AZIENDE TERMALI, Ipotesi CCNL 23/07/2004
Contenuti associati
VERBALE DI ACCORDO
Roma, 23 luglio 2004
FEDERTERME
Con l’assistenza di Confindustria
FILCAMS – CGIL rappresentata da Carmelo Romeo
FISASCAT – CISL rappresentata da Antonio Michelagnoli
UILTUCS – UIL rappresentata da Emilio Fargnoli
Assistiti da una delegazione di strutture territoriali ed RSU
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 15 giugno 1999 per i lavoratori dipendenti delle aziende termali
SFERA DI APPLICAZIONE
PREMESSA
Sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
“si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Termali e dei centri benessere termali delle stesse Aziende, in sostituzione di quello stipulato il 15 giugno 1999.”
Art. 1 - Relazioni Industriali (*)
Aggiungere al 5° comma il seguente alinea:
-le problematiche attinenti la formazione e la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, ai nuovi profili professionali che l’evoluzione dei cicli produttivi di settore necessita e richiede.
Al 7° comma sostituire “ territoriale” con “regionale-territoriale”
Art. 3 - Formazione professionale
Sostituire l’art. 3 con il seguente:
In attuazione di quanto previsto dagli Accordi interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le Parti riconoscono concordemente l’importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, in relazione soprattutto alla esigenza di fornire una adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi.
Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
·consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze delle aziende termali derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
·cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori;
·rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
·facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro le Aziende forniranno alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, in occasione di un apposito incontro annuale, informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in centri di formazione esterni, nonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterni all’Azienda.
Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata l’opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
1.al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
2.alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
3.al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
4.alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all’art.10 del presente contratto.
Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (FONDIMPRESA).
A tale riguardo, Federterme si impegna ad intervenire presso le Aziende termali associate al fine di favorirne la più ampia adesione a Fondimpresa .
L’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1 lett. a) individuerà, nell’ambito dei criteri di cui al presente articolo, le più idonee iniziative formative da attuare con le risorse finanziarie rivenienti dalla quota dello 0,30 % versato all’INPS.
Art. 10
Sostituire l’art. 10 con il seguente:
Art. 10 – Trattamento in caso di maternità e congedi parentali. Permessi per eventi e cause particolari, decessi e gravi infermità.
La maternità e i congedi parentali sono regolati dalle norme di legge attualmente in vigore.
Trascorso il periodo di congedo di maternità, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino con un limite complessivo massimo di 10 mesi retribuiti ai sensi di legge.
Nell’ambito del predetto limite, tale diritto compete:
a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In quest’ultimo caso, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi;
c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
I permessi per eventi e cause particolari sono regolati dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive disposizioni di attuazione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per le modalità di fruizione del permesso da parte del lavoratore si richiamano le norme di legge in materia.
Art. 12 – Precedenze
Aggiungere alla fine del 3° comma: “purché ne facciano richiesta scritta entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.”
Sostituire l’ultimo comma con il seguente:
“Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo.”
dichiarazione a verbale
Le parti convengono che per “personale necessario per il maggior lavoro nei periodi stagionali” si intendono i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni di stagionalità e per ragioni di intensificazione dell’attività produttiva in particolari periodi dell’anno.
Art. 14 - Periodo di prova
Il IV° comma è sostituito dal seguente:
“In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati, ai ratei di 13^ e 14^ mensilità, al TFR ed alle ferie maturate ove spettanti.”
Aggiungere il seguente VI° comma:
“I periodi di prova di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi. Per i contratti di durata inferiore a 12 mesi il periodo di prova è pari al 50% della durata del periodo di prova prevista per le assunzioni a tempo indeterminato.”
Sostituire l’ultimo comma con il seguente:
“Saranno esenti dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nel triennio precedente.”
Art. 15 - Classificazione del personale
Al 1° livello alla voce “Profili” viene aggiunto il seguente:
“- capo stabilimento;”
Al 3° livello alla voce “Profili” viene aggiunto il seguente:
“-informatore scientifico;”
Al 4° livello alla voce “Profili”, sesto alinea, viene aggiunta dopo “massaggiatore” la voce:
“estetista;”
Al 4° livello alla voce “Profili”, dopo l’ottavo alinea, aggiungere:
“- operatore termale ex art. 9, legge 24 ottobre 2000, n. 323”
Al 4° livello, alla voce “Parametro superiore”, sostituire l’alinea con il seguente:
“- lavoratore che, in possesso del diploma conseguito con corso biennale, svolge attività di massofisioterapia.”
Al 5° livello, alla voce “Profili”, dopo il primo alinea, viene aggiunto il seguente:
“- centralinista telefonico;”
Commissione tecnico - paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Le parti convengono che la Commissione Paritetica Nazionale per lo studio di una nuova classificazione dei lavoratori, già prevista dal CCNL del 15.6.1999, inizi i lavori entro il mese di ottobre 2004 per formulare delle proposte, anche alla luce delle nuove normative in corso di emanazione, da sottoporre alle parti stipulanti il presente CCNL per le conseguenti decisioni.
