19/12/1996 ore: 2:00

STUDI PROFESSIONALI Consilp Confprofessioni, CCNL 01/10/1995 - 30/09/1999 (testo ufficiale)

Contenuti associati

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI STUDI PROFESSIONALI


L'anno 1996, il giorno 19 del mese di Dicembre

TRA

- l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (A.N.C.L.)
- la Federazione Nazionale Notai (FEDERNOTAI)
- la Federazione Nazionale Sindacati Consulenti del Lavoro
(FE.NA.SI.C.L.)
- l'Istituto Nazionale Revisori Contabili (I.N.R.C.)
- l'Associazione Dottori Commercialisti - Sindacato Nazionale Unitario
(A.D.C.)
- la Federazione Nazionale Avvocati (FEDERAVVOCATI)
- il Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti
- il Sindacato Nazionale Medici Italiani (S.N.A.M.I.)
- l'Unione Consulenti del Lavoro Nazionale (U.C.LA.) rappresentata dal suo presidente Potito di Nunzio, dal suo vice presidente Daria Bottaro, dal suo vice presidente Laura Mantegazza

assistiti dalla

- Confederazione Sindacale Italiana Liberi Professionisti (CONSILP -
CONFPROFESSIONISTI)

E

- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi
(FILCAMS-CGIL)con l'intervento della Confederazione Generale Italiana
Lavoratori (CGIL)
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini
e del Turismo (FISASCAT-CISL)con l'intervento della Confederazione
italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
- la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS)e
con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL)


VISTI

Il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per i dipendenti da Studi
Professionali stipulato in data 10 dicembre 1992

E

Il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 19 dicembre 1996

SI E' STIPULATO

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Studi
Professionali composto da:
- Introduzione
- Premessa
- Parte Prima (VII Titoli, 13 articoli)
- Parte Seconda (XXVIII Titoli, 106 articoli)
- Dichiarazione a verbale
- 2 Allegati

Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le
Organizzazioni stipulanti.



PREMESSO

- che in data 29/5/1995 le OO.SS. nazionali di categoria Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno formalizzato alla Consilp-Confprofessioni
ed ai Sindacati delle professioni ad essa aderenti o facenti riferimento
contrattuale (Andi-Aio) regolare disdetta del Ccnl 10/12/1992;
- che in data 31/7/1995 le OO.SS. nazionali di categoria hanno
trasmesso a tutte le parti sopra richiamate la piattaforma rivendicativa
per il rinnovo del Ccnl 10/12/1992;
- che in data 1/4/1996 le stesse OO.SS. hanno illustrato in sede
Consilp-Confprofessioni, le richieste contenute in piattaforma;
- che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di
rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni Sindacali" a
cui fanno riferimento la premessa e l'articolato del Ccnl 10/12/1992.

Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di
consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente
esperienza contrattuale, le parti convengono di attivare un nuovo sistema
di "Relazioni Sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e le procedure
contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo
italiano di cui al "Protocollo" del 23/7/1993, per quanto compatibile con
il settore degli Studi Professionali, e quanto previsto dalle norme di
legge e dalle direttive Ue richiamate nel Ccnl 10/12/1992, rispetto alle
loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data.

A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente Ccnl che,
così come di seguito formulato e sistemizzato, rinnova il precedente testo
del 10/12/1992.



PREMESSA


1) Le parti si danno atto della assoluta specificità del comparto delle
Libere Professioni e dei servizi professionali e riconoscono che tale
comparto non può in alcun modo essere assimilato o equiparato ad altri
comparti economici e/o contrattuali.
2) Le parti, a conferma di quanto sottoscritto in tema di "Diritti di
informazione e Relazioni sindacali" nel Ccnl del 10/12/1992, convengono di
consolidare e migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione
di un sistema che favorisca corretti e proficui rapporti tra le parti tesi
a contribuire allo sviluppo e al ruolo del settore sia sotto l'aspetto
economico/produttivo sia sotto l'aspetto occupazionale.
3) Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle
Oo.Ss. datoriali degli studi professionali e delle Oo.Ss. dei lavoratori,
concordano di perseguire tale intendimento mediante la costituzione di
strumenti bilaterali finalizzati a una gestione attiva e dinamica del Ccnl
e per affrontare problematiche di rilevante interesse relative alle
tendenze qualitative e quantitative dell'occupazione e al ruolo delle
attività professionali nell'economia nazionale ed europea.
4) Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello
comunitario, concordano sulla esigenza di partecipare attivamente allo
sviluppo del dialogo sociale affinché vengano analizzati e approfonditi i
percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della
contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati
membri.
5) Al riguardo e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare
sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei
lavoratori occupati nel settore, le parti, avendo operato nella
definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto
dall'articolo 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso alla
richiesta che il vigente Ccnl sia recepito "erga omnes".
6) Le parti, infine, concordano che tale volontà comune è coerente con
quanto emerge dalle intese Comunitarie (Maastricht) in relazione al
recepimento delle Direttive Comunitarie riguardanti il dialogo sociale e
le relazioni sindacali che vengono affidate alle parti sociali.
7) In ragione di quanto sopra, le parti riconfermano la precedente
intesa relativa ad avviare le trattative per il rinnovo del prossimo Ccnl
fin da 3 mesi prima della sua scadenza. In tale ambito la
Consilp/Confprofessioni s'impegna a operare per pervenire alla stesura di
un testo contrattuale unitario da valere per tutto il settore delle libere
professioni.



PARTE PRIMA - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI



TITOLO I - Relazioni sindacali a livello nazionale

ARTICOLO 1 - Esame quadro socio economico

Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre, la Consilp-
Confprofessioni e le Oo.Ss. nazionali dei lavoratori si incontreranno al
fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del
settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo,
dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di
innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame:

- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente e
indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti
l'esercizio delle libere professioni che abbiano riflessi su settori
professionali strutturalmente omogenei;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione,
ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato, con particolare
riferimento all'occupazione giovanile, anche a seguito
dell'introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro,
nonché l'andamento dell'occupazione femminile, con le possibili azioni
positive in linea con la Raccomandazione Cee 1984 e la legge n. 125
del 10/4/1991;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e
innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei
lavoratori interessati;
- la struttura dei settori professionali nonché la prevedibile
evoluzione degli stessi;
- i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi
sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo
di riforma delle libere professioni, anche alla luce dei problemi
connessi all'attuazione della Direttiva 89/48 Cee recepita nel D.L.
27/1/1992 n. 115.

Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti
il presente Ccnl, saranno inoltre affrontate e definite in appositi
incontri, le materie relative a:

1) la formazione e la riqualificazione professionale;
2) l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di
impiego non previste dal presente Ccnl quali: telelavoro e/o lavoro a
distanza - Job sharing;
3) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza
integrativa;
4) l'individuazione, in relazione a processi di innovazione
tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale
classificazione (compreso lo studio dell'applicabilità della Legge
190/85);
5) l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali
declaratorie e le realtà organizzative coerenti soluzioni di aggiornamento
dei profili professionali;
6) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della
dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione
Cee 20/5/1990 e della Raccomandazione Cee 92c 27/04 del 27/11/1991.;
7) la costituzione degli strumenti bilaterali.



TITOLO II - Strumenti bilaterali

ARTICOLO 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali

Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella
Premessa e nel precedente art. 1 del presente Contratto, concordano di
istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di
composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di
funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi
che a essi fanno riferimento.

A) L'Osservatorio nazionale;
B) la Commissione paritetica nazionale;
C) il Gruppo di lavoro per le pari opportunità.

Tutti con sede in Roma presso la sede nazionale della Consilp-
Confprofessioni. Ciascuno di tali organismi è composto da un
rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali aderenti alla
Consilp-Confprofessioni e firmatarie del presente Ccnl.

Tale rappresentate (per il quale potrà essere indicato un supplente e che
potrà eventualmente cumulare la partecipazione anche a più degli organismi
suddetti) sarà designato dalla rispettiva Organizzazione sindacale e
comunicato alla Consilp-Confprofessioni la quale, entro 30 giorni dalla
firma del Ccnl presso il ministero del Lavoro, comunicherà alle Oo.Ss. dei
lavoratori i nominativi fino ad allora pervenuti.

La Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil designeranno
cumulativamente tanti membri quanti quelli comunicati come sopra dalla
Consilp-Confprofessioni.
I componenti degli organismi previsti dal presente articolo annualmente,
di norma nel secondo semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno
specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e inoltre, tre mesi
prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti un rapporto
conclusivo.



ARTICOLO 3 - Osservatorio nazionale

L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle
iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del
lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.

A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare:

a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore,
dei vari settori professionali strutturalmente omogenei e le relative
prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali,
anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni
anche al fine di fornire alle parti stipulanti il Ccnl il supporto tecnico
necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, Parte
Prima del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione
professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e
comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti
competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una
loro pratica realizzazione;
c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali al
fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve ed elabora, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle
organizzazioni aderenti relativi alla realizzazione e all'utilizzo degli
accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e apprendistato, di
contratti a termine, nonché sulle intese relative a: stages, utilizzo
della L. 223/91;
e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello
di studio curandone l'analisi e la registrazione;
f) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle
Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati
delle professioni e dei lavoratori italiani;
g) predispone e organizza l'invio dei moduli di adesione al contributo
finalizzato al funzionamento delle "Relazioni sindacali" così come
previsto agli articoli 7 e 8 del presente Ccnl.



ARTICOLO 4 - Commissione paritetica nazionale

La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame
di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del
presente Ccnl, con le procedure e le modalità sottoelencate:

1) alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, le organizzazioni nazionali
stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le
organizzazioni locali a essa facenti capo. All'atto della presentazione
dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili
all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la
Commissione paritetica, le organizzazioni sindacali interessate non
potranno prendere alcuna iniziativa.
2) La data della convocazione, per l'esame della controversia, sarà
fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15
(quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura
deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. La Commissione
paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia
per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della
controversia stessa. La Commissione paritetica provvede alla
verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno
essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa.
3) Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia
alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi. Per
tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, potrà
provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazioni.



