23/7/2003 ore: 2:00

TURISMO CONFESERCENTI, Ipotesi CCNL 22/07/2003

Contenuti associati

Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Turismo
22 luglio 2003


Il giorno 22 del mese di luglio 2003

tra

ASSOTURISMO

ASSHOTEL

ASSOCAMPING

ASSOVIAGGI

FIBA

FIEPET

con la partecipazione di CONFESERCENTI

e

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 175 e 176 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999

si è stipulata

la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo


Premessa

Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le parti confermano di sviluppare, ad ogni livello, il proprio confronto.

Il presente contratto ne realizza, per quanto di propria competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:

- attribuendo all’autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;

- regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane;

- definendo il complesso normativo ed economico che dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di un provvedimento legislativo che garantisca l’efficacia del sistema contrattuale.

Le parti - nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - hanno inteso realizzare con il presente contratto non solamente una fase negoziale, bensì un confronto globale teso al consolidamento ed allo sviluppo delle potenzialità del turismo, dandosi atto reciprocamente della necessità di favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l’allargamento della base produttiva, anche attraverso una adeguata politica che incentivi la qualità del lavoro, nonché il superamento della stagionalità, ed un recupero della capacità competitiva delle imprese sui mercati internazionali.

In tale ottica, le parti si impegnano comunemente a richiedere l’ eliminazione degli elementi di carattere fiscale e tariffario che costituiscono una penalizzazione per il settore e una distorsione della concorrenza su base comunitaria.

In questo quadro, le parti intendono intraprendere una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali ed a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, cui destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all’incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e della occupazione del Paese.

Attraverso tale metodo le parti intendono affrontare congiuntamente il nodo delle politiche nazionali di sostegno alle crisi congiunturali e/o strutturali del settore, anche legate a fattori esogeni al sistema economico.

Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione, attraverso la valorizzazione della realtà dei diversi mercati del lavoro a livello locale, per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza.

Per favorire l’adozione di politiche di inclusione, le parti promuoveranno la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.

Analogamente, le parti convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea, al fine di utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria in materia di turismo, ivi compreso il turismo sociale e lo sviluppo del sistema dei buoni vacanza di cui alla legge n. 135 del 2001.

Le parti concordano, inoltre, sull'esigenza di partecipare attivamente affinché lo sviluppo del dialogo sociale, in sede comunitaria, affronti l'analisi e l'approfondimento delle politiche settoriali e dei percorsi di armonizzazione delle normative legislative in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.

Le parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale, sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli le relazioni sindacali.

Per il raggiungimento di questo obiettivo le parti, a tutti i livelli, anche con riferimento alla realtà delle aziende multilocalizzate, sono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale insorgere di conflittualità tra le parti, anche nell’ottica di favorire lo sviluppo dei CAE.

In questo senso, le parti assegnano rilievo al sistema degli Enti bilaterali e dei centri di servizio, ai fini della promozione e del monitoraggio di politiche attive del mercato del lavoro.

In tale ambito, le parti convengono sull’opportunità di valorizzare il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato come strumenti utili ad affrontare la realtà del lavoro nel settore, così come definiti nel CCNL.

A fronte della concorde valutazione sulla necessità di politiche di investimento, riorganizzazione e sviluppo qualificato e stabile del settore turismo, le parti hanno inteso non solo concorrere ad individuare le conseguenti normative ma, anche, realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori del settore nonché funzionale alla individuazione delle potenzialità e degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali.

Ai fini del processo di recupero e sviluppo di efficienza e produttività , le parti - ciascuna nell'ambito delle proprie possibilità e competenze - riconoscono la necessità di porre in essere iniziative atte a rafforzare e valorizzare il ruolo del settore turismo nel quadro della programmazione nazionale, anche tramite appositi provvedimenti legislativi e finanziari tesi ad una efficace tutela dei livelli produttivi e occupazionali e per il riequilibrio delle condizioni che sfavoriscono la situazione italiana rispetto al contesto europeo.

In particolare, le parti convengono di elaborare interventi congiunti ed iniziative nei confronti del Governo e delle regioni al fine di non pregiudicare le prospettive di mantenimento o di potenziale sviluppo dell’ occupazione nel Mezzogiorno d’Italia e nelle attività stagionali, con particolare riferimento alla disciplina degli incentivi per l’ occupazione e per la sua stabilizzazione.

