28/4/2003 ore: 2:00

AZIENDE FARMACEUTICHE SPECIALI, Piattaforma rinnovo CCNL 28/04/2003

Contenuti associati

FILCAMS-CGILFISASCAT-CISLUILTUCS-UIL


PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL
CCNL AZIENDE FARMACEUTICHE SPECIALI



PREMESSA
Il settore delle Farmacie speciali ha subito in questi anni di vigenza del CCNL forti mutamenti con la privatizzazione della gestione in alcune grandi aziende (Vedi Bologna, Milano, Firenze, Arezzo Prato e altre minori). Il settore della distribuzione al dettaglio dei farmaci non ha subito quelle modificazioni legislative che nella scorsa legislatura si stavano delineando, per cui il Sindaco rimane titolare delle farmacie anche nelle neo costituite SPA a maggioranza di capitale privato. E’ questa la grande anomalia.
Le Farmacie speciali rimangono tuttavia in una situazione di migliore organizzazione rispetto alle farmacie private, avendo una rete distributiva e alle spalle forte capacità organizzativa legata anche al concentramento negli acquisti Le Farmacie comunali devono continuare a garantire e a valorizzare il loro ruolo sociale nel territorio dove operano, fornendo servizi sanitari alla persona qualitativamente adeguati alle richieste emergenti.
Filcams, Fisascat Uiltucs, si pongono l’obiettivo di realizzare un CCNL in grado di governare i processi in atto e le ricadute che questi hanno sugli attuali assetti contrattuali e sulle condizioni di lavoro.
Si confermano in tal senso i due livelli di contrattazione, così come previsto dal Protocollo del 23 luglio 93 così come sottoscritto da CISPEL, con l’obiettivo di operare per un CCNL sempre più strumento di regole e di principi generali e una contrattazione di 2° livello che sappia cogliere la peculiarità delle aziende nel mercato locale.

DECORRENZA E DURATA
Validità parte normativa quattro anni, con due Bienni economici.
Parte normativa 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2006
Primo biennio economico 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2004
Secondo biennio economico 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2006


RELAZIONI SINDACALI
E’ necessario rafforzare il sistema di relazioni sindacali sia a livello nazionale che a livello decentrato, in particolare informazioni dettagliate andranno consegnate alla RSA/RSU sui programmi di formazione continua e sulla formazione E.C.M.

ENTE BILATERALE
Implementazione dell’Ente Bilaterale appena costituito con l’inserimento nelle funzioni di tale Ente dell’esame e progettazione della formazione continua, delle iniziative a favore delle figure che richiedono la formazione obbligatoria (apprendisti CFL, ecc.) e raggiungimento obiettivo pieno copertura sistema di relazioni sindacali.
Utilizzo dell’Ente Bilaterale per la progettazione e per le iniziative formative finalizzate all’acquisizione dei crediti ECM.

DIRITTI SINDACALI
Incremento dei permessi sindacali RSA/RSU di cui all’art. 12 c. 15 da elevare a 2 ore per lavoratore.

2° LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Implementazione e rafforza amento della esigibilità della contrattazione di 2° livello.
Il secondo livello di contrattazione terrà presente nello sviluppo di diverse voci, le peculiarità territoriali ed aziendali specifiche, con la possibilità di integrare e/o modificare le materie già individuate nell’art.57, inclusi gli spostamenti del personale fra unità produttiva, fra sedi e fra farmacie.


AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Art. 47 Formazione
Si richiede che le ore per la formazione in ECM vengano considerate come orario di lavoro a tutti gli effetti, organizzando e garantendo aziendalmente la partecipazione ai corsi al fine del raggiungimento del minimo dei punti annualmente previsti degli E.C.M. per tutti i farmacisti.
In caso di corsi esterni il pagamento relativo al corso sarà a carico dell’azienda.

CLASSIFICAZIONE
Da approfondire e verificare, anche alla luce degli accordi di 2° livello, l’inserimento di nuove figure professionali anche nell’area socio-sanitaria.
Semplificazione dell’individuazione dei criteri per il passaggio al livello Q3; tenuto conto dell’eliminazione dei livelli C2 e C3 occorre svolgere una riflessione complessiva sull’inquadramento.

