29/4/1999 ore: 0:00

McDonald's e Part Time sentenza Pretore di Firenze 29 aprile 1999

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




Il Pretore di Firenze, in funzione di giudice del la-voro, dott. Bruno Varriale ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa iscritta al n. 7854/97 R.G.C., discussa al-l’udienza del giorno 29/4/99, iniziata con ricorso e relativo decreto in data 8/1/98
PROMOSSA

da MECCA FAUSTA e SANNA IRMA

elettivamente domiciliate in Firenze, via Montanara 9, presso lo studio dell’avv. Umberto Galasso che le rap-presenta e difende per mandato a margine del ricorso
                                        (ricorrenti)
    CONTRO

    CA-FIN CASTELVETRO FINANZIARIA s.p.a. e MC DONALD’S DEVELOPMENT ITALY Inc. - I TALIAN BRANCH

    elettivamente domiciliate in Firenze, L.no Archibusieri 8, presso lo studio dell’avv. Andrea Del Re che le rap-presenta e difende per mandato in calce alle copie notificate del ricorso
                                        (convenute)



    avente ad oggetto: PAGAMENTO SOMMA

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso depositato il 22/12/97, Mecca Fausta e Sanna Irma esponevano di essere state assunte, il 22/6/90 la prima ed il 7/2/90 la seconda, dalla Food Service System Italia spa, che nel dicembre 1996 si era fusa per incorporazione nella CA-FIN Castelvetro Finan-ziaria s.p.a. e che nel luglio 1996 aveva ceduto il ramo d’azienda cui esse erano addette alla McD 2 srl poi diventata Mc Donald’s Development Italy Inc. - Ita-lian Branch, con contratti di lavoro a tempo parziale (24 ore settimanali), poi trasformati alla scadenza in ordinari rapporti di lavoro part-time, che però non contenevano la specifica determinazione della durata e della distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro. Aggiungevano di avere di fatto sempre lavorato secondo turni variabili - sia per la durata delle singole pre-stazioni (ad es.: di 4 ore per sei giorni a settimana oppure di 3 ore e 1/2 per 4 giorni e di 5 ore negli al-tri due o ancora di 5 ore al giorno per quattro giorni e 4 ore in un altro), che per la loro collocazione ora-ria (dalle 7.00 del mattino alle 3.00 di notte) - che venivano stabiliti e comunicati settimanalmente o di giorno in giorno dalla direzione aziendale. Deducevano quindi la nullità della clausola della distribuzione del loro orario di lavoro, per violazione dell’art. 5 della l. 863/84, e che a causa dell’estrema variabilità della prestazione erano state costrette a mettere a disposizione della datrice di lavoro le loro energie lavorative per un tempo almeno uguale a quello di un lavoratore a tempo pieno, con la conseguente impossibi-lità di organizzarsi un altro lavoro, la loro vita pri-vata ed il tempo libero. Dopo aver precisato di rivendicare quanto maturato a titolo di differenze retribu-tive e di TFR sino al 31/8/97, formulando espressa ri-serva di agire separatamente per il recupero degli im-porti successivi, sulla scorta di analitici conteggi che evidenziavano le differenze tra quanto percepito e quanto spettante ad un lavoratore di pari livello a tempo pieno, chiedevano la condanna solidale della CA-FIN Castelvetro Finanziaria s.p.a. e della Mc Donald’s Development Italy Inc. - Italian Branch a pagare, per il periodo antecedente la suddetta cessione del ramo d’azienda, la somma di £ 54.344.735 a Sanna Irma e quella di £ 54.520.707 a Mecca Fausta, nonché della Mc Donald’s Development Italy Inc. - Italian Branch a pa-gare, per il periodo successivo e sino al 31/8/97, la somma di £ 13.659.037 a Sanna Irma e quella di £ 13.461.360 a Mecca Fausta; il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze retributive al saldo.

    Costituitesi in giudizio, entrambe le società con-venute si opponevano all’accoglimento delle pretese av-versarie eccependo, in particolare, la legittimità della clausola elastica di distribuzione dell’orario giornaliero di lavoro prevista dal contratto e comunque la carenza di prova in ordine alla maggiore penosità della prestazione lavorativa resa dalle ricorrenti e dei conseguenti asseriti danni; eccepivano inoltre l’intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dalle ricorrenti per il periodo anteriore al quinquen-nio precedente la data di notificazione del ricorso.

