3/3/2005 ore: 11:37

"Armonizzazione 1" Il lavoro notturno allarga i confini

Contenuti associati


    giovedì 3 marzo 2005

    sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 21

    ARMONIZZAZIONE • Una circolare del Welfare fornisce i chiarimenti sulla disciplina relativa a durata e svolgimento delle m ansioni
    Il lavoro notturno allarga i confini
    Per configurare la prestazione speciale bastano « sconfinamenti » per 80 giorni all'anno

    LUIGI CAIAZZA

    Un vademecum che illustra in profondità le regole sull'orario di lavoro. Con una circolare di più di 30 cartelle ( ancora in attesa di numerazione) il ministero del Lavoro fornisce una serie di puntualizzazioni sull'organizzazione dell'orario dopo le modifiche apportate con il decreto legislativo 213/ 2004.

    Orario normale di lavoro. L'orario normale di lavoro è assunto su base settimanale con durata di 40 ore calcolate non necessariamente sulla base della settimana di calendario, ma per ogni periodo di sette giorni. I contratti collettivi possono prevedere una minore durata e riferire l'orario normale alla durata media in un periodo non superiore all'anno, in modo che nell'arco temporale sia rispettato il limite delle 40 ore settimanali. Eventuali ore di incremento prestate e non recuperate assumono la natura di lavoro straordinario.

    Durata massima dell'orario di lavoro. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, comprensiva sia del lavoro ordinario che straordinario è stabilita dai contratti collettivi e riguarda, in generale, sia il settore privato che quello pubblico. Non potrà superare la media di 48 ore, compreso lo straordinario, per ogni periodo di sette giorni, su un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi.

    Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario può essere effettuato:
    • secondo le ipotesi stabilite dalla contrattazione collettiva;
    • per eccezionali esigenze tecnicoproduttive con impossibilità di fronteggiarla con assunzioni di altri lavoratori;
    • nei casi di forza maggiore, pericolo grave e immediato o danno alle persone o alla produzione;
    • per altri eventi particolari ( per esempio mostre e fiere).

    La durata del lavoro straordinario è fissata dai contratti collettivi. In mancanza, non potrà superare le 250 ore annue. I periodi di ferie e malattia non sono considerati ai fini della media. Il termine malattia include anche le assenze per infortunio e gravidanza. Per le unità produttive con più di 10 dipendenti, le prestazioni superiori a 48 ore settimanali, comprensive di lavoro straordinario, devono essere comunicate alla Direzione provinciale del Lavoro. Le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento ( quattro, sei o dodici mesi).

    Lavoro notturno. Il lavoro notturno è svolto tra le 24 e le 7, le 23 e le 6 o tra le 22 e le 5. È lavoratore notturno colui che svolge, durante tali periodi, almeno tre ore del suo orario giornaliero di lavoro. Se la contrattazione collettiva non disciplina la materia, è considerato lavoratore notturno colui che durante il periodo notturno svolga almeno una parte del suo orario giornaliero, per un minimo di 80 giorni all'anno. Il lavoratore notturno va sottoposto a visita medica preventiva e periodica biennale. È vietata l'esecuzione di lavoro notturno, dalle 24 alle 6, da parte delle donne incinte, dall'accertamento della gravidanza fino a un anno di età del bambino.

    Alcuni lavoratori possono chiedere l'esonero. Si tratta di: lavoratrice subordinata, madre di un figlio inferiore di tre anni o, qualora non abbia esercitato tale facoltà, lavoratore padre convivente che sia lavoratore subordinato; unico genitore affidatario e convivente di un minore di 12 anni; coloro che hanno a carico un disabile.

    Le sanzioni. Le principali novità introdotte dalla nuova legge riguardano ferie e riposi giornalieri, le cui violazioni in precedenza non erano specificamente sanzionate. Per il resto entità e tipologia delle sanzioni sono rimaste pressoché invariate. La circolare pone un particolare accento sui termini temporali delle nuove sanzioni previste dal decreto 213. Viene, infatti, affermato che alle violazioni riferite al periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto sarà applicata la sanzione prevista dalla precedente disciplina. Una scelta sulla quale sarà forse opportuno riflettare, visto che il decreto legislativo, fatta eccezione per i riposi settimanali e, in parte, il lavoro notturno, ha completamente modificato le regole sostanziali.

Close menu