La commissione è composta da 12 componenti di cui 6 in rappresentanza di Federterme e 2 per ciascuna delle OO.SS. stipulanti.
La commissione completerà i lavori entro marzo 2005.
Art. 18 - Orario di lavoro.
L’art. 18 è sostituito dal seguente:
“1) La durata normale dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto, è fissata in 40 ore.
2)L’orario di lavoro settimanale di cui al punto 1) verrà distribuito di norma su 5 giorni alla settimana ad eccezione del periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, periodo durante il quale l’Azienda, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, potrà distribuire l’orario di lavoro su 6 giorni.
3) In relazione a particolari esigenze tecnico-organizzative, l’orario settimanale di lavoro di cui al punto 1) del presente articolo potrà essere distribuito, limitatamente al personale necessario, su 6 giorni anziché su 5 anche in periodo diverso da quello previsto al punto 2).
L’attuazione di quanto sopra sarà determinata dall’Azienda previa intesa con la R.S.U/R.S.A. o, in assenza, con le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti.
Fermo restando quanto previsto al punto 1) della lettera C) dell’articolo 1 - Relazioni industriali, a fronte di verificate situazioni ed esigenze oggettive dell’attività produttiva, l’orario normale di lavoro di cui al punto 1) del presente articolo può essere realizzato come media nell’arco di più settimane. Le modalità di compensazione degli orari ed il personale interessato saranno oggetto di esame congiunto con la R.S.U./R.S.A. o, in assenza, con le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti. Le date di effettuazione della flessibilità, inoltre, saranno preventivamente portate a conoscenza della R.S.U./R.S.A. o, in assenza, delle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti.
4) Le riduzioni dell’orario di lavoro definite con Protocolli d’intesa a partire dal 22 gennaio 1983 fino al 1 gennaio 1994, pari a un totale di 64 ore annue, verranno godute dai lavoratori mediante riposi individuali retribuiti pari a giornate intere, mezze giornate o gruppi di ore.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario, il lavoratore usufruirà di un dodicesimo dei riposi di cui al presente punto per ogni mese intero di servizio prestato.
I riposi di cui sopra non matureranno per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto a retribuzione.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i riposi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività, mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’Azienda.
Le suddette riduzioni potranno essere usufruite anche collettivamente, previi accordi aziendali.
5)Le ore non lavorate per festività nazionali e infrasettimanali saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale.
6)Per gli addetti ai lavori discontinui l’orario medio complessivo su base annua non potrà superare le 45 ore settimanali.
7) L’orario di lavoro verrà affisso all’entrata dello stabilimento.
8)I lavoratori non potranno rifiutarsi all’istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Dichiarazione a verbale - 1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione.
2)Resta inteso che nel caso di settimana corta le festività non lavorate, cadenti nel giorno non lavorato, non saranno considerate agli effetti del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale.
3) Le riduzioni di cui al punto 4) del presente articolo vengono assorbite fino a concorrenza dagli orari inferiori e/o da particolari trattamenti del regime di orario eventualmente esistenti a livello aziendale.
4) Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, in caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno per convenire eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche ai fini di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.
Art. 22 - Contratto a termine.
L’art. 22 è sostituito dal seguente:
“Ferme restando le ragioni per le quali è consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare complessivamente il 20% annuo dei dipendenti occupati a tempo indeterminato in ciascuna unità produttiva.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per la fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per ragioni di stagionalità, per far fronte all’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, per l’esecuzione di opere e/o servizi definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario e occasionale.
Per fase di avvio di nuove attività, si intende un periodo di tempo comunque non superiore a 12 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva.
Per le ipotesi di cui al comma 1, nelle singole unità produttive, è consentita in ogni caso l’assunzione a termine di almeno 8 lavoratori.
La base di computo per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato all’atto dell’assunzione dei lavoratori a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
L’Azienda comunicherà bimestralmente alle R.S.U./R.S.A. o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato in applicazione del presente articolo e il numero dei lavoratori interessati.”
Art. 23
Abrogato
Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il primo comma è sostituito dal seguente:
“Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario di cui all’art. 18, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, nonché dal punto 3) dell’art. 18, ai fini del computo della relativa maggiorazione.”
Aggiungere al secondo comma, dopo “impedimento” l’inciso “individuali o di legge”.
Al VI° comma dopo “R.S.U” aggiungere “R.S.A. o, in assenza, le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti”.
Art. 30 - Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali
Al I° comma, lett.b), aggiungere num. 3)
“Festa della Repubblica2 giugno”
Art. 32 - Trattamento delle festività soppresse
Eliminare dopo “ex festività” la locuzione “del 2 giugno e”.