    Interrogate liberamente le ricorrenti ed il procu-ratore speciale della convenuta Mc Donald’s Development Italy Inc. - Italian Branch, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione della lite ed assunte prove testimoniali, all’udienza del 29/4/99 la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo di cui veniva data lettura.
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Dalla documentazione prodotta e dall’istruttoria testimoniale esperita risulta confermata la veridicità dei fatti allegati dalle ricorrenti a fondamento delle loro pretese.

    In particolare, dalle copie dei contratti prodotte dalle ricorrenti risulta che la clausola concernente la determinazione e l’articolazione del loro orario di la-voro era del seguente tenore:

    “Il Suo orario di lavoro sarà part-time e potrà normalmente essere distribuito su 6 giorni di presta-zioni la settimana, con turni avvicendati tra le 07.00 e le 03.00, così ripartiti: di norma 4 ore giornaliere, salvo quanto previsto da accordi aziendali, 24 ore set-timanali, 104 ore mensili, 1248 ore annuali.
    Tali orari, con le eventuali verticalizzazioni settimanali, verranno resi noti al lavoratore mediante affissione in bacheca aziendale.
    Il monte ore settimanale potrà essere cumulato e differenziato su base mensile o annuale”.

    Dall’istruttoria testimoniale esperita è inoltre emerso che di fatto la prestazione lavorativa delle ri-correnti veniva richiesta secondo orari e turni varia-bili, che, pur se normalmente comunicati la settimana precedente, venivano spesso variati dalla direzione - talvolta anche giornalmente - in relazione alle contin-genti esigenze aziendali. Rimase inoltre sostanzial-mente inattuato un accordo sindacale aziendale del novembre 1990 (cfr. doc. 6 delle ricorrenti), la cui va-lidità sperimentale era stata fissata al giugno 1991 e che nel luglio successivo fu affiancato da un altro ac-cordo (cfr. doc. 5 delle convenute), anch’esso speri-mentale e valido per il solo periodo estivo sino agli inizi del settembre dello stesso anno.

    La sostanziale inattuazione dell’accordo del novembre 1990 risulta confermata anche dalla circostanza che in esso era previsto una serie di turni articolati in base ad un organico di 46 dipendenti svolgenti le mansioni affidate alle ricorrenti, mentre il numero di tali dipendenti è sempre stato mediamente inferiore ai 40, e che, proprio per tener conto pure di tale ultima circostanza, la convenuta più volte modificò gli schemi di turno previsti da tale accordo.
      A questo si aggiunga che i testi hanno riferito che alcuni dipendenti della convenuta, tra cui le ri-correnti, a causa delle continue variazioni della loro prestazione lavorativa giornaliera e settimanale chie-sero di essere assunti a tempo pieno, senza che la con-venuta fornisse loro però alcuna risposta.
      A fronte di. quanto sin qui evidenziato emerge l’illegittimità della clausola di distribuzione dell’orario di. lavoro delle ricorrenti, in quanto impone una disponibilità giornaliera dalle 7.00 alle 23.00 per una prestazione la cui durata e la cui articolazione giornaliera e settimanale sono state - almeno per il periodo oggetto della presente controversia - sostan-zialmente rimesse alla decisione unilaterale del datore di lavoro. Essa risulta quindi contraria a quanto di-sposto dal secondo comma dell’art. 5 della 1. 863/84 ed ai conseguenti limiti - in tema di orario di lavoro - allo ius variandi del datore di lavoro nei contratti dì lavoro a tempo parziale (cfr. Corte Cost. 92/210, Cass. 93/450). Al riguardo la Corte di Cassazione ha preci-sato che “il ricorso al termine “distribuzione’ ed il riferimento congiunto a tutti i parametri temporali de-notano con chiarezza che il legislatore non ha conside-rato sufficiente che il contratto specifichi il numero di ore di lavoro al giorno (ovvero il numero di giorni alla settimana, al mese o all’anno, ovvero il numero di settimane al mese o all’anno) in cui la prestazione deve svolgersi, ma ha inteso stabilire che, se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro infe-riore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la “distribuzione’, e cioè la collocazione nell’arco della giornata; se le parti hanno convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello nor-male, la “distribuzione’ di tali giorni nell’arco della settimana deve essere preventivamente determinata; se le parti hanno pattuito che la prestazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere preventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante) sono le settimane e i mesi in cui l’impegno lavorativo dovrà essere adempiuto” (cfr., in motivazione, Cass. 97/2691)

    Da quanto sopra evidenziato emerge altresì la mag-giore penosità ed onerosità, per l’oggettiva indetermi-nazione della sua collocazione giornaliera e settimanale, della prestazione richiesta dalla convenuta e concretamente resa dalle ricorrenti rispetto ad altra di pari durata stabilita e predeterminata in ossequio alla suddetta norma.

