24/10/2006 ore: 2:00
DISTRIBUZIONE COOPERATIVA, Ipotesi Piattaforma rinnovo CCNL 24/10/2006
Contenuti associati
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL
Ipotesi di Piattaforma per il rinnovo del CCNL
DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
Premessa
1- Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL ritengono necessario sviluppare il concetto della
2- distintività cooperativa. A tal fine vanno definiti gli ambiti etici entro cui debba evolversi il sistema 3- delle imprese cooperative, nell’ambito delle trasformazioni di mercato e di welfare che
4- caratterizzano questo periodo storico.
5- Alla luce di quanto sopra l’impresa cooperativa può dare una risposta significativa alla richiesta 6- sia quantitativa che qualitativa dell’occupazione, anche attraverso la promozione di nuova 7- imprenditorialità, specialmente nel Mezzogiorno, che si sviluppi all’insegna della legalità e del 8- rispetto degli accordi. La cooperazione, infatti, per realizzare i propri obiettivi sociali e di 9- sviluppo, deve sempre più promuovere il coinvolgimento attivo ed intelligente dei lavoratori di 10-ogni mansione nei processi aziendali e nell’organizzazione del lavoro. In questo contesto è 11-sempre più importante sperimentare forme evolute di democrazia economica quale valore 12-connaturato all’impresa cooperativa che nella partecipazione dei lavoratori ha uno dei valori 13-fondanti e fra i propri obiettivi la stabilizzazione e la qualità del rapporto di lavoro.
1.Sfera di applicazione
14-Si richiede che ai dipendenti di cooperative distributrici di specialità medicinali e prodotti 15- chimico-farmaceutici ed alle società cooperative della dispensazione del farmaco, sia applicato 16- il CCNL della Distribuzione Cooperativa.
2.Relazioni sindacali e Diritti di informazione
21- Stabilire un protocollo sui cambi di appalto che salvaguardi i livelli occupazionali.
22- Alla luce dei processi e delle modificazioni in atto nei nostri settori, va reso più cogente il diritto 23- di informazione preventiva, previsto dal vigente CCNL, sulle terziarizzazioni, sulle 24- esternalizzazioni, sugli appalti, sul franchising, sulle affiliazioni, sul marchandiser e/o promoter, 25- sulle cooperative di lavoro, ecc. al fine di poter far sviluppare alle parti, appropriati confronti 26- negoziali, ai vari livelli, per garantire regole e diritti per i lavoratori, e che a fronte di 27- terziarizzazione e/o esternalizzazioni ai lavoratori siano salvaguardate e/o estesi in ogni caso le 28- condizioni dettate dal contratto nazionale ed i diritti acquisiti dalla contrattazione di secondo 29- livello.
30- L’informazione preventiva, prevista ai livelli regionale ed aziendale dal vigente CCNL, deve 31- riguardare tutti i processi previsti dall’articolo suddetto.
32- A tale scopo si richiede una procedura da definire contrattualmente ferma restando l’unicità 33- aziendale, richiedendo altresì che le terziarizzazioni, appalti, ecc. non debbano riguardare 34- attività caratteristiche dell’impresa.
35- In caso di terziarizzazioni, ecc. con esclusione delle attività aziendali sopra richiamate,le 36- stesse dovranno prevedere l’integrale applicazione del CCNL ivi applicato e la contrattazione 37- aziendale in essere. Si richiede l’introduzione di una norma e la relativa procedura sui cambi di 38- appalto, di concessione, ecc. che salvaguardi i livelli occupazionali
39- i richiede che le imprese appaltanti, ecc. inseriscano nel capitolato, l’applicazione dei 40- contratti nazionali di riferimento sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e il 41- documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.),che deve essere rilasciato dagli organi 42- amministrativi preposti dallo Stato che attesti gli avvenuti versamenti. Si richiede inoltre 43- l’autocertificazione, a norma di legge del rispetto dei contratti, che deve essere effettuata 44- dalle imprese che acquisiscono l’appalto.
45- Nel riconfermare la validità del secondo livello di contrattazione si chiede di introdurre tra le 46- materie da contrattare a questo livello il calendario annuo delle aperture domenicali e festive 47- al fine di realizzare intese sull’organizzazione del lavoro attraverso una equa distribuzione 48- dei turni/carichi di lavoro.
