5/10/1999 ore: 2:00

DISTRIBUZIONE COOPERATIVA, Ipotesi CCNL 05/10/1999

Contenuti associati

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO
DEL CCNL PER PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA







5 ottobre 1999

















ANCCFILCAMS-CGIL


ANCDFISASCAT-CISL


FederconsumoUILTuCS-UIL


AGCI




ART. 1
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

      Le parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni 6 mesi o anticipatamente su richiesta, al fine di valutare le relazioni intercorrenti tra la normativa contrattuale e la legislazione emanata o emananda in materia di rapporto di lavoro.


    ART. 2
    DIRITTI Dl INFORMAZIONE
      Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle Cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.

      Alfine di consentire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sulla organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai livelli di competenza come sotto specificato ( nazionale, regionale, aziendale ) allo scopo di consentire anche l’attivazione di una eventuale fase di confronto sui progetti di cui all’art. 3 (partecipazione).

    3.In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni Cooperative, In piena autonomia, fornirà alle predette Organizzazioni Sindacali informazioni sulle materie indicate ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo; per quanto riguarda le informazioni sui progetti con le procedure previste dal punto 3 dell’art. 3


    A)Livello nazionale

    1.Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, alla evoluzione complessiva de sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative ed ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento alla occupazione giovanile e femminile.

    2.In questo ambito e nei suoi termini più generali, l'informazione riguarderà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli assetti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie, avverrà nel rispetto dei tempi di decisione delle cooperative e sarà preventiva nei termini di cui al successivo ad. 3, punto 3, lett. a). Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.

    3.Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione per stabilire rapporti funzionali con i programmi agricoli e industriali tali da consentire una politica commerciale e degli assortimenti coerente rispetto alle esigenze dei consumatori.
      Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi inerenti la riform a del settore distributivo e sulle iniziative reciproche verso i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumo di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e commerciale.
      Le Associazioni Cooperative nazionali, a fronte di propri progetti strategici di rilevanza nazionale e/o territoriale forniranno nel corso di appositi incontri alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL informazioni relative alle caratteristiche dei progetti, ai piani di investimento ed ai tempi di realizzazione.
      Acquisite tali informazioni le parti potranno concordemente dare attuazione alle previsioni ed alle procedure di cui all’art. 3 lett. a) e b).
      Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al Dlgs n° 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.

        Livello regionale (*)

    1.Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle Cooperative saranno fornito alle strutture regionali interessate delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo o di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile e sui processi di esternalizzazione.
      Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull'andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
      Le informazioni di cui sopra, se riferite alle cooperative fino a 50 dipendenti ove anche finalizzate alla contrattazione di secondo livello, saranno necessariamente più articolate e suddivise, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti ed alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.

    2.Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.

    3.In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell'adozione dei provvedimenti da parte dell'autorità competente.
      Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto avverrà fra Associazioni Distrettuali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Regionali interessate e/o le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente CCNL.
      Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al Dlgs n° 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.


    C)Livello aziendale
      Nelle cooperative con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e alle R.S.U di cui all'art. 27, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell'anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive della cooperativa, del consorzio, o della società da esse costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali, con particolare riferimento:
          ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
          agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti assetti societari, concentrazione, fusioni, acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie;
          alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità;
          ai programmi di formazione professionale nelle cooperative con oltre 300 dipendenti, secondo le previsione di cui al punto 6 dell’art. 15
          Effetti legge n° 125/1991
          Terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici.
          Agli inserimenti relativi alle categorie protette

    2.Durante l'incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e il funzionigramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell'occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli e sui programmi formativi, dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell'azienda nonché dati riferiti al bilancio preventivo ed al suo andamento periodico nell'anno di riferimento.

    3.Saranno fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a favore e a tutela dei consumatori.


    4.Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fin dell'utilità del confronto anche in relazione alla possibile attivazione di quanto previsto al successivo art. 3, ivi compreso quanto previsto dalle procedure.


    DICHIARAZIONE A VERBALE
    Le parti concordano che le informazioni fornite ai livelli A), B), C) ad esclusione di quelle aventi carattere strategico fornite alle Segreterie delle OO.SS. firmatarie, laddove siano state fornite in forma scritta saranno trasmesse anche all’Osservatorio Nazionale ove contribuiranno ad alimentare la banca dati dello stesso.



    ART. 3
    PARTECIPAZIONE

    a) - Confronto sui progetti

    1.Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, contenute nel precedente articolo, inerenti i più significativi pani di sviluppo e ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico organizzative nei comparti commerciali e loro riflessi sulla organizzazione del lavoro, sui livelli occupazionali e professionali, le Organizzazioni Sindacali competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l'apertura di una fase di confronto.

    2.Data la riservatezza delle informazioni che saranno fornite l'uso di esse sarà consentito nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 del Codice Civile (vedi appendice, leggi e regolamenti. Le parti si impegnano all’obbligo della riservatezza rispetto alle informazioni acquisite. Nel caso di violazione dell’obbligo le parti si incontreranno per valutare le conseguenze e decidere le opportune iniziative.

    3.Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite alla fase successiva l'iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e preventive rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità in modo da consentire alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U. e/o R.S.A. una effettiva partecipazione ai medesimi.

    4.In particolare, a seguito della decisione assunta dall'impresa per nuovi investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad un confronto sui progetti della organizzazione del lavoro funzionale all'investimento, della distribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle professionalità.

    5.Le parti convengono altresì sull'utilità di pervenire ad inteso aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi ad elementi di organizzazione del lavoro.

    b) - Procedure

    1.Relativamente al precedente punto a) si conviene che la richiesta di confronto dovrà essere inoltrata per iscritto all'azienda e alla Associazione Cooperativa competente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.


    2.L'azienda interessata e l'Associazione cooperativa competente per livello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il confronto con le Organizzazioni Sindacali competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di sviluppo occupazionale odi crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessivo di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza aziendali, anche attraverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità, di cui all'art. 20, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.

    3.La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e dovrà esaurirsi entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In ogni cas o, fino all'esaurimento della procedura di cui sopra, le Organizzazioni Sindacali non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti gli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.