    In particolare, tale ultima circostanza rende evi-dente che le ricorrenti sono state assoggettate ad una disponibilità nell’esecuzione della loro prestazione che non risulta remunerata dalla retribuzione loro cor-risposta - sulla base della contrattazione collettiva applicata al rapporto - in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate e che va quindi rideterminata in applicazione di quanto disposto dall’art. 36 Cost. e dall’art. 2099, co. 2, cc.

    Tenendo presenti le concrete modalità esecutive dell’attività lavorativa delle ricorrenti - soprattutto per quanto attiene alla disponibilità loro richiesta in relazione alla variabilità della collocazione della loro prestazione giornaliera e settimanale, con la con-seguente intrinseca limitazione della possibilità di svolgere ulteriori attività redditizie o comunque di disporre del tempo libero - appare congruo determinare in via equitativa il maggiore importo loro spettante nel 50% della differenza tra la retribuzione prevista per l’orario di lavoro da loro osservato e quella rela-tiva all’orario contrattuale pieno.

    La natura anche risarcitoria di tale compenso esclude inoltre la fondatezza dell’eccezione di pre-scrizione quinquennale sollevata dalle convenute.

    Resta infine da precisare che non possono essere accolte le pretese delle ricorrenti per il pagamento di importi a titolo di TFR, posto che i loro rapporti sono ancora in corso.

    Sulla base dei conteggi riportati nel ricorso, entrambe le società convenute vanno pertanto condannate - in solido tra loro, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 2112 cc - a pagare, per il pe-riodo antecedente la cessione d’azienda, la somma di £ 25.408.261 a Mecca Fausta e quella di £ 25.187.362 a Sanna Irma. La sola convenuta Mc Donald’s Development Italy Inc. - Italian Branch va inoltre condannata a pa-gare, per il periodo da detta cessione al 31/8/97, la somma di £ 6.261.498 a Mecca Fausta e quella di £6.353.350 a Sanna Irma.

    Per ciascuna delle differenze mensili desumibili -dividendo per due i relativi importi - dai suddetti analitici conteggi, alle ricorrenti competono inoltre rivalutazione monetaria, secondo l’indice ISTAT di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c. (cfr. anche l’art. 54, co. 12, della l. 449/97), ed interessi legali dalle singole scadenze retributive al saldo.

    In ragione del parziale accoglimento delle do-mande, le spese del giudizio vanno compensate per un mezzo e la rimanente parte, liquidata come da disposi-tivo, va posta a carico solidale delle società conve-nute.

    P. Q. M.

    Visto l’art. 429 c.p.c., condanna entrambe le parti convenute, in solido tra loro, a pagare £ 25.408.261 a Mecca Fausta e £ 25.187.362 a Sanna Irma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze retributive al saldo;

    condanna MC Donald’s Development Itaiy Inc. Italian Branch a pagare inoltre £ 6.261.498 a Mecca. Fausta e £ 6.353.350 a Sanna Irma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze retributive al saldo;

    dichiara compensate per un mezzo le spese del giu-dizio e condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere alle ricorrenti la rimanente metà li-quidata in £ 4.000.000, di cui £ 3.000.000 per onorari, £ 1.000.000 per diritti.

    Firenze 29/4/99

    Studio Legale Falautano
    Avv. Silvia Bevilacqua Patr. in Cassazione
    Avv. Umberto Galasso
    Dott. Rosa Anna Liuzzi
    ---------
    Via Montanare n. 9 – 50131 FIRENZETel. 055.570.541 fex 055.571046


    Firenze, 13 luglio 1999

    Spett.le
    MC DONALD’S DEVEL.ITALY INC.
    Via Battistotti Sassi L., 11/A
    20133 MILANO

    e p.c.Spett.le
    MC DONALD’S DEVEL.ITALY INC.
    P.zza Stazione, 25/37
    50100 FIRENZE

        LAROSA-MECCA/Mc Donald’s


    La presente in nome e per conto dei sigg. Emanuele Larosa e Fausta Mecca i quali lamentano che gli avete assegnato degli orari rigidi senza alcun preventivo accordo.

