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D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117 "Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa..."

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D.P.C.M. 13-3-1999 n. 117
Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 157/1995.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 1999, n. 99.


Epigrafe
Premessa
1. Oggetto.
2. Elementi di valutazione.
3. Parametri di ponderazione.
4. Attribuzione dei punteggi.
5. Norme finali e transitorie.
Allegato A



D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117 (1).
Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e
dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 , per
l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla
categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta
nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 157/1995 .



(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 1999, n. 99.




IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
«Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi», che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, la determinazione degli elementi di cui
alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 23 e dei parametri di
ponderazione volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un
corretto rapporto prezzo-qualità della prestazione oggetto di gara;
Visti, in particolare, gli articoli 6, 13, 14, 15, 16 e 17 dello stesso decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie del 24 aprile 1998 prot. n. DAGL
1/1.1.4./31890/4.1.37;
Attesa la necessità di individuare gli elementi di valutazione e i fattori
ponderali degli stessi relativi alla selezione dei concorrenti per i servizi di
pulizia;
Udito il parere del Consiglio di Stato (n. 11/97 del 9 giugno 1997 e n. 128/98
del 13 luglio 1998) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nelle rispettive adunanze del 9 giugno 1997 e del 13 luglio 1998;
Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Adotta il seguente regolamento:







1. Oggetto.
1. Il presente decreto definisce gli elementi per l'applicazione del criterio di
valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (2), e ne
determina i fattori ponderali tenuto conto della necessità di garantire un
corretto rapporto prezzo-qualità, al fine dell'aggiudicazione degli appalti di
«pulizia» di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874
contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157/1995 (2).







2. Elementi di valutazione.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, per la determinazione dell'offerta più
vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti elementi: a) caratteristiche
qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta
(progetto tecnico); b) prezzo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di cui al comma
1, lettera a), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in
rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o più elementi
seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie
tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine; strumenti e attrezzature
utilizzate.
3. Per l'elemento di cui al comma 1, lettera b), deve essere previsto che
l'offerta ne specifichi la composizione con riferimento al numero degli addetti
impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari, attrezzature e
prodotti. Le amministrazioni aggiudicatrici considerano inammissibili offerte
nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal
C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante
da atti ufficiali.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli elementi di
valutazione, con i relativi fattori ponderali di cui all'articolo 3, che vengono
presi in considerazione per la valutazione dell'offerta.







3. Parametri di ponderazione.
1. I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui all'articolo 2, in
rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei seguenti limiti e
massimi:
elemento a): 40-60;
elemento b): 40-60.
2. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è
pari a 100.







4. Attribuzione dei punteggi.
1. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene
assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a
ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Il coefficiente è pari a zero
in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad
1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.
2. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che l'amministrazione
ha indicato nel bando di gara per ogni elemento. La somma che ne risulta
determina il punteggio totale attribuito all'offerta (progetto tecnico).
3. Ai fini della determinazione del coefficiente di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata
nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.







5. Norme finali e transitorie.
1. Gli osservatori territoriali del mercato del lavoro, sulla base dei dati
comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni
degli appalti di cui al presente decreto, trasmettono all'Osservatorio
nazionale, ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere
evidenziate anche le eventuali anomalie.
2. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla
data di entrata in vigore del presente decreto.







Allegato A
(articolo 4)
Pi · C
X=
PO

ove:
X=coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.
Pi=Prezzo più basso.
C=Coefficiente (40-60) di cui all'art. 3, comma 1.
PO=Prezzo offerto.