24/10/2006 ore: 2:00

TDS CONFESERCENTI, Ipotesi Piattaforma rinnovo CCNL 24/10/2006

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Ipotesi di Piattaforma per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - CONFESERCENTI



1. Sfera applicazione

1- Considerata l’evoluzione intervenuta nel settore, si richiede un approfondimento relativo alla sfera
2- d’applicazione nonché alla relativa classificazione.

2. Relazioni Sindacali

3- Così come previsto per il livello territoriale agli artt. 2 e 6 del vigente CCNL, si richiede
4- l’attivazione di tavoli di confronto anche a livello regionale con Confesercenti, relativi allo sviluppo di
5- medie e grandi superfici di vendita, aperture domenicali e festive, aree turistiche, città d’arte, ecc. Tali
6- confronti, finalizzati ad intese, dovranno essere propedeutici ad accordi con le istituzioni ai vari livelli.
7- Alla luce dei processi e delle modificazioni in atto nei nostri settori, va reso più cogente il diritto di
8- informazione preventiva, in particolare quello previsto a livello aziendale dall’art. 3 del vigente CCNL 9- che dovrà riguardare tutti i processi previsti dall’articolo suddetto, sulle terziarizzazioni, sulle
10- esternalizzazioni, sugli appalti, sul franchising, sulle affiliazioni, sul marchandiser e/o promoter, sulle 11- cooperative di lavoro, ecc. al fine di poter far sviluppare alle parti, appropriati confronti negoziali, ai 12- vari livelli, per garantire regole e diritti per i lavoratori.
13- Fermo restando l’unicità aziendale e che le terziarizzazioni, appalti, ecc. non devono riguardare le
14- attività caratteristiche dell’impresa, si richiede una procedura da definire contrattualmente.
15- In caso di terziarizzazioni, ecc. con esclusione delle attività aziendali sopra richiamate, le stesse
16- dovranno prevedere l’integrale applicazione del CCNL ivi applicato e la contrattazione aziendale in 17- essere. Si richiede l’introduzione di una norma e la relativa procedura sui cambi di appalto, di
18- concessione, ecc. che salvaguardi i livelli occupazionali. Si richiede che i lavoratori delle imprese
19- appaltatrici, concessionarie, ecc. che svolgono la loro attività con carattere continuativo presso le
20- imprese appaltanti, possano usufruire, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento 21- delle assemblee sindacali.
22- Si richiede che le imprese appaltanti, ecc. inseriscano nel capitolato, l’applicazione dei contratti
23- nazionali di riferimento sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e il documento di
24- regolarità contributiva (D.U.R.C.) che deve essere rilasciato dagli organi amministrativi preposti dallo 25- Stato che attesti gli avvenuti versamenti. Si richiede inoltre l’autocertificazione a norma di legge del 26- rispetto dei contratti, che deve essere effettuata dalle imprese che acquisiscono l’appalto, nonché la 27- certificazione dell’Ente bilaterale che attesti gli avvenuti versamenti delle quote ad esso competente 28- previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.
    3. Secondo livello di contrattazione aziendale/territoriale

    29- Nel riconfermare la validità del secondo livello di contrattazione si chiede di introdurre tra le materie 30- da contrattare a questo livello il calendario annuo delle aperture domenicali e festive al fine di
    31- realizzare intese sull’organizzazione del lavoro attraverso una equa distribuzione dei turni/carichi di 32- lavoro.

    4. Responsabilità sociale dell’impresa

    33- In virtù dell’accordo europeo siglato nell’ambito del dialogo sociale tra Eurocommerce e Uni-Europa il 34- 5 novembre 2003, che recepisce quanto stabilito dal libro verde della Commissione Europea per
    35- “promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” (2001), si richiede che il 36- tema della Responsabilità sociale divenga materia del diritto d’informazione e consultazione a livello 37- nazionale, territoriale e/o aziendale. In particolar modo si richiede che gli strumenti di Responsabilità 38- sociale (come codici di condotta, bilanci sociali, ecc.) siano il risultato del confronto tra le parti ai vari 39- livelli.
    40- Inoltre si richiede che i sistemi di monitoraggio e le procedure di certificazione siano percorsi definiti e 41- gestiti congiuntamente tra le parti.
      5. Diritti Sindacali

      42- Si richiede la conferma delle attuali norme del CCNL sul tema RSA/RSU.
      43- Tenendo conto dell’evoluzione del Mercato del Lavoro, si richiede che ai fini del computo dei diritti
      44- sindacali vengano conteggiati anche gli apprendisti, i contratti a termine e i contratti di inserimento.
      45- Si richiede di precisare all’art. 24 del vigente CCNL che la indizione per la elezione delle RSU è in
      46- capo alle OO.SS. stipulanti il CCNL.
      47- Si richiede per le piccole imprese sotto i 30 dipendenti, la mutualizzazione del monte ore permessi 48- sindacali, da usufruire a livello decentrato.
      49- Si richiede che in assenza di RSA/RSU le assemblee sindacali possano essere convocate dalle
      50- OO.SS. Territoriali.

