10/1/2000 ore: 2:00
TDS CONFCOMMERCIO, Ipotesi Accordo aggiuntivo CCNL per agenzie di scommesse 10/01/2000
Contenuti associati
Ipotesi di accordo nazionale per la disciplina
dei lavoratori dipendenti da
Agenzie di scommesse
L’anno 2000, il giorno 10 del mese di gennaio in Roma
tra
Il Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche rappresentato dal Dott. Francesco Ginestra, componente del Comitato Esecutivo con la delega ai rapporti di lavoro,
assistito dal Dott. Carlo Volponi e da Daniela Pozzoli e Rossella Pozzoli
con l’assistenza della CONFCOMMERCIO nella persona dell’Assistente del Presidente per le Relazioni Sindacali Dott. Basilio Mussolin e di Guido Lazzarelli e Claudio Catapano
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Alberghi – Mense e Servizi
(FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Ivano Corraini e da Piero Marconi
la Federazione Italiana Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT CISL), rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dal Segretario nazionale Pierangelo Raineri e da Antonio Michelagnoli
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco e dal Segretario nazionale Marco Marroni
si è stipulato
il presente accordo nazionale aggiuntivo al CCNL del Terziario 20.09.1999 di estensione dello stesso ai dipendenti delle agenzie di scommesse.
Premessa
Considerato
che il D.P.R. 174/98 ha sostanzialmente modificato la disciplina del gioco delle scommesse, rendendola un’offerta di prodotti multipli al pubblico.Considerato
che l’attività di cui sopra, svolta dalle Agenzie a seguito di autorizzazione del Ministero delle Finanze, rientra tra le attività di servizio previste dal CCNL del Terziario.Considerata
la comunicazione dello SNAI di adesione alla Confcommercio -in data 15 novembre 1999- che si allega al presente accordo. Le parti stipulanti il presente accordo ritengono di considerare applicabile a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti delle agenzie di scommesse, con decorrenza 1.01.2000, le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi 20 settembre 1999.
Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alla specificità del settore, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del Terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data dal 1° gennaio 2000, i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle agenzie di scommesse secondo le norme del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999 qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.
Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le Agenzie ed il personale dipendente. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa vigente alla stipula del presente accordo.
CCNL TERZIARIO
(Articoli applicabili alle agenzie di scommesse)
(Articoli applicabili alle agenzie di scommesse)
I Parte
Tutti gli articoli compresi nella Prima Parte come modificati dall'Accordo interconfederale 27 luglio 1994 in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Articoli della II parte del CCNL terziario
TIT. IIQuadri
Art. 4“Declaratoria”
Art. 5“Formazione e aggiornamento”
Art. 6“Assegnazione della qualifica”
Art. 7“Polizza assicurativa”
Art. 8“Orario”
Art. 9“Trasferimenti”
Art. 10“Collegio di conciliazione e arbitrato”
Art. 11“Indennità di funzione”
Art. 12“Cassa assistenza sanitaria Qu.A.S.”
Art. 13“Investimenti formativi”
- Dichiarazione a verbale
Art. 14"Assunzione"
Art. 15"Documentazione"
Art. 16“Esclusione delle quote di riserva”
TIT. IVPeriodo di prova
Art. 17“Periodo di prova”
TIT. VApprendistato
-
Parte generale
Apprendistato – premessa
Art. 18 Sfera di applicazione
Art. 19 Proporzione numerica
Art. 20 Età per l’assunzione
Art. 21 Assunzione
Art. 22 Periodo di prova
Art. 23 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 24 Obblighi del datore di lavoro
Art. 25 Doveri dell’apprendista
Art. 26 Trattamento normativo
Art. 27 Trattamento economico
Art. 27 bis Malattia
Art. 28 Durata dell’apprendistato
Art. 28 ter Formazione: durata
Art. 28 quater Formazione: contenuti
Art. 28 quinquies Tutor
Art. 30 Rinvio alla legge
- Dichiarazione a verbale
Art. 30bis Percentuale di conferma