ARTICOLO 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità

Il gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che
ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a
garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il
raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo
senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, si
attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di
ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia
nell'attuazione degli stessi.



ARTICOLO 6 - Distribuzione del Ccnl

Le parti, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, convengono di
assegnare al presente Ccnl anche il ruolo di strumento di documentazione e
di lavoro finalizzato sia alla estensione della rappresentanza delle parti
firmatarie sia al servizio ai lavoratori che da ciò ne scaturisce.

Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo
contrattuale per il cui utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione
predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.

Per i fini di cui sopra, i titolari degli studi professionali sono tenuti
a distribuire gratuitamente a ogni singolo loro dipendete in servizio
copia del presente contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione presso
il ministero del Lavoro.



TITOLO III - Funzionamento delle relazioni sindacali contributi
finalizzati - Procedure

ARTICOLO 7 - Contributi finalizzati

1. Le parti, al fine di assicurare operatività al nuovo sistema di
"Relazioni sindacali" e in particolare a quanto previsto al Titolo II
articoli 3-4-5-6 e al Titolo VII articoli 12 e 13, convengono di attivare
con propri contributi il finanziamento finalizzato alle spese derivanti
dalle iniziative e dalla applicazione e gestione degli articoli sopra
richiamati.
2. L'adesione al contributo finalizzato dovrà risultare con apposito
modulo di adesione così come previsto al successivo articolo 8.
3. Tale contributo, per la durata del presente Ccnl, sarà costituito
attraverso il versamento di quote annue denominate "CO.AS.CO.-Professioni"
(Contributo di assistenza contrattuale).
4. Alla contribuzione sono interessati, con le modalità esplicitate al
successivo punto 5), tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti
compresi nella sfera di applicazione del presente Ccnl.
5.
a) Per i lavoratori il contributo fisso individuale quale quota annua
"CO.AS.CO.-Professioni" sarà pari a lire 15.000 (quindicimila).
b) Per i titolari di studio datori di lavoro il contributo fisso quale
quota annua "CO.AS.CO.-Professioni" sarà pari a lire 30.000 (trentamila).
Tali somme dovranno essere versate con la scadenza dei contributi relativi
al mese di settembre di ciascun anno.
c) I contributi a carico dei lavoratori saranno di competenza della
Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs-Uil mentre quelle a carico dei titolari
di studio datori di lavoro saranno di competenza delle associazioni
sindacali nazionali aderenti alla Consilp-Confprofessioni e firmatarie del
presente Ccnl ovvero della Consilp-Confprofessioni.
d) Per la riscossione delle quote "CO.AS.CO.-Professioni" la Consilp-
Confprofessioni e le Oo.Ss. definiranno specifica convenzione con
l'Istituto prescelto.
6. Le parti convengono inoltre che, per la realizzazione di quanto sopra
e ai fini di un corretto e trasparente rapporto tra datori di lavoro e
lavoratori aderenti al "CO.AS.CO.o-Professioni", sarà attivata la procedura di
cui al successivo articolo 8.



ARTICOLO 8 - Procedura

A. I titolari degli studi professionali e, tramite loro, i lavoratori
dipendenti, utilizzeranno il modulo di adesione al Contributo finalizzato
al funzionamento delle relazioni sindacali di cui al fac-simile allegato
(All. n. 1).
B. Copia dei moduli di adesione dovrà essere inviata all'Osservatorio
nazionale c/o la sede della Consilp-Confprofessioni con domiciliazione in
Roma 00149 - Via Giovanni Caselli 34 c/o il Sindacato nazionale ragionieri
commercialisti o tramite Internet al seguente indirizzo:
http://www.italynk.it/snrc. Una copia sarà tenuta dall'amministrazione
dello studio.
C. Le quote "CO.AS.CO.-Professioni" a carico dei lavoratori e dei titolari
di studio destinate al fondo saranno versate a cura del titolare dello
studio a mezzo dell'Istituto prescelto.

Dichiarazione congiunta

In coerenza con il nuovo sistema di "Relazioni sindacali" le parti si
impegnano a portare a conoscenza degli interessati il contenuto del
presente Titolo III affinché aderiscano ai rispettivi sindacati di
categoria potenziando la rappresentatività degli stessi.



TITOLO IV - Tutele: della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro;
della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; della sicurezza sul
lavoro; della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di
handicap

ARTICOLO 9

A) DELLA DIGNITÀ DELLE DONNE E DEGLI UOMINI SUL LAVORO. Per tale materia
si fa riferimento alle norme di legge e alla Risoluzione Cee del 20 maggio
1990 e alla raccomandazione Cee 92 c 27/04 del 27 novembre 1991 così come
richiamate al Titolo I, articolo 1, punto 6).
B) DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA DEI LAVORATORI. Al fine di
migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti
convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge
vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.
C) DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. Le parti, vista la legge 626/94 e le
successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. 242 del 19 marzo
1996, convengono di dare avvio in tempi brevi a un approfondito esame
della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico
accordo di applicazione nazionale.
D) DELLA ASSISTENZA E DEI DIRITTI DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP.
Per tale materia si fa riferimento al successivo articolo 62-ter del
presente Ccnl.



TITOLO V - Mercato del lavoro

ARTICOLO 10

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso
promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche
mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di
soddisfare le rispettive esigenze degli studi professionali e dei
lavoratori addetti.

Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali
e occupazionali femminili e dei giovani, mediante interventi che
facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano,
governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.

Al riguardo e con l'impegno di operare, nel corso di vigenza del presente
Ccnl, all'eventuale necessaria armonizzazione di quanto definito in tema
di "Mercato del lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali
atti legislativi conseguenti agli indirizzi generali assunti dal Governo
italiano e dalle parti sociali, si conviene:

A) Formazione professionale.

Le parti, tenendo conto dei processi di unificazione europea e del
connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di
studio, considerano la formazione professionale una risorsa
imprescindibile per lo sviluppo del settore e per il consolidamento
dell'occupazione.

A tal fine si conviene di definire avvalendosi dell'Osservatorio
nazionale, programmi formativi, da svolgere anche tramite i fondi
comunitari, finalizzati a:

1) analisi delle problematiche strutturali connesse all'esercizio della
libera professione;
2) miglioramento delle sinergie tra l'esercizio della libera professione
e sistema economico;
3) diffusione delle competenze tecnologiche;
4) conoscenza di almeno una lingua comunitaria;
5) valorizzazione delle risorse umane, con particolare riguardo alla
occupazione giovanile.

I progetti formativi, definiti dalle parti a livello nazionale, dovranno
avere un'applicazione a livello di singolo studio professionale.


B) Contratti di formazione lavoro.

Le parti convengono sull'utilizzo dell'istituto dei contratti di
formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in raccordo e
non in antitesi con l'apprendistato al fine di promuovere la formazione e
l'occupazione nel settore delle libere professioni.

In tale ambito le parti convengono di definire con la presente normativa
le modalità di utilizzo del contratto di formazione lavoro, in attuazione
di quanto disposto dalla legge 451 del 19/7/1994.

Il progetto formativo elaborato da un sindacato nazionale di categoria
professionale, per usufruire delle speciali procedure di cui al presente
accordo, deve essere assunto dalle parti a livello nazionale.
I progetti di formazione di cui al comma precedente dovranno essere
presentati dallo studio professionale ricorrendo alla modulistica da
concordare.
Gli studi che abbiano già attivato contratti di formazione lavoro sono
tenuti, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il Cfl, a
comunicare l'esito dei precedenti contratti sia ai rispettivi sindacati
nazionali di categoria sia all'ufficio provinciale del Lavoro, con
riferimento al comma 11, articolo 16, della legge 451 del 19/7/1994.

In tal caso le assunzioni tramite Cfl non sono soggette all'autorizzazione
delle Cri corrispondenti per territorio o in caso di progetto nazionale
delle Cci.
La durata dei contratti di formazione lavoro non potrà superare i 24 mesi.
Al lavoratore in contratto formazione lavoro vanno applicati tutti gli
istituti di cui al presente Ccnl.

Qualora all'interno dello studio professionale non si organizzassero
programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore
di permessi retribuiti per partecipare a programmi esterni di formazione
lavoro teorica, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro
all'interno dello studio professionale.

Il presente Titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura
delle parti, al ministero del Lavoro e agli uffici regionali e provinciali
del Lavoro per il rilascio immediato del nulla osta alle assunzioni da
parte delle Sezioni circoscrizionali competenti.

I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di
lavoro, all'atto dell'assunzione, secondo le disposizioni della legge n.
451 del 19/7/1994 all'ispettorato provinciale del Lavoro territorialmente
competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, il titolare dello
studio è tenuto ad attestare alla Sezione circoscrizionale
territorialmente competente l'attività svolta e i risultati conseguiti.

C) Stages.

Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività
professionali di studio, le parti convengono di sviluppare opportunità di
crescita professionale e formativa mediante effettuazione di stages con
tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i
ministeri interessati per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti
Ue.



TITOLO VI - Attività sindacale

ARTICOLO 11

A) Permessi attività sindacale.
Le parti concordano di collocare in tema di diritti sindacali quanto già
previsto al Titolo X, articolo 33, ultimi due capoversi e al Titolo XXVI,
articolo 77, del Ccnl 25 luglio 1988 e precisamente: "sono altresì
concessi, per l'esercizio di attività sindacali, permessi retribuiti per
un massimo di 8 (otto) ore annue a tutti i dipendenti degli studi
professionali". Quest'ultima norma trae origine dalla volontà delle parti
e, pertanto, non implica alcun riconoscimento della normativa contenuta
nella legge 20 maggio 1970 n. 300.