      6. Pari Opportunità

      51- Si richiede che i dati che le imprese inviano alle OO.SS. Nazionali, in base a quanto previsto dalla
      52- legge 125, vengano inviate anche alle strutture territoriali e agli Enti Bilaterali affinché si possa meglio 53- monitorare il fenomeno.

      7. Congedi

      54- In relazione ai congedi per formazione di cui all’art. 5, si richiede di elevare la percentuale dei
      55- lavoratori che contemporaneamente possono accedervi e di ridurre i 5 anni di anzianità previsti per la 56- maturazione di questo diritto.
      57- Si richiede il riconoscimento di 3 giorni di permesso retribuito per il padre in occasione della nascita di 58- un figlio.
      59- Si richiede che le aziende concedano permessi (di cui all’art. 140 o non retribuiti) al fine di agevolare 60- l’inserimento dei bambini al nido, scuole materne o elementari.

      8. Mercato del Lavoro

      8.1 Contratti a tempo determinato

      61- Si richiede per i contratti a tempo determinato e per i contratti di somministrazione a tempo
      62-determinato il superamento della media annua del calcolo percentuale sugli organici a tempo
      63- indeterminato.
      64- Si richiede il superamento del periodo di prova, qualora i suddetti tornino a prestare la loro opera
      65- nell’ambito della stessa impresa e per la stessa mansione.
      66- Si richiede di introdurre, per i lavoratori con contratto a tempo determinato, il diritto di precedenza
      67- rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e criteri di priorità rispetto alle assunzioni a tempo 68- indeterminato.

      8.2 Contratti d’inserimento

      69-Si richiede l’incremento della percentuale di conferma e di prevedere che il periodo lavorativo sia
      70- considerato utile ai fini del calcolo degli scatti di anzianità e della progressione di carriera.

      8.3 Apprendistato

      71- Si richiede la comunicazione all’apprendista della conferma anticipata dell’assunzione a tempo
      72- indeterminato.
      73- Si richiede l’aumento dell’indennità economica in caso di malattia per la stessa durata dei lavoratori a 74- tempo indeterminato.
      75- Fermo restando le competenze delle Regioni in materia di profili professionali, si richiede che,
      76- nell’ambito della vigenza del CCNL le parti definiscano i profili professionali per settori specifici,
      77-attualmente non regolamentati, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL relativamente
      78- all’apprendistato professionalizzante, al fine di creare un quadro omogeneo sul territorio nazionale.
      79- Si richiede che anche agli apprendisti sia estesa l’assistenza sanitaria integrativa, si richiede inoltre di 80- precisare che gli stessi hanno diritto alla previdenza integrativa.




      8.4 Contratti di collaborazione / lavoro a progetto

      81- Considerata l’evoluzione intervenuta in materia di lavoro parasubordinato, si richiede la definizione di 82- normative specifiche per la garanzia dei diritti e delle tutele e un compenso che non sia inferiore a 83- quello del lavoro subordinato.

      8.5 Part-time

      84- Si richiede di elevare il minimo delle ore previste dal vigente CCNL, nonché un consolidamento delle 85- ore di supplementare da concordare nel secondo livello.
      86- Si richiede di rendere effettivamente applicabile il diritto di precedenza del passaggio da part-time a 87- full time.
      88- Si richiede di chiarire che la percentuale di maggiorazione del 35% di lavoro supplementare si
      89- aggiunga a tutte le percentuali di maggiorazione previste a qualsiasi titolo dal vigente CCNL.
      90- Si richiede inoltre che le RSA/RSU possano prendere visione del registro di ore supplementari nelle 91- singole unità produttive.
      92- Sul part time post maternità si richiede che tale diritto sia riconosciuto anche nelle unità produttive al 93- di sotto dei 20 dipendenti e sia fruibile altresì dalle donne con funzioni di responsabilità,
      94- incrementando inoltre, la percentuale degli aventi diritto.