4. Responsabilità sociale dell’Impresa e partecipazione
49- In virtù di quanto stabilito dal libro verde della commissione europea per “promuovere un 50- quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” (2001), si richiede che il tema 51- della Responsabilità sociale divenga materia del diritto d’informazione e consultazione a 52- livello nazionale, territoriale e/o aziendale. In particolar modo si richiede che gli strumenti di 53- Responsabilità sociale (come codici di condotta, bilanci sociali, ecc.) siano il risultato del 54- confronto tra le parti ai vari livelli.
55- Va introdotto quindi nel CCNL un capitolo riguardante il tema della Responsabilità sociale delle 56- imprese condiviso con le RSU/RSA e le organizzazioni sindacali interessate in armonia a 57- quanto riportato in premessa.
58- richiede la partecipazione delle RSA/RSU alla definizione dei progetti di socialità della 59-cooperativa.
5.Diritti sindacali
60- Tenendo conto dell’evoluzione del Mercato del Lavoro, si richiede che ai fini del computo dei 61- diritti sindacali vengano conteggiati anche gli apprendisti, i contratti a termine e i contratti di 62- inserimento.
63- In assenza di rappresentanze sindacali, si richiede per le piccole cooperative, la mutualità fra 64- le imprese, del monte ore di permessi sindacali, da usufruire a livello decentrato.
6. Pari opportunità
65- Si richiede che i dati che le imprese inviano alle OO.SS. Nazionali, in base a quanto previsto 66- dalla legge 125, vengano inviate anche alle strutture territoriali affinché si possa meglio 67- monitorare il fenomeno.
7. Congedi
68- In relazione ai congedi per formazione previsti dalla vigente legislazione , si richiede di elevare 69- la percentuale dei lavoratori che possono accedervi contemporaneamente e di ridurre gli 70- attuali 5 anni di anzianità previsti per la maturazione di questo diritto.
71- Si richiede il riconoscimento di 3 giorni di permesso retribuito per il padre in occasione della 72- nascita di un figlio.
73- Si richiede che le aziende concedano un ulteriore monte ore/permessi a quanto già previsto 74- dalla vigente legislazione (5 giorni all’anno a genitore per ogni figlio compreso tra i 3 e gli 8 75- anni) al fine di agevolare l’inserimento dei bambini al nido, scuola materna o elementari.
76- Si richiede l’introduzione di un monte ore annuale di permessi individuali retribuiti per "esigenze 77- mediche" documentabili e/o certificate, che possono essere non cumulabili e non retribuibili in 78- caso di mancata usufruizione. Il monte ore potrebbe attestarsi su una entità di 16 ore
79- Ad integrazione di quanto previsto dalle norme della legge n. 53/2000 si richiede di prevedere 80- la possibilità di una aspettativa non retribuita di ulteriori 12 mesi nel caso di
81- esigenze personali o familiari da definirsi nella contrattazione di secondo livello.
82- Si richiede inoltre di individuare nella contrattazione di secondo livello le caratteristiche per la 83- corresponsione di prestiti agevolati ai propri dipendenti.
8. Mercato del Lavoro
a. Contratti a tempo determinato
87- Si richiede che il periodo di prova venga considerato superato qualora i lavoratori a tempo 88- determinato tornino a prestare la loro opera nell’ambito della stessa impresa e per la stessa 89- mansione.
90- Si richiede di introdurre il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo 91- indeterminato con una graduatoria stabilita secondo modalità che verranno definite a livello 92- aziendale o territoriale.
b. Contratti di inserimento
c. Apprendistato
98- Fermo restando le competenze delle Regioni in materia di profili professionali, si richiede che, 99- nell’ambito della vigenza del CCNL le parti definiscano i profili professionali per settori specifici, 100- attualmente non regolamentati, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL relativamente 101- all’apprendistato professionalizzante, al fine di creare un quadro omogeneo sul territorio 102- nazionale.