    4.Nell'ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i livelli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati Consultivi Paritetici formati per il livello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni Cooperative competenti per livello e, per il livello Aziendale, dalle aziende interessate, dalle R.S.U. e dalle OO.SS. competenti per livello, con il compito di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmettere alle rispettive Organizzazioni.

    5.I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 (sei) membri nominati in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e/o R.S.U. e da 6 (sei) membri nominati dalla Associazione Cooperativa competente per livello o dalla azienda interessata.

      c) - Accordi di avvio
      Al fine di favorirne il successo le parti, anche come coerente sviluppo di quanto previsto dai precedenti punti a fronte di nuovi insediamenti ed a ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già esistenti avvieranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio sulle materie relative all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo degli impianti, alla occupazione quali-quantitativa ed all'articolazione dell'orario, alle flessibilità organizzative.
      Il confronto si dovrà esaurire, di norma, un mese prima del nuovo insediamento.


    TITOLO II
    STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI
    Art. 6

    a) OSSERVATORIO
      Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto specificati, le parti convengono di costituire l'Osservatorio Nazionale sulla distribuzione cooperativa, secondo le modalità di funzionamento di cui al regolamento allegato, con lo scopo precipuo di:

        confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di approfondimento, in merito alla evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;
        realizzare una informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità;
        analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa nonché di quella della occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di inquadrame nto;
        seguire l'andamento della occupazione femminile e acquisire conoscenze
    adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni positive volte a
    concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal fine con la commissione
    paritetica nazionale per le pari opportunità, di cui all'art. 22, comma 2;
        rilevare eventuali problematiche derivanti dall'inserimento in azienda di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e portatori di handicaps ed individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;
        sviluppare una analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;
        svolgere indagini ed approfondire lo stato delle relazioni sindacali anche a livello europeo, l'evoluzione e gli esiti della contrattazione collettiva del settore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso della distribuzione commerciale e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale.
        seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali e dei lavori atipici.
        sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione nella distribuzione commerciale e cooperativa in Italia e in Europa e sul dialogo sociale europeo.
        ricevere dalle organizzazioni territoriali, gli accordi realizzati a livello aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL.
      A livello nazionale si effettueranno degli incontri al fine di monitorare le politiche del lavoro, quanto previsto in materia di assistenza sanitaria integrativa, nonché le iniziative formative svolte per la categoria dei Quadri mediante il coinvolgimento di una rappresentanza degli stessi.


      L'Osservatorio Nazionale, istruisce su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, con riferimento a sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.


      Tutte le elaborazioni e le proposte dell'Osservatorio Nazionale saranno presentate nel corso di un apposito incontro alle parti stipulanti il CCNL per consentire anche, attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto, ivi compreso l'individuazione di nuove figure professionali di II livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
      Le parti convengono di effettuare una prima verifica sullo stato di funzionamento e sulla realizzazione delle attività dell’Osservatorio a conclusione del primo biennio di vigenza del presente CCNL

    Art. 8
    COMITATO MISTO PARITETICO NAZIONALE
    ( articolo muovo )

      A livello nazionale le parti stipulanti costituiranno il "Comitato Misto Paritetico Nazionale ", con sede in Roma, composto da 6 rappresentanti delle Associazioni Cooperative e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, nonché eventuali supplenti.
      Compiti principali di tali comitati sono:
        Effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario.
        Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo.
        Incentivare e promuovere studi e ricerche, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione.
        Promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, percorsi formativi previsti dal Dlgs n° 626 del 1994, anche in riferimento all’apprendistato ed ai conseguenti possibili stage e tirocini formativi, in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi.
        Analizzare, progettare e di conseguenza favorire le opportunità di accesso per la cooperazione ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo.
        Predisporre progetti pilota di formazione professionale da realizzare a livello nazionale e/o territoriale.
        Promuovere e coordinare, a livello nazionale e territoriale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con i Ministeri competenti, le Regioni ed altri Enti interessati.
        Valutare i percorsi formativi previsti dalla L. 626/94.
        Valorizzare in tutti gli ambiti significativi la specificità delle relazioni sindacali della distribuzione cooperativa.
        Promuovere e coordinare a livello nazionale iniziative in materia di formazione e aggiornamento dei promotori del Fondo Previcooper
        Il Comitato Misto Paritetico Nazionale per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra stabilirà un rapporto funzionale, di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali (Coop Form Nazionali o Regionali), in merito alle iniziative individuate.

      In caso di assenza o di inattività dei Comitati Misti Paritetici Regionali o per progetti che interessano più ambiti regionali, il Comitato Misto Paritetico Nazionale può:
        Espletare quanto demandato dall'art. 80 in materia di contratti a termine.
        Espletare quanto previsto dall'accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro.
        Può svolgere anche funzioni di promozione delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/97 e del Decreto Ministerial e 25 maggio 1998.
        Esprimere parere di conformità su progetti presentati per l'assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia.
      Qualora il Comitato di cui al presente articolo sia chiamato ad esprimere pareri di conformità comunque finalizzati, gli stessi si intenderanno positivamente espressi qualora non siano adottati nel termine di giorni 20 dal ricevimento della formale richiesta.

      Le parti convengono di definire entro il 30.11.1999 di definire il regolamento attuativo del Comitato Misto Paritetico Nazionale di cui al presente articolo.
    Art. 8 bis
    COMITATI MISTI PARITETICI REGIONALI
      Ove sia più significativa la presenza di imprese cooperative del settore, anche a livello regionale, le parti stipulanti costituiranno i "Comitati Misti Paritetici", composti da 3 rappresentanti delle Associazioni Cooperative e da 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali.

      Compiti principali di tali comitati sono:
        Attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative del settore.
        Effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario.
        Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo.
        Espletare quanto demandato dall'art. 80 in materia di contratti a termine.
        Espletare quanto previsto dall'accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro.
        Svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998.
        Svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di 8 ore settimanali, di cui all’art. 78
        Esprime parere di conformità su progetti presentati per l'assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia.
        Ricevere dalle imprese, che non hanno contrattazione aziendale, i programmi di flessibilità realizzati, curandone la registrazione.

