10/6/2024 ore: 16:05

Gruppo Manpower, siglato l’accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale

Coinvolti oltre 2.000 dipendenti

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Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs: «Condivisi gli obiettivi di competitività aziendale e di miglioramento delle condizioni lavorative in un’ottica partecipativa»

Nuovo contratto integrativo aziendale per gli oltre 2mila dipendenti in Italia di Manpower, gruppo statunitense leader mondiale nel settore dei servizi di ricerca, selezione, formazione e consulenza per la gestione delle risorse umane presente sul territorio nazionale con una rete di oltre 200 uffici. I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, insieme alle RSA, hanno siglato con le direzioni delle società del brand Manpower srl, Manpower TBO srl, Experis srl e Talent Solutions srl, l’intesa di rinnovo contrattuale in vigore dal 1 ° giugno 2024 fino al 31 dicembre 2026.
L'accordo, che sarà sottoposto alla consultazione delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori da svolgersi entro il 20 giugno, si compone di tre titoli principali: norme generali; welfare aziendale e conciliazione tempi di vita e di lavoro; parte economica e retribuzione incentivante. 

Soddisfazione in casa sindacale. Per Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs «L’intesa, con i suoi tre pilastri fondamentali che comprendono norme generali, welfare aziendale e incentivi economici - dichiarano le tre sigle - rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione del contributo dei dipendenti al successo dell'azienda attraverso sistemi incentivanti e premianti e nella promozione della conciliazione tra vita lavorativa e vita privata». «Tale risultato - concludono - conferma l'impegno comune nel perseguire obiettivi di competitività aziendale e di miglioramento delle condizioni lavorative in un’ottica partecipativa e condivisa, evidenziando il ruolo cruciale delle relazioni sindacali per garantire un ambiente lavorativo equo e sostenibile».

Sulle norme generali l’intesa interviene sulla sfera di applicazione, sui diritti di informazione (prevedendo incontri annuali a livello nazionale e semestrali a livello territoriale) e sui diritti sindacali (disciplinando il corretto svolgimento delle relazioni sindacali e le modalità di svolgimento delle assemblee sindacali, anche al di fuori dell’orario di lavoro, entro il limite massimo di 12 ore annue retribuite per dipendente, con l’utilizzo della bacheca elettronica). Completano il quadro generale gli articolati sulla classificazione del personale, formazione e sviluppo, sicurezza sul lavoro e uso attrezzature aziendali, missioni e trasferte, ferie, orario di lavoro, part-time, trasferimenti, rimborsi chilometrici, contratto a termine e flessibilità contrattuali.
Sul welfare aziendale e conciliazione tempi di vita e di lavoro l'accordo promuove un miglior bilanciamento tra vita lavorativa e privata, attraverso azioni positive di welfare. A cominciare dal part-time post maternità, con norme di miglior favore rispetto le previsioni normative e del contratto nazionale di riferimento, con la possibilità per le lavoratrici madri di chiedere la proroga della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale fino al compimento del 18 mese di età del bambino, oppure attraverso modalità di flessibilità dell’orario di lavoro o piani di riduzione oraria giornaliera. E ancora: banca del tempo (con un monte delle ore prestate oltre l’orario di lavoro accantonate per essere fruite successivamente); banca ore solidale (alimentata anche dalla società per fare fronte a gravi e documentate situazioni familiari); permessi per visite mediche e diagnostiche (con il riconoscimento di ulteriori 45 minuti di permesso retribuito per il percorso dal luogo di lavoro e di ritorno allo stesso); permessi per indisposizione (retribuiti se insorta sul luogo di lavoro); permessi per malattia figli (con l’introduzione di oltre 5 giorni complessivi annui non retribuiti per ciascun figlio di età pari o inferiore a 14 anni o fino a 18 anni in caso di ricovero); trattamento economico della carenza di malattia per le categorie protette (con l’integrazione salariale per tutti gli eventi di malattia): buoni pasto (del valore di 6 euro per ogni giorni di lavoro effettivamente prestato per un numero di ore non inferiore a 4, con l’impegno aziendale a valutare, a far data dal 1° gennaio 2026, la rivisitazione dell’importo del buono pasto); anticipi Tfr (con la previsione di condizioni di miglior favore a partire dal 5° anno di anzianità aziendale con l’erogazione del 70% dell’importo); welfare e premio di risultato (con la possibilità di convertire in parte o in toto l’importo della premialità in beni e servizi di welfare attraverso un apposito portale aziendale).
Sulla parte economica – retribuzione incentivante l’intesa disciplina la struttura dei sistemi incentivanti e premianti a cui partecipano tutti i lavoratori delle società del Gruppo Manpower dal momento della sottoscrizione del contratto, correlati al raggiungimento di obiettivi prestabiliti, legati alla produttività, innovazione ed efficienza aziendale e riconosciuti in base all’anzianità aziendale.  L’importo del bonus annuale, rispettivamente pari a 1.200 euro, 2.500 euro e 5.000 euro a seconda della famiglia professionale di appartenenza (tecnici, manager di primo livello, manager di secondo livello), sarà riconosciuto in acconto su base trimestrale e a consuntivo sulla base del risultato, al raggiungimento dell’obiettivo di Margine Operativo Lordo uguale o superiore al 100%. L’articolato definisce gli indicatori di miglioramento della performance aziendale; questi includono l’incremento del fatturato aziendale/per dipendente e del margine operativo lordo e della quota di mercato, il tasso di occupazione medio dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato, il numero dei clienti nei diversi settori produttivi margine lordo e la riduzione dell'assenteismo, delle spese operative e delle emissioni Co2.
Le parti, con riferimento ai processi aziendali, individuano inoltre il modello partecipativo quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi, sia per l’incremento della competitività dell’azienda che per il miglioramento delle condizioni di lavoro; un Piano di innovazione concordato definisce schemi di innovazione partecipata con gruppi di progetto dedicati all’integrazione della diversità e all’inclusione, pariteticamente costituiti da rappresentati aziendali e sindacali.