      9. Lavoro notturno

      95- Si richiede di elevare al 25% la maggiorazione attualmente prevista per il lavoro ordinario notturno.

      10. Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge

      96- Sulla base di quanto previsto all’art. 138 del vigente CCNL si richiede di chiarire che le giornate di 97- lavoro ordinarie sono da considerarsi dal lunedì al sabato. Le ore di lavoro prestate nel giorno di
      98- riposo settimanale (domenica) saranno retribuite con la maggiorazione del 30% per tutte le tipologie 99- d’impiego, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno
      100- successivo, avuto riguardo alle disposizione di legge vigenti in materia, fatte salve le condizioni di 101- miglior favore.
        11. Classificazione

        102- Si richiede di recepire nel CCNL quanto definito rispetto alla classificazione nel settore dei Servizi e 103- Terziario avanzato e sviluppare analoga riflessione per quanto attiene la classificazione del settore 104- auto.
        105- Alla luce delle recenti disposizioni legislative in merito alla vendita dei farmaci nella distribuzione 106- commerciale, si richiede per gli addetti farmacisti inseriti nelle strutture commerciali il riconoscimento 107- del 1° livello, così come previsto al punto 3 dell’art. 97.
        108- Si richiede di approfondire le tematiche relative a capi reparto inquadrati al 3° e 2° livello in
        109- relazione all’orario di lavoro.

        12. Malattia

        110- Si richiede la conservazione del posto di lavoro fino a guarigione clinica, superando di fatto l’art. 173 111- del CCNL.
        112- Si richiede inoltre l’integrazione da parte delle aziende, dal 4° al 20° giorno, della indennità di
        113- malattia corrisposta dall’INPS, al fine di raggiungere il 100% della retribuzione.
          13. Previdenza Integrativa

          114- Si richiede che le OO.SS. e le Imprese effettuino assemblee congiunte al fine di favorire l’adesione 115- alla previdenza integrativa relativa al fondo MARCO POLO.
          116- Si richiede inoltre l’obbligo di allegare alle buste paga il modulo per l’iscrizione a Marco Polo e le
          117- documentazioni ed informazioni prodotte dal Fondo.

          14. Assistenza sanitaria integrativa

          118- Si richiede di estendere i 10 euro previsti per i full time anche per i part time, per gli apprendisti e i 119- contratti a tempo determinato.
          15. Bilateralità

          120- Vanno individuate forme di sostegno al reddito per i lavoratori che, attualmente, sono sprovvisti di 121- ammortizzatori sociali, attraverso l’istituzione di un fondo specifico finanziato dalle imprese.
          122- Considerata l’inscindibilità delle norme contrattuali previste dal CCNL, si richiede che le banche dati 123- presenti nella bilateralità (fon.ter, ebn.ter, aster, ecc.) incrocino i propri dati al fine di
          124- evitare l’evasione delle norme contrattuali e contributive. Si richiede che le imprese inviino agli enti 125- bilaterali il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che deve essere rilasciato dagli 126- organi amministrativi preposti dallo Stato che attesti gli avvenuti versamenti e inviino inoltre la
          127- dichiarazione di responsabilità relativa all’applicazione della contrattazione collettiva.

          16. Formazione continua

          128- Si richiede un maggior coinvolgimento delle RSA/RSU e delle OO.SS. e degli Enti Bilaterali ai vari 129- livelli di competenza al fine di monitorare meglio l’andamento dei percorsi formativi. (Recepimento 130- criteri concordati per Fon.ter.)

          17. Salario

          131- In applicazione dell’accordo del 23 luglio’93 vigente si richiede un incremento salariale a valere
          132- per il biennio 2007-2008 pari a 70 euro.

          Clausola di salvaguardia
          Filcams, Fisascat, Uiltucs, si impegnano a rinnovare il contratto nazionale in tempi brevi, qualora le condizioni di sviluppo del negoziato o di quadro generale di riferimento, ovvero in caso di ridiscussione Confederale del modello contrattuale lo rendessero necessario, a salvaguardia del modello contrattuale vigente e a tutela delle condizioni salariali dei lavoratori, le Organizzazioni Sindacali si riservano di formulare una richiesta salariale per il 2° biennio economico 2009-2010.