Art. 32 - Trattamento delle festività soppresse
Eliminare dopo “ex festività” la locuzione “del 2 giugno e”.
Art. 37 - 13ª e 14ª mensilità.
Al II° comma dopo la parola “mesi” aggiungere “interi”.
L’ultimo comma è sostituito dal seguente:
“Per le competenze relative alle retribuzioni differite (13^ e 14^), limitatamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, per la determinazione della retribuzione spettante in frazione di mese, si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (26esimi) rapportate alla presenza effettiva.”
Art…. Assistenza sanitaria integrativa
Le parti si danno atto della necessità di addivenire, anche per il settore termale, alla istituzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa, non appena il quadro economico e legislativo di riferimento consentirà di destinare risorse a tale sistema, evitando diseconomie e duplicazioni di oneri.
A tal fine, le parti concordano di costituire una Commissione paritetica che, alla luce delle considerazioni predette, esamini le tematiche connesse alla istituzione di un sistema di Assistenza sanitaria integrativa ed effettui una ricognizione delle forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti.
Le risultanze dei lavori della Commissione saranno sottoposte, entro il 1° gennaio 2006, all’esame delle parti stipulanti, che assumeranno le conseguenti determinazioni.
DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo avrà durata quadriennale per la parte normativa (fino al 30/6/2007) e biennale per la parte economica (fino al 30/6/2005).
Interventi di sostegno per la formazione continua prevista dalle norme che regolano l’EDUCAZIONE continua in Medicina (e.c.m.)
Atteso che la legge prevede per i dipendenti del settore termale l’acquisizione di crediti formativi correlati all’ E.C.M. , le parti convengono sull’istituzione di strumenti di sostegno a tale percorso formativo.
A tal fine le parti concordano quanto segue:
A)l’Azienda Termale rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M validamente certificati – sempre a fronte dell’effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali – i seguenti importi massimi per ogni dipendente inviato dall’azienda:
per l’anno 2004 Euro 50,00
per l’anno 2005 Euro 60,00
per l’anno 2006 Euro 70,00
Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.
B)L’Azienda Termale riconosce, altresì, a ciascun dipendente tenuto a frequentare corsi per l’E.C.M., permessi retribuiti per le ore effettive di corso sostenute e debitamente documentate.
DICHIARAZIONE TRA LE PARTI
La Federterme e le OO.SS. si impegnano a finanziare pariteticamente l’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1 comma A) del presente CCNL attraverso quote mensili versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti, la cui misura è stabilita nello 0,20% di paga base e contingenza, di cui lo 0,10% a carico del lavoratore e lo 0,10% a carico del datore di lavoro con effetti economici a decorrere dal 31/01/2005.
Le modalità di finanziamento di cui al comma precedente e quelle di utilizzo di tali risorse raccolte sono stabilite da apposito regolamento che le parti si impegnano a redigere entro 3 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.
Le OO.SS. in considerazione del valore strategico che assume la bilateralità riproporranno la necessità di dotare il settore termale di forme di bilateralità anche in collegamento con Enti già esistenti in settori analoghi.
RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Le parti convengono di incontrarsi con cadenza trimestrale dal 1.9.2004, con l’obiettivo di verificare l’evoluzione del quadro normativo anche alla luce degli accordi interconfederali in tema di mercato del lavoro.
Le parti si danno atto che le norme contrattuali vigenti in materia di mercato di lavoro, hanno validità sino alla individuazione di nuove intese in materia e che ulteriori istituti contrattuali diversi da quelli contenuti nel vigente CCNL saranno utilizzati previa intesa tra le parti.
AUMENTI ECONOMICI E UNA TANTUM
Le parti concordano, nell’ambito dei principi contenuti nel Protocollo del 23 luglio 1993, di erogare un aumento retributivo lordo mensile del minimo, tabellare al IV livello, pari a Euro 80,00, così ripartiti:
Euro 40,00 a decorrere dal 1° agosto 2004
Euro 20,00 a decorrere dal 1° gennaio 2005
Euro 20,00 a decorrere dal 1° maggio 2005.
Tali aumenti saranno ricalcolati per gli altri livelli sulla base della vigente scala parametrale.
UNA TANTUM
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza alla data di stipula del presente contratto, viene erogato un importo una tantum pari a 430 euro lordi (IV livello) da riparametrare secondo la vigente scala parametrale, a copertura del periodo 1° luglio 2003 – 31 luglio 2004, con le seguenti modalità :
Euro 215 con la retribuzione del mese di agosto.
Euro 215 con la retribuzione del mese di gennaio.
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2003 ed il 31 luglio 2004 viene parimenti erogato un importo una tantum pari a 430 euro lordi suddivisibile in quote mensili e giornaliere in relazione alla durata del periodo di servizio prestato, da riparametrare secondo la vigente scala parametrale.
Gli importi di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali, ai fini della determinazione del TFR, né ai fini della determinazione della retribuzione utile per il computo dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Marco Polo.