    Presso tali Comitati avranno sede le Commissioni di Conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 38.
      Qualora i Comitati di cui al presente articolo siano chiamati ad esprimere pareri di conformità comunque finalizzati, e gli stessi non siano adottati nel termine di giorni 15 dal ricevimento della formale richiesta, si intenderanno non espressi e quindi rinviati alla competenza del Comitato Misto Paritetico Nazionale per il relativo parere di conformità.
      I Comitati Misti Paritetici coordineranno la propria attività con il Comitato Misto Paritetico Nazionale e la Commissione prevista dal CCNL per le pari opportunità, stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali Regionali (Coop Form) , in merito alle iniziative individuate.










    ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
      Tra le materie oggetto della contrattazione di secondo livello aziendale è inclusa l'assistenza sanitaria integrativa secondo le previsioni di cui al successivo comma 3.
      Le parti convengono altresì di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale per individuare strumentazioni e schemi applicativi, di orientamento alla contrattazione di secondo livello che sia specifico sulla materia, nonché eventuali rapporti tra offerte di servizio e modalità di finanziamento.
      A tal fine, vista la complessità della problematica, le parti si incontreranno allo scopo di realizzare quanto previsto dal precedente comma entro il 31 luglio 2000.
      Le parti si danno atto che quanto sopra previsto non influirà sulle scadenze della contrattazione di secondo livello, così come definite dalle stesse.
      Resta inteso che i costi relativi vanno ricompresi nelle erogazioni previste dal punto 2 - Assetti contrattuali dell'accordo 23 luglio 1993 , dal comma 3 e dalla lettera XII del comma 5 dell'art. 13 del presente contratto e ne mantengono le caratteristiche e le specificità.


SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Art. 13
FUNZIONI E MATERIE

      5.La contrattazione aziendale potrà concordare norme riguardanti:

      I.articolazioni dell’orario di lavoro mediante turni unici continuati, fasce orarie differenziate, orari spezzati anche combinati tra loro e forme di flessibilità dell’orario di lavoro di cui all’art. 84;
      II.problematiche connesse all’organizzazione del lavoro;
      III.organici;
      IV.mobilità per motivi di ristrutturazione, concentrazione e sviluppo aziendale;
      V.inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;
      VI.problemi connessi al mercato del lavoro, riferiti all’utilizzazione delle diverse tipologie di contratto (part-time, tempo determinato, apprendistato, lavoro temporaneo, ecc.) e all’applicazione della legge 28 febbraio 1987 n. 56;
      VII.tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
      VIII.pari opportunità uomo-donna secondo quanto previsto dalle norme di legge;
      IX.determinazione dei periodi feriali ai sensi dell’art. 97;
      X.modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
      XI.quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge 20 maggio 1970 n. .300 “Statuto dei lavoratori”;
      XII.erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa medesima.
          Tali erogazioni devono rispondere alle caratteristiche di cui al comma 4 del presente articolo;
      XIIIaltre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.


    TITOLO VII
    FORMAZIONE
    ART.15
      Le parti ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta importanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e dell'occupazione. Convengono che la formazione professionale rivolta all'acquisizione di cultura e conoscenze adeguate anche in relazione alla diffusione delle nuove tecnologie è uno strumento utile negli attuali processi di innovazione, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare te professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
      Alla luce di questi convincimenti le parti ritengono che i principali obiettivi della formazione consistono nel:
      I)porre i lavoratori in condizioni di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalle trasformazioni tecnologiche e organizzative delle imprese
          soddisfare le necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori;
          facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di aspettativa previsti dal presente CCNL e dalle norme di legge.

    3.Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto aziendale, per La elaborazione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
      I)formazione nel settore della comunicazione sociale;
      Il)formazione su principi generali della distribuzione e sulla cooperazione, sulle problematiche delle attività dei servizi, sul ruolo di tali settori nell'economia, sulla struttura d'impresa;
      III) formazione riguardante il rapporto di lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione e gli accordi sindacali in riferimento al Dlgs 626/94;
      lV) formazione in marketing, vendite o servizi, acquisti e gestione di stock;
      V)formazione di contabilità;
      VI)formazione sul ruolo e sulla utilizzazione delle nuove tecnologie;
          studio dl una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre;
          progetti di formazione per apprendistato.

      In sede aziendale saranno valutati programmi e progetti formativi nonché le possibilità di sperimentare le iniziative proposte dai comitati paritetici nazionali e regionali. A tal fine le cooperative presenteranno annualmente i programmi formativi in essere, elaborati secondo le finalità del presente articolo, corrispondenti ai fabbisogni rilevati nel quadro della propria politica di valorizzazione delle risorse umane. Modalità, criteri, finalità e risultati di tali programmi formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti. La definizione dei programmi esecutivi e la scelta dei docenti ad esclusione di quanto previsto dai punti 4 bis e 4 ter, sono di competenza aziendale.
      4 bis) Qualora le parti convengano di far ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, compresi quelli del Dialogo Sociale per la formazione iniziale e continua, i programmi e progetti esecutivi saranno esaminati tra le parti stipulanti ai vari livelli di competenza.


      4 ter) Per i progetti di cui al precedente punto le parti si incontreranno a scadenze concordate per verificare lo stato di avanzamento del progetto formativo e per valutare gli eventuali interventi necessari. A conclusione del singolo programma formativo le parti si incontreranno per la valutazione complessiva.
      In questo contesto le parti convengono sulla opportunità che siano realizzati aziendalmente progetti formativi specifici per componenti di R.S.U. e per i lavoratori interessati, finalizzati alla diffusione della cultura inerente le materie di cui all'art. 3 (partecipazione) e alla conoscenza di strumenti finalizzati alla gestione degli accordi aziendali, realizzati o da realizzare, in tema di salario-obiettivi di produttività e redditività nonché progetti specifici volti a promuovere e a diffondere cultura in tema di ambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti fra le parti e da queste gestiti.

