28/7/2005 ore: 10:00
"Apprendistato" I giovani vanno a scuola di lavoro
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professionisti & imprese IL TEMA DELLA SETTIMANA - pagina 22 pagina a cura di Franco Toffoletto Vincenzo Fabrizio Giglio La riforma Biagi del mercato del lavoro ha ridisegnato interamente il sistema dei contratti a contenuto formativo, sopprimendo il contratto di formazione e lavoro e articolando il settore intorno a tre nuove tipologie contrattuali: — apprendistato; — inserimento; — tirocini estivi di orientamento. - L'apprendistato. Il contratto trovava già una propria disciplina specifica, oltre che negli articoli 2130 2134 Codice civile, anche nella legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifiche la quale, all'articolo 2, recita: « L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato a impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima » . Questa nozione riassume ancora oggi l'essenza del rapporto, che è di lavoro subordinato, la cui peculiarità consiste nell'obbligo per le parti, da un lato, di impartire una formazione e, dall'altro, di applicarsi ad apprendere. - Tre livelli. La nuova disciplina sull'apprendistato, introdotta dagli articolo 47 53 del decreto 276/ 2003, prevede tre tipi di apprendistato tra loro distinti, in relazione al livello formativo che tendono a far acquisire al lavoratore e sono: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione; il contratto di apprendistato professionalizzante; il contratto per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. L'apprendistato contribuisce a realizzare, quindi, in questa prima tipologia, l'esercizio e l'adempimento del diritto dovere di istruzione e formazione. 2) Il secondo tipo previsto dal decreto, l'apprendistato professionalizzante, è rivolto a un secondo livello di formazione, ossia ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, e mira al conseguimento di « una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali » . Pertanto, usciti dal sistema dell'istruzione e della formazione obbligatoria di cui sopra ed entrati nella fascia di età superiore ai 18 anni, i soggetti interessati potranno essere assunti con questo contratto nel quale ancora si intrecciano prestazioni lavorative e profili formativi. |