17/3/2020 ore: 0:00

Guida agli ammortizzatori con causale Covid-19, Marzo 2020

Decreto D.L. 18 “Cura Italia” in vigore dal 17 marzo 2020

Le guide della FILCAMS



Cosa ti interessa?




Il D.L. 18/2020 per far fronte alla fase di emergenza dovuta al COVID-19 ha previsto importanti deroghe alla disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali D.lgs 148/2015.

Art. 19 disciplina al ricorso di CIGO E Fis

L’art. 19 del decreto in parola, disciplina il ricorso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) e all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (Fis) con le seguenti previsioni:
  • durata massima 9 settimane, salvo per le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto dove sono previste 13 settimane (alle 9 settimane si aggiunge quanto già stabilito al D.l. 9 del 2 marzo 2020);
  • causale Covid-19;
  • periodo utilizzo dal 23 febbraio e entro il 31 agosto;
  • la domanda deve essere presentata entro 4 mesi dall’inizio della sospensione;
  • fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 gg. successivi alla comunicazione preventiva da parte del’impresa;
  • il periodo di Cigo viene neutralizzato ai fini delle richieste successive e non viene computato ai fini della durata massima;
  • il periodo durante il quale si percepisce l’assegno ordinario (Fis), non viene computato ai fini del superamento del tetto aziendale (limitatamente al 2020) e viene neutralizzato ai fini delle richieste successive;
  • non è necessario per il lavoratore possedere anzianità aziendale di 90 giorni;
  • non si applica il contributo addizionale sia alla Cigo che all’assegno ordinario (Fis);
  • anticipazione a carico del datore di lavoro (Circ. Inps 170/2017). Su istanza del datore di lavoro la prestazione, in via di eccezione, può essere pagata direttamente dall’Inps (Mess. Inps 1287/20 e Circ. Inps 47/20);
  • possono accedere alla CIGO i settori che ne hanno diritto, le aziende che per settore di appartenenza non hanno la CIGO possono fare richiesta di Cassa Integrazione in Deroga.

Requisito di accesso agli ammortizzatori

  • il lavoratore deve risultare in servizio al 17 marzo
  • per i lavoratori in appalto, nel caso in cui si sia proceduto al cambio di appalto successivamente al 23 febbraio, o nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi art. 2112 c.c., si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro (Circ. Inps 47/2020)
  • eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento istanza di CIGO o di assegno ordinario (Circ. Inps 47/20).

 

Limite di spesa

  • limite di spesa € 1.347,2 milioni di € per l’anno 2020 (per Fis e Cigo)
  • l’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa, qualora emerga anche in via prospettica che il limite è stato raggiunto non prende in considerazione ulteriori domande (le domande saranno evase in ordine cronologico di arrivo)

Tutto quanto previsto dall’art. 19 si applica anche ai fondi alternativi art. 27 D.lgs 148
  • Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato
  • Fondo Solidarietà Bilaterale per i lavoratori in somministrazione
  • le prestazioni erogate da questi due fondi con causale Covid – 19, sono a carico dello Stato nel limite di 80 milioni per l’anno 2020.

 

Misura dell’integrazione

  • 80% della retribuzione globale (comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive) che sarebbe spettata per le ore non prestate
  • l’importo è soggetto all’applicazione di un massimale che per l’anno 2020 è:
    • retribuzioni pari o inferiori a € 2159,48 = € 998,18 al netto contributi 5,84%  =  939,88
    • retribuzioni superiori a € 2159,48 = € 1199,72 al netto contributi 5,84% =1129,65

Esempio di calcolo (retribuzione quarto livello commercio)

€ 1616,68 *14/12 = €1886,12 quindi il massimale da applicare è 998,18 – 5,84% di trattenuta previdenziale  (€ 58,293)  = 939,88 a cui va applicata  aliquota  Irpef in base agli scaglioni di reddito.