Le parti, inoltre - tenuto conto della specifica caratteristica di intersettorialità del turismo e della sua forte dipendenza dal contesto economico con particolare riferimento alle problematiche dell'ambiente, del trasporto, ed, in generale, delle carenze infrastrutturali nel suo insieme - intendono promuovere ad ogni livello iniziative idonee al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale efficace per lo sviluppo del turismo ed, in particolare, per porre in essere condizioni omogenee rispetto agli altri settori.

In tale contesto le parti valutano indifferibile l’adozione di strumenti e l’impegno di risorse che consentano una organica politica di promozione del sistema Paese adeguata rispetto al contributo offerto dal turismo alla formazione della ricchezza nazionale.

Le parti ribadiscono la centralità del lavoro nel processo di realizzazione e di erogazione del servizio turistico, ed in considerazione di tale interesse si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento al ruolo degli Enti bilaterali e delle fondazioni per la formazione continua.

Inoltre, le parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

In questo quadro, le parti, considerata la competenza assegnata alle regioni ed alle province in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti bilaterali, con gli Assessorati regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.

Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.


Inscindibilità delle norme contrattuali

Il comma 2 dell’articolo 2 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(2) Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo ed inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui al precedente articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento di benefici normativi e contributivi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502 e dell’articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.


Secondo livello di contrattazione

L’articolo 10 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Articolo …

(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.

(2) I relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.

(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:

    a.a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
    b.a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
    c.a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.

(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.

(5) In occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente.

(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.

(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.


Dopo l’articolo 11 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

INDICATORI

Articolo …

(1) Fermo restando quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, per l’acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.

(2) Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell’ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:

aziende alberghiere

- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)

- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)

- dipendenti (INPS, ISTAT)

- giornate lavorate (INPS)

complessi turistico ricettivi dell’aria aperta

- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)

- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)

- dipendenti (INPS, ISTAT)

- giornate lavorate (INPS)

pubblici esercizi e stabilimenti balneari

- produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale

- Pil pro capite provinciale (Unioncamere)

- consumi energia elettrica per uso non domestico (Distributori)

- flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)

- dipendenti (INPS, ISTAT)

ristorazione collettiva

- fatturato

- ore lavorate

- dipendenti

imprese viaggi e turismo

- composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT)

- vendita biglietteria aerea (IATA/BSP)

- vendita biglietteria ferroviaria

- dipendenti (INPS, ISTAT)

(3) Le parti si danno atto che l’elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.


Classificazione del personale

Le parti concordano di apportare le seguenti modificazioni/integrazioni alla classificazione del personale:

LIVELLO TERZO

Responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locali con identità di logo e standardizzazione di prodotto e di processi operativi) intendendosi per tale colui che in subordine alla direzione del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa, opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori. (Pubblici esercizi)

LIVELLO QUARTO

Barman-barwoman (Alberghi)

LIVELLO QUINTO

Operatore pizza , intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l’ impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature. (Pubblici esercizi e Alberghi)

Addetto alla sicurezza (discoteche, locali da ballo, ecc), intendendosi per tale chi, all’ interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l’ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell’azienda.


Enti bilaterali

Dopo l’articolo 18 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserita la seguente:

DICHIARAZIONE A VERBALE

E’ istituita una commissione paritetica incaricata di esaminare le problematiche concernenti la bilateralità e di proporre alle parti le relative soluzioni entro il 31 dicembre 2003. In tale ambito, sarà elaborata una proposta di nuovo statuto tipo degli enti bilaterali del turismo e di regolamento per il funzionamento del sostegno al reddito.

FINANZIAMENTO

I commi 3 e 4 dell’articolo 20 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono abrogati, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Il comma 7 dell’articolo 20 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(7) Sulle somme riscosse per il tramite della convenzione da stipulare tra l’INPS e le organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la quota di competenza dell’ENTE BILATERALE NAZIONALE UNITARIO DEL TURISMO è ; ridotta al dieci per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Il comma 9 dell’articolo 20 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(9) I contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali del turismo saranno riscossi per il tramite dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sulla base di apposito accordo da stipularsi entro il 30 settembre 2003.