B) Trattenuta sindacale.
Il titolare dello studio provvederà al servizio di esazione dei contributi
che i lavoratori intendono versare ai rispettivi sindacati di categoria
che hanno stipulato il presente contratto. Questi ultimi faranno pervenire
ai titolari degli studi professionali una comunicazione aggiornata e per
iscritto dalla quale risulti: l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno
conferito tale delega; l'indicazione dell'ammontare del contributo da
trattenere e le modalità di versamento all'organizzazione sindacale
prescelta.

A detta comunicazione dovrà essere allegata copia della delega rilasciata
dal lavoratore alle OO.SS. (All. n. 2). L'esazione da parte dello studio
dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega sarà
sospesa immediatamente all'arrivo della comunicazione al titolare dello
studio.

Se la revoca viene inviata direttamente dal lavoratore al titolare dello
studio, il titolare ne darà immediatamente comunicazione alle
organizzazioni sindacali interessate procedendo nel contempo alla
sospensione della trattenuta sindacale.

Resta stabilito che il titolare dello studio non assume e non può assumere
responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni
di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori e che, in difetto di
tempestiva ricezione da parte del titolare della dichiarazione di revoca
del lavoratore, quest'ultimo non può accampare alcun diritto né avanzare
rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche
dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.



TITOLO VII - Relazioni sindacali di secondo livello

ARTICOLO 12 - Conciliazione - controversie - procedure

Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture la gestione
della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti
individuali di cui alla L. n. 108/1990.

Le parti, inoltre, nel considerare la gestione della legge sopra
richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali,
concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di
istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria
con le procedure appresso indicate.

A) Tentativo obbligatorio di conciliazione

1) Per le controversie di lavoro il tentativo obbligatorio di
conciliazione sarà esperito presso gli Uffici territoriali del lavoro tra
le Federazioni e/o sindacati delle professioni e le organizzazioni
sindacali di categoria dei lavoratori.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a
richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione
sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua
volta denunciare la controversia alla organizzazione contrapposta per
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le rispettive
organizzazioni sindacali competenti e aventi il mandato chiederanno un
incontro presso gli Uffici territoriali del lavoro per esperire il
tentativo obbligatorio di conciliazione.


2) Per i licenziamenti individuali di cui alla legge n. 108
dell'11/5/1990, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dei motivi
che hanno determinato il licenziamento, il lavoratore può, contestualmente
alla impugnazione del licenziamento, conferire mandato a una delle Oo.Ss.
firmatarie del presente contratto per l'attivazione presso gli Uffici
territoriali del lavoro del tentativo obbligatorio di conciliazione che
dovrà aver luogo entro i termini fissati dall'Uplmo. Trascorso tale
periodo le parti riprenderanno la propria libertà di azione.

Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra
indicata, il verbale di conciliazione o di fallimento del tentativo,
redatto in sei copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e
dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni aventi mandato.
Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia
esito negativo, le parti possono consensualmente definire la controversia
mediante arbitrato irrituale con le procedure previste al successivo art.
13.



ARTICOLO 13 - Collegio arbitrale

1) Le parti che hanno esperito il tentativo obbligatorio di
conciliazione potranno, entro 20 giorni dall'esito negativo, conferire
consensualmente mandato alle rispettive organizzazioni territoriali per il
deferimento della controversia al Collegio arbitrale. Sarà considerato
nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo.
2) Il Collegio arbitrale dovrà essere composto da due arbitri nominati
dalle rispettive organizzazioni territoriali e da un presidente scelto di
comune accordo dalle stesse organizzazioni.
3) In caso di mancato accordo fra le organizzazioni, il presidente verrà
nominato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro competente per
territorio.
4) Il presidente, non appena ricevuto ed accettato l'incarico,
provvederà a convocare entro 15 giorni il Collegio arbitrale che dovrà
esaminare la domanda nonché le eventuali richieste istruttorie disponendo,
anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili
ai fini della decisione. Le eventuali deposizioni di testi saranno
riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti
potranno chiedere di averne copia vistata dal presidente.
5) Il pronunciamento del Collegio arbitrale dovrà avvenire entro i 15
giorni successivi alla prima convocazione. Tale termine potrà essere
prorogato solo su accordo delle parti.
6) Ove i termini di cui al precedente comma 5) siano trascorsi
inutilmente, ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto
scritto di depositare il lodo entro 10 giorni dalla richiesta. Trascorso
tale termine la controversia può essere sottoposta all'autorità
giudiziaria.
7) Il Collegio, nell'emettere il lodo o nel dare atto dell'intervenuta
conciliazione, si pronunzia sulle spese e competenze.
8) Il Collegio, nell'emettere il lodo, o nel dare atto dell'intervenuta
conciliazione, osserva le disposizioni di cui all'art. 411 del Codice di
procedura civile. La pronunzia del Collegio acquista efficacia di titolo
esecutivo e la conserva indipendentemente da eventuali impugnazioni.
9) Il Collegio arbitrale, ove ritenga ingiustificato il licenziamento,
emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo
quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e dalla legge 11
maggio 1990, n. 108.
- Qualora il titolare dello studio non intenda provvedere alla
riassunzione deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo
di tre giorni.
- Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque
trascorso l'anzidetto termine di tre giorni senza che il titolare dello
studio abbia provveduto alla riassunzione, determina l'indennità che lo
stesso titolare deve corrispondere al lavoratore.
- L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a due
mensilità e mezzo né superiore a sei dell'ultima retribuzione e deve
essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle
dimensioni dello studio, alla anzianità di servizio del lavoratore, al
comportamento ed alle condizioni delle parti.
- La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino
a 10 mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a 10
anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai 20 anni se lo studio occupa più di 15 prestatori di lavoro.
- Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la
determinazione del Trattamento di fine rapporto.



PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO


TITOLO I - Sfera di applicazione

ARTICOLO 14

Il presente Ccnl disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio
nazionale, i rapporti di lavoro tra tutti gli studi professionali, anche
se gestiti in forma associata, in forma di società professionale, ove
consentita dalla legge, in forma di società fra professionisti e il
relativo personale dipendente: avvocati e procuratori legali, consulenti
del lavoro, dottori commercialisti, medici, notai, ragionieri, revisori
contabili.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Ccnl:

a) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi
professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli
studi autonoma attività professionale;
b) i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio
professionale (praticanti, coadiutori notarili eccetera) esclusivamente in
attesa di conseguire l'abilitazione all'esercizio della rispettiva
professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi
professionali.



TITOLO II - Classificazione del personale

ARTICOLO 15

Il personale addetto agli studi professionali è classificato a decorrere
dal 1°luglio 1992 su sei livelli aventi ciascuno una declaratoria valida
per tutto il settore e articolata in qualifiche e profili suddivisi e
collocati in tre aree professionali così definite:

A) Area amministrativa e giuridica;
B) Area tecnica;
C) Area medico-sanitaria.

Dichiarazione a verbale

In pari data viene istituito il IV livello super intermedio tra il IV e il
III livello con il valore retributivo base rispetto al precedente
contratto di L. 450.000 e contingenza pari al IV livello.


A) AREA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

I Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di
laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza
dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera
attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di
iniziativa.

II Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di
concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o
creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali
del titolare dello studio nonché con eventuali responsabilità di uno o più
settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività
di altri dipendenti quali:
analisti Ced (Centro elaborazione dati) - analisti di costi aziendali -
capi uffici tecnici o amministrativi - bilancisti (coloro che dal bilancio
di verifica compiono autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la
redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative
relazioni illustrative).


III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di
concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed
esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale
coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
contabili di concetto - addetti all'elaborazione di schede pilota per lo
sviluppo meccanografico delle paghe - corrispondenti in lingue estere -
programmatori meccanografici - addetti alle ispezioni ipotecarie e
catastali - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena
autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di
concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con
la clientela - presentatori di cambiali ex legge n. 349/1973 - addetti
all'elaborazione di situazioni patrimoniali e contabili, bilanci di
verifica e relazioni - addetti all'amministrazione del personale delle
aziende in forma autonoma e completa - traduttori e interpreti -
primanotisti e codificatori.

IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine
che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-
pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici
con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono
anche contatti informativi con la clientela - addetti alla compilazione di
libri-paga, dei contributi e della relativa modulistica che con adeguata
esperienza operino sulla base di schemi predeterminati - contabili
d'ordine addetti a scritture contabili in partita doppia.


IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente
mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque
acquisite, quali: dattilografi - autisti - centralinisti telefonici -
operatori meccanografici - perforatori e verificatori di schede -
contabili d'ordine - primanotisti d'ordine - archivisti - schedaristi -
addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla
compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e
repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di
ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia
pubblici che privati.

V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente
mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e
comunque di carattere ausiliario, quali: addetti alle pulizie - fattorini
- uscieri.


B) AREA PROFESSIONALE TECNICA (VALIDA FINO AL 30 GIUGNO 1993)

Per i profili tecnici vengono riportate le classificazioni del Ccnl del 25
luglio 1988 del IV livello super limitatamente ai profili di area
amministrativa.

I Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di
laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza
dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo all'intera
attività dello studio con ampi poteri decisionali ed autonomia di
iniziativa.

II Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di
concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o
creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali
del titolare dello studio nonché con eventuali responsabilità di uno o più
settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività
di altri dipendenti quali: analisti Ced (Centro elaborazione dati) -
analisti di costi aziendali - capi uffici tecnici o amministrativi
progettisti - progettisti disegnatori - capi laboratorio geologici - capi
missione geologici.

III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di
concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed
esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale
coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
contabili di concetto - disegnatori non progettisti con mansioni di
rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi - corrispondenti in
lingue estere - programmatori meccanografici - segretari di concetto -
segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di
particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che
eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - addetti
all'amministrazione del personale in forma autonoma e completa -
traduttori e interpreti - addetti alla elaborazione di computi tecnico-
estimativi - assistente di cantiere geologico - sperimentatori geologici -
rilevatori geologici - sperimentatori tecnici geologici.

IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine
che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-
pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici
con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono
anche contatti informativi con la clientela.

IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente
mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque
acquisite, quali: dattilografi - autisti - centralinisti telefonici -
operatori meccanografici - perforatori e verificatori di schede -
contabili d'ordine - primanotisti - archivisti - schedaristi - addetti di
segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla
compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e
repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di
ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia
pubblici che privati - esecutori delle prove di laboratorio di campagna e
delle registrazioni dei dati di campagna.

V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente
mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e
comunque di carattere ausiliario, quali: addetti alle pulizie - fattorini
- uscieri - canneggiatori - porta stadia.


C) AREA PROFESSIONALE MEDICO-SANITARIA

I livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di
laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza
dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo alla intera
attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di
iniziativa.

II Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di
concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionale e/o
creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali
del titolare dello studio nonché con eventuale responsabilità di uno o più
settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività
di altri dipendenti quali: analisti Ced (Centro elaborazione dati) capi
uffici tecnici e amministrativi, laureati addetti ai prelievi, alla
istologia, alla microscopia clinica, alla lettura degli
elettrocardiogramnmi, alla lettura di elettroencefalogrammi, alla
batteriologia, alla chimica clinica - ortottisti (assistenti di
oftalmologia) - igienisti dentali muniti del relativo e specifico titolo
di studio conseguito a norma di legge (Dm Sanità 26-1-1988 n. 30 - Dm
Sanità 14-9-1994 n. 669 - Dm ministero Università 24-7-1996).

III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di
concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed
esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale
coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
contabili di concetto - analisti chimici - terapisti di riabilitazione -
segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e
sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e
d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela
- infermieri professionali - tecnici di laboratorio - addetti alla
amministrazione del personale in forma autonoma e completa - tecnici
radiologi - odontotecnici - assistenti di studio odontoiatrico.

IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine
che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-
pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici
con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengono
anche contatti informativi con la clientela - tosatori - infermieri
generici - esecutori prove di laboratorio - assistenti di studio
odontoiatrico.

IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente
mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico pratiche comunque
acquisite, quali: dattilografi - autisti - centralinisti telefonici -
contabili d'ordine - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente
d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o
semplificate, di registri e repertori obbligatori - addetti anche a
servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni
presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati - addetti
all'accettazione clienti, registrazioni dati, consegna referti clinici -
assistenti di studio odontoiatrico.

V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente
mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e
comunque di carattere ausiliario, quali: addetti alle pulizie - fattorini
- uscieri.



TITOLO III - Assunzione

ARTICOLO 16

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in
vigore. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le
seguenti indicazioni:

a) la data di assunzione;
b) la durata del periodo di prova;
c) la qualifica del lavoratore;
d) la retribuzione;
e) gli elementi di cui alla direttiva Cons. Cee n. 91/533 del 14 ottobre
1991.



ARTICOLO 17

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o
attestato di corsi di addestramenti frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni
che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altri datori di
lavoro;
e) libretto di lavoro;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne
siano provvisti;
g) numero di codice fiscale;
h) eventuali altri documenti e certificati ivi compresi quelli previsti
dal successivo articolo 81.

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.



TITOLO IV - Periodo di prova

ARTICOLO 18

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti
limiti:

I livello 180 giorni di calendario
II e III livello 90 giorni di calendario
IV super e IV livello 60 giorni di lavoro effettivo
V livello 30 giorni di lavoro effettivo

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà
essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica
attribuita al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in
qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore s'intenderà confermata e il
periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.



TITOLO V - Apprendistato

ARTICOLO 19 - Premessa

Al fine del rilancio dell'apprendistato le organizzazioni firmatarie, nel
quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni
sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si
inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione alla legislazione sul
mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale
dell'istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti
con l'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.



ARTICOLO 20 - Sfera di applicazione

L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di
apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.

L'apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nel
livello III, IV e IV super, con le seguenti eccezioni:

III Livello
analisti chimici - corrispondenti in lingue estere - programmatori
meccanografici purché in possesso di specifico diploma - terapisti di
riabilitazione - presentatori di cambiali ex legge n. 349/1973 - infermieri
professionali - tecnico di laboratorio purché in possesso di specifico
diploma - traduttori e interpreti - odontotecnici - tecnici radiologi -
addetti alla elaborazione di computi metrico/estimativi - contabili di
concetto e primanotisti codificatori purché in possesso di specifico
diploma.

IV Livello super
stenodattilografi in quanto provvisti di specifico diploma.

IV Livello
dattilografi in quanto provvisti di specifico diploma - autisti -
infermieri generici - archivisti.

L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di
qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con
decreti presidenziali in applicazione dell'articolo 9 del Rdl 21 settembre
1938, n. 2038, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli istituti
legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942,
n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.



ARTICOLO 21 - Età per assunzione

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a
15 anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni previste
dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli
e degli adolescenti.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti
in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14º
anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma della
legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi
di legge 31 dicembre 1962 n. 1859.



ARTICOLO 22 - Assunzione

Ai sensi dell'articolo 21 legge 28 febbraio 1987, n. 56, per l'assunzione
degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione
dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà
precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il
genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi
potranno conseguire al termine del rapporto.



ARTICOLO 23 - Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30
giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di
risolvere il rapporto senza preavviso.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene
definitiva.



ARTICOLO 24 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi sarà computato
presso il nuovo studio ai fini del completamento del periodo prescritto
dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse
specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una
interruzione superiore ad un anno.



ARTICOLO 25 - Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di fare impartire nel suo studio, all'apprendista alle
sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la
capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla
retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei
corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di
tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi
al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 ore annue;
d) di informare periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a
sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria
podestà, dei risultati dell'addestramento.



ARTICOLO 26 - Doveri dell'apprendista

L'apprendista deve:

a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi
incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo
impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento
complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente
contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di
studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme
contrattuali e di legge .

L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del
presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio ove la
frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.



ARTICOLO 27 - Trattamento normativo

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso
trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori
della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono
comprese nell'orario normale di lavoro.



ARTICOLO 28 - Trattamento economico

Le retribuzioni degli apprendisti risultano così costituite:

a) paga base tabellare conglobata del livello di riferimento:

- agli apprendisti del III livello spetta il 75% della paga base
tabellare per i primi 10 mesi; l'83% per i 10 mesi successivi e il 90% per
i rimanenti mesi;
- agli apprendisti del IV livello super e del IV livello spetta il 75%
della paga base tabellare per i primi 8 mesi; l'83% per i successivi 8
mesi; il 90% per i rimanenti mesi;

b) malattia e infortunio.

In caso di malattia agli apprendisti verrà corrisposta una indennità pari
al 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera per i primi 3
(tre) giorni; pari al 25% (venticinque per cento) della retribuzione
giornaliera per i giorni dal 4º (quarto) al 20º (ventesimo); pari al 33%
(trentatré per cento) della retribuzione giornaliera per i giorni dal 21º
(ventunesimo) al 180º (centottantesimo).

In caso di infortunio sul lavoro agli apprendisti verrà corrisposta una
indennità pari al 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera
per il primo giorno: pari al 60% (sessanta per cento) della retribuzione
giornaliera per i giorni dal 2º (secondo) al 4º (quarto) (periodo di
carenza); a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di
cui sopra, verrà corrisposta dal datore di lavoro all'apprendista assente
per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro,
un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inail fino a raggiungere
il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media giornaliera
calcolata con le modalità stabilite dallo stesso Inail.

Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione
tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato
assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.



ARTICOLO 29 - Durata dell'apprendistato

Salvo quanto previsto al successivo articolo, il rapporto di apprendistato
si estingue alla scadenza del termine di 30 mesi per le qualifiche
comprese nel III livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel IV
livello super e nel IV livello.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente
Sezione circoscrizionale per l'impiego i nominativi degli apprendisti ai
quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione
circoscrizionale per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per
qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5
giorni dalla cessazione stessa.



ARTICOLO 30 - Durata dell'apprendistato nell'area professionale medico-
sanitaria

Negli studi odontoiatrici, la durata dell'apprendistato per il
conseguimento della qualifica del III livello "assistente di studio
odontoiatrico" è fissato in quarantadue mesi.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti afferenti:
1) le situazioni in atto;
2) i provvedimenti amministrativi autorizzatori già emessi.



ARTICOLO 31- Rinvio alla legge

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di
apprendistato e
di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle
disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.

Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla
formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei
lavoratori degli studi professionali in collaborazione con le Regioni e
gli altri enti competenti.

Dichiarazione a verbale
La normativa relativa all'apprendistato ha la sua
attuazione per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1° luglio
1992.

Per i rapporti già instaurati si applica fino a scadenza del periodo di
apprendistato la normativa prevista dal Ccnl 25 luglio 1988. Pertanto le
retribuzioni risulteranno essere alle rispettive scadenze quelle della
tabella sottoindicata


LIVELLI PAGA BASE

1/7/92 1/1/93 1/7/93 1/1/94

III 1.218.984 1.236.984 1.274.424 1.314.924
IV 1°anno 1.109.142 1.125.142 1.155.094 1.187.094
IV 2°anno 1.162.592 1.180.592 1.214.288 1.250.288


LIVELLI PAGA BASE

1/7/94 1/1/95 1/7/95

III - - -
IV 1° anno 1.232.022 1.257.622 1.302.550
IV 2° anno 1.300.832 1.329.632 1.380.176



TITOLO VI - Tempo parziale

ARTICOLO 32 - Rapporto a tempo parziale

Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa
essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e
offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo
parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito
quanto segue.