Art. 30 ter Sfera ndi applicazione
Art. 30 quinquies Nuove disposizioni in tema di apprendistato
-
Nota a verbale
Dichiarazione a verbale
TIT. VIOrario di lavoro
-
Art. 31“Orario normale settimanale”
Art. 32 “Articolazione dell’orario settimanale”
- Art. 33bis“Retribuzione ore eccedenti l’articolazione dell’orario dei lavoro”
Art. 35 “Flessibilità dell’orario”
Art. 35bis “Flessibilità dell’orario – ipotesi aggiuntiva A)
Art. 35ter “Flessibilità dell’orario – ipotesi aggiuntiva B)
Art. 35quater “Procedure”
Art. 35quinquies “Banca delle ore”
Art. 35sexies
Art. 37“Orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”
Art. 38 “Fissazione dell’orario”
Art. 39 “Disposizioni speciali”
Art. 40 “Lavoratori discontinui”
- Dichiarazione a verbale
-
Art. 41 Premessa
Art. 42 Rapporto a tempo parziale
Art. 43 Genitori di portatori di handicap
Art. 44 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 45 Relazioni sindacali aziendali
Art. 45bis Lavoro ripartito
Art. 46 Riproporzionamento
Art.47 Quota giornaliera della retribuzione
Art. 48 Quota oraria della retribuzione
Art. 49 Festività
Art. 50 Permessi retribuiti
Art. 51 Ferie
Art. 52 Permessi per studio
Art. 53 Lavoro supplementare
Art. 54 Registro lavoro supplementare
Art. 55 Mensilità supplementari
Art. 56 Preavviso
Art. 57 Relazioni sindacali regionali
Art. 57bis Part time post maternità
Art. 58 Condizioni di miglior favore
TIT. VIIILavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
-
Art. 59 Norme generali lavoro straordinario
Art. 60 Maggiorazione lavoro straordinario
Art. 61 Registro lavoro straordinario
Art. 62 Lavoro ordinario notturno
TIT. IXRiposo settimanale, festività e permessi retribuiti
- Art. 63"Riposo settimanale"
- Art. 65 “Retribuzione prestazioni festive”
TIT. XFerie
Art. 70"Funzioni pubbliche elettive"
Art. 71"Determinazione periodo di ferie"
Art. 72"Normativa retribuzione ferie"
Art. 73"Normativa per cessazione rapporto"
Art. 74"Richiamo lavoratore in ferie"
Art. 75"Irrinunciabilità"
Art. 76"Registro ferie"
TIT. XICongedi – Diritti allo studio - Aspettativa
- Art. 77"Congedi retribuiti"
Art. 79"Congedo matrimoniale"
Art. 80“Diritto allo studio”
Art. 81“Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva”
- Art. 82"Aspettativa per tossicodipendenza"
TIT. XIIChiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 84"Chiamata alle armi"
Art. 85"Richiamo alle armi"
TIT. XIIIMissioni e trasferimenti
- Art. 86“Missioni”
Art. 89“Disposizioni per i trasferimenti”
TIT. XIVMalattie ed infortuni
Art. 90"Malattia"
Art. 91"Normativa"
-
Art. 92 "Obblighi del lavoratore"
Art. 93“Periodo di comporto”
Art. 94“Trattamento economico di malattia”
Art. 96“trattamento economico di infortunio”
-
Art. 97“Quota giornaliera per malattia e infortunio”
Art. 98“Festività”
Art. 99“Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio”
Art. 99bis “Aspettativa non retribuita per infortunio”
- Art.100 "Tubercolosi"
- Art.101 "Rinvio alle leggi"
TIT. XVGravidanza e puerperio
- Art.102 "Astensione per gravidanza o puerperio"
- Art.103 "Permessi per assistenza al bambino"
- Art.104 "Normativa gravidanza e puerperio
TIT. XVISospensione dal lavoro
- Art.105 "Sospensione dal lavoro"
TIT. XVIIAnzianità di servizio
- Art.106 "Decorrenza anzianità di servizio" e chiarimento a verbale
- Art.107 "Computo frazione annua"
TIT. XVIIIAnzianità convenzionale
- Art.108 "Anzianità convenzionale"
- Art.109 "Mansioni del lavoratore"
- Art.110 "Mansioni promiscue"
- Art.111 "Passaggi di livello"
TIT. XXITrattamento economico
- Art. 113“Normale retribuzione”
-
Art.114 "Conglobamento EDR"
Art .115“Retribuzione di fatto”
Art.116 "Retribuzione mensile"
Art.117 "Quota giornaliera"
- Chiarimento a verbale
Art. 119“Paga base nazionale conglobata”
Art. 120 “Aumenti retributivi mensili”
- Art. 122“Terzi elementi provinciali”
- Art. 123“Terzi elementi nazionali”
- Art.124 "Assorbimenti"
Art.127 "Prospetto paga"
TIT. XXIIMensilità supplementari (13^ e 14^)
- Art.128 "Tredicesima mensilità"
- Art.129 "Quattordicesima mensilità"
TIT. XXIIIRisoluzione del rapporto di lavoro
- Art.130 "Recesso ex articolo 2118 c.c."
- Art.131 "Recesso ex articolo 2119 c.c."