    ART. 38
    CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
    ( articolo nuovo )

      Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale presso le Associazioni Cooperative, o le Organizzazioni Sindacali competenti per territorio, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato, oppure dove hanno sede i Comitati Misti Paritetici territoriali.
      La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
        per le imprese della distribuzione cooperativa, da un rappresentante della stessa Associazione delle Cooperative;
        per i dipendenti, da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale territoriale di una delle Federazioni firmataria del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

      La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale si è iscritta e/o abbia conferito mandato.

      L’Associazione delle Cooperative ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
      Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno, l’ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
      Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione delle Cooperative o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

      La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.

      Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
        il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
        la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
        la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
      Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113 comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98 e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissone di conciliazione.
      Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 7.
      In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.


    Dichiarazione a verbale
    Le parti convengono le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi in materia.
    Art. 41
    ARBITRATO IRRITUALE
    ( articolo nuovo )

      Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal presente articolo.

      L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza.
      Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuno delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS ,a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione.
      I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
      Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
        l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi;
        l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste;
        eventuali ulteriori mezzi istruttori.
      Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
      I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.
      Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

      Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater del c.p.c.




    Dichiarazione a verbale

    Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000


    TITOLO XI
    QUADRI
    Art. 52
    REQUISITI DI APPARTENENZA
      La categoria di Quadro prevista dalla Legge 13 Maggio 1985 n. 190, è attribuita a quei lavoratori subordinati che, senza appartenere alla categoria dei Dirigenti, sono titolari delle posizioni organizzative aziendali di maggior rilievo per ampiezza e natura che richiedono un elevato contenuto professionale ed esercitano, con carattere continuativo, mansioni nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sopraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, responsabilità ed autonomia nella gestione delle risorse, ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte.
      Tali lavoratori svolgono un ruolo dei fondamentale importanza ai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali, in rapporto con la sovrastante struttura dirigenziale.
      E' pertanto obiettivo delle imprese cooperative porre in essere azioni che valorizzino la categoria di quadro.
      (Invariato)
      (Invariato)





TITOLO XI
QUADRI
Art. 55
TRATTAMENTO ECONOMICO

6.A decorrere dal 1° gennaio 2000 l’indennità di funzione, di cui al comma 5, è incrementata di lire 100.000 (centomila) lorde per 14 mensilità assorbili al 65% secondo le modalità di cui al comma 5.


























    TITOLO XI
    QUADRI
    Art. 58
    FORMAZIONE
      In relazione all'art. 15, con particolare riferimento all'art. 6, inclusi i punti 6 bis e 6 ter, si darà luogo ad un incontro annuale tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale dei quadri per esaminare congiuntamente i programmi formativi e di aggiornamento professionale nonché i relativi preventivi di spesa.
      La formazione per la categoria di quadro avrà anche contenuti di managerialità che ne valorizzi il ruolo.
      (Invariato)
      (Invariato)






    TITOLO XI
    QUADRI
    Art. 60
    TRASFERIMENTO
      Fermo restando quanto previsto all'art. 113 ai Quadri sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
      Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno di età, può opporsi al trasferimento disposto dalla Cooperativa esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.

    Art. 61
    ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

      Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 ai Quadri delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL saranno garantite le prestazioni sanitarie integrative del S.S.N. individuate, quali condizioni di base, nell’allegato n.10.
      Tali prestazioni saranno attuate con un idoneo strumento operativo che sarà prescelto da ciascuna Associazione Cooperativa e al quale si uniformeranno le cooperative associate. A cura di ciascuna Associazione Cooperativa verrà data preventivamente informazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti e ai Quadri in merito allo strumento operativo prescelto.
      Il finanziamento delle prestazioni concordate, che saranno usufruite dal Quadro, nei limiti dei massimali e delle condizioni di base previste, è individuato nell’importo complessivo annuo di Lire 1.000.000, ripartito nella misura dell’85% a carico delle imprese e del 15% a carico del Quadro.
      Il Quadro concorre all’eventuale quota di iscrizione alla cassa o al fondo mutualistico nella misura massima di lire 50.000, da versare una tantum.
      Sarà a carico delle imprese l’eventuale quota di servizio o di convenzionamento annuale richiesta dalla cassa o dal fondo mutualistico nel limite dell’importo annuo di Lire 50.000.

      L’adesione alla forma integrativa sanitaria e la relativa copertura assistenziale è volontaria da parte del Quadro, che vi può rinunciare dandone comunicazione scritta all’azienda.
      In caso di non adesione del Quadro, non vi saranno oneri a carico delle imprese in relazione alle previsioni del presente articolo.
      L’adesione è vincolante per tutta la vigenza contrattuale.
      In caso di variazioni legislative riguardanti l’assistenza sanitaria le parti si impegnano ad apportare al presente articolo gli aggiornamenti e le modifiche che risultino opportune.



    Dichiarazioni a verbale
        Le parti concordano che i finanziamenti e le prestazioni sanitarie definiti nel contesto del presente rinnovo del CCNL di settore sono previsti con la finalità di garantire ai Quadri, nell’arco temporale di valenza del CCNL stesso, un efficace e sensibile miglioramento della qualità della assistenza sanitaria integrativa preesistente. Pertanto, costituirà impegno delle parti monitorare, tramite richieste di informazioni periodiche alle casse in merito all’andamento ed alle prestazioni erogate anche al fine di ricercare, durante la vigenza del CCNL, le eventuali possibilità di miglioramento, a parità di costi, delle condizioni di base previste nell’allegato n. 10.
        Le parti convengono sull’obiettivo di estendere le coperture assistenziali sanitarie ai Quadri in quiescenza, che intendano aderire, con onere a loro carico, alle casse o fondi mutualistici di riferimento.
        Al fine di verificarne la praticabilità, le Associazioni datoriali firmatarie effettueranno, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, una valutazione con le casse o i fondi di riferimento.
        La verifica effettuata sarà sottoposta alla valutazione delle parti per la definizione di uno specifico accordo.
      Dichiarazione a verbale di Federconsumo
      Federconsumo si riserva di verificare, entro il 31.12.1999, con il fondo di riferimento la compatibilità delle prestazioni e condizioni di base previste nell’allegato n. 10 con i costi contrattualmente previsti.



