2/7/2004 ore: 16:37

CONTRATTO COMMERCIO: SIGLATA IPOTESI DI CONTRATTO

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2 luglio 2004

CONTRATTO COMMERCIO: SIGLATA IPOTESI DI CONTRATTO

Un negoziato che ha riservato molti colpi di scena. Una firma, quella della grande distribuzione, messa e ritirata. E infine la sigla posta sull’ ipotesi di contratto della distribuzione commerciale, del terziario e dei servizi appena in tempo per revocare lo sciopero che avrebbe fermato il settore, soprattutto i punti vendita della Gdo, oggi e domani.

Infine, «grazie alla straordinaria mobilitazione e sostegno dei lavoratori e al lavoro delle strutture di Filcams Fisascat Uiltucs» – come affermano alla delegazione sindacale –, 1,8milioni di lavoratori hanno un nuovo contratto, che sarà in vigore da gennaio del 2003 a dicembre del 2006.

«Più che in passato – è il commento delle segreterie – il contratto del terziario ha assunto rilevanza e portata nazionale, dimostrando come le tre federazioni sindacali sappiano mantenere rapporti unitari e di fiducia reciproca anche nei momenti più difficili».

Il contratto stabilisce 125 euro di aumento salariale a regime per il periodo 2003-2006 a cui vanno aggiunti i 14,46 euro erogati a gennaio 2003. In busta paga gli aumenti sono scaglionati con 35 euro questo mese, 37 euro da dicembre di quest’anno, 23 euro da luglio 2005, 30 euro da settembre 2006.

L’unatantum di 400 euro è pagata con 250 euro questo mese e con 150 euro a gennaio 2005.

L’aumento così definito, e nei tempi previsti dal protocollo del luglio ’93, è determinato dal recupero del differenziale dell’ inflazione per il biennio 2001-2002, recupero dell’inflazione reale 2003 al 2,5% e inflazione attesa per il 2004 pari al 2,3%, verifica entro marzo 2005 dell’andamento del biennio, stima per il biennio 2005-2006 di un tasso annuo del 2%.

Il contratto prevede l’informazione preventiva a livello aziendale per appalti, terziarizzazioni, esternalizzazioni, riorganizzazioni, utilizzo lavori atipici.

L’apprendistato è regolato sulla base della vecchia legge e prevede durate differenziate, da un minimo di 24 a un massimo di 48 mesi, a seconda dei livelli d’ inquadramento limitato a 48 mesi e la quantità di conferma non deve essere inferiore al 70% per poter stipulare altri contratti in apprendistato. Migliora il trattamento malattia passando da 3 a 6 eventi morbosi all’anno, retribuiti al 60%.

I contratti d’inserimento: innanzitutto è stato chiarito cosa si intende con i due termini, specificazione necessaria poiché il contratto di inserimento comporta l’assunzione a due livelli sotto la qualifica normale e il reinserimento a un solo livello sotto, differenze sensibili anche nella durata del contratto; così come per la formazione, di 24 ore per l’inserimento e di 16 ore per il reinserimento; per questa tipologia icaso di assunzione a part-time l’orario non può essere inferiore al 50% del full-time e deve garantire il 60% di conferme.

I contratti a part-time: si confermano le vecchie norme, hanno precedenza nel passaggio a full-time e la possibilità di consolidare le ore di lavoro supplementare fatte nell’anno; sono regolate le clausole flessibili e elastiche e le percentuali di maggiorazione.

Sui contratti a tempo determinato si sono contenuti gli effetti devastanti della nuova legge, l’accordo prevede che i lavoratori assumibili siano, massimo, il 20% su base annua dei lavoratori in forza nell’unità produttiva; per l’avvio dell’attività sono previste, per dodici mesi, altre percentuali: 4 contratti per imprese fino a 15 dipendenti, 6 contratti per imprese da 16 a 30 dipendenti.

Somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex lavoro interinale): massimo 15% all’anno rispetto all’organico in forza nell’unità produttiva; anche in questa tipologia l’avvio d’attività gode di altre percentuali: 2 contratti fino a 15 dipendenti, 5 contratti da 16 a 30 dipendenti.

L’insieme di contratti a termine e somministrazione di lavoro non può essere superiore al 28% all’anno dell’organico in forza per unità produttiva. La contrattazione di secondo livello regolerà i diritti di precedenza.

Sul piano dei diritti sindacali: chiarito un problema d’interpretazione che ostacolava l’elezione delle Rsu e ai fini del calcolo del monte ore, diritto d’assemblea e elzione Rus o nomina Rsa i lavoratori a part-time sono computati nel numero dei dipendenti unità intere.

Miglioramenti nei congedi per motivi familiari, i permessi per lutto, per infermità, i congedi per formazione.

Definito un codice sulle molestie sessuali; precisati i compiti della commissione nazionale per le pari opportunità, commissione che avrà competenza anche in materia di mobbing.

È introdotta l’assistenza integrativa sanitaria per tutti (migliorata per i quadri che già ne disponevano) con finanziamento a carico delle aziende: le quote sono (a partire dall’ 1.9.2005) di 10 euro al mese per i lavoratori a tempo pieno e di 7 euro al mese per i lavoratori a part-time.

Per quanto riguarda la previdenza integrativa (FonTe è il fondo contrattuale di settore): dall’1.1.2005 la quota a carico delle aziende sarà pari all’1,0 5% calcolato sulla retribuzione utile per il computo del Tfr e dall’ 1.1.2006 salirà all’1,55%.

I lavoratori stranieri potranno cumulare le ferie del biennio.

Entro la fine di quest’anno un incontro tra le parti dovrà analizzare le figure professio nali del settore per giungere a una nuova classificazione.