INDENNITA’ TECNICO PROFESSIONALE
La figura professionale del farmacista rappresenta una specificità alla quale va riconosciuto un elemento economico accessorio quale è l’indennità Tecnico Professionale, a tal fine si richiede il ripristino di tale istituto, prevedendone una adeguata rivalutazione.

APPRENDISTATO
Si richiede che l’indennità economica nel periodo di malattia sia a carico dell’azienda

PART-TIME
Elevare il limite dell’orario settimanale per i rapporti di lavoro part-time: minimo 20 ore; il limite massimo sarà fissato dalla contrattazione di secondo livello. Questo deve avvenire senza l’esclusione di figure professionali
Per le lavoratrici e i lavoratori che rientrano nella sfera di applicazione del D.Lgs. 151/2001 e comunque fino ad otto anni di vita del bambino, possibilità di richiedere la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da full-time a part-time con obbligo di accoglimento da parte delle aziende nell’ambito del 5% della forza occupata, a prescindere dalla
Nel diritto di precedenza per la trasformazione del rapporto inserire oltre all’anzianità di servizio: le lavoratrici/tori che rientrano nel diritto ai congedi familiari: sia parentali che gravi motivi familiari.

ASSENZE E PERMESSI
Inserire al c. 10 gli affini entro e non oltre il 3° grado e togliere l’ultima frase “da non calcolare agli effetti delle ferie”. In riferimento all’articolo 16 comma 3 si richiede di abrogare la dicitura”giustificati motivi”, trasformando l’istituto in permessi retribuiti effettivamente esigibili.

FERIE
Si richiede una modifica dell’articolato al fine di garantire che il godimento del periodo delle ferie tenga conto anche delle esigenze del lavoratore/trice.
Al punto 4 articolo 17 del ccnl sostituire ” è fissata dall’azienda” con “è fissata, previa consultazione dei lavoratori da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, “

GRAVIDANZA E PUERPERIO
Estensione dell’integrazione dell’indennità di maternità di fino ad arrivare al 100% della retribuzione mensile globale netta per l’intero periodo di aspettativa obbligatoria (non limitata ai primi 75 giorni di assenza)

LAVORATORI STUDENTI
Art. 45 – Per le 120 ore di permessi non retribuiti previsti dal comma 6 si richiede di riconoscerne un quantitativo minimo retribuito.
Si richiede una riformulazione degli articoli 45/46 del ccnl in modo da prevedere la possibilità dell’utilizzo delle 150 ore per i lavoratori studenti .

PREVIDENZA INTEGRATIVA
Si chiede di modificare le norme relative a:
Retribuzione utile = alla retribuzione utile per t.f.r.
Elevazione della percentuale a carico datore di lavoro dall’1% all’1,5%
Accantonamento t.f.r. dal 2% arrivare al 3,45%

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Si richiede una assistenza sanitaria integrativa al SSN attraverso la Costituzione di un fondo sanitario bilaterale a cui le aziende contribuiranno attraverso una sovvenzione annua, per un sistema integrativo che consenta di contribuire a coprire i costi relativi a: spese di accertamenti diagnostici, tickets ecc..

CONGEDI PARENTALI
Recepimento delle normative legislative previste in materia.
Adeguamento sulla base di tale legge delle norme per la formazione continua, per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda.

TFR
Si richiede la possibilità di usufruire di più di una anticipazione del TFR anche per causali diverse da quelle previste dalla legge.

MAGGIORAZIONI
Si richiede di eliminare il 14 comma dell’articolo 24 del CCNL.

QUADRI indennità
Si richiede di sopprimere all’articolo 21° comma 3 ”sulla base di progetti condivisi”.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Al fine di garantire l’effettiva copertura del potere d’acquisto dei lavoratori , si richiede un aumento salariale pari a 160 euro con riferimento al livello A1. La base di calcolo è quella consolidata dai rinnovi contrattuali precedenti.
                        FILCAMS/FISASCAT/UILTUCS

Bologna 28 aprile 2003