26/6/2000 ore: 0:00

McDonald's, come usufruire del Diritto allo studio

Contenuti associati


Diritto allo studio




·Legge 20 maggio 1970 n. 300 – Statuto dei Lavoratori


Articolo 10 – Lavoratori studenti


I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in suole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.*

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e al secondo comma

*Nota bene: non si tratta di agevolare i lavoratori facendo in modo che il giorno di esame coincida con un giorno di riposo, ma di un permesso retribuito aggiuntivo. La norma è infatti pensata per garantire una quantità maggiore di tempo libero a chi è impegnato nella preparazione di esami.


·Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo


Articolo 94 – Permessi per lavoratori studenti – Diritto allo studio


1.Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore turistico le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86.

2.I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di centocinquanta ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva che sarà determinato all’inizio di ogni triennio – a decorrere dal 1 ottobre 1978 – moltiplicando le centocinquanta ore per un fattore pari a un decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva a tale data.

3.I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.



4.In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.

5.Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

6.A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

7.Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, la direzione aziendale d’accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell’azienda e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.

8.I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore lavorative.

9.Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di cinquanta dipendenti.



Note a cura della Filcams-CGIL MILANO


Per ulteriori informazioni – Giuseppe Filippini – CdLM Milano
tel 02.55025.369fax 02.5453423 e-mail filcams.centro_storico@mi.lomb.cgil.it