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con
orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire il
raccordo fra i flussi di attività dello studio con la composizione
dell'organico oltreché come risposta a esigenze dei lavoratori anche già
occupati.

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di
lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano
indicati:

a) le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa
ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti
nello studio;
b) il periodo di prova per i nuovi assunti.



ARTICOLO 33 - Genitori di portatori di handicap

I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari
competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale,
hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.



ARTICOLO 34 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti
principi:

1) volontarietà delle parti;
2) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in
relazione alle esigenze di studio e quanto sia compatibile con le mansioni
svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
dei lavoratori già in forza rispetto a eventuali nuove assunzioni, per le
stesse mansioni;
4) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto
compatibili con la natura del rapporto stesso;
5) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione
dell'orario concordata.



ARTICOLO 35 - Riproporzionamento

Ai sensi dell'articolo 84 del presente contratto, il riproporzionamento
del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo
parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o
mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente
contratto.



ARTICOLO 36 - Quota giornaliera della retribuzione

Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la
retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo
parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si
ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile determinato ai sensi
dell'articolo 87 per il divisore convenzionale 26, per malattia e
infortunio che si ottiene applicando i criteri adottati dall'Inps e
dall'Inail.



ARTICOLO 37 - Quota oraria della retribuzione

Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si
ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di
svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale
orario fissato in 170.



ARTICOLO 38 - Festività

Fermo restando quanto previsto all'articolo 51, Titolo IX, seconda parte
del presente contratto, in caso di coincidenza di una delle festività di
cui all'articolo 52 del presente contratto, con una domenica, in aggiunta
alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo
parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della
retribuzione di cui all'articolo 36 del presente contratto.



ARTICOLO 39 - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti

Fermo restando quanto previsto agli articoli 61 e 62 del presente
contratto e con le modalità previste dagli stessi articoli, il numero di
ore annuo dei riposi aggiuntivi e dei permessi retribuiti spettanti al
lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti
dal precedente articolo 35 (riproporzionamento) del presente contratto.



ARTICOLO 40 - Ferie

Conformemente a quanto previsto all'articolo 54 del presente contratto, i
lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali
commisurato alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di
maturazione delle ferie.

Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di
mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a
quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato
proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di
maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.



ARTICOLO 41 - Lavoro supplementare

Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento
dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 5, legge 863/84, sono autorizzate,
quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di
lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella
misura di 72 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze
organizzative:

- eventuale intensificazione dell'attività lavorativa dello studio;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti
assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.

Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria
della retribuzione e la maggiorazione forfettaria è convenzionalmente
determinata nella misura del 35%, da calcolare sulla quota oraria della
retribuzione.

Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione cui all'articolo
84, Titolo XXI, parte seconda del presente contratto, esclude il computo
della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito.



ARTICOLO 42 - Mensilità supplementari - Tredicesima e premio ferie

Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto
nel corso dell'anno l'importo della tredicesima e del premio ferie è
determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base
dei criteri previsti dal precedente articolo 35 (riproporzionamento) del
presente contratto.

Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione spettante
nell'arco della corresponsione.



ARTICOLO 43 - Preavviso

I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la
stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si
calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e
dall'articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.



ARTICOLO 44 - Condizioni di miglior favore

Restano confermati eventuali condizioni di miglior favore in atto, presso
singoli studi, con riferimento alla materia di cui al presente istituto.



TITOLO VII - Orario di lavoro

ARTICOLO 45

La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore
settimanali. Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede
un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro
effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi
presi sia all'interno che all'esterno dello Studio, le soste comprese tra
l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

L'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in
quest'ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di
norma, entro le ore 13 del sabato.

In considerazione dell'estrema variabilità delle esigenze dei
Professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell'orario di
lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo,
specifiche articolazioni
alternative così come sottoelencate ai punti A) - B).

A) Orario settimanale su 5 (cinque) giorni. In questo caso, fermo
restando l'orario normale settimanale di 40 (quaranta) ore, la riduzione
dell'orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai
lavoratori mediante permessi retribuiti, o ferie, della durata di 8 o 4
ore da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi
professionali.
B) Orario settimanale su 6 (sei) giorni. In questo caso, fermo restando
che la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore
13 (tredici) del sabato, l'orario settimanale sarà di 38 (trentotto) ore e
mezzo.

Per il raggiungimento di tale orario concorrono:

72 (settantadue) ore derivanti dalla riduzione annuale
più l'utilizzo di 6 (sei) ore delle 32 (trentadue) derivanti dalle ex
festività abolite.

Ciò consentirà la fruizione delle rimanenti 26 (ventisei) ore mediante
permessi retribuiti, o ferie, della durata di 8 (otto) ore o inferiori da
collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi professionali.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno
pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza,
ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il
31 luglio dell'anno successivo.

In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di
calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di
cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non
computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del
datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del
presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza
facoltativa post-partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche
se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, la malattia e
l'infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico
del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.



ARTICOLO 46

Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli
presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto
indicatogli. In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede
alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima
della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario
al lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per
raggiungere la sede.

Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore
di lavoro secondo le norme contenute nell'articolo 65 del presente
contratto.



ARTICOLO 47

La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà
essere inferiore a un'ora. L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età
non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge
26 aprile 1934, n. 653.



TITOLO VIII - Lavoro straordinario

ARTICOLO 48

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale
orario di lavoro fissato dal presente contratto.

È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere
individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il
carattere di eccezionalità delle stesse. L'eventuale rifiuto del
lavoratore a effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere
giustificato.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia
autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.



ARTICOLO 49

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti
l'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, verranno
retribuite con la quota oraria della normale retribuzione di cui al
successivo articolo 84 del presente contratto e di eventuali superminimi
con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della paga
base tabellare conglobata:

- 15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti gli orari di
lavoro settimanali di cui all'articolo 45 del presente contratto e le 8
ore giornaliere;
- 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate
nei giorni festivi;
- 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate la
notte - intendendosi per tale quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6
del mattino - sempre che non si tratti di turni regolari di servizio;
- 50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno
festivo.



ARTICOLO 50

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre
il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di
lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.



TITOLO IX - Riposo settimanale e festività

ARTICOLO 51

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle
vigenti disposizioni di legge. Le festività nazionali e infrasettimanali
che dovranno essere retribuite sono:

1) il primo giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio;
3) il giorno di lunedì di Pasqua;
4) il 15 agosto;
5) il 1º novembre;
6) l'8 dicembre;
7) il 25 dicembre;
8) il 26 dicembre;
9) il Santo Patrono;
10) il 25 aprile;
11) il 1º maggio.

In relazione alla norma di cui al secondo comma del presente articolo
nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai
lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni
sopra indicati.

Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la
misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in
un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza
di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque
derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.

Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra
elencate con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà
corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione
giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.



ARTICOLO 52

Il trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di
festività infrasettimanali di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, con la
modifica di cui al Dpr 28 dicembre 1985, n. 792, e cioè:

- il 19 marzo San Giuseppe;
- il giorno dell'Ascensione;
- il giorno del Corpus Domini;
- il 29 giugno SS. Pietro e Paolo.

Tali ex festività saranno lavorate e al lavoratore spetterà in aggiunta
alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione
normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. In
alternativa, i lavoratori potranno richiedere altrettanti giorni di ferie
in aggiunta a quelli stabiliti dal presente contratto.

Nel caso in cui le suddette festività abolite coincidano con la domenica,
ai lavoratori spetterà lo stesso trattamento previsto dall'articolo 51 del
presente contratto, ultimo comma.

La normativa di cui sopra si applica anche nei confronti di quei
lavoratori che in occasione delle predette ex festività fossero in assenza
retribuita per uno dei casi previsti dal presente contratto (ad esempio:
in ferie, in congedo matrimoniale, in malattia eccetera), fermo restando
che in ogni caso i lavoratori non potranno comunque percepire un
trattamento globalmente superiore a quello che avrebbero percepito in
occasione delle altre festività di cui all'articolo 51 del presente
contratto.

Per quanto concerne le ricorrenze del 2 giugno e 4 novembre, esse verranno
retribuite secondo i criteri previsti dall'ultimo comma del precedente
articolo.



ARTICOLO 53

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni
festivi indicati nell'articolo 51 del presente contratto dovranno essere
compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le
modalità previste dal presente contratto. Le ore di lavoro prestato nei
giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il
riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia,
e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.



TITOLO X - Ferie

ARTICOLO 54

A decorrere dal 1º luglio 1992 il personale di cui al presente contratto
avrà diritto a un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei)
giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l'orario
è distribuito su 5 giorni. In conformità alle vigenti norme di legge,
indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato, ai lavoratori
chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali saranno concessi
3 giorni di ferie retribuite.



ARTICOLO 55

Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza,
durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e
riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per
territorio.



ARTICOLO 56

È in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie da
maggio a ottobre, in funzione delle esigenze dello studio e sentiti i
lavoratori. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
Le ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e
neppure nel giorno antecedente la domenica o quello festivo.



ARTICOLO 57

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale
retribuzione di fatto. In caso di licenziamento o di dimissioni,
spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale
ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno
di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di
preavviso di licenziamento.



ARTICOLO 58

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al
lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di
ferie assegnatogli.



ARTICOLO 59

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore
prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del
lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto a
rimborso delle spese necessarie sia per l'anticipato rientro, sia per
tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato
richiamato.



TITOLO XI - Assenze, congedi e permessi

ARTICOLO 60

Salvo i casi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare
immediata notizia della propria assenza al datore di lavoro; in caso di
mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza,
l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Nel caso di assenze non
giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:

a) trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non
eccedente un importo pari al 10% (dieci per cento) della retribuzione
stessa, nel caso di assenza fino a tre giorni;
b) licenziamento senza preavviso, nel caso di assenza oltre tre giorni o
in caso di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare.



