"Appalti 2" Un colpo al cuore della legge Merloni

venerdì 8 ottobre 200
sezione: NORME E TRIBUTI/DIRITTO E SEN - pag: 31
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Un colpo al cuore della legge Merloni |
VALERIA UVA |
ROMA • La pronuncia della Corte di giustizia europea smonta un caposaldo della legge sugli appalti. Come ha fatto notare lo stesso Governo italiano ai giudici del Lussemburgo, la scelta di aggiudicare la maggior parte delle gare di lavori pubblici solo con il criterio del massimo ribasso nasce dalla volontà moralizzatrice del legislatore.
Nata come argine a Tangentopoli, la legge Merloni ha preferito puntare tutto sull’unico criterio oggettivo per selezionare le imprese di costruzioni: il prezzo. L’altro metodo, previsto dalla direttiva europea, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa infatti si basa sulla combinazione di una serie di fattori (oltre al prezzo, anche la proposta tecnica e il tempo di esecuzione) al quale sono assegnati punteggi variabili a discrezione della stazione appaltante. Garantisce quindi una maggiore flessibilità alle amministrazioni: lascia alla commissione aggiudicatrice un margine di intervento che rischia in alcuni casi di trasformarsi in una zona grigia dell’appalto.
Ma per la Corte Ue negli appalti la preoccupazione fondamentale è stata quella di assicurare la massima concorrenza. E dunque ogni norma che restringe la libertà di scelta non può essere ritenuta compatibile con il diritto comunitario. L’amministrazione deve poter scegliere liberamente il criterio di affidamento, anche in rapporto al tipo di appalto bandito. Non a caso, infatti, nella stessa causa decisa ieri la società appaltante aveva difeso la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa proprio in base alla complessità dell’appalto (un parcheggio interrato in centro storico a Brescia) .
L’impatto della pronuncia è diretto e immediato. Le sentenze europee sono immediatamente esecutive. Senza attendere quindi un adeguamento della legge, da oggi ogni stazione appaltante potrà affidare un pubblico incanto o una licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dovrà solo valutarne i pro e i contro: da un lato potrebbe essere conveniente per lavori complessi perché in questo modo l’amministrazione potrà richiedere e valutare anche proposte migliorative del progetto; dall’altro lato la gestione di una gara con questo criterio è sicuramente più complessa e costosa. Richiede ad esempio la nomina di una commissione di esperti proprio per valutare le differenze metodologiche.
È ovvio che anche il massimo ribasso resta un metodo del tutto legittimo.
La sentenza è subito applicabile a tutte le gare di lavori sopra la soglia europea (5,923 milioni di euro). È a partire da questo importo infatti che si applicano le direttive europee sugli appalti. Più complesso è invece il caso dei lavori sotto soglia che a prima vista sembrerebbero del tutto esclusi dalle norme Ue. La Corte però fa anche un vago e generico richiamo ai principi della libera concorrenza garantiti dall’articolo 85 del Trattato di Maastricht, ai quali non sfugge alcun appalto, che potrebbe essere visto come il grimaldello per un’applicazione generalizzata della pronuncia. Senza limiti di soglia.
A mitigare un po’ l’impatto sul mercato dei lavori pubblici italiani c’è comunque l’ultima modifica alla Merloni. Con la legge 166/2002 infatti è stato già introdotto un caso in cui anche le licitazioni private e i pubblici incanti (sopra la soglia) possono essere affidati attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: si tratta delle ipotesi in cui i lavori abbiano una prevalenza tecnologica o siano particolarmente complessi.
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