DICHIARAZIONE A VARBALE

Con riferimento a quanto previsto dal comma 1 le parti si danno reciprocamente atto che nei territori in cui gli Enti bilaterali non sono presenti vale il dispositivo di cui al comma 10 art. 20 CCNL del 22 maggio 1999.


Lavoro a tempo parziale

Dopo il comma 5 dell’articolo 65 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

(6) Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla contrattazione di secondo livello.

Il comma 2 dell’articolo 67 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.


Lavoro a tempo determinato, lavoro temporaneo, lavoro extra

Gli articoli 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono sostituiti dai seguenti:

Articolo …

(1) Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro.

Articolo …

(1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali:

    • temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
    • impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate;
    • adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità;
    • supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
    • lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente.

(2) Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui al presente articolo sarà contenuto in ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale:

base di computo n. lavoratori

0 – 4 4

5 – 9 6

10 – 25 7

26 – 35 9

36 – 50 12

oltre 50 20%

Tali limiti si applicano anche ai contratti a tempo determinato di cui all’ ;articolo …. (intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno) nel caso previsto al comma 3 dello stesso articolo.

(3) La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione.

Articolo …

(1) I contratti a tempo determinato instaurati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non oltre i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

Articolo …

(1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di lavoratori, quali:

    • lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
    • lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede ;
    • lavoratori impegnati in attività formative;
    • lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
(2) L’affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.

(3) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.

Articolo …

(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

(2) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell’elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.

(3) Per i lavoratori dipendenti da aziende di stagione, il limite di cui all’articolo 102 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è fissato in tre ore giornaliere.

DICHIARAZIONE A VERBALE

(1) Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono opportuno sviluppare una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali attraverso l’istituzione di una Commissione paritetica per la stagionalità.

(2) Le Parti, inoltre, condividendo l’analisi delle caratteristiche strutturali dell’impiego nelle aziende di stagione, concordano di elaborare soluzioni condivise sulle principali problematiche del lavoro stagionale in materia fiscale, previdenziale, da sottoporre congiuntamente alle competenti autorità.

Articolo …

(1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali:

    • periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
    • periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
    • periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
    • periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
(2) Nell’ambito delle informazioni rese ai sensi dell’articolo … ., sarà conferita una specifica evidenza ai contratti di cui al presente articolo.

(3) In assenza di tali informazioni, si applicheranno ai suddetti contratti i limiti quantitativi previsti dall’articolo ….

Articolo …

(1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.

Articolo …

(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l’impresa aderisca o conferisca mandato.

(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.

(4) All’atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo l’impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti l’impegno all’integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all’assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.

Articolo …

(1) I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui agli articoli … (stagionalità) e …. (intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno) hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica.

(2) Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all’azienda di provvedere alla conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.

(3) Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può ; individuare ulteriori casi di non applicazione.

Articolo …

(1) Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell’impresa o dello stabilimento o presso l’ente bilaterale territoriale competente.

(2) In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate dai lavoratori a tempo determinato in forza.

Articolo …

(1) Le parti concordano di affidare alla rete degli enti bilaterali del turismo il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

Articolo …

(1) Come già previsto dal terzo comma dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l'assunzione di lavoratori extra nei seguenti casi:

    • banquetting;
    • esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari;
    • attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
    • ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
(2) I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all’Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, in adempimento delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy.

(3) Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal testo unico 20 giugno 1965, n. 1124.

(4) Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati.

Articolo …

(1) Il ricorso al contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, ai sensi e per gli effetti del secondo comma, lettera a), dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997, è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale, nelle ipotesi di seguito indicate:

    a.intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
    b.intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
    c.sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste dall’articolo 1, lettera b) della legge n. 230 del 1962;
    d.servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
    e.sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione.

(2) In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo di cui alle lettere a), b), d), e) del comma 1, sarà contenuto entro l’otto per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre prestatori di lavoro temporaneo.

(3) La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.

(4) La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente contratto.

Articolo …

(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra alla fornitura di lavoro temporaneo comunica alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:

    a.il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
    b.entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l’impresa aderisca o conferisca mandato.

(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.

Articolo …

(1) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.