Effetti sul rapporto di lavoro

  • Durante la sospensione a zero ore, non si maturano ferie, permessi e i ratei 13^ e 14^ mensilità. In caso di riduzione di orario i ratei di 13^ e 14^ mensilità si maturano limitatamente alle ore lavorate, le ferie vengono maturate per intero e sono a carico azienda in caso di fruizione dell’assegno ordinario (Circ. Inps 130/2017);
  • Diversamente da quanto previsto dalla disciplina ordinaria, in caso di malattia la Circ. Inps 47/20 non fa distinzioni di trattamento a seconda se la malattia  sia iniziata prima  o dopo  la sospensione dal lavoro e prevede che l’integrazione salariale sostituisce l’indennità di malattia;
  • Il periodo è coperto da contribuzione figurativa;
  • Durante la fruizione dell’assegno ordinario (Fis )  non viene erogato l’assegno familiare, mentre  la fruizione è prevista durante la Cigo.


Modalità di pagamento

Anticipazione a carico del datore di lavoro (Circ. Inps 170/2017). Su istanza del datore di lavoro la prestazione, in via di eccezione, può essere pagata direttamente dall’Inps (Mess. Inps 1287/20 e Circ. Inps 47/20);

Nel caso in cui l’azienda non anticipi la prestazione è l’Inps che paga direttamente. Dal 10 aprile per avere l’accredito delle prestazioni di sostegno al reddito su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all’Inps i modelli validati dal proprio Istituto o Ente di credito (Circ. Inps 48/20)

Al fine di garantire ai lavoratori la continuità di reddito è stata sottoscritta una convenzione con l’ABI che consente di chiedere l’anticipazione della prestazione. L’anticipazione è prevista sia per l’assegno ordinario che per la Cassa ordinaria, e avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Campo d’applicazione Fis assegno ordinario

  • datori lavoro che hanno occupato da 6 a 15 dipendenti nel semestre precedente nei settori
  • Imprese di Vigilanza
  • Imprese pulimento
  • Turismo (Alberghi, agenzie viaggio, ristorazione collettiva, pubblici esercizi ecc)
  • Studi professionaliù
  • Commercio, aziende di commercializzazione, terziario, aziende di servizi alle imprese
Datori lavoro che hanno occupato + di 15 dipendenti nel semestre precedente
  • Imprese pulimento
  • Turismo (Alberghi, agenzie viaggio, ristorazione collettiva, pubblici esercizi ecc)
  • agenzie viaggio e tour operator (da 16 fino a 50 dip.)
  • Commercio, aziende di commercializzazione (da 16 fino a 50 dip.)
  • terziario, aziende di servizi alle imprese (anche oltre i 50 dip.)
  • studi professionali

 

Campo d’applicazione CIGO

Nei nostri settori non si applica la CIGO, ne hanno diritto solo le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, (con + 15 dip) che subiscano una riduzione o sospensione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà’ dell’azienda appaltante, che abbiano comportato il ricorso alla CIGO;

Art 20. CIGO per aziende che al 23 febbraio si trovano in CIGS

Le aziende che al 23 febbraio hanno in corso un trattamento di CIGS, possono presentare domanda di CIGO (qualora rientrino nel campo di applicazione della cigo Circ. 47/20), la trasformazione determina la sospensione della Cigs e l’applicazione della disciplina speciale:
  • durata max di 9 settimane. Per le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto 13 settimane (alle 9 settimane si aggiunge quanto già stabilito al D.l. 9 del 2 marzo 2020)
  • causale Covid-19
  • non applicazione contributo addizionale
  • periodo utilizzo dal 23 febbraio e entro il 31 agosto
  • la domanda deve essere presentata entro 4 mesi dall’inizio della sospensione
  • fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 gg. successivi alla comunicazione preventiva da parte dell’impresa;
  • il periodo durante il quale si percepisce l’assegno ordinario di Cassa non viene computato ai fini del superamento della durata (limitatamente al 2020) e viene neutralizzato ai fini delle richieste successive;
  • non è necessario per il lavoratore possedere anzianità aziendale di 90 gg.
  • non si applica il contributo addizionale
  • anticipazione a carico datore di lavoro Circ. Inps 170/2017. Su istanza del datore di lavoro la prestazione, in via di eccezione, può essere pagata direttamente dall’Inps ( mess. Inps 1287/20 e circ. Inps 47/20)