103- Si richiede che anche agli apprendisti sia estesa l’assistenza sanitaria e la previdenza 104- integrative.
d. Lavoro a Progetto
e. Part time
109- Si richiede di chiarire che alla percentuale di maggiorazione del 35% prevista per il lavoro 110- supplementare si aggiungano alle percentuali di maggiorazioni previste a qualsiasi titolo dal 111- vigente CCNL.
112- Si richiede inoltre che le RSA/RSU possano prendere visione del registro
113- delle ore supplementari nelle singole unità produttive.
114- Sul part-time post-maternità si richiede che tale diritto sia riconosciuto
115- anche nel caso di funzioni di responsabilità
116- di reparto
117- Si richiede che il lavoro supplementare effettuato nell’anno dia diritto al consolidamento 118- parziale in aumento orario del part-time. Le quantità di detto consolidamento verranno definite 119- nella contrattazione aziendale/territoriale.
120- Si richiede di rendere effettivamente applicabile il diritto di precedenza del passaggio da Part-121- time a full time, con graduatorie le cui modalità saranno definite a livello aziendale.
9. Classificazione
122- Alla luce dei mutamenti organizzativi intervenuti si richiede una revisione degli inquadramenti.
123- Alla luce delle recenti disposizioni legislative in merito alla vendita dei farmaci nella 124- distribuzione commerciale, si richiede per il personale laureato in farmacia o lauree affini 125- l’inquadramento minimo al 1° livello del CCNL.
126- Si richiede di approfondire le tematiche relative a capi reparto inquadrati al 3° e 2° livello in 127- relazione all’orario di lavoro.
10. Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
128- Sulla base di quanto previsto all’art.120 del vigente CCNL, si richiede di chiarire quanto 129- previsto, precisando che le giornate di lavoro ordinario sono da considerarsi dal lunedì al 130- sabato. Le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo settimanale (domenica) saranno 131- retribuite con la maggiorazione del 35% per tutte le tipologie d’impiego, fermo restando il diritto 132- del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle 133- disposizione di legge vigenti in materia, fatte salve le condizioni di miglior favore.
11. Assistenza Sanitaria Integrativa
134- Si richiede di estendere i 10 euro previsti per i full time anche per i part time, per gli 135- apprendisti e i contratti a tempo determinato.
12. Bilateralità
136- A seguito della costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale si chiede di rafforzare la bilateralità 137- regionale / interregionale.
138- In tale ambito potrà essere sperimentata la costituzione di enti bilaterali regionali / 139- interregionali ove se ne ravvisi la necessità e il consenso necessari.
140- Per quanto riguarda i compiti di questi Enti Bilaterali regionali saranno quelli già previsti 141- dall’art.9 dell’attuale CCNL (Comitati Misti Paritetici)
142- L’Ente Bilaterale Nazionale fornirà risorse e competenze per lo sviluppo di accordi sulla 143- sperimentazione di organizzazione del lavoro condivisi.
144- Al fine di attuare tutti gli scopi e le funzioni previste statutariamente si chiede di aumentare 145- l’attuale contributo previsto dall’art.8 del CCNL.
13. Formazione continua
146- Si richiede un maggior coinvolgimento delle RSA/RSU e delle OO.SS. e degli Enti Bilaterali ai 147- vari livelli di competenza al fine di monitorare l’andamento dei percorsi formativi. 148- (Recepimento criteri Foncoop)
14. Salario
149-In applicazione dell’accordo del 23 luglio’93 vigente si richiede un incremento salariale a 150-valere
151- per il biennio 2007-2008 pari a 70 euro.
Clausola di salvaguardia
Filcams, Fisascat, Uiltucs, si impegnano a rinnovare il contratto nazionale in tempi brevi, qualora le condizioni di sviluppo del negoziato o di quadro generale di riferimento, ovvero in caso di ridiscussione Confederale del modello contrattuale, lo rendessero necessario, a salvaguardia del modello contrattuale vigente e a tutela delle condizioni salariali dei lavoratori, le Organizzazioni Sindacali si riservano di formulare una richiesta salariale per il 2° biennio economico 2009-2010.