ARTICOLO 61

In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in
qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti. Ciò anche ai lavoratori
studenti che debbano sostenere prove d'esame comprese quelle
universitarie.



ARTICOLO 61 bis - Congedi non retribuiti

Negli studi che occupano non meno di 5 dipendenti, le parti convengono
che, in presenza di gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le
esigenze dello studio, il datore di lavoro potrà concedere al lavoratore
un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non
ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non
inferiore a un mese e non superiore a sei mesi.

In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del
lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato.

Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti
gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzianità di
servizio.



ARTICOLO 62

Sono concessi a tutti i dipendenti degli studi permessi retribuiti per
eventi familiari rilevanti, nella misura di:

- giorni 15 di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal
terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso;
- giorni 3 (tre) per natalità e lutti familiari fino al terzo grado di
parentela.

Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare
documentazione.

Durante il periodo di permesso il lavoratore è considerato ad ogni effetto
in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione
normalmente percepita.



ARTICOLO 62 bis - Aspettativa per tossicodipendenza

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali
intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi sanitari delle Usl o di altre strutture terapeutico-riabilitative
e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento
riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.

I familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in
aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-
riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre
mesi non frazionabili e non ripetibile.

Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente
potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'autorità
sanitaria competente (Sert) ne certifichi la necessità.

Le relative domande devono essere presentate al titolare dello studio, in
forma scritta, dall'interessato, corredate da idonea documentazione
redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.



ARTICOLO 62 ter - Congedi e permessi per handicap

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata,
possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.
423 e cioè:

a) il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino a tre
anni di età del bambino;
b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero
retribuito fino a tre anni di età del bambino, indennizzate a carico
dell'Inps;
c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni
mese, indennizzati a carico dell'Inps, anche per colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il
terzo grado, convivente.

Le agevolazioni di cui ai punti a), b), c), sono fruibili a condizione che
il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno
presso istituti specializzati.

Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti
dall'articolo 7 della legge 1204/71, si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma del medesimo articolo 7 legge 1204/71.

Il genitore parente o affine entro il terzo grado, convivente di persona
portatrice di handicap, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli
affidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.

La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata può
usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di
cui al comma precedente.

Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso
riferimento alle condizioni e alle modalità di cui alla legislazione in
vigore (Cfr D.L. 27 agosto 1993 n. 324 convertito nella legge 27 ottobre
1993, n. 423 articolo 2; articolo 33 legge 5 febbraio 1992 n. 104 "legge
Quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap").



TITOLO XII - Chiamata alle armi

ARTICOLO 63

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata
dal D.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di
lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo di
servizio militare di leva, col diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare di leva per congedo o per rinvio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal
congedo o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di
lavoro per riprendere il servizio, in mancanza di che il rapporto di
lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie.

Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti, solo in caso di ripresa del servizio,
eccettuato il calcolo degli scatti di anzianità.

Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di
ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.

Nel caso di cessazione dell'attività dello studio professionale, il
periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del
lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a
termine.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per effetto
dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento
della obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio
civile sostitutivo.



ARTICOLO 64

In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in
cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo restando a
tutti gli effetti il computo del tempo trascorso in servizio militare
nell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di richiamo alle armi il personale con mansioni
impiegatizie avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno
1940, n. 653.

Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei
richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dello studio.

Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di
invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve
porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua
occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto
durata inferiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a
un mese ma non a sei, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a
sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non
si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati,
sarà considerato dimissionario.

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

a) in caso di richiamo durante il periodo di prova il rapporto di lavoro
resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in
servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
b) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento,
il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo
periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.



TITOLO XIII - Missioni, trasferte e trasferimenti

ARTICOLO 65

Lo studio professionale ha facoltà di inviare il personale in missione
temporanea fuori dalla propria residenza.

In tal caso al personale compete:

1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del
bagaglio;
3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio,
postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e
nell'interesse dello studio professionale;
4) una diaria di L. 20.000 (ventimila) giornaliere per missioni
eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di L. 40.000 (quarantamila)
giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore.

Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria
ridotta del dieci per cento.

Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino
viaggi abituali.

Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il
rimborso di cui al punto 3) del presente articolo.



ARTICOLO 66

I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:

A) Al lavoratore che non sia capo famiglia:

1) il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, alloggio, di
viaggio (per la via più breve);
2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del
mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento
dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o
far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di
sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione
temporanea pari a quella prevista dall'articolo 65 del presente contratto;

B) Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o
conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

1) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di
viaggio (per la via più breve) sostenute per sé e per ciascun convivente a
carico componente il nucleo familiare;
2) il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del
mobilio e del bagagliaio;
3) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza il godimento
dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o
far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di
sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata dall'articolo 65 del presente
contratto per il personale in missione temporanea per sé e per ciascun
convivente a carico: per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a
tre quinti. Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno
corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il
trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio il lavoratore avrà
diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo
fino a otto giorni dopo l'arrivo del mobilio.



TITOLO XIV - Malattie e infortuni

ARTICOLO 67

Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di
lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti a loro richiesta,
all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta delle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del
lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.



ARTICOLO 68

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha
l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia allo studio
professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso
un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata
ingiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto.

Il lavoratore è tenuto altresì a far recapitare allo studio professionale
il certificato medico di prima visita, e i successivi in caso di
prolungamento della malattia, rispettivamente entro il terzo giorno
dall'inizio della malattia e dalla scadenza dei periodi previsti dai
certificati precedenti.

Al rientro in servizio deve consegnare quello indicante la data della
ripresa del lavoro. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio
alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove
siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal
certificato del medico di controllo.

In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto
di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di
quanto previsto all'articolo 96 del presente contratto con l'esclusione
dell'indennità di mancato preavviso.

Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il
controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi
ispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari
indicati dalla Regione.



ARTICOLO 69

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente
le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio
domicilio.

Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore
10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di
consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore
di lavoro.

Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo
siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su
decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da
quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi
saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal
domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,
nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza
maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia
allo studio da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore
dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta
comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 della
legge 11 novembre 1983, n. 638, 15° comma.



ARTICOLO 70

Gli studi professionali sono tenuti ad assicurare presso l'Inail contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale
dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme
legislative e regolamentari.

Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche
di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non
essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto
inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta
esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro
valgono le stesse norme di cui agli articoli 71 e 73 del presente
contratto.

Ai sensi dell'articolo 73 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di
lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in
cui avviene l'infortunio e una indennità pari al 60 per cento (sessanta
per cento) della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni
successivi (periodo di carenza).

A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui al
comma precedente, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore
assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul
lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inail, fino a
raggiungere il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media
giornaliera, calcolata con le modalità stabilite dallo stesso Inail.

L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'Inail non
corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.



ARTICOLO 71

Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di 180 gg. decorrenti dal
giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell'anno solare i
periodi di malattia inferiori a 180 gg., trascorso il quale, perdurando la
malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la
corresponsione delle indennità di cui al presente contratto.

Il periodo di malattia è considerato utile al fine del computo delle
ferie, dell'indennità di preavviso e di licenziamento.



ARTICOLO 72

Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i
lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'Inps e a
un'integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in
modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

1) 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre
giorni (periodi di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4º al
20º giorno;
3) 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto in modo che al
dipendente spetti lo stesso netto che avrebbe percepito se avesse lavorato
dal 21º giorno in poi.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a
carico dell'Inps. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a
conguaglio con i contributi dovuti all'Inps secondo le modalità di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'Inps non
corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se
l'indennità stessa è corrisposta dall'Inps in misura ridotta il datore di
lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta
dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute
nei casi di cui agli articoli 70 e 73 del presente contratto.

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le
norme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo
sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.



ARTICOLO 73

Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la
conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180
rispettivamente dagli articoli 70 e 71 del presente contratto, sarà
prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non
superiore a giorni 90 (novanta), alle seguenti condizioni:

1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di
"aspettativa" senza retribuzione.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui
al precedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata
R/R prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per
malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette
condizioni.

Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere
al licenziamento ai sensi dell'articolo 71 del presente contratto; il
periodo stesso non sarà in nessun caso considerato utile ai fini
dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.



ARTICOLO 74

A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti da
tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a
carico dell'assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle province e
dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto
fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della
malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata
guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di
sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste
fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

L'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi
dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione,
nel caso previsto dall'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia stata dichiarata
l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in
caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via
definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare,
assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n.
86.

Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al
lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto
nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.



ARTICOLO 75

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di
infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.



TITOLO XV - Gravidanza e puerperio

ARTICOLO 76

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di
astenersi dal lavoro:

a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel
certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il
parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla
lettera c).

Il diritto di cui alla lettera d) è riconosciuto, in alternativa alla
madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello
stesso articolo. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto
per tutto il periodo di gestazione attestato da regolare certificato
medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le
eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione
dell'attività dello studio, ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine previsto dal contratto).

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo
in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto
di lavoro mediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento,
di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del
licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Ai sensi di legge i periodi di astensione obbligatori di lavoro indicati
alle lettere a), b), c), devono essere computati nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato
nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle
mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha
diritto a una indennità pari rispettivamente all'80% e al 30% della
retribuzione posta a carico dell'Inps dall'articolo 74 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal
datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n.
33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'Inps, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2
della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di
assenza per gravidanza e puerperio, salvo quanto previsto al successivo
articolo 78 del presente contratto.

Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li
abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'articolo 6 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.



ARTICOLO 77

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili
durante la giornata.

Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a
sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del lavoro: essi comportano il diritto della
lavoratrice ad uscire dallo studio professionale.

Per detti riposi è dovuta dall'Inps un'indennità pari all'intero ammontare
della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con
gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art.
8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti
dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sulla tutela del
lavoro delle donne.

