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"Lavoro domestico" Le novità in vigore dal 1º marzo

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    lunedì 19 febbraio 2007

    Pagina 15 - Lavoro & Previdenza



    Le novità che entreranno in vigore dal 1º marzo con il contratto collettivo dei collaboratori domestici

    Il lavoro domestico cambia volto
      Sarà possibile assumere part-time o applicare il job sharing

      di Daniele Cirioli
        Il lavoro domestico cambia volto. Si rinnova, offrendo maggiori opportunità di impiego e di utilizzo della manodopera. Dal prossimo 1° marzo, quando entrerà in vigore un nuovo contratto collettivo, i datori di lavoro domestico (le famiglie, generalmente) avranno a disposizione una rosa più ampia di figure professionali in cui scegliere quella che più si adatta alle esigenze della propria famiglia. Non solo; potranno assumere anche a part-time (fino a 30 ore settimanali) o avvalersi di due lavoratori su un unico posto di lavoro (job sharing).

        Lavoratori domestici
        Vengono qualificati come domestici quei lavoratori che prestano la loro opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (tuttofare, camerieri, bambinaie, governanti, cuochi). Dal 2007 anticipata la comunicazione d'assunzione. L'assunzione di un lavoratore domestico avviene in maniera diretta da parte del datore di lavoro. Dal 1° gennaio 2007, in conseguenza alle novità introdotte dalla legge finanziaria, anche i datori di lavoro domestico sono tenuti a effettuare la comunicazione di assunzione anticipata di un giorno, rispetto a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Per loro, inoltre, resta dovuta la denuncia all'Inail (la dna) nelle 24 ore successive all'assunzione, nonché la denuncia all'Inps a cadenza trimestrale (si veda tabella in pagina).

        Il rinnovo del Ccnl
        Attualmente (sino alla fine di febbraio) è vigente il contratto collettivo sottoscritto l'8 marzo 2001. Dal prossimo 1° marzo verrà sostituito dall'accordo di rinnovo messo a punto il 1° febbraio 2007 dalle organizzazioni sindacali e sottoscritto in presenza del ministro del lavoro il 16 febbraio. Il nuovo contratto scadrà il 28 febbraio 2011. Diverse le novità, che spaziano dappertutto. Dalle nuove retribuzioni (indicate in tabella) al nuovo inquadramento professionale; dal nuovo orario di lavoro ai nuovi contratti di lavoro.

        Nuovo inquadramento
        Il nuovo sistema di inquadramento prevede quattro livelli (A, B, C e D), ciascuno dei quali si divide in due parametri retributivi: normale e super. Al primo livello (A) appartengono i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori con esperienza che svolgono le proprie mansioni sotto il controllo del datore di lavoro (addetti alle pulizie, alla lavanderia; aiuto di cucina; stalliere; addetto alla compagnia; baby sitter ecc.). Al secondo livello (B) appartengono i collaboratori in possesso di esperienza che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni (custode; giardiniere; autista; assistenze a persone non autosufficienti, ecc.). Al terzo livello (C) vi rientrano i collaboratori in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche (cuoco, assistenti a persone non autosufficienti, ecc.). Infine, al quarto livello (D) appartengono i collaboratori che ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità (amministratore di beni di famiglia; capo cuoco; governante; direttore di casa ecc.).

        Il part-time
        La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra lavoratore e datore di lavoro, entro un limite massimo di 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi, ossia entro un massimo di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni per i lavoratori non conviventi. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli B, B super e C, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali da articolarsi in una delle seguenti modalità:

        a) interamente collocato tra le ore 6 e le ore 14;

        b) interamente collocato tra le ore 14 e le ore 22;

        c) interamente collocato in non più di tre giorni settimanali, nel limite massimo di 10 ore al giorno.

        In tal caso, l'assunzione dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risulti l'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale in una delle precedenti articolazioni.

        Il lavoro ripartito
        Altra novità del rinnovo contrattuale è l'introduzione del lavoro ripartito (disciplinato all'articolo 8). In sostanza, viene consentita l'assunzione di due lavoratori per un'unica prestazione lavorativa. In tal caso, i lavoratori rispondono in solido dell'adempimento dell'unica obbligazione, restando ciascuno personalmente e direttamente responsabile. Il contratto di lavoro ripartito va stipulato in forma scritta e andrà indicata, tra l'altro, la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori. Salvo diversa intesa con il datore di lavoro, i lavoratori dispongono della facoltà di determinare, discrezionalmente e in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro.

        La contribuzione all'Inps
        L'assunzione di una colf comporta, per il datore di lavoro, l'onere di versare un contributo all'Inps in aggiunta alla retribuzione. Tale contributo si calcola in base alla retribuzione oraria concordata tra le parti, alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria e al valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, calcolato sempre in misura oraria. I contributi si versano ogni tre mesi, per tutti i giorni comunque retribuiti, per cui alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per i periodi di momentanea assenza dal servizio (malattia, ferie, festività, congedi ecc.), nei quali il datore di lavoro continua a corrispondere una retribuzione intera o ridotta, sia di propria iniziativa, sia per accordo col lavoratore, sia per legge.