          18. Accordi d’avvio

          133- Si richiede di introdurre una norma nel 2° livello di contrattazione sulle nuove aperture e sugli
          134- ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già esistenti, finalizzata al raggiungimento
          135- d’intese sulle materie relative all’organizzazione del lavoro e all’utilizzo degli impianti,
          136- all’occupazione quali-quantitativa, all’articolazione dell’orario di lavoro e alle flessibilità organizzative.
          137- Il confronto si dovrà esaurire di norma, un mese prima del nuovo insediamento.

          19. Quadri

          138- Si richiede la rivalutazione dell’indennità di funzione e la definizione di regole relative alla reperibilità 139- e la conseguente indennità economica.
          140- Si richiede un incremento della quota a carico delle aziende per l’assistenza sanitaria integrativa pari 141- a 100 euro annuali.





          FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL



          LINEE DI ORIENTAMENTO PER IL RINNOVO DELLA “PARTE SPECIALE” DEL CCNL RIGUARDANTE GLI “ OPERATORI DI VENDITA “ (EX VV.PP.)



          1)Profili professionali
          1- Inserire un primo livello super e relativo trattamento economico, con la seguente dizione: “all’O.d.V.
          2- può essere formalmente affidato l’incarico di coordinamento di altri venditori”.

          2) Tutela del posto di lavoro
          3- Miglioramento della normativa, abbassando il limite degli ottanta dipendenti per la sua applicazione ed 4- estendendola anche ai casi di malattia professionale.

          3) Scatti di anzianita’
          5- Adeguamento del valore degli scatti di anzianità

          4) Rischio macchina
          6- Aggiornamento della normativa in particolare per quanto concerne il massimale di concorso delle
          7- spese da parte dell’azienda per la riparazione dell’automezzo.

          5) Polizze assicurative
          8- Elevazione dei valori delle polizze assicurative integrative dei trattamenti INAIL sia per il caso di morte, 9- sia per l’invalidità permanente dell’O.d.V. a carico del datore di lavoro.

          6) Retribuzione
          10- Applicazione degli aumenti retributivi che verranno definiti per il 3°, 2° e 1° livello del commercio,
          11-rispettivamente per l’O.d.V. di 2a categoria, di 1a e 1a super. Il secondo livello definirà la struttura
          12-retributiva dell’incentivazione.




          ALLEGATO

          DOCUMENTO FILCAMS-FISASCAT-UILTuCS INVIATO AL DOTT. VASCO ERRANI PRESIDENTE CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE


          PREMESSA/INTRODUZIONE

            -l’evoluzione della normativa del commercio non risulta adeguata alle trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema distributivo italiano vincolandone lo sviluppo e le opportunità di modernizzazione;

            -La riforma Bersani si è posta l’obiettivo di dare una nuova organizzazione al commercio realizzando obiettivi quali la programmazione commerciale, ricondotta alla pianificazione urbanistica, la libertà di nuove aperture per i piccoli esercizi, la ridefinizione delle autorizzazioni per medie e grandi superfici, la soppressione delle tabelle merceologiche, la valorizzazione dei centri storici, ottenendo risultati differenziati per le singole regioni;
            -A seguito della approvazione con legge costituzionale n. 3/2001 delle modifiche al titolo V della Costituzione, il commercio è divenuto di competenza esclusiva delle regioni con il risultato che sui provvedimenti delle amministrazioni lo Stato non potrà più esercitare un controllo di merito ma solo di legittimità tramite il ricorso alla Corte Costituzionale.
            -A causa della carenza di coordinamento e di una visione differente d’insieme delle esigenze del comparto distributivo, le Regioni hanno proceduto in modo autonomo, realizzando scelte programmatorie e vincolistiche, o promuovendo rapide liberalizzazionie (senza effettuare analisi approfondite del fabbisogno di distribuzione moderna in rapporto alla popolazione, impatti ambientali, viabilità, ecc.) in particolare delle grandi strutture. Altre regioni ancora hanno bloccato lo sviluppo liberalizzando però le vendite in promozione e gli orari dei negozi.
            -Una maggiore omogeneità a livello nazionale permetterebbe una trasparenza normativa sulla realtà distributiva e commerciale evitando comportamenti discriminatori nei confronti dei consumatori e delle insegne.
            -Nel mutato quadro istituzionale diviene indispensabile un coordinamento delle diverse normative regionali da parte della Direzione generale del commercio interno nell’ambito della conferenza Stato Regioni e autonomie locali, e un autocoordinamento più rigoroso delle regioni anche perché le catene distributive che operano a livello nazionale sono le stesse che operano a livello interregionale e regionale. L’assenza di un indirizzo di regolamentazione che assicuri criteri minimi di uniformità può condizionare le scelte dei distributori a seconda della realtà territoriale e di conseguenza il livello e la consistenza dei servizi commerciali offerti.
            -Le politiche centrali sviluppate nell’ambito della conferenza stato regioni che si traducano in indirizzi di regolamentazione, potrebbero riguardare: modalità di coordinamento, pianificazioni regionali e comunali, individuazione di linee di intervento che favoriscano l’integrazione tra piccole e grandi realtà, nell’ottica di favorire lo sviluppo di strutture medio grandi, ma anche la permanenza delle piccole realtà imprenditoriali; orari di apertura dei negozi e deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, per evitare che il federalismo commerciale divenga uno strumento di marketing commerciale.
              Accanto alla definizione di politiche centrali serve “rendere permanente”, “istituzionalizzare” il tavolo di confronto fra Stato e Regioni e supportare la definizione delle politiche comuni con studi e ricerche promosse dalla stessa conferenza Stato Regioni nel doppio obiettivo di monitorare e incanalare, supportare, le scelte delle amministrazioni territoriali (gruppo di esperti individuati dalla conferenza stessa).