    TITOLO XXII
    APPRENDISTATO
    ( testo nuovo )
    Art. 63
    FINALITA’ DELL’ISTITUTO
      Considerato il comune interesse all’utilizzo dell’istituto, le parti nel ritenere che tale tipologia di impiego rientri nell’ambito del confronto sul mercato del lavoro di cui al Titolo IV del presente contratto, convengono sull’utilità della diffusione del suo utilizzo, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati nazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di innovazione tecnologica, che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze dei soci e dei consumatori.
      Preso con favore atto della rivalutazione conseguita dall’istituto a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996 e della legge 19 luglio 1997 n. 196, le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l’acquisizione delle compete nze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile.
      A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, concordano di identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per rispondere adeguatamente alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e consentire da parte degli apprendisti l’acquisizione di professionalità conformi.
      Le parti si impegnano, nell’ambito del Comitato Misto Paritetico Nazionale, altresì a realizzare ed a presentare congiuntamente un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo Sociale Europeo e/o altre risorse nazionali all’uopo stanziate, per la sperimentazione di nuovi modelli formativi dell’apprendistato.
      In questo quadro le parti, concordano sulla necessità che il Ministero del Lavoro e le Regioni si attivino per un’adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche amministrazioni, e si adopereranno in tal senso.



    Art. 64
    AMMISSIBILITA’
      L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel terzo, quarto e quinto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei profili 1, 2, 3, 4 (secondo esempio) del quinto livello e delle figure di coordinamento e controllo individuate nel profilo 1 e 3 (par. 180) e profilo 7 del (par. 167) del terzo livello.
      L’apprendistato è altresì ammesso per le qualifiche del secondo livello con esclusione delle figure aventi funzioni di coordinamento e controllo individuate nei profili 1, 2, 4 (secondo esempio), 6 (primo esempio) e nel profilo 9.

      Nel secondo livello di contrattazione potranno essere individuate ulteriori figure professionali appartenenti al II livello di inquadramento.
      Le imprese cooperative che intendono assumere apprendisti debbono presentare, prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, domanda ai Comitati Misti Paritetici, i quali esprimeranno il proprio parere di conformità, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 8.
      Ai sensi ed alle condizioni previste dall’art. 16 secondo comma della legge n. 196/1997 è consentito instaurare rapporti di apprendistato anche con soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto, così come previsto dal successivo art. 67.
      Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione di cui all’art. 81 del presente CCNL, fermo restando le ore di formazione medie annue di cui al successivo art. 67 e la durata di cui al successivo art. 66.

    Art. 65
    LIMITI NUMERICI E DI ETA’ PER L’ASSUNZIONE
      Considerato che la legge n° 196 del 1997 prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
      Ai sensi del primo comma dell’art. 21 legge 28 Febbraio 1987 n. 56 è tuttavia consentita l’assunzione fino a tre apprendisti anche nelle imprese che non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne abbiano meno di tre.

      In applicazione di quanto previsto dall’art. 16 primo comma della legge n. 196/1997 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato primo comma dello stesso art. 16. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i suddetti limiti sono elevati di due anni.
    DICHIARAZIONE CONGIUNTA
    Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro per l’avviamento dell’apprendista.


    ART. 66
    DURATA DELL’APPRENDISTATO
      Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire alla scadenza dei termini di seguito indicati:
      II livello36 mesi
      III livello super36 mesi
      III livello36 mesi
      IV livello super36 mesi
      IV livello36 mesi
      V livello18 mesi
      Per gli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente contratto valgono le precedenti disposizioni in materia di durata del rapporto.
      Trascorso tale periodo, l'apprendista, sarà assegnato alla qualifica per la quale ha compiuto l'apprendistato.
      Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto del presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno.
      Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle Regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
      Nel caso di apprendista minore, l’impresa si impegna ad informare periodicamente, comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la sua famiglia o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell’addestramento.
      L’impresa si impegna alla verifica intermedia con l’apprendista circa l’andamento dell’impegno formativo di questi.
      Fermo restando quanto previsto in termini di preavviso, di cui all’art. 161, l’impresa comunicherà all’apprendista la conferma o meno del rapporto di lavoro 3 mesi prima dalla conclusione del contratto stesso.



    ART. 67
    DURATA DELL'IMPEGNO FORMATIVO

    La durata dell’impegno formativo dell’apprendista, correlata alla tipologia del titolo di studio o dall’attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, è così convenuta in ore medie annue:
    TITOLO DI STUDIO DURATA
    Scuola dell’obbligo 120
    Attestato di qualifica 100
    Diploma di scuola media superiore 80
    Diploma universitario o laurea 60


    Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.
    E’ facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
    Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.
    Art. 68
    CONTENUTO DELLA FORMAZIONE
      Salvo quanto previsto dagli specifici decreti ministeriali emanati od emanandi in attuazione di quanto previsto dall’art 16 secondo comma legge 196/1977, i contenuti delle attività formative esterni all’azienda saranno quelli elaborati a titolo sperimentale delle parti stipulanti il presente CCNL.
      Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. In particolare:
        Le attività formative per gli apprendisti di cui all’art. 2 lettera a) del Decreto Ministero del Lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuti:
          competenze relazionali;
          organizzazione ed economia;
          disciplina del rapporto di lavoro;
          le misure collettive di prevenzione e sicurezza ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
        I contenuti di cui all’art. 2 lettera b) dello stesso Decreto Ministero del Lavoro 8
        aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
          conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
          conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
          conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro);
          conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
          conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
        Il consolidamento e l’eventuale recupero di conoscenza linguistico-matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
      Le parti firmatarie del presente contratto potranno altresì considerare valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra gli Enti pubblici territoriali e le Associazioni territoriali datoriali e/o sindacali.
      Le parti si impegnano altresì ad intervenire nei confronti del Ministero del Lavoro affinchè le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, qualora non abbiano potuto ricevere l’offerta formativa dalle Regioni, mantengano le agevolazioni contributive connesse all’assunzione di apprendisti.