Orario di lavoro

Nel capo IV del titolo V del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, sono inseriti i seguenti articoli:

Articolo …

(1) Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, è stabilito in sei mesi.

(2) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.

Articolo …

(1) Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in caso di attività di lavoro a turni settimanali o plurisettimanali, qualora il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno essere consecutivi.

Dichiarazione a verbale

La dichiarazione a verbale che segue l’articolo 96 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è sostituita dalla seguente:

Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di marzo 2004 al fine di verificare il rapporto tra il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di orario di lavoro e le relative normative previste dal presente contratto.


Assistenza sanitaria integrativa

Dopo l’articolo 142 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è inserito il seguente:

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Articolo …

(1) Le parti istituiranno, con criteri di rappresentanza paritetica, un fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore turismo, che risponda ai requisiti previsti all’articolo 12, comma 3, lettera f), legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire lo statuto ed il regolamento del fondo stesso, entro il termine del 31 ottobre 2003.

(3) A decorrere dal 1° luglio 2004, sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà ; a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’articolo … del presente contratto. All’atto dell’iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a diciotto euro per ciascun iscritto, di cui quindici euro a carico del datore di lavoro e tre euro a carico del lavoratore.

(4) A decorrere dal 1° luglio 2005, sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’ ;articolo … del presente contratto. All’atto dell’iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a dieci euro per ciascun iscritto, di cui otto euro a carico del datore di lavoro e due euro a carico del lavoratore.

(5) Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a:

    • per il personale assunto a tempo pieno, dieci euro mensili per ciascun iscritto, di cui sette euro a carico del datore di lavoro e tre euro a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° gennaio 2005;
    • per il personale assunto a tempo parziale, sette euro mensili per ciascun iscritto, di cui cinque euro a carico del datore di lavoro e due euro a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
(6) Il contributo di cui al comma 5 è comprensivo di una quota di assistenza contrattuale di competenza delle rispettive organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente contratto, pari al venti per mille del contributo a carico delle imprese, il quale verrà contabilizzato in una voce specifica.

(7) I contributi sono versati al fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

(8) E’ consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L’ ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.

(9) Il regolamento del fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Con riferimento al comma 2 le parti si danno atto che nei lavori della costituenda Commissione si terrà conto della volontà delle parti di garantire l’effettivo esercizio del presente istituto contrattuale alle scadenze previste.


Formazione continua

Dopo l’articolo 142 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è inserito il seguente:

FORMAZIONE CONTINUA

Articolo …

(1) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (Fon.Ter).

(2) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.


Retribuzione

Il comma 1 dell’articolo 134 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 1° luglio 2005 con le gradualità e le decorrenze sottoindicate:

luglio 2003
dicembre 2003
settembre 2004
luglio 2005
a
1074,58
1117,33
1160,08
1185,73
b
959,89
999,39
1038,89
1062,59
1
858,00
895,00
932,00
954,20
2
743,32
777,07
810,82
831,07
3
674,35
706,10
737,85
756,90
4
609,65
639,65
669,65
687,65
5
541,47
569,72
597,97
614,92
6s
502,72
529,72
556,72
572,92
6
488,00
514,75
541,50
557,55
7
426,78
451,78
476,78
491,78

(2) Per le imprese di viaggi e turismo, le parti, in considerazione dell'evoluzione della dinamica del mercato, degli attuali e futuri scenari nei rapporti intercorrenti con vettori ed altri fornitori di servizi, che hanno determinato nel triennio precedente, così come si prevede avvenga anche in futuro, significative riduzioni dei livelli di remunerazione nei confronti della rete distributiva, si danno atto e convengono che tali peculiari situazioni rendono indispensabile prevedere un differimento, rispetto alla tempistica generale, degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL. Pertanto, i nuovi valori di paga base nazionale conglobata mensile sono raggiunti con la seguente gradualità:

luglio 2003
dicembre 2003
dicembre 2004
settembre 2005
a
1046,08
1117,33
1145,83
1185,73
b
933,55
999,39
1025,72
1062,59
1
833,34
895,00
919,67
954,20
2
720,82
777,07
799,57
831,07
3
653,19
706,10
727,27
756,90
4
589,65
639,65
659,65
687,65
5
522,63
569,72
588,55
614,92
6s
484,72
529,72
547,72
572,92
6
470,16
514,75
532,58
557,55
7
410,12
451,78
468,45
491,78


Dopo l’articolo 135 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI EXTRA E DI SURROGA

Articolo …

(1) La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali.

