dipendenti dalle aziende termali, in linea con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.


Minimi tabellari

Le parti concordano un aumento retributivo lordo mensile del minimo tabellare al IV livello, pari a € 55,00, così ripartiti:


    € 30,00 a decorrere dal 1° maggio 2006

    € 15,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007

    € 10,00 a decorrere dal 1° maggio 2007


UNA TANTUM

A copertura del periodo 1° luglio 2005 – 30 aprile 2006 ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale, viene riconosciuto un importo una tantum, al lordo dell’indennità di vacanza contrattuale già corrisposta, pari a 240 euro lordi (IV livello), da riparametrare secondo la vigente scala parametrale.

Il suddetto importo verrà erogato con le seguenti modalità:


    € 120 con la retribuzione del mese di maggio 2006

    € 120 con la retribuzione del mese di gennaio 2007


ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all’atto della liquidazione delle competenze.

Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 1° luglio 2005 l’importo una tantum sarà corrisposto proporzionalmente alla durata del periodo di servizio prestato.

Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2005 ed il 30 aprile 2006 viene parimenti erogato un importo una tantum pari a euro 240 lordi suddivisibile in quote mensili e giornaliere in relazione alla durata del periodo di servizio prestato, da riparametrare secondo la vigente scala parametrale.Tale importo verrà erogato con le stesse modalità previste per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui ai comma precedenti.

Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota nei casi in cui nello stesso periodo non si sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’importo dell’ una tantum verrà erogato in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Gli importi di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali, ai fini della determinazione del TFR, né ai fini della determinazione della retribuzione utile per il computo dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Marco Polo.

Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 2005 e scadrà il 30 giugno 2007.



Dichiarazione delle parti

Le parti convengono che l’incremento dei minimi tabellari è comprensivo del recupero della differenza tra l’inflazione programmata e l’inflazione effettiva relativa all’intero anno 2005, pari allo 0,2%.
Pertanto, in sede di rinnovo del CCNL, la crescita percentuale relativa all’anno 2005 sarà assunta a riferimento ai fini della comparazione da effettuare secondo i criteri definiti dal Protocollo del 23 luglio 1993.