- Art.132 "Normativa recesso"
-
Art.134 "Nullità licenziamento per matrimonio"
- Art.135 "Licenziamento simulato"
- Art.137 "Indennità sostitutiva di preavviso"
- Art.138 "Trattamento di fine rapporto"
Art.140 "Fallimento dell'azienda"
- Art.141 "Decesso del dipendente"
- Art.142 "Corresponsione TFR"
- Art.143 "Dimissioni"
Art.145 "Dimissioni per maternità"
TIT. XXIVDoveri del personale e norme disciplinari
- Art.146 "Obblighi del prestatore di lavoro"
- Art.147 “Divieti”
- Art.148 “Giustificazione delle assenze”
-
Art.150 "Mutamento di domicilio"
- Art.151 “Provvedimenti disciplinari”
- Art.152 "Codice disciplinare"
- Art.153 "Normativa provvedimenti disciplinari"
TIT. XXVCauzioni
- Art.154 "Cauzioni"
- Art.155 "Diritto di rivalsa"
- Art.156 "Ritiro cauzione per cessazione rapporto"
TIT. XXVIIResponasabilità civili e penali
-
Art.159“Assistenza legale”
Art.160 "Procedimenti penali”
TIT. XXXAppalti
- Art.163 "Appalti"
TIT. XXXIDecorrenza e durata
-
Art.164 "Decorrenza e durata"
- Dichiarazione a verbale
-
Partespeciale
Art. 1Classificazione del personale
- Chiarimento a verbale
Art. 3Apprendistato ( retribuzione per il V livello)
Art. 4Permessi retribuiti
-
Dichiarazione a verbale
Chiarimento verbale
-
Art. 6Scatti di anzianità
Art. 7Minimi tabellari
Art. 8Lavoro ordinario domenicale
Art. 9Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Dichiarazione congiunta
Le Parti convengono di incontrarsi entro il 30.6.2001 per verificare l’andamento del settore con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.
In tale incontro le Parti verificheranno anche professionalità e qualifiche emerse e relativi inquadramenti.
Le Parti convengono, inoltre, che, in occasione dell’incontro suddetto, valuteranno la possibilità di dare attuazione, a livello di settore, a quanto previsto dal CCNL Terziario del 20.09.1999 in materia di assistenza sanitaria integrativa.
Art. 1 – Classificazione del personale
Fermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui alla Premessa del presente accordo nella classificazione del personale del CCNL del Terziario 20.09.1999, le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale:
1° livello
- Direttore con responsabilità di più agenzie con compiti di controllo gestione;
- quotisti
2° livello
- responsabile di agenzia
3° livello
-vice responsabile di agenzia;
5° livello
-addetto all’emissione tickets scommesse ed al pagamento delle stesse previa autorizzazione anche meccanografica/informatica.
Dichiarazione a verbale
Le Parti convengono che le integrazioni di cui al presente articolo verranno ricomprese nella stesura definitiva del CCNL Terziario 20 settembre 1999.
Art. 2 – Apprendistato ( durata per il V livello)
Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per l’addetto all’emissione tickets scommesse e al pagamento delle stesse.
Art. 3 – Apprendistato ( retribuzione per il V livello)
Agli apprendisti di V livello di cui al precedente articolo spetta il 70% della paga base tabellare per i primi 12 mesi, l’85% per i successivi 6 mesi ed il 100% a partire dal 19^ mese.
Art. 4 - Permessi retribuiti
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito verranno fruiti dai lavoratori, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n.54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell' attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, fermo restando 1'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti.
Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore.
Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e c) dell'art. 32, Seconda Parte, CCNL Terziario 20.09.1999.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, di cui all'art. 115, Seconda Parte, del suddetto CCNL, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell' anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
La suddetta disciplina trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente al 1.1.2000, che già usufruivano di una riduzione di 120 ore annue, ai quali verrà corrisposto un assegno “ad personam” corrispondente alla monetizzazione della differenza tra le 120 ore di cui sopra ed il monte ore di permessi spettante ai dipendenti dell’azienda di riferimento, avuto riguardo al CCNL applicato alla data del 31.12.1999 ed al relativo divisore orario.
L’assegno di cui al comma precedente ha natura di retribuzione di fatto e non è assorbibile da nessun istituto legale e contrattuale.
Le norme di cui al presente articolo si applicano ai Quadri e al personale di cui al primo comma dell’art. 39, s.p., del CCNL del Terziario 20 settembre 1999.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al settimo comma del presente articolo il servizio militare e il richiamo alle armi, la gravidanza e il puerperio, l'assenza facoltativa postpartum, i permessi e le aspettative non retribuiti, anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonchè la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 64, Seconda Parte, CCNL Terziario 20 settembre 1999, sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, sulle festività abolite.
Art. 5 - Ferie
Il personale di cui al presente accordo ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno esclusi i riposi settimanali e le festività settimanali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quanti sono i riposi settimanali e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente al 1.1.2000 che già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi verranno mantenute le condizioni di miglior favore.
Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di cui all’art. 115, Seconda Parte, CCNL del Terziario
Art. 6 - Scatti di anzianità
Per il personale assunto dal 1.1.2000 valgono le disposizioni di cui all’art. 112 CCNL del Terziario 20 settembre 1999.