(2) Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.

(3) In mancanza della disciplina di cui al comma 1, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:

luglio 2003
dicembre 2003
settembre 2004
luglio 2005
4
10,39
10,66
10,94
11,10
5
9,90
10,16
10,43
10,58
6s
9,47
9,72
9,97
10,12
6
9,35
9,60
9,85
10,00
7
8,76
8,99
9,22
9,36

Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.

(4) Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20 per cento.

Dopo l'articolo 135 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

NORMA TRANSITORIA

Articolo ...

(1) La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94%

dal 1° gennaio 2004 96%

dal 1° gennaio 2005 98%

dal 1° gennaio 2006 100%


Indennità di vacanza contrattuale

L’articolo 177 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE – NORMA TRANSITORIA

Articolo …

(1) In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, le Parti confermano che gli importi mensili dell'indennità di vacanza contrattuale erogati ai lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo nel periodo aprile 2002 - giugno 2003 sono i seguenti.

da aprile 2002
da luglio 2002
A
7,96
13,26
B
7,37
12,28
1
6,86
11,44
2
6,27
10,45
3
5,92
9,86
4
5,58
9,30
5
5,23
8,72
6s
5,04
8,39
6
4,96
8,27
7
4,65
7,75

(2) Con lo stesso metodo sono stati determinati gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale dovuti agli apprendisti, ai lavoratori minori ed ai lavoratori dipendenti delle aziende definite minori dalle parti speciali del CCNL.

(3) Resta inteso che, a decorrere dal mese di luglio 2003, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.


Una tantum

Dopo l’articolo 134 del CCNl Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

Articolo …

(1) In relazione al periodo 1 gennaio 2002 – 30 giugno 2003 (carenza contrattuale), a tutto il personale in forza alla data di stipula del presente contratto – compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro – che abbia prestato servizio continuato per tutto il suddetto periodo, verrà erogato un importo una tantum secondo i seguenti importi:

livelli
agosto 2003
gennaio 2004
A - B
190,00
210,00
1, 2, 3
160,00
180,00
4, 5
140,00
160,00
6S, 6, 7
110,00
130,00

(2) Per i dipendenti delle imprese di viaggio e turismo, le erogazioni di cui sopra avverranno nei mesi di settembre 2003 e marzo 2004.

(3) Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale di servizio, l’ammontare dell’una tantum è determinato in euro 200, di cui 94 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2003 e 106 da erogarsi con il foglio paga del mese di gennaio 2004.

(4) Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

(5) Per i casi di anzianità minore gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in ragione di diciottesimi.

(6) Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto.

(7) L’una tantum non verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.

(8) Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

(9) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di ristorazione collettiva.

CHIARIMENTO A VERBALE

In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal sesto comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.


Infortunio

Dopo l’articolo 149 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è inserito il seguente:

ANTICIPAZIONE INDENNITA’ INAIL

Articolo …

(1) In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, alle normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di anticipazione, l’ indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiederà il rimborso all’Istituto assicuratore.

(2) Per il recupero della somma erogata, all’atto della denuncia di infortunio l’azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 70 del decreto presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Qualora l’INAIL non riconosca il diritto all’indennità ; o, comunque, non ne rimborsi l’importo al datore di lavoro, l’ anticipazione sarà detratta dalla retribuzione, ratealmente.

(3) Le Parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto dal presente articolo è soggetta all’autorizzazione dell’INAIL. Al fine di agevolare le relative procedure, le Parti notificheranno all’ istituto il contenuto del presente articolo.


Maternità

Dopo l’articolo 154 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è aggiunto il seguente:

Articolo …

(1) Durante l’astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

(2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai periodi di astensione obbligatoria che abbiano inizio dopo il 1° agosto 2003.

Vitto e alloggio

Al paragrafo E/1 dell’allegato E al CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è aggiunta la seguente lettera:

d 4) a decorrere dal 1° agosto 2003 il prezzo di cui sopra è determinato come segue:

un pranzo  0,50

una prima colazione  0,10

un pernottamento  0,60

All’allegato E, alla nota a verbale che segue il paragrafo E/1 è aggiunto il seguente periodo:

A decorrere dal 1° agosto 2003 eventuali valori del vitto e dell’ alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d 4) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di  0,09 per un pranzo, di  0,01 per una prima colazione e di  0,12 per un pernottamento.