    ART. 69
    ASSUNZIONE

    Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, al quale dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il percorso formativo in cui i saranno impegnati e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

    ART. 70
    PERIODO DI PROVA

    La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in:
      30 giorni di lavoro effettivo per i livelli V e IV;
      45 giorni di lavoro effettivo per i livelli III e II;
    durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso.

    ART. 71
    TRATTAMENTO NORMATIVO
      L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.

      Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell’orario normale di lavoro.


    ART. 72
    TRATTAMENTO ECONOMICO
      La retribuzione degli apprendisti risulta costituita dalle seguenti componenti:
          Paga base nazionale conglobata:
          per la prima metà del periodo di apprendistato il 75% della paga base nazionale conglobata corrisposta ai lavoratori qualificati;
          per la seconda metà del periodo di apprendistato l'85% della paga base nazionale conglobata corrisposta ai lavoratori qualificati.
          Indennità di contingenza:
        - vedi tabella allegata
      Resta inteso che per gli apprendisti in forza alla data di stipula del presente CCNL il trattamento economico è quello previsto dal CCNL del 3 dicembre 1994

    ART. 73
    ESTINZIONE DEL RAPPORTO
      Ai sensi dell’art. 19 legge 19 gennaio 1955 n. 25, qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 del Codice Civile, l’apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità e il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore.

      Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni alla competente Sezione Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
      Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti, dei quali per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.


    ART. 74
    PERCENTUALE DI CONFERMA
      La disciplina dell'apprendistato di cui al precedente art. 63 non è applicabile alle imprese che, al momento della domanda allo specifico Comitato Misto Paritetico Regionale, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.


    ART. 75
    DISPOSIZIONE FINALE

    Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato o di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.(*)



    DICHIARAZIONE A VERBALE
      Le parti si danno atto che le norme di cui al presente Titolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

      Le parti, considerato il carattere sperimentale del presente Titolo, convengono di affidare al Comitato Misto Paritetico Nazionale la definizione dei contenuti dell’attività formativa degli apprendisti.
      Le parti si incontreranno altresì per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i contratti di formazione e lavoro ed i contratti di apprendistato con le disposizioni che verranno emanate ai sensi dell’art. 16 comma 5 della legge 196/1997 e dell'art. 45, comma 6, lett. B della legge n. 144 del 1999.



    TITOLO XXIV
    LAVORO A TEMPO PARZIALE
    Art.77
    FINALITA’ DELL’ISTITUTO E NORMATIVA

      Compatibilmente con l’esigenze aziendali, per i primi 5 anni di vita del bambino, il genitori può richiedere, secondo modalità e norme definite a livello aziendale, il passaggio a tempo parziale. A termine del periodo il genitore riprenderà il lavoro a tempo pieno .(*)

      Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 142, secondo le modalità previste dall’art.145, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35% comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 142.
      Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. 142, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni altro istituto.

    Art.78
    CONTENUTO DEL CONTRATTO INDIVIDUALE
      L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
        Il periodo di prova per i nuovi assunti;
        Le mansioni, la durata della prestazione lavorativa ridotta e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
        Il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità, in relazione all’entità della prestazione lavorativa e all’anzianità di servizio, rispetto a quello dei dipendenti dello stesso livello contrattuale che effettuano l’orario completo, con esclusione della riduzione dell’orario di lavoro che riguarda unicamente i lavoratori a tempo pieno qualunque sia la riduzione attuata fermo restando l’adozione di diversi divisori convenzionali per la determinazione della paga oraria stabiliti dall’art. 145.
      Fermo restando che la prestazione lavorativa con orario giornaliero fino a 4 ore non potrà essere frazionata nella stessa giornata, salvo espressa richiesta del lavoratore, le modalità di svolgimento della prestazione individuale saranno fissate tra cooperativa e lavoratore, di norma, entro i seguenti limiti:
            18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
            72 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
            532 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
      Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata anche di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale e, laddove non si eserciti la contrattazione aziendale, previo parere vincolante di conformità del Comitato Misto Paritetico Regionale.
      Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni alla competente Direzione provinciale del Lavoro.
      A fronte dell’evoluzione normativa in materia, al fine di valutarne la corrispondenza alle disposizioni contrattuali e prevederne l’eventuale adeguamento, le parti si incontreranno entro i termini previsti dal comma 11 dell’art.1 del presente CCNL.


    NORMA TRANSITORIA
    In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con l’orario di lavoro settimanale pari ai limiti fissati, di cui nel precedente comma 2, i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale, con orario settimanale di 16 ore, avranno priorità di accesso nella posizione.

    La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo al momento in cui cessa la condizione di studente.


    Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.






    TITOLO XXV
    CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
    CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
    Art.79
    CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
    Finalità dell’Istituto - Ammissibilità - Limiti

      Ai sensi dell’art. 23 legge n° 56 del 1987 le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n° 230.
      Le assunzioni ai sensi del precedente comma potranno aver luogo per :
        incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
        periodi di più intensa attività non ricorrenti nell’arco dell’anno, derivanti da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
        Sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
        Aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b) legge 18 aprile 1962 n. 230;
        Sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del rapporto di lavoro.
        Apertura di nuovi negozi e/o ristrutturazione di punti di vendita o di singoli reparti;
        Sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. 626 del 1994 e successive integrazioni;
        Sostituzione di lavoratori che nell’ambito di progetti di ristrutturazione aziendale, o di riqualificazione professionale siano temporaneamente assenti per formazione o addestramento, sia che questa venga effettuata all'interno dell'azienda che all'esterno.
      Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all’art. 8 bis, legge n° 79 del 1983.
      Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a tempo determinato - ad esclusione di quella di cui al punto V del precedente comma 2 - in numero superiore al 10% dell’organico in forza in ogni unità produttiva. La quota di contratti a tempo determinato derivante da tale calcolo non contempla i contratti a tempo determinato utilizzabili secondo quanto previsto al Titolo XXXV - aspettative non retribuite - che pertanto vanno considerati aggiuntivi. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (legge n° 230/62; DL 876/77 convertito in legge n° 18/78 e successive proroghe) né con contratto di formazione e lavoro.