 

Limite di spesa

  • limite di spesa € 338,2 milioni per l’anno 2020
  • L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa, qualora emerga anche in via prospettica che il limite è stato raggiunto non prende in considerazione ulteriori domande (evasione domande in ordine cronologico)
  • Per i nostri settori, il passaggio da CIGS a CIGO può avvenire solo per le attività che hanno diritto alla CIGO: imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, (con + 15 dip) che subiscano una riduzione o sospensione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà’ dell’azienda appaltante che abbiano comportato il ricorso a CIGO;
  • le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non hanno la CIGO possono accedere alla Cassa in Deroga (Mess. Inps 1287/20 Circ. Inps 47/2020).


Art. 21 per datori di lavoro che hanno in corso assegno solidarietà

I datori di lavoro iscritti al Fondo Integrazione Salariale, che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono accedere all’assegno ordinario anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro, (mess. Inps 1287/20) la trasformazione determina:
  • sospensione e sostituzione assegno di solidarietà
  • durata massima 9 settimane. Per le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto 13 settimane (alle 9 settimane si aggiunge quanto già stabilito al D.l. 9 del 2 marzo 2020)
  • causale Covid-19
  • periodo utilizzo dal 23 febbraio e entro il 31 agosto
  • la domanda deve essere presentata entro 4 mesi dall’inizio della sospensione
  • fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 gg. successivi alla comunicazione preventiva da parte dell’impresa;
  • iI periodo durante il quale si percepisce l’assegno ordinario (Fis), non viene computato ai fini del superamento del tetto aziendale (limitatamente al 2020) e viene neutralizzato ai fini delle richieste successive
  • non è necessario per il lavoratore possedere anzianità aziendale di 90 gg.
  • non si applica il contributo addizionale
  • anticipazione a carico datore di lavoro Circ. Inps 170/2017. Su istanza del datore di lavoro la prestazione, in via di eccezione, può essere pagata direttamente dall’Inps ( mess. Inps 1287/20 e circ. Inps 47/20)

Limite di spesa

Per il finanziamento si attinge allo stanziamento di € 1.347, 2 milioni previsto per la cigo e l’assegno ordinario di cui all’19 c. 9

Art. 22 Cassa in deroga

Le regioni e le provincie autonome possono riconoscere trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di riduzione o sospensione di orario in costanza di rapporto di lavoro. Per far fronte alla fase di emergenza dovuta al COVID-19   il D.L. 18 in vigore dal 17 marzo 2020 ha previsto importanti deroghe alla disciplina ordinaria che si applicano anche alla cassa in deroga:
  • durata massima 9 settimane, per le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto 13 settimane (le 9 settimane si aggiungono a quanto già stabilito al D.l. 9 del 2 marzo 20202)
  • causale Covid-19
  • periodo utilizzo dal 23 febbraio e entro il 31 agosto
  • la domanda deve essere presentata entro 4 mesi dall’inizio della sospensione
  • previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica con OO.SS. comparativamente  più rappresentative
  • l’accordo non è richiesto se riguarda datori di lavoro fino a 5 dipendenti
  • per il lavoratore ai fini dell’accesso non è necessario possedere anzianità aziendale di 90 gg.
  • non si applica il contributo addizionale
  • esclusivamente pagamento diretto da parte Inps, concesso con decreto delle regioni e delle province autonome da trasmettere all’Inps entro 48 ore dall’adozione. L’efficacia è subordinata al rispetto dei limiti di spesa di € 3.293,2 milioni da ripartire tra tutte le regioni
  • L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa, qualora emerga anche in via prospettica che il limite è stato raggiunto, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori (evasione prestazioni in ordine cronologico)
  • La ripartizione delle risorse alle regioni è stata disposta il 24/3/2020
  • per Trento e Bolzano le risorse finanziarie sono trasferite ai fondi di solidarietà del Trentino ed Alto Adige che autorizzano le prestazioni
  • Il decreto di ripartizione delle risorse alle regioni prevede che in caso di unità produttive site in 5 o più regioni o province autonome, il trattamento di CIGD è riconosciuto con decreto dal Ministero del Lavoro che trasmette richiesta all’Inps   entro il limite di spesa 120 ML per l’anno 2020. Definizione di unità produttiva Circ. Inps 197/2015. “L’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica, in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale”