All’allegato E, alla nota a verbale che segue il paragrafo E/2 è aggiunto il seguente periodo:

A decorrere dal 1° agosto 2003, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di  0,09 a pasto.


DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di istituire una Commissione, unica per tutti i diversi settori, per le questioni relative all’inquadramento, prevedendo di affrontare in tale sede anche l’ eventuale introduzione di nuove figure professionali del settore degli stabilimenti balneari.


Parte speciale aziende alberghiere

SFERA DI APPLICAZIONE

Alla sfera di applicazione sono aggiunti: i centri benessere integrati in aziende alberghiere; i collegi, convitti e residenze universitarie.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le parti entro il 30 settembre 2003 si incontreranno in apposita commissione paritetica allo scopo di verificare l’inquadramento dei sommelier. La commissione, comunque, concluderà i propri lavori entro e non oltre il 31 marzo 2004.

Dopo l’articolo 214 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono aggiunti i seguenti

NORME PER GLI OSTELLI

Articolo …

(1) Non si applicano ai dipendenti degli ostelli le riduzioni retributive previste per le aziende minori ai sensi dell’articolo 134, comma 2 e dell’articolo 205 del ccnl turismo 22 gennaio 1999.

NORME PER LE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

Articolo …

(1) Ai fini dell’applicazione delle riduzioni retributive previste per le aziende minori ai sensi dell’articolo 134, comma 2 e dell’articolo 205 del ccnl turismo 22 gennaio 1999, le residenze turistico alberghiere sono inquadrate a norma della legislazione regionale applicabile.

NORME PER I CENTRI BENESSERE

Articolo …

Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica per l’esame delle problematiche concernenti i Centri benessere, al fine di favorire l’ adozione di strumenti che agevolino lo sviluppo delle attività di beauty farm, fitness, wellness, health through water e similari in seno alle aziende alberghiere.

NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI

Dopo l’articolo 215 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

FORMAZIONE

Articolo …

(1) Le parti assegnano alla formazione professionale una funzione strategica orientata a favorire una maggiore e migliore qualificazione tecnico professionale dei lavoratori e, per tal via, il raggiungimento degli obiettivi aziendali di efficienza e di qualità del servizio offerto alla clientela.

(2) Per sviluppare tale funzione, le organizzazioni stipulanti promuoveranno l’organizzazione di iniziative tese a valorizzare le risorse umane mediante l’addestramento individuale e/o la partecipazione ai corsi di formazione (lingue; nuove tecnologie; informatica; sicurezza sul lavoro; ecc.) anche avvalendosi dei servizi offerti dalla rete degli enti bilaterali del turismo.

Dopo l’articolo 215 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è inserita la seguente

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si impegnano ad attivare una sede di confronto per l’esame delle materie che influenzano le condizioni di sviluppo del settore. Da tale confronto potrà scaturire l’adozione di orientamenti condivisi da sottoporre all’esame delle istituzioni, nonché la proposta di attivare tavoli di concertazione, ai vari livelli.

La classificazione del personale dei porti e degli approdi turistici è modificata come segue:

QUADRO A

- Direttore del porto

QUADRO B

- Vice Direttore del porto;

LIVELLO PRIMO

- Responsabile tecnico o amministrativo del porto; Nostromo (qualora al Nostromo siano attribuite anche le mansioni di responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza e le mansioni di responsabile tecnico dei mezzi nautici e incarichi di progettazione, lo stesso potrà essere inquadrato al livello superiore)

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO SECONDO

- Capo ufficio tecnico o amministrativo;

- Responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza;

- Responsabile tecnico dei mezzi nautici;

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO TERZO

- Impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore (qualora le mansioni di sommozzatore siano svolte con carattere di saltuarietà, lo stesso sarà inquadrato al quarto livello); operaio specializzato provetto;

- Addetto alla torre di controllo;

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO QUARTO

- Ormeggiatore con cumulo di mansioni (qualora all’ormeggiatore vengano attribuite con carattere di continuità anche le mansioni di addetto alla torre di controllo, lo stesso sarà inquadrato al terzo livello); operaio specializzato con cumulo di mansioni; impiegato d’ordine;

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO QUINTO

- Operaio qualificato addetto ai servizi portuali, ivi compresi quelli di ausilio all’ormeggio in banchina;

- Giardiniere;

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO SESTO SUPER

- Operaio comune addetto ai servizi portuali;

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO SESTO

- Operatore unico dei servizi di pulizia;

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO SETTIMO

- Inserviente generico;

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.


