24/4/2003 ore: 9:47

"Depresso per il lavoro, l´azienda paghi"

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          GIOVEDÌ, 24 APRILE 2003
           
          Pagina 23 - Cronaca
           
          LA SENTENZA
           
          I giudici di Cassazione accolgono il ricorso di un impiegato ammalatosi per essere stato dequalificato
           
          "Depresso per il lavoro, l´azienda paghi"
           
           
           
           

          ROMA - Depressi per colpa del lavoro? L´azienda deve risarcire per intero il danno biologico. Umiliazioni, offese, dequalificazione professionale che provocano ansia, tristezza, sofferenza sino a fare incontrare la "notte dell´anima", danno diritto anche a maxirisarcimenti. Persino se il dipendente è incline alla depressione. Il principio è stato sancito dalla Cassazione con la sentenza 5539.
          I supremi giudici hanno accolto il ricorso di Rosario M., impiegato in una società di spedizioni genovese, dequalificato tanto a lungo da ammalarsi. Era diventato obeso e la depressione lo ha reso invalido al cinquanta per cento. A questo punto è stato licenziato. L´arroganza dell´azienda è stata subito punita dai magistrati di primo e secondo grado che hanno riconosciuto a Rosario M. il diritto al risarcimento, ma soltanto a metà: 90 mila euro perché la sua inclinazione agli stati depressivi non è stata giudicata imputabile al datore di lavoro.
          Lo spedizioniere si è rivolto ai giudici di Cassazione chiedendo un risarcimento al cento per cento del danno biologico, per le crisi depressive provocate dalle umiliazioni in ufficio. I magistrati di legittimità gli hanno dato ragione, rilevando che se ci sono colpe umane che scatenano la depressione i danni vanno integralmente riparati, indipendentemente dalla predisposizione del soggetto. «Nessuna incertezza - scrive la Corte - sull´applicabilità di questi principi, in considerazione degli obblighi a tutela della salute dei dipendenti che ha ogni imprenditore». Adesso l´azienda dovrà risarcire l´impiegato depresso con 180 mila euro e pagare le spese processuali da lui sostenute.
          (e.v.)

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