Requisito di accesso alla cassa in deroga

  • il lavoratore deve risultare in servizio al 17 marzo 2020;
  • per i lavoratori in appalto, nel caso in cui si sia proceduto al cambio di appalto successivamente al 23/2/20 e nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi art. 2112 c.c., si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro (Circ. Inps 47/2020);
  • per i lavoratori intermittenti, purché occupati alla data del 23 febbraio, il trattamento è riconosciuto nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti (Circ. Inps 47/2020); in alcuni accordi quadro regionali di CIGd sono previste condizioni più favorevoli.
  • l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza di cassa in deroga (Circ. Inps 47/20).


Misura dell’integrazione

  • 80% della retribuzione globale (comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive) che sarebbe spettata per le ore non prestate;
  • l’importo è soggetto all’applicazione di un massimale che per l’anno 2020 è:
    • retribuzioni pari o inferiori a € 2159,48 = € 998,18 al netto contributi 5,84% = € 939,88
    • retribuzioni superiori a € 2159,48 = € 1199,72 al netto contributi 5,84% = € 1129,65

Esempio di calcolo (retribuzione quarto livello commercio)

€ 1616,68 *14/12 = € 1886,12 quindi il massimale da applicare è € 998,18 – 5,84% di trattenuta previdenziale (€ 58,293) =  € 939,88 cui va applicata  aliquota  Irpef in base agli scaglioni di reddito.


Effetti sul rapporto di lavoro

  • Durante la sospensione a zero ore, non si maturano ferie, permessi e i ratei 13^ e 14^ mensilità. In caso di riduzione di orario i  ratei di  13^ e 14^ mensilità si maturano limitatamente alle ore lavorate;
  • Diversamente da quanto previsto dalla disciplina ordinaria, in caso di malattia, la Circ. Inps 47/20  non fa distinzioni  di trattamento  se la malattia  è iniziata prima  o dopo  la sospensione dal lavoro per Covid -19 prevedendo che l’integrazione salariale sostituisce l’indennità di malattia;
  • Il periodo è coperto da contribuzione figurativa;
  • Vengono pagati gli assegni familiari.


Modalità di pagamento

Per la Cassa in Deroga è l’Inps che paga direttamente. Dal 10 aprile 2020, per avere l’accredito delle prestazioni di sostegno al reddito su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all’Inps i modelli validati dal proprio Istituto o Ente di credito (Circ. Inps 48/20)

Al fine di garantire ai lavoratori la continuità di reddito è stata sottoscritta una convenzione con l’ABI che consente di chiedere l’anticipazione della prestazione. L’anticipazione è prevista sia per l’assegno ordinario che per la Cassa ordinaria, e avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrato a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Campo d’applicazione

Datori lavoro che hanno fino a 5 dipendenti di tutti i nostri settori, escluse le imprese artigiane delle pulizie e dei parrucchieri, estetisti e tatuatori che hanno il Fondo artigiani FSBA.

Rientrano nell’applicazione della Cassa in Deroga tutti i settori della Filcams che hanno la CIGS:

Datori di lavoro che hanno occupato MEDIAMENTE + 15 dipendenti nel semestre precedente
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia
  • Anche se costituite in forma di cooperativa che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della riduzione dell’azienda appaltante che fatto ricorso alla CIGS;
  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà’ dell’azienda appaltante, che abbiano comportato il ricorso a CIGO o CIGS;
  • imprese artigiane con + 15 dipendenti, solo se l’intervento è richiesto in conseguenza di CIGS concessa alla committente e che questa determini la prevalenza del fatturato (o biennio precedente, abbia superato il 50% del fatturato complessivo dell’azienda artigiana);
  • imprese di vigilanza

Datori di lavoro che hanno occupato  MEDIAMENTE + 50 dipendenti nel semestre 
  • imprese commerciali attività di intermediazione commerciale
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici



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