Nei confronti del personale assunto antecedentemente al 1.1.2000 viene mantenuta la normativa di cui all’art. 21 del CCNL Agenzie Ippiche 10 gennaio 1996, che viene di seguito integralmente riportato.
(art. 21)
Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa Agenzia nel corso di tutto il rapporto di lavoro ed indipendentemente dagli eventuali passaggi di livello il lavoratore ha diritto ad un massimo di sei aumenti biennali.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il biennio di anzianità di servizio.
Il passaggio al livello superiore, come pure le eventuali variazioni in aumento del minimo contrattuale, nel corso del biennio intercorrente fra l’uno e l’altro aumento periodico non comportano, al momento della maturazione del successivo aumento, la rivalutazione degli aumenti periodici pregressi.
L’importo di ciascuno degli aumenti periodici maturati prima del 30 settembre 1998 è fissato nella misura del 5% (cinque per cento) del minimo contrattuale e della indennità di contingenza vigenti per il livello di inquadramento al momento della maturazione dei singoli aumenti periodici.
L’importo di ciascuno degli aumenti periodici maturati dopo il 1° ottobre 1998 è determinato in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento e nella seguente misura:
1° livello 60.000
2° livello65.000
3° livello 68.000
4° livello75.000
5° livello85.000
Art. 7 – Minimi tabellari
A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato di cui all’art. 1 della presente parte speciale verranno erogati i seguenti importi salariali:
1.1.2000
![]() |
Paga base | Contingenza | Totale |
1° livello | 1.697.164 | 1.040.778 | 2.737.942 |
2° livello* | 1.468.063 | 1.031.140 | 2.499.203 |
3° livello | 1.254.786 | 1.022.162 | 2.276.948 |
5° livello | 980.467 | 1.010.619 | 1.991.086 |
1.7.2000
![]() |
Paga base | Contingenza | Totale |
1° livello | 1.753.464 | 1.040.778 | 2.794.242 |
2° livello* | 1.516.763 | 1.031.140 | 2.547.903 |
3° livello | 1.296.411 | 1.022.162 | 2.318.573 |
5° livello | 1.012.992 | 1.010.619 | 2.023.611 |
Resta inteso che, per i dipendenti inquadrati nei livelli non previsti dalle presenti tabelle, si farà riferimento al CCNL del Terziario 20.09.1999.
Nota a verbale
Ai lavoratori inquadrati nel 2° livello con la qualifica di responsabile di agenzia ed assunti antecedentemente al 1.1.2000 verrà riconosciuto, da quella data, in aggiunta alla retribuzione prevista per l’inquadramento al suddetto livello, un superminimo ad personam di £ 80.000 avente natura di retribuzione di fatto e non assorbibile da nessun istituto legale e contrattuale.
Art. 8 – Lavoro ordinario domenicale
Ai dipendenti delle aziende del settore che, ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 20% (venti per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 113, s.p., del CCNL del Terziario 20 settembre 1999.
Art. 9 – Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Il personale assunto antecedentemente al 1.1.2000, con una anzianità di servizio superiore a 10 anni conserva il diritto, in caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, alla conservazione del posto fino ad un massimo di mesi 10 e alla corresponsione dell’intero trattamento economico spettante ai sensi dell’art. 113, s.p. del CCNL del Terziario fino al termine del suddetto periodo di conservazione del posto, ovvero, qualora le norme prevedano una indennità a carico degli Enti ed Istituti assicuratori, all’integrazione al 100% della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso normale svolgimento del rapporto.
S.N.A.I.
Spett.le FILCAMS-CGIL
Via LSerra,31 -00153 ROMAanticipata via Fax
Fax. 06/5885323segue racc. a mano -
Spett.le FISASCAT-CISL
Via Cavour, 57 00184 ROMA
Fax. 06/8558057
Spett.le UILTUCS-UIL
Via Alessandria112- 00198 ROMA
Fax. 06/44251280
Spett.le SLC-CGIL
Piazza Sallustio 24-00187 ROMA
Fax. 06/4324325
Spett.le UILSIC
Via Belisario, 7-00187 ROMA
Fax. 06/42744897
A seguito delta riunione odierna, tenutasi presso Confcommercio e in risposta alla Vostra lettera del 3 novembre scorso, confermiamo l'avvenuta adesione di SNAI a Confcommercio e la conseguente volontà, in vista della trasformazione della propria attività da agenzie ippiche ad agenzie di scommesse, di applicare ai propri dipendenti il contratto di lavoro del terziario,
Tale comunicazione vale anche quale formale disdetta dell'attuale contratto 10 gennaio 1996.
Distinti saluti
-
Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche
Il Presidente
(Alberto Lucchi)