Il lavoratore ha diritto altresì a norma delle vigenti disposizioni di
legge ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età
inferiore a tre anni dietro presentazione di certificato medico. Il
diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla
madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di
godimento di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

I periodi di assenza di cui al terzultimo comma sono computabili solo ai
fini di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204.



ARTICOLO 78
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di
lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico
del S.S.N. e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta. Per usufruire
dei benefici connessi col parto ed il puerperio, la lavoratrice è tenuta
ad inviare al datore di lavoro, entro il quindicesimo giorno successivo al
parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di
stato civile.

Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il
divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al TFR e ad
un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le
modalità previste al successivo art. 95 del presente contratto.

Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per
gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità
integrativa di quella a carico dell'Inps da corrispondersi a carico del
datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100 per cento
della retribuzione giornaliera di cui all'art. 84 e 84 ter del presente
contratto e degli eventuali superminimi.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e
puerperio valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.



TITOLO XVI - Sospensione del lavoro

ARTICOLO 79

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di
lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla
ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche
calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.



TITOLO XVII - Anzianità di servizio

ARTICOLO 80

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato
assunto presso lo studio, quali che siano le mansioni ad esso affidate.

Le frazioni di anno saranno computate a tutti gli effetti contrattuali per
dodicesimi.



TITOLO XVIII - Anzianità convenzionale

ARTICOLO 81

Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà
riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennità
sostitutiva, nonché del TFR in caso di licenziamento una maggiore
anzianità convenzionale commisurata come segue:

a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per
meriti di guerra e feriti di guerra: 6 mesi per ogni titolo di
benemerenza;
c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano
prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazione: 6 mesi
per ogni anno di campagna e 3 mesi per le frazioni di anno superiori ad
almeno 6 mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.

L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta
nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso più
datori di lavoro. Il datore di lavoro ha pertanto il diritto di assumere
informazioni ed asperire indagini al riguardo.

Il lavoratore di nuova assunzione dovrà, a pena di decadenza, comunicare
al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle
predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire
la relativa documentazione entro 6 mesi dal termine del periodo di prova.

I lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente
contratto dovranno - a pena di decadenza - comunicare al datore di lavoro
il possesso dei titoli suddetti entro 6 mesi dalla predetta data e fornire
la relativa documentazione entro i 6 mesi successivi.

Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei
titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità
convenzionale a cui egli ha diritto.



TITOLO XIX - Passaggi di qualifica

ARTICOLO 82

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore a diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un
periodo non superiore a tre mesi.

Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione
contrattuale nel nuovo livello: qualora il lavoratore percepisca all'atto
della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo
livello, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno "ad personam"
avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale
eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e
dall'indennità di contingenza.



TITOLO XX - Scatti di anzianità

ARTICOLO 83

Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio
professionale, il lavoratore avrà diritto, dopo il termine
dell'apprendistato, a cinque scatti triennali nelle seguenti misure:

Livelli Importi

I 41.000
II 32.000
III 27.000
IV super 25.500
IV 24.000
V 20.000

La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1º
gennaio 1978.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da
precedenti e successivi aumenti di merito ne i futuri aumenti di merito
potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti
triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo
a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro
scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello
scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel
momento.



TITOLO XXI - Trattamento economico

ARTICOLO 84

Di norma la retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

a) paga base tabellare conglobata;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 83 del presente
contratto.

La retribuzione di cui al presente articolo è riferita a misura fissa
mensile.

Ai sei livelli previsti dalla classificazione del personale di cui
all'art. 15 Titolo II, Parte Seconda del presente contratto corrisponde
una paga base tabellare conglobata nelle misure mensili indicate nel
successivo art. 84 ter del presente contratto.



ARTICOLO 84-bis

A) Le parti per la vigenza del presente Ccnl, riconoscono un aumento
salariale che a regime risulta nei seguenti importi:

Livelli Importi

I 340.000
II 300.000
III 280.000
IV Super 260.000
IV 240.000
V 220.000


B) Tale aumento sarà strutturato con aumenti lordi mensili e con la
decorrenza così definiti:

Livelli Importi

1/1/97 1/1/98 1/7/98 1/1/99

I 85.000 85.000 85.000 85.000
II 75.000 75.000 75.000 75.000
III 70.000 70.000 70.000 70.000
IV Super 65.000 65.000 65.000 65.000
IV 60.000 60.000 60.000 60.000
V 55.000 55.000 55.000 55.000


Tabella aumenti lordi mensili apprendisti con relative decorrenze


Livelli Importi

1/1/97 1/1/98 1/7/98 1/1/99

III dal 1°al 10° mese 52.500 52.500 52.500 52.500
III dall'11°al 20° mese 58.100 58.100 58.100 58.100
III dal 21°al 30° mese 63.000 63.000 63.000 63.000
IV S. dal 1°all'8° mese 48.750 48.750 48.750 48.750
IV S. dal 9°al 16° mese 53.950 53.950 53.950 53.950
IV S. dal 17°al 24° mese 58.500 58.500 58.500 58.500
IV dal 1°all'8° mese 45.000 45.000 45.000 45.000
IV dal 9°al 16° mese 49.800 49.800 49.800 49.800
IV dal 17°al 24° mese 54.000 54.000 54.000 54.000

Le parti convengono che l'elemento economico di secondo livello è stato
considerato negli aumenti tabellari di cui sopra ed è quindi da valere per
la vigenza del presente Ccnl esaustivo fino alla sua scadenza.

Qualora entro il periodo di vigenza del presente Ccnl le parti
addivenissero alla costituzione di un Fondo di Previdenza integrativa, la
maturazione della contribuzione a carico del datore di lavoro al predetto
Fondo decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del
presente Ccnl, secondo quanto le parti abbiano a convenire in sede di
rinnovo contrattuale.

Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti,
durante il periodo di carenza contrattuale, degli aumenti, essi saranno
assorbiti fino a concorrenza degli importi suindicati, fatta eccezione per
quelli di merito e per quelli espressamente dichiarati non assorbibili.

Una tantum: Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente
accordo sarà corrisposta una indennità una tantum così ripartita tra i
diversi livelli:

I livello L. 700.000
II livello L. 650.000
III livello L. 600.000
IV livello super L. 570.000
IV livello L. 530.000
V livello L. 500.000

suddivisa mensilmente o per frazione di mese superiore ai 15 giorni in
relazione alla presenza in servizio nel periodo 1° ottobre 1995 - 31
dicembre 1996 (mesi 15).

Detta indennità forfettaria Una tantum non sarà utile ai fini dei vari
istituti legali e contrattuali e sarà corrisposta in due rate di uguale
importo da corrispondersi alle date del marzo 1997 e ottobre 1997 (periodo
di paga in corso).

Detta indennità sarà proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario
effettivo di lavoro prestato (part-time) ed in percentuale per gli
apprendisti.

Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti,
durante il periodo di carenza contrattuale, degli importi a copertura di
detto periodo di vacanza, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli
importi suindicati.
Chiarimento a verbale: Per presenza in servizio si
intendono anche i periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio e
maternità obbligatoria.



ARTICOLO 84 ter - Minimi tabellari

Nel riconfermare quanto definito in materia dal Ccnl 10 dicembre 1992, la
retribuzione tabellare congloberà anche quanto maturato a titolo di
indennità di contingenza fino alla data del 1° maggio 1992.

Pertanto, per effetto del precedente comma e degli articoli 84 e 84 bis,
titolo XXI e dell'articolo 28, titolo V, parte seconda del presente Ccnl,
le retribuzioni risulteranno essere, alle rispettive scadenze, quelle
della tabella sottoindicata


LIVELLI PAGA BASE

1/1/97 1/1/98 1/7/98 1/1/99

I 2.220.394 2.305.394 2.390.394 2.475.394
II 1.925.408 2.000.408 2.075.408 2.150.408
III 1.774.328 1.844.328 1.914.328 1.984.328
Appr. 0-10 mesi 1.330.746 1.383.246 1.435.746 1.488.246
11-20 mesi 1.472.692 1.530.792 1.588.892 1.646.992
21-30 mesi 1.596.895 1.659.895 1.722.895 1.785.895

IV Super 1.729.390 1.794.390 1.859.390 1.924.390
Appr. 0-8 mesi 1.297.043 1.345.793 1.394.543 1.443.293
9-16 mesi 1.435.394 1.489.344 1.543.294 1.597.244
17-24 mesi 1.556.451 1.614.951 1.673.451 1.731.951

IV 1.672.030 1.732.030 1.792.030 1.852.030
Appr. 0-8 mesi 1.254.023 1.299.023 1.344.023 1.389.023
9-16 mesi 1.387.785 1.437.585 1.487.385 1.537.185
17-24 mesi 1.504.827 1.558.827 1.612.827 1.666.827

V 1.562.007 1.617.007 1.672.007 1.727.007



ARTICOLO 85

In caso di aumento di tabelle, gli aumenti di merito concessi dagli studi
professionali, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non
possono essere assorbiti.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con
riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità
erogati dagli studi professionali indipendentemente dai contratti
collettivi stipulati in sede sindacale possono essere assorbiti in tutto o
in parte in caso di aumento di tabella solo se l'assorbimento sia stato
previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito
all'atto della concessione.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e
unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente
precedenti la scadenza del presente contratto.



ARTICOLO 86

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito
prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a
cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura
e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri
elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le
ritenute effettuate.

Il prospetto paga deve recare la firma e il timbro del datore di lavoro o
di chi ne fa le veci.



ARTICOLO 87

La retribuzione giornaliera a tutti gli effetti contrattuali e il computo
dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo per 26
(ventisei) la retribuzione stessa.

Il quoziente per la determinazione della paga oraria viene
convenzionalmente fissato in 170 (centosettanta).

Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese
(inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o assenza non
retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere
(ventiseiesimi) corrispondente alle presenze effettive.

Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali,
per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o
superiori a quindici giorni.