            - Va inoltre favorito e reso continuativo il coinvolgimento a livello regionale di tutte le associazioni di categoria delle imprese distributive, dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori ecc. (Il confronto e la ricerca di soluzioni complessivamente migliorative evita il determinarsi di forti interessi corporativi, fenomeno tipico del decentramento).

          ORARI DI APERTURA DEROGHE DOMENICALI
          Gli indirizzi di regolamentazione impartiti dalla conferenza stato regioni potrebbe riguardare:
            1)individuazione di un numero contenuto di deroghe all’obbligo di chiusura domenicale omogeneo e standard individuato correlando il numero di apertura ai periodi di maggior afflusso turistico* (sia esso invernale o estivo) con il periodo natalizio.

            2)contenere le differenziazioni nelle aree dei diversi comuni. La scelta operata di favorire centri storici, comuni montani, zone del lungomare e parchi, determina meccanismi a catena e la ricerca da parte delle stesse amministrazioni comunali di aggirare l’ostacolo per compensare gli squilibri fra le aree e rispondere alle sollecitazioni della grande distribuzione tradizionalmente ubicata nelle periferie. Se il periodo di maggiore affluenza turistica è ben determinato, le aree sensibili al fattore turistico quali ad esempio i centri storici.Dovrebbero trovare soddisfatta la necessità di deroga alla chiusura nel periodo standard definito.

            3)individuazione, quale criterio unico per la definizione dei calendari di deroga all’obbligo di chiusura, i periodi di maggiore affluenza turistica;

            4)indirizzo di escludere dalle festività derogate dall’obbligo di chiusura le festività laiche e religiose;

            5)rendere obbligatoria la concertazione tra comuni limitrofi o appartenenti allo stesso bacino commerciale e le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori per la definizione del calendario annuo delle aperture;
            6)identificare un sistema sanzionatorio elevato e comune che associ alla sanzione amministrativa la sospensione temporanea dell’attività di vendita.


          * l’obiettivo è il superamento della differenziazione ex art. 12 decreto Bersani laddove utilizzata anche dalle legislazioni regionali fra città d’arte e comuni ad economia prevalentemente turistica in quanto nei fatti per la prevalenza dei comuni d’Italia sussiste una forte incidenza del turismo e difficile la determinazione di quali città siano davvero d’arte..



          Impegno tra le 3 OO.SS.

          Qualora si faccia la proposta economica per il secondo biennio, anche a fronte della esperienza praticata con il precedente Contratto Nazionale del Terziario, si conviene sulle seguenti condizioni:
            1-Clausola di riallineamento automatico del salario in corso al 31.12.2008 per effetto dello scostamento tra inflazione concordata per il biennio 2007 – 2008 e l’inflazione reale realizzata nello stesso biennio qualora si registri uno scostamento superiore allo 0,25% a decorrere dal 1° marzo 2009.
            2-Clausola di riallineamento dei valori economici del secondo biennio qualora lo scostamento tra l’inflazione concordata per il biennio 2009 – 2010 e i dati reali dell’inflazione registrata nel 1° semestre del 1° anno del secondo biennio risulti analogamente superiore allo 0,25%.