      Nell’ambito della contrattazione di secondo livello possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui ai precedenti commi e delle procedure del successivo articolo.

    Art.80
    CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
    Procedure
      L’impresa che intende avvalersi della normativa di cui al precedente art. 79 è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta al Comitato Misto Paritetico territorialmente competente, ovvero in caso di sua assenza o inattività, al Comitato Misto Paritetico Nazionale di cui all’art 8, e , su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a tempo determinato intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. Il Comitato Misto Paritetico, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell’istituto del contratto a tempo determinato, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto. Queste, valutati anche in contraddittorio con l’impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a tempo determinato, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione anche temporanea dell’efficacia delle norme del presente articolo nei confronti delle imprese interessate.
      All’atto della comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, di cui al presente punto, l’azienda dovrà esibire una dichiarazione relativa alla applicazione del presente CCNL ed all’assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione sociale e di legislazione sul lavoro.
      Gli accordi aziendali in materia già in atto all’entrata in vigore del contratto sono confermati.


Art.80 bis
CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
Ammissibilità

1.Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della legge n° 196 del 1997 le aziende possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:

I)Adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l’organico in servizio;
II)Esigenze di lavoro temporaneo per organizzazione di ferie, mostre, mercati nonché per le attività connesse;
III)Punte di più intesa attività non prevedibili, a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali e con gli istituti già definiti dal CCNL vigente ( in particolare i contratti a tempo determinato ).
IV)Necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
V)Assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
VI)Sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. 626 del 1994 e successive integrazioni;
VII)Apertura di nuovi punti di vendita e/o ristrutturazione di punti di vendita o di singoli reparti;
VIII)Inventari.

2.A fronte dell’evoluzione normativa in materia, al fine di valutarne la corrispondenza alle disposizioni contrattuali e prevederne l’eventuale adeguamento, le parti si incontreranno entro i termini previsti dal comma 11 dell’art.1 del presente CCNL.
Chiarimento a verbale
In riferimento all’80bis punto III e chiarimento della dizione “non prevedibile” in esso contenuta, le parti si danno atto che, pur in presenza di punte di più intensa attività temporalmente prevedibili, il ricorso al lavoro temporaneo può avvenire con riferimento alle quantità di lavoro non previste in sede di programmazione aziendale ovvero per fattispecie e/o per durate che non rientrino in quelle previste per i contratti a tempo determinato.

Art.80 ter
INDIVIDUAZIONE DELLE QUALIFICHE DI ESIGUO CONTENUTO PROFESSIONALE

Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4 della legge n° 196/1997 è espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti al VI livello della classificazione del personale, nonché le seguenti figure appartenenti al V livello profilo n° 3 : addetti alla vigilanza e/ sorveglianza diurna e notturna (guardiano, custode, portiere, usciere).

Art.80 quater
PERCENTUALE DEI LAVORATORI ASSUMIBILI

1.I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti all’art. 80 bis del presente CCNL, non potranno superare il 13% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti di formazione e lavoro confermati anticipatamente, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo.

2.Per quanto non previsto dai precedenti articoli in tema di lavoro temporaneo valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
    ART. …….
    LAVORO RIPARTITO

      Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
      Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
      Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
      I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
      Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
      Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno al Comitato Misto Paritetico Regionale o Nazionale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente.



    Dichiarazione a verbale

    Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.



    ART. 81
    DURATA SETTIMANALE - LAVORO EFFETTIVO

      L’orario di lavoro effettivo settimanale è:
        38 ore settimanali dal 1° gennaio 1990.
      Per lavoro effettivo s’intende ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno delle aziende, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario giornaliero.
      L’orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza (*)


    Nota a verbale

    Il passaggio dalle 38 ore e mezzo alle 38 ore potrà essere derogato previo accordo in sede aziendale. In tal caso le ore residue di cui ai punti III e IV dell’art. 83 comma 3 saranno utilizzate come stabilito dall’ultimo comma dello stesso articolo. Resta inteso che la determinazione della paga oraria sarà effettuata con i divisori convenzionali di cui all’art. 145 riferiti all’orario effettivo settimanale di lavoro.

    (es. ore 38 = 165)



    Art. 84
    DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO

      La distribuzione dell’orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale, sulla base di quanto previsto dall’art.13, al fine di realizzare, nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi:
        la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementare
    la competitività e la produttività aziendale;
        il miglioramento del servizio ai consumatori;
        il pieno utilizzo degli impianti;
        il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, da conseguire
    anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario;
      Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti convengono che la distribuzione dell’orario di lavoro di cui al primo comma si realizzerà, con articolazioni dell’orario di lavoro essenzialmente riscontrabili in turni unici continuati, fasce orarie differenziate e orari spezzati anche diversamente combinati tra loro.
      A tal fine potranno essere attuate, nell’ambito dell’esercizio della contrattazione aziendale, forme diversificate di orario di lavoro anche per gruppi di dipendenti e/o per aree professionali in rapporto alle diverse tipologie strutturali. Le articolazioni dell’orario di lavoro di cui sopra saranno attuate in modo da far fronte più efficacemente anche ai periodi di maggiore attività produttiva ed agli orari di maggiore concentrazione delle vendite e dei servizi.

      Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni previsti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
      Nel caso in cui il lavoro sia organizzato in turni, questi devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
      Sempre nei limiti dell’orario settimanale si potranno concordare prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
      Si darà luogo alla distribuzione dell’orario settimanale su 5 giornate laddove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.



    Art. 84 bis
    FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO
    ( articolo nuovo )
      Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 13, e in riferimento all’art. 84, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, le parti potranno realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 42 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, previa verifica qualitativa e quantitativa degli organici.
      Diversi limiti dell’orario settimanale e periodi di durata potranno essere concordati nell’ambito del secondo livello di contrattazione, a fronte di specifiche esigenze organizzative, come previsto dal successivo art. 84 ter.

