28/7/2005 ore: 10:00

"Apprendistato" I giovani vanno a scuola di lavoro

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      del Lunedì
    lunedì 25 luglio 2005

    NORME E TRIBUTI
    professionisti & imprese


    IL TEMA DELLA SETTIMANA - pagina 22


    pagina a cura di
    Franco Toffoletto
    Vincenzo Fabrizio Giglio

    I giovani vanno a scuola di lavoro

    La disciplina aggiornata della formazione

    La riforma Biagi del mercato del lavoro ha ridisegnato interamente il sistema dei contratti a contenuto formativo, sopprimendo il contratto di formazione e lavoro e articolando il settore intorno a tre nuove tipologie contrattuali:
    — apprendistato;
    — inserimento;
    — tirocini estivi di orientamento.

    - L'apprendistato. Il contratto trovava già una propria disciplina specifica, oltre che negli articoli 2130 2134 Codice civile, anche nella legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifiche la quale, all'articolo 2, recita: « L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato a impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima » .
    Questa nozione riassume ancora oggi l'essenza del rapporto, che è di lavoro subordinato, la cui peculiarità consiste nell'obbligo per le parti, da un lato, di impartire una formazione e, dall'altro, di applicarsi ad apprendere.

    - Tre livelli. La nuova disciplina sull'apprendistato, introdotta dagli articolo 47 53 del decreto 276/ 2003, prevede tre tipi di apprendistato tra loro distinti, in relazione al livello formativo che tendono a far acquisire al lavoratore e sono: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione; il contratto di apprendistato professionalizzante; il contratto per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
      1) Il primo tipo contrattuale è diretto al conseguimento di una qualifica professionale e può essere considerato il primo gradino della formazione. L'istituto è rivolto ai « giovani e agli adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni » e va senz'altro letto in relazione alla riforma dell'istruzione ( egge 28 marzo 2003, n. 53, riforma Moratti) che prevede da un lato l'innalzamento dell'obbligo di frequenza di «attività formative» fino a 18 anni, dall'altro, la possibilità di accesso al sistema dell'istruzione e della formazione, anche mediante «l'alternanza scuola lavoro» .
      L'apprendistato contribuisce a realizzare, quindi, in questa prima tipologia, l'esercizio e l'adempimento del diritto dovere di istruzione e formazione.

      2) Il secondo tipo previsto dal decreto, l'apprendistato professionalizzante, è rivolto a un secondo livello di formazione, ossia ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, e mira al conseguimento di « una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali » . Pertanto, usciti dal sistema dell'istruzione e della formazione obbligatoria di cui sopra ed entrati nella fascia di età superiore ai 18 anni, i soggetti interessati potranno essere assunti con questo contratto nel quale ancora si intrecciano prestazioni lavorative e profili formativi.
        3) Il terzo tipo di apprendistato è quello diretto al conseguimento di un diploma («titolo di studio secondario») o universitario e « dell'alta formazione» . Anche questo contratto, come il precedente, è rivolto a soggetti maggiorenni, che siano quindi usciti dal sistema dell'istruzione obbligatoria e, almeno nella sua impronta, si pone come alternativa all'apprendistato professionalizzante, in quanto funzionale a un percorso formativo di livello più elevato.
          - In azienda. Dalle norme richiamate, possono essere enucleati alcuni profili comuni ai tre istituti contrattuali: in primo luogo, il datore di lavoro non potrà assumere un numero di apprendisti che superi il 100% « delle maestranze specializzate e qualificate in servizio » ; in mancanza di dipendenti con tali caratteristiche, il datore potrà comunque assumere fino a tre apprendisti; la qualifica professionale conseguita nell'ambito del rapporto di apprendistato costituirà « credito formativo » per il proseguimento del personale percorso formativo del lavoratore, il cui strumento sarà il cosiddetto « libretto formativo » che di questo percorso dovrà tenere traccia ma che è ancora in attesa di attuazione; e gli incentivi economici e normativi.





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