15. Quadri
152- Si richiede la rivalutazione dell’indennità di funzione e la definizione di regole relative alla 153- reperibilità e la conseguente indennità economica. Analogamente anche i sistemi di 154- valutazione e determinazione del salario variabile aziendale sono da rivedere con 155- l'introduzione di parametri e variabili di "sistema", collegati e sinergici.
156- Si richiede l’introduzione di una indennità di "reperibilità " per i Quadri con responsabilità di 157- direzione di reparto, area o punto di vendita che compensi i disagi determinati dalle condizioni 158- di necessaria e continua reperibilità del Quadro, specie in situazioni di emergenza (quali 159- allarmi anti intrusione o malfunzionamenti) ed in orari di riposo, notturni e festivi.
160- Si richiede l’introduzione di modalità di attuazione della formazione e aggiornamento 161- professionale che consentano ai Quadri di indicare e proporre argomenti e tematiche e di 162- poter scegliere metà delle iniziative formative a cui partecipare.
163- Per l’Assistenza Sanitaria Integrativa dei Quadri si richiede che per quanto attiene la 164- gestione, la stessa rientri nei criteri definiti dalla bilateralità. Si richiede inoltre l’introduzione di 165- indennizzi per stati di invalidità permanente da malattia e similari. Si richiede inoltre l’aumento 166- delle contribuzioni assistenziali sia a favore del Quadro che per l'estensione al nucleo 167- familiare, portando il contributo aziendale di base a euro 750,00 (+170,99 euro) e quello di 168- estensione al nucleo familiare a euro 250,00 (+110,00euro). Per la facoltà' di estensione 169- dell’assistenza sanitaria con la contribuzione volontaria prevista dall’art. 56 punto 6 si ritiene 170- che la relativa scrittura sia da modificarsi sostituendo gli attuali valori di minimo e massimo 171- con il riferimento ai limiti previsti dalla Legge.
172- Per la valenza e complessità degli aspetti contrattuali relativi ai Quadri si ritiene che sia da 173- svilupparsi una specifica negoziazione ampia e approfondita, con la partecipazione diretta 174- delle rappresentanze sindacali dei Quadri
ALLEGATO
DOCUMENTO FILCAMS-FISASCAT-UILTuCS INVIATO AL DOTT. VASCO ERRANI PRESIDENTE CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PREMESSA/INTRODUZIONE
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-l’evoluzione della normativa del commercio non risulta adeguata alle trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema distributivo italiano vincolandone lo sviluppo e le opportunità di modernizzazione;
-La riforma Bersani si è posta l’obiettivo di dare una nuova organizzazione al commercio realizzando obiettivi quali la programmazione commerciale, ricondotta alla pianificazione urbanistica, la libertà di nuove aperture per i piccoli esercizi, la ridefinizione delle autorizzazioni per medie e grandi superfici, la soppressione delle tabelle merceologiche, la valorizzazione dei centri storici, ottenendo risultati differenziati per le singole regioni;
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-A seguito della approvazione con legge costituzionale n. 3/2001 delle modifiche al titolo V della Costituzione, il commercio è divenuto di competenza esclusiva delle regioni con il risultato che sui provvedimenti delle amministrazioni lo Stato non potrà più esercitare un controllo di merito ma solo di legittimità tramite il ricorso alla Corte Costituzionale.
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-A causa della carenza di coordinamento e di una visione differente d’insieme delle esigenze del comparto distributivo, le Regioni hanno proceduto in modo autonomo, realizzando scelte programmatorie e vincolistiche, o promuovendo rapide liberalizzazioni
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-Una maggiore omogeneità a livello nazionale permetterebbe una trasparenza normativa sulla realtà distributiva e commerciale evitando comportamenti discriminatori nei confronti dei consumatori e delle insegne.
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-Nel mutato quadro istituzionale diviene indispensabile un coordinamento delle diverse normative regionali da parte della Direzione generale del commercio interno nell’ambito della conferenza Stato Regioni e autonomie locali, e un autocoordinamento più rigoroso delle regioni anche perché le catene distributive che operano a livello nazionale sono le stesse che operano a livello interregionale e regionale. L’assenza di un indirizzo di regolamentazione che assicuri criteri minimi di uniformità può condizionare le scelte dei distributori a seconda della realtà territoriale e di conseguenza il livello e la consistenza dei servizi commerciali offerti.