      A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all’inizio della flessibilità, ed in un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
      I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
      Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per settimana.




    Art. 84 ter
    ( articolo nuovo )

      Nell'ambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le parti potranno realizzare accordi sul seguente regime di orario con il limite di seguito previsto:
      superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto in incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, di cui all'art. 83, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

      Diversi limiti dell'orario settimanale e periodi di durata potranno essere convenuti, a fronte di specifiche esigenze organizzative. Resta inteso che, fino ai limiti di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, l’incremento del monte ore annuo di permessi retribuiti, di cui all’art. 83, sarà pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

      Il 50% delle ore di cui al precedente comma sarà articolato secondo il programma di flessibilità definito.
      Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore in riposi compensativi.





    Art. 84 quater
    PROCEDURE
    ( articolo nuovo )


      A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all’inizio della flessibilità, ed in un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
      I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
      Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per settimana.

      Al fine di consentire il confronto sulla realizzazione della flessibilità dell’orario le aziende provvederanno a comunicare alle RSU e alle OO.SS. competenti per livello il programma di flessibilità.
      L’azienda provvederà altresì a comunicare, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati, il programma definito di flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.

      In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui all’art. 84 ter le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore straordinarie corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.
      Le imprese senza contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità al Comitato Misto Paritetico Regionale competente.




    Art. 84 quinques
    BANCA DELLE ORE
    ( articolo nuovo )


      Le parti riconoscendo, l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all’art. 84 ter, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
        ·il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione delle ore matu rate non dovrà superare il 10% della mano d'opera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto ed escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della mano d’opera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto.
      per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell’ambito dei confronti previsti in sede aziendale .(*)


    Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.

    Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.

    Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.





    LAVORO STRAORDINARIO
    ART. 89
    DECORRENZA
      E’ considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro settimanale ad eccezione dei periodi di flessibilità di cui agli artt. 84, art. 84 bis e art. 84 ter
      Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.
      Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
      Le necessità di ordine tecnico-organizzativo che giustificano il ricorso al lavoro straordinario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione della Cooperativa e la R.S.U., quando il ricorso ad esso non sia causato da necessità impreviste ed indifferibili.
    Le prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute nei limiti di 150 ore ann ue riferite al singolo dipendente.
      La prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere recuperata in riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, fermo restando il diritto alla maggiorazione.

      Per la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all’art. 83 comma 13 del presente CCNL.




    TITOLO XXXIV
    GRAVIDANZA E PUERPERIO
    Art. 127
    ASTENSIONE DAL LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO

    7bis Per i soli periodi indicati nel precedente comma, relativamente alla astensione obbligatoria, l’indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore, a decorrere dal 1° gennaio 2000.




    ART. 143
    AUMENTI MINIMI TABELLARI
      A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali:
    LIVELLI DAL 1/9/1999 DAL 1/7/2000 TOTALE
    QUADRI 70.833 63.750 134.583
    I 64.444 58.000 122.444
    II 56.111 50.500 106.611
    III Super 50.000 45.000 95.000
    III 46.389 41.750 88.139
    IV Super 43.056 38.750 81.806
    IV 40.000 36.000 76.000
    V 36.111 32.500 68.611
    VI 27.778 25.000 52.778


      Di conseguenza, a decorrere dal 1° Settembre 1999 e dalle date successivamente indicate, la paga base nazionale conglobata lorda per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:


    LIVELLI DAL 1/9/1999 DAL 1/7/2000
    QUADRI 1.918.203 1.981.953
    I 1.745.191 1.803.191
    II 1.519.518 1.570.018
    III Super 1.354.026 1.399.026
    III 1.256.237 1.297.987
    IV Super 1.165.966 1.204.716
    IV 1.083.221 1.119.221
    V 977.908 1.010.408
    VI 752.236 777.236

      Gli appartenenti all'ex 1° Super cui non è attribuita la qualifica di quadro, conserveranno il parametro 242 con i seguenti aumenti retributivi:

    DAL 1/9/1999 DAL 1/7/2000 TOTALE
    Ex 1° Super 67.222 60.500 127.722



    Di conseguenza, a decorrere dal 1° Settembre 1999 e dalle date successivamente indicate, la paga base nazionale conglobata lorda per l'ex 1° Super, è la seguente:


    LIVELLI DAL 1/9/1999 DAL 1/7/2000
    Ex 1° Super 1.820.413 1.880.913


      Per i minori la suddetta paga base nazionale conglobata lorda dovrà essere ragguagliata al minore orario di lavoro effettuato a norma dell'art. 18 della legge 17 ottobre 1967 n. 977.

      Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 72.
      Per l'indennità di contingenza spettante al 1° Settembre 1999 vedi allegato n. 1
      Resta inteso che a decorrere dal mese di ottobre 1999 l'Indennità di Vacanza Contrattuale cessa di essere corrisposta.

    UNA TANTUM

    A tutto il personale in forza alla data del 1° settembre 1999 - compresi i giovani assunti con CFL verrà erogato un importo "una tantum".

    Tale importo, pari a lire 120.000 lorde per i lavoratori qualificati ed a lire 90.000 lorde per gli apprendisti, spetta in relazione all'intero periodo di otto mesi intercorrenti dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 1999 ed è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 31 agosto 1999 a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale.

    Per quanto riguarda l’Indennità di vacanza Contrattuale relativa al solo mese di settembre 1999, questa sarà recuperata con l’assorbimento, sino a concorrenza, da effettuarsi sull’importo relativo all’aumento di paga base con decorrenza settembre 1999, così come previsto dal precedente art. 143.
    .

    Per i casi di anzianità inferiore ad otto mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 137 e 138 del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

    Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

    Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.

    L'importo "una tantum" sopra definito verrà erogato con la retribuzione di ottobre 1999.

    L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

    Ai lavoratori che, in forza alla data di stipulazione del presente contratto, godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.

    In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al sesto comma l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al terzo comm a.


    ART. 181
    DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
      In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 Luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.

      Salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1999 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2002; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2000.
      Il contratto si intenderà rinnovano secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, sei mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.