Parte speciale aziende pubblici esercizi

SFERA DI APPLICAZIONE

Alla sfera di applicazione sono aggiunti i parchi a tema.

All’articolo 258 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, sono aggiunti i seguenti commi:

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Articolo …

(2) Le parti entro il 30 settembre 2003 si incontreranno in apposita commissione paritetica allo scopo di verificare il corretto inquadramento delle seguenti qualifiche:

- dietista;

- operatore pluriservizio;

- addetto di cucina di ristorazione a catena;

(3) Per quanto riguarda le ultime due qualifiche, le parti verificheranno se analoghe qualifiche degli altri comparti del settore turismo siano rapportabili o meno alle funzioni espletate.

(4) La commissione, comunque, concluderà i propri lavori entro e non oltre il 31 marzo 2004.

Dopo l’articolo … del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente capo:

SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE

Articolo …

(1) Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso attività discendenti da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di trasparenza, un’adeguata qualità del servizio, il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale / territoriale stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e normativi esistenti ed agli oneri previdenziali conseguenti, le parti, nell’obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel quale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori interessati, convengono di estendere l’area di applicazione degli articoli da 310 a 318 alle ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro, in successivi rapporti di concessione.

L’articolo 323 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

INDENNITA’ SPECIALE

Articolo …

(1) Ai soli dipendenti della ristorazione collettiva in servizio alla data del 1° gennaio 2004 che abbiano prestato servizio continuato nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003, verrà corrisposta, per 24 mesi consecutivi a partire dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2005 una “indennità speciale” pari ai seguenti importi mensili lordi, ai vari livelli:

Quadri A-B  17,00

Livelli 1-2-3  14,00

Livelli 4-5  12,50

Livelli 6s-6-7  10,00

(2) Ai fini di cui sopra si considera servizio continuato, sempre nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003, anche il lavoro prestato presso le precedenti gest ioni nell’esclusivo caso di riassunzione del personale in base alle norme di cui al presente capo.

(3) Per i casi di anzianità minore, l’importo di cui sopra verrà erogato in diciottesimi pro quota. Analogamente di procederà ; per i casi in cui non sia stata corrisposta retribuzione a norma di legge o di contratto.

(4) Per il personale in servizio a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La suddetta indennità non competerà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. L’indennità speciale, data la sua natura temporanea, non sarà utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e di legge ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’ erogazione dell’indennità speciale è a carico delle gestioni in atto alla data del 1° gennaio 2004.

(5) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di gestione che si verificheranno nel corso del periodo di erogazione, al lavoratore interessato verrà corrisposta la parte residua; nel caso di cambio di gestione la parte residua verrà corrisposta dall’azienda subentrante.

CHIARIMENTO A VERBALE

In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.

Dopo l’articolo 318 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserita la seguente:

DICHIARAZIONE A VERBALE

(1) Le parti confermano che per i centri di cottura viene applicata la normativa dei cambi di gestione.

(2) In sede di confronto settoriale le parti affronteranno la problematica relativa ai centri di produzione pasti.


Parte speciale imprese di viaggi e turismo

Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 386 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, si definiscono agenzie minori le imprese di viaggi e turismo che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi.


Decorrenza e durata

L’articolo 175 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

DECORRENZA E DURATA

Articolo …

(1) Le parti, nel riconfermare la propria adesione allo spirito del protocollo interconfederale del 23 luglio 1993 ed a quanto dallo stesso stabilito in tema di assetti contrattuali, tenuto conto della particolare situazione nazionale ed internazionale, convengono di adottare in via eccezionale una disposizione speciale in ordine alla durata del presente CCNL.

(2) Pertanto, il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2002 e sarà valido sino al 31 dicembre 2005, sia per la parte normativa che per la parte retributiva.

(3) Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

(4) Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.