    Fermo restando che in attesa di una soluzione concordata della vicenda i miei clienti osserveranno, per ora, l’orario da Voi indicato, con la presente i sigg.ri Larosa e Mecca contestano la legittimità della Vs. decisione perché presa senza alcun preventivo accordo e, comunque, perché vessatoria e discriminante (ad ambedue i lavoratori sono stati assegnati ad esempio i turni notturni del fine settimana e al sig. Larosa, addirittura, dopo il turno di notte del lunedì, che cessa alle ore 23, quello della mattina di martedì che inizia alle 8, a distanza cioè di pochissime ore).

    Nel contratto di lavoro “part-time” il carattere necessariamente bilaterale della volontà delle parti vale sia in ordine alla riduzione quantitativa dell’orario che, naturalmente, alla collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, del mese e dell’anno.

    La determinazione dell’orario dì lavoro non può essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti.

    Alla luce di ciò, Vi invito pertanto a concordare con i miei clienti, eventualmente anche mio tramite, la collocazione oraria giornaliera del turno di lavoro con l’avvertenza che, in difetto, trascorsi inutilmente dieci giorni dal ricevimento della presente si vedranno costretti a tutelarsi nei modi che riterranno più opportuni.

        Distinti saluti.
        Avv. Umberto Galasso
      RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE (ART. 410 C.P.C.) - DA PRESENTARE IN TRE COPIE

      Lavoratore Mecca Fausta nata il 29.11.63 domiciliata in
      Via Montanare n. 9 CAP 50131 Comune Firenze
      Presso Avv. Umberto Galasso

    Datore di lavoro MCDonald’s Devel. Italy Inc. Via Battistotti Sassi L. n. 11/A
    CAP 20133 Comune di Milano tel-------___________ fax____________
      OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

      Qualifica__________________________________

      CCNL applicato____________ o settore del datore di lavoro___________________
      Riconoscimento del rapporto di lavoroperiodo dal _____ al_______
      Mancata retribuzioneperiodo dal _____ al_______
      Differenza di retribuzioneperiodo dal _____ al_______
      Errato inquadramentoperiodo dal _____ al_______
      Retribuzione per lavoro straordinarioperiodo dal _____ al_______
      Ferie/festività non goduteperiodo dal _____ al_______
      Indennità di mancato preavvisoperiodo dal _____ al_______
      Mensilità aggiuntiveperiodo dal _____ al_______
      Premio di risultatoperiodo dal _____ al_______

      Mancata corresponsione del T.F.R o differenze per lire _________________

      Opposizione al licenziamento (indicare i motivi dell’impugnazione)________________________

      Opposizione a sanzione disciplinare (allegare il provvedimento disciplinare)

      Conversione del rapporto di lavoro da:

      -Da tempo determinato a indeterminato

      -Da apprendistato a tempo indeterminato

      -Da formazione - lavoro a tempo indeterminato
      Altro come da racc. 13.7.99 che si allega per lire
      (fare una crocetta in corrispondenza del caso che ricorre)

      Ove il richiedente lo ritenga o risulti necessario in relazione all’oggetto della controversia, alla richiesta può/deve essere allegata eventuale documentazione, sempre in 3 copie, comprovante la fondatezza della richiesta stessa.
      Firenze lì 14 luglio 1999IL RICHIEDENTE (firma leggibile)
      Mecca Fausta
    RISERVATO ALL’UFFICIO
              Ministero del Lavoro
              e della Previdenza Sociale
              Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze
              Viale Lavagnini 9 – c.a.p. 50129 – tel. 476251 – fax 472620


              Data __________________

              Rep. n…………………./---------________

              INDIRIZZO:Viale Lavagnini 9 Firenze-tel. 476251/fax 47262


      CONVOCAZIONE

      Con riferimento alla richiesta a tergo di pagina, le parti in indirizzo sono convocate presso la Direzione Provinciale del Lavoro, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione, all’indirizzo sopra evidenziato, II piano
      Il giorno----------- ___________________________ alle ore ___________________

      Qualora impossibilitati a partecipare personalmente alla riunione, le parti potranno farsi rappresentare da persona munita di procura generale o speciale consistente in atto pubblico (art. 2699 cod. civ.) o scrittura privata autenticata (art. 2703 cod. civ.), con la quale deve essere conferito il potere di transigere la controversia e di rinunciare a diritti del rappresentato derivanti da disposizioni di legge e di contratti collettivi.


      TimbroIl Dirigente della Direzione Prov.le del Lavoro
      (D.ssa Agata Mutolo)