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-Le politiche centrali sviluppate nell’ambito della conferenza stato regioni che si traducano in indirizzi di regolamentazione, potrebbero riguardare: modalità di coordinamento, pianificazioni regionali e comunali, individuazione di linee di intervento che favoriscano l’integrazione tra piccole e grandi realtà, nell’ottica di favorire lo sviluppo di strutture medio grandi, ma anche la permanenza delle piccole realtà imprenditoriali; orari di apertura dei negozi e deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, per evitare che il federalismo commerciale divenga uno strumento di marketing commerciale.
- Accanto alla definizione di politiche centrali serve “rendere permanente”, “istituzionalizzare” il tavolo di confronto fra Stato e Regioni e supportare la definizione delle politiche comuni con studi e ricerche promosse dalla stessa conferenza Stato Regioni nel doppio obiettivo di monitorare e incanalare, supportare, le scelte delle amministrazioni territoriali (gruppo di esperti individuati dalla conferenza stessa).
- Va inoltre favorito e reso continuativo il coinvolgimento a livello regionale di tutte le associazioni di categoria delle imprese distributive, dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori ecc. (Il confronto e la ricerca di soluzioni complessivamente migliorative evita il determinarsi di forti interessi corporativi, fenomeno tipico del decentramento).
ORARI DI APERTURA DEROGHE DOMENICALI
Gli indirizzi di regolamentazione impartiti dalla conferenza stato regioni potrebbe riguardare:
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1)individuazione di un numero contenuto di deroghe all’obbligo di chiusura domenicale omogeneo e standard individuato correlando il numero di apertura ai periodi di maggior afflusso turistico* (sia esso invernale o estivo) con il periodo natalizio.
2)contenere le differenziazioni nelle aree dei diversi comuni. La scelta operata di favorire centri storici, comuni montani, zone del lungomare e parchi, determina meccanismi a catena e la ricerca da parte delle stesse amministrazioni comunali di aggirare l’ostacolo per compensare gli squilibri fra le aree e rispondere alle sollecitazioni della grande distribuzione tradizionalmente ubicata nelle periferie. Se il periodo di maggiore affluenza turistica è ben determinato, le aree sensibili al fattore turistico quali ad esempio i centri storici.Dovrebbero trovare soddisfatta la necessità di deroga alla chiusura nel periodo standard definito.
3)individuazione, quale criterio unico per la definizione dei calendari di deroga all’obbligo di chiusura, i periodi di maggiore affluenza turistica;
4)indirizzo di escludere dalle festività derogate dall’obbligo di chiusura le festività laiche e religiose;
5)rendere obbligatoria la concertazione tra comuni limitrofi o appartenenti allo stesso bacino commerciale e le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori per la definizione del calendario annuo delle aperture;
- 6)identificare un sistema sanzionatorio elevato e comune che associ alla sanzione amministrativa la sospensione temporanea dell’attività di vendita.
* l’obiettivo è il superamento della differenziazione ex art. 12 decreto Bersani laddove utilizzata anche dalle legislazioni regionali fra città d’arte e comuni ad economia prevalentemente turistica in quanto nei fatti per la prevalenza dei comuni d’Italia sussiste una forte incidenza del turismo e difficile la determinazione di quali città siano davvero d’arte..,
Impegno tra le 3 OO.SS.
Qualora si faccia la proposta economica per il secondo biennio, anche a fronte della esperienza praticata con il precedente Contratto Nazionale del Terziario, si conviene sulle seguenti condizioni:
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1-Clausola di riallineamento automatico del salario in corso al 31.12.2008 per effetto dello scostamento tra inflazione concordata per il biennio 2007 – 2008 e l’inflazione reale realizzata nello stesso biennio qualora si registri uno scostamento superiore allo 0,25% a decorrere dal 1° marzo 2009.
2-Clausola di riallineamento dei valori economici del secondo biennio qualora lo scostamento tra l’inflazione concordata per il biennio 2009 – 2010 e i dati reali dell’inflazione registrata nel 1° semestre del 1° anno del secondo biennio risulti analogamente superiore allo 0,25%.