Comifar, raggiunta l’intesa sul nuovo Contratto Integrativo Aziendale
Coinvolti oltre 1.700 addetti dell’azienda leader della distribuzione del farmaco in Italia
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C’è intesa sul nuovo Contratto integrativo aziendale applicato agli oltre 1.700 dipendenti di Comifar, azienda leader della distribuzione farmaceutica in Italia presente sul territorio con 22 unità distributive e 4 hub dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno siglato con la direzione societaria l’ipotesi di accordo sottoposta alla consultazione dei lavoratori fino al 20 aprile 2023. Il nuovo Cia avrà efficacia retroattiva dal 1° febbraio 2023 e resterà in vigore fino al 31 gennaio 2026.
L’intesa conferma l’impianto del precedente integrativo ed introduce delle sostanziali novità sull’organizzazione del lavoro e sul welfare aziendale, sulla struttura del premio di risultato e sull’impianto economico del sistema premiante.
Sull’organizzazione del lavoro l’accordo è volto all’efficientamento della gestione del turno serale, strumento che nasce dall’esigenza aziendale di completare le attività di allestimento; l’azienda potrà fare ricorso per la prestazione al team di lavoratori che su base volontaria svolge la prestazione in orario di lavoro straordinario. La disponibilità al turno serale inoltre potrà essere richiesta ogni 2 settimane in luogo dei due mesi previsti dal precedente contratto; le ore di straordinario, anziché confluire in conto recupero, saranno retribuite con una indennità di 50€ a turno. In caso di assenza del lavoratore rientrante nel team dei disponibili nella settimana che prevede il turno di lavoro notturno verrà applicata all’indennità una decurtazione di 9 euro lordi per giorno di assenza fino ad un massimo di 50€ di assenza dell’intera settimana. L’utilizzo dello strumento sarà comunque oggetto di un confronto semestrale con la Commissione di Organizzazione del Lavoro.
Le parti concordano sulla necessità di programmare e smaltire interamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quelle di maturazione le ferie e i rol residui; l’azienda, previo confronto attivato a livello locale, individuerà, per i periodi definiti, delle specifiche percentuali di smaltimento.
L’intesa interviene anche sulla flessibilità giornaliera; a fronte di eventuali flessioni dell’attività lavorativa verranno indicati al personale appartenente ai reparti ed agli uffici delle Unità Distributiva, inclusi i reparti Call Center, i periodi nei quali ridurre l’orario contrattuale di lavoro mediante l’utilizzo delle ore messe a disposizione da ciascun dipendente all’interno di un “Serbatoio di flessibilità” nel quale possono confluire i Rol, le ore di lavoro straordinario e supplementare e le 2 giornate di ferie aggiuntive previste dal Ccnl. Le ore di flessibilità saranno vincolate nel serbatoio per 6 mesi in luogo dei 12 mesi previsti dal precedente integrativo; le ore di serbatoio non utilizzare rientreranno nella disponibilità del lavoratore dal 1° luglio al 1° dicembre.
Sul welfare aziendale l’intesa interviene sul sistema dei permessi. L’utilizzo delle 8 ore di permessi retribuiti per visite mediche specialistiche personali potrà essere esteso anche ai figli minori e ai genitori. Inoltre, i dipendenti che hanno presentato domanda per assistenza famigliari (Ex L. 104/92) potranno inoltre utilizzare, in attesa della convocazione dell’apposita Commissione, le ore del conto recupero e, se esaurite, 5 giorni di permessi non retribuiti fruibili ad ore. L’intesa introduce anche la cessione solidale di ferie e permessi a favore di lavoratori che siano nella condizione di richiedere l’aspettativa non retribuita per malattia o che debbano assistere i figli e/o genitori per grave malattia e che abbiano già esaurito il proprio monte ferie e permessi; l’azienda integrerà la cessione in ragione di 1 ora per ogni ora messa a disposizione da parte dei lavoratori.
L’Ipotesi di Accordo rivisita inoltre i parametri di accesso al Premio di Risultato “Best Performer Logistica” per il triennio 2023/2024, 2025/26 e 2026/27, favorendo l’estensione della premialità nei reparti di maggiori dimensioni con la valutazione delle performances di Reparto e di singole Aree Organizzative. A livello di singola Unità Distributiva (piccole, medie e grandi), Sede e singolo Customer Service le Parti converranno annualmente due indicatori e l’importo da assegnare a ciascun indicatore. Il Premio di Risultato, da 1.085€ a 1.150€ all’anno nel triennio, ed il periodo che comporta il mancato riconoscimento passa da 6 a 8 mesi di assenza. Il lavoratore potrà inoltre optare per la conversione totale o parziale del Premio di Risultato in welfare e flexible benefit; a fronte della conversione maggiore o uguale al 35% l’azienda offrirà un incremento del 15%, pari al 20% in caso di conversione superiore al 70%.
Soddisfazione in casa sindacale. Per Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs «si è consolidato il precedente CIA, superando alcune criticità che erano emerse durante la sua applicazione, incrementando il welfare sociale per una maggiore tutela della genitorialità e della famiglia».