TITOLO XXII - Mensilità supplementari

ARTICOLO 88

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno gli studi
professionali dovranno corrispondere al personale dipendente un importo
pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni
familiari.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare
della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati
presso lo studio professionale.

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei
relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro
la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al
precedente articolo 76 del presente contratto la lavoratrice ha diritto a
percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla
aliquota corrispondente al 20 per cento (venti per cento) della
retribuzione.



ARTICOLO 89

In coincidenza con il periodo delle ferie e comunque non oltre il 30
giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori un premio ferie
di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di
fatto in atto allo stesso 30 giugno. Nel caso di inizio o cessazione del
rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in tutti gli altri casi valgono
le disposizioni del precedente articolo. La data di riferimento per la
maturazione del premio ferie nella misura di cui al comma precedente
decorre dal 1° luglio 1992.

Non hanno diritto al premio ferie tutti i lavoratori che alla data
dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità
di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello del
premio ferie di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non
raggiunga l'intero importo del premio ferie di cui sopra, i lavoratori
hanno diritto alla differenza tra l'ammontare del premio stesso e
l'importo in atto percepito.

Non sono assorbibili nel premio ferie le gratifiche, indennità o premi
erogati a titolo di merito individuale o collettivo.



TITOLO XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro

ARTICOLO 90

Ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il
contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a
tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di licenziamento ai
sensi dell'articolo 2119 Codice civile la comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.



ARTICOLO 91

Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso lo
stesso studio professionale deve considerarsi improduttivo di effetti
giuridici quando sia rivolto alla violazione dei diritti del lavoratore e
sempre che sia provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario
- se la nuova assunzione viene effettuata entro un mese dal licenziamento.



ARTICOLO 92

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il
licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali
effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento
intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la
celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha la facoltà di provare che il licenziamento della
lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è
dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle
lettere a), b), c) del terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione
dell'attività dello studio professionale, ultimazione della prestazione
per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di
lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto.



ARTICOLO 93

In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel
periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazione di
matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla
celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese
all'Ufficio del Lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha
diritto, sempre che abbia compiuto il periodo di prova, all'intero
trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 96 del presente
contratto con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto
con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'articolo 94, e
confermate, a pena di nullità all'Ufficio del Lavoro, entro il termine di
un mese.



ARTICOLO 94

I termini di preavviso sono i seguenti:


Livelli di anzianità Giorni di preavviso

fino a 5 anni oltre i 5 anni
di anzianità di anzianità

I 90 120
II 60 90
III 30 40
IV Super 20 30
IV 20 30
V 15 20

I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno
di ciascun mese.



ARTICOLO 95

Ai sensi del 2° comma dell'articolo 2118 del Codice civile, in caso di
mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una
indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto
corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei
ratei di tredicesima mensilità e premio ferie.

Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può
rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di
lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far
cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà,
ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il
periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.



ARTICOLO 96

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete
il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n.
297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della
quota di cui al 1° comma del novellato articolo 2120 Codice civile è
quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- paga base tabellare conglobata come da Ccnl 10/12/1992;
- eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 83 del presente
contratto;
- assegni "ad personam";
- aumenti di merito e/o superminimi;
- tredicesima mensilità e premio ferie.



TITOLO XXIV - Norme disciplinari

ARTICOLO 97

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e
il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta
conforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le
attrezzature affidategli.



ARTICOLO 98

È vietato al personale ritornare nei locali dello studio e trattenersi
oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con
l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di
allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e
con permesso esplicito.

Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio
personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro
straordinario.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro
anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del
datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con
altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno
e senza diritto ad alcuna maggiorazione.



ARTICOLO 99

Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei
ritardatari sarà operata una trattenuta pari all'importo delle spettanze
corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare
della trattenuta.

La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel
ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore di lavoro potrà
raddoppiare l'importo della multa.

Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati
provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per
iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza
preavviso.



ARTICOLO 100

È dovere del personale di comunicare immediatamente allo studio ogni
mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i
congedi.

Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizioni
emanata dallo studio per regolare il servizio interno, in quanto non
contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e
rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea
comunicazione.



ARTICOLO 101

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 del presente contratto
sulle assenze ingiustificate e dall'articolo 99 del presente contratto per
i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i
seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in
relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le
accompagnano:

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di
giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze
di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5
(licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni
di moralità e di fedeltà verso lo studio in armonia con le norme di cui
all'articolo 2105 del Codice civile, e cioè l'abuso di fiducia, la
concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonché nei casi previsti
dall'articolo 60, dal primo e secondo comma dell'articolo 97 e dal terzo
comma dell'articolo 99 del presente contratto e in quelli di cui
all'articolo 2119 del Codice civile.



ARTICOLO 102

Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di
procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e
dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato
definitivo.

In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore
abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di
sospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento o
compenso.

Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo,
il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio,
fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato
agli effetti dell'anzianità del lavoratore. Nell'ipotesi di sentenza
definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in
ogni caso alla riammissione in servizio.

In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dallo studio al
lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento
previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con
gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti
motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in
servizio.



TITOLO XXV - Divise e attrezzi

ARTICOLO 103

Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la
spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti
che i lavoratori siano tenuti a usare per ragioni di carattere igienico-
sanitario.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli
strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise,
attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di
lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla
sostituzione o al rimborso.

Gli strumenti di lavoro devono essere conservati con cura dai dipendenti.



TITOLO XXVI - Condizioni di miglior favore

ARTICOLO 104

Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le
condizioni di miglior favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore,
qualunque sia il titolo da cui le stesse derivano.

TITOLO XXVII
Decorrenza e durata del contratto

ARTICOLO 105
Il presente contratto entra in vigore dal 1º ottobre 1995, salvo le
diverse decorrenze espressamente previste, e scadrà il 30 settembre 1999.
Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 4 (quattro)
mesi prima della scadenza, il presente contratto si intende tacitamente
rinnovato per un anno, e così di anno in anno.
Le parti si impegnano a incontrarsi 3 (tre) mesi prima della scadenza, in
sede sindacale, per un esame dell'intera materia contrattuale e avviare la
trattativa di rinnovo contrattuale.



TITOLO XXVIII - Archivio contratti

ARTICOLO 106

In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione
dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'articolo 17,
legge 963/1988, le parti contraenti il presente Ccnl si impegnano a
inviare al Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) -
Archivio contratti - via Lubin - Roma.

Dichiarazione a verbale(Con riserva di modifiche e ratifica con più
precise puntualizzazioni)

Lo Snami Odontoiatria e lo Snami Generale si dissociano, quali
rappresentanti dell'area medico-odontoiatrica, al mantenimento nella
classificazione del personale e nell'apprendistato della voce, al terzo
livello, odontotecnici inseriti quali dipendenti degli studi professionali
in quanto non compatibili quale figura professionale.

Tale dipendenza può dar luogo al sicuro fenomeno dell'abusivismo di
professione medica.



ALLEGATO 1

FACSIMILE

MODULO DI ADESIONE AL CONTRIBUTO FINALIZZATO AL FUNZIONAMENTO DELLE
RELAZIONI SINDACALI

Aderendo a quanto previsto al Titolo III art. 7 e 8 (Funzionamento delle
Relazioni Sindacali Contributi e Procedure) del CCNL per i lavoratori
dipendenti degli Studi professionali, aderenti alla CONSILP-
CONFPROFESSIONI del 19 Dicembre 1996, i sottoscritti firmatari del
presente modulo si impegnano, per la parte rispettiva spettanza, a
contribuire al finanziamento per il funzionamento delle relazioni
sindacali attraverso versamento delle quote annue denominate
CO.AS.CO.PROFESSIONI alle scadenze e con le modalità previste dal CCNL.

Studio....................................................................
Professione......................... Aderente a:..........................
Indirizzo.................................................................
Cap.........Comune........................Provincia.......................


Firma del titolare dello studio
.........................................................................


DIPENDENTI

Cognome Nome Firma
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................



ALLEGATO 2

FACSIMILE - All'Organizzazione Sindacale

Il
Sottoscritto..............................................................
Qualifica...................Livello.......................................
Studio professionale.......................... Via .......................
Via(ind.privato).............................. Comune...................
Tel.......................................................................

Il sottoscritto delega codesta Amministrazione dello Studio a trattenere
sulla retribuzione lorda la percentuale dell'1% per 14 mensilità, quale
contributo associativo da versarsi alla ...................
La presente delega ha validità annuale per cui in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'Amministrazione dello Studio
provvederà a trattenere in unica soluzione le quote restanti sulla
indennità di fine rapporto. La delega s'intende tacitamente rinnovata
qualora nel mese di dicembre di ciascun anno, non venga data formale
disdetta all'Amministrazione dello Studio e all'Organizzazione Sindacale.

Data......................................................................

Firma.....................................................................


FILCAMS-CGIL di ........................................................
FISASCAT-CISL di ........................................................
UILTUCS-UIL di .........................................................


FACSIMILE - All'Amministrazione dello Studio



Il
Sottoscritto..............................................................
Qualifica...................Livello.......................................
Studio professionale ..........................

Il sottoscritto delega codesta Amministrazione dello Studio a trattenere
sulla retribuzione lorda la percentuale dell'1% per 14 mensilità, quale
contributo associativo da versarsi alla ................... .............

La presente delega ha validità annuale per cui in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'Amministrazione dello Studio
provvederà a trattenere in unica soluzione le quote restanti sulla
indennità di fine rapporto.

La delega s'intende tacitamente rinnovata qualora nel mese di dicembre di
ciascun anno, non venga data formale disdetta all'Amministrazione dello
Studio e all'Organizzazione Sindacale.

Data......................................................................
Firma.....................................................................


FILCAMS-CGIL di ........................................................
FISASCAT-CISL di ........................................................
UILTUCS-UIL di .........................................................