30/1/2015 ore: 12:01

Palermo. Da Associato in Partecipazione a lavoratore a tempo indeterminato

Una sentenza del tribunale di Palermo emessa dal giudice del lavoro Dante Martino, per la prima volta in Italia, riconosce illegittimo il licenziamento di un associato in partecipazione e ne stabilisce il reintegro nel luogo di lavoro con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A vincere la causa contro Mercatone Uno, portata avanti da NIdiL CGIL Palermo e Filcams CGIL Palermo un lavoratore licenziato lo scorso mese di settembre, che nell’ottobre del 2013 aveva sottoscritto un contratto di associazione in partecipazione con il quale gli veniva riconosciuta una partecipazione ai ricavi derivanti dagli affari realizzati dalle vendite dello stesso lavoratore. "Siamo pienamente soddisfatti dell'esito della sentenza del Tribunale di Palermo. Un’importante vittoria per il sindacato che ha confermato la denuncia che Nidil e Filcams fanno da anni, cioè che i contratti di associazione in partecipazione, che danno l’idea di un rapporto tra due soci di un’attività, con tanto di divisione di utili e perdite, hanno ben poco a che fare con un’attività imprenditoriale. – affermano Monja Caiolo, segretario generale Filcams Cgil Palermo e Laura Di Martino, segretario generale Nidil Cgil Palermo - I 14 associati in forza presso Mercatone Uno di fatto sono obbligati ad osservare quotidianamente un orario stabilito e sono inseriti stabilmente nel contesto dell’organizzazione aziendale e sottoposti al potere direttivo e disciplinare dell’azienda. Inoltre siamo di fronte all’elusione della normativa che regolarizza l’utilizzo di tale tipologia contrattuale, in base alla quale il numero massimo di associati in partecipazione è di 3 unità. Auspichiamo che questa diventi una causa pilota per regolarizzare tutti quei contratti atipici che celano veri e propri rapporti di lavoro subordinato a tutti gli effetti, largamente diffusi nei settori del Commercio e del Turismo. ” "L’ordinanza del Giudice del lavoro di Palermo – aggiunge il legale Gaspare Motta -  costituisce la prima pronuncia che applica il nuovo secondo comma dell’art. 2549 c.c., novellato dalla riforma Fornero, in base al quale, qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti. Così prevedendo, nel caso di violazione del divieto, una presunzione assoluta per la quale il rapporto con tutti gli associati, il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro, si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La nuova disposizione è volta a reprimere l’abuso fraudolento da parte dei datori di lavoro dello strumento dell’associazione in partecipazione per sottrarsi agli obblighi previdenziali e contributivi che questi necessariamente hanno nei confronti di chi svolge una prestazione di lavoro subordinato e, come nel nostro caso, alla tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che, come si vede, tutela la dignità stessa dei lavoratori e senza la quale i lavoratori sono di fatto sottoposti al ricatto di dovere accettare condizioni di lavoro illegali”