Il telelavoro trova le regole. A cominciare dalla definizione: non una nuova tipologia di rapporto di lavoro, ma una forma di organizzazione o di svolgimento della prestazione che si avvale delle tecnologie dell'informazione. Ventuno organizzazioni datoriali, dalla Confindustria alla Lega delle cooperative, dalla Cna all'Abi, e Cgil, Cisl e Uil, hanno infatti siglato ieri l'accordo interconfederale che definisce il quadro generale di riferimento della disciplina del telelavoro, recependo l'accordo quadro europeo del luglio 2002. L'Italia diventa così il quinto paese europeo, dopo Svezia, Gran Bretagna, Spagna e Olanda, a dare attuazione all'intesa europea, e il primo ad aver voluto dare maggior rilievo al dialogo sociale passando da un accordo giuridicamente non vincolante a un accordo nazionale che impegna al rispetto delle regole tutte le parti interessate. Il telelavoratore potrà quindi svolgere la propria prestazione anche dalla propria abitazione, utilizzando le tecnologie che il datore di lavoro dovrà mettergli a disposizione. È infatti l'imprenditore il responsabile della fornitura, dell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari al telelavoro e dovrà anche provvedere alla compensazione o alla copertura dei costi, in particolare quelli relativi alla comunicazione. Sarà sempre cura del datore di lavoro garantire sia la sicurezza dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali sia la tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore. A quest'ultimo, infatti, per quanto attiene le condizioni di lavoro, sono riconosciuti gli stessi diritti, garantiti dalla legge e dal contratto collettivo applicato, previsti per il lavoratore che svolge attività nei locali dell'impresa. Lo stesso vale per i diritti sindacali e per le opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera. La scelta del telelavoro è rimessa alla piena discrezionalità delle parti. Potrà essere richiesto sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro che potranno entrambi accettare o rifiutare. In ogni caso, il passaggio al telelavoro non incide sullo status del lavoratore, così come il rifiuto del lavoratore di modificare le modalità di svolgimento della prestazione non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto, né modifica le condizioni del rapporto di lavoro. Le disposizioni previste nell'accordo interconfederale costituiscono, in ogni caso, una cornice generale all'interno della quale troveranno ampio spazio di intervento la contrattazione collettiva e quella individuale. E sull'ampio risalto riservato alle parti sociali pongono l'accento tutti i firmatari dell'accordo, a cominciare dalla Confindustria nella cui sede l'intesa (la prima della gestione Montezemolo) è stata firmata. ´L'accordo', sottolinea infatti il vicepresidente di viale dell'Astronomia, Alberto Bombassei, è in linea con la nuova apertura a una maggiore collaborazione tra le parti'. Anche per i sindacati confederali l'accordo ´segna un salto di qualità nel sistema delle relazioni industriali', come afferma il segretario confederale della Uil, Paolo Pirani, mentre il segretario confederale della Cgil, Nicoletta Rocchi, sottolinea come l'intesa sia ´una pietra importante perché recepisce per primo in Europa con queste modalità un accordo-quadro europeo'. Un passaggio, aggiunge poi Giorgio Santini, segretario confederale della Cisl, che ´valorizza l'autonomia delle parti sociali e apre un percorso positivo facendo salvi gli accordi precedenti e dando spazio a una contrattazione collettiva ulteriore'. Anche il mondo dell'artigianato plaude all'accordo. Per Cristina Bandinelli, vicepresidente della Cna, ´l'accordo costituisce una vera e propria innovazione ed espande il ruolo fondamentale dell'artigianato nel sistema delle relazioni sindacali. Inoltre, partendo dall'ottica di modernizzare', aggiunge la Bandinelli, Ôl'accordo è importante perché tiene presente l'esigenza di ricerca della flessibilità. Per la Confartigianato ´l'accordo esalta la piena autonomia delle parti sociali' e per Casartigiani rappresenta ´l'avvio concreto dei principi del dialogo sociale europeo'.
Soddisfazione anche da Confapi, Confcommercio e Lega delle cooperative, che hanno sottolineato l'importanza di un accordo che può inaugurare una nuova stagione nelle relazioni tra le parti sociali.
ItaliaOggi pubblica il testo dell'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces, siglato ieri tra Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Confapi, Confservizi, Abi, Agci, Ania, Apla, Casartigiani, Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio, Confetra, Confinterim, Legacooperative, Unci e Cgil, Cisl, Uil
Art. 1 Definizione e campo di applicazione1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
2. Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.
Art. 2 Carattere volontario
1. Il telelavoro consegue a una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.
2. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91/533/Cee, ivi incluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato e alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative all'unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento.
3. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta.
4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l'imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.
5. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
6. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La reversibilità può comportare il ritorno all'attività lavorativa nei locali del datore di lavoro su richiesta di quest'ultimo o del lavoratore.
Art. 3 Condizioni di lavoro
1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa.
Art. 4 Protezione dei dati
1. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
2. Il datore di lavoro provvede a informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati.
3. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
4. Il datore di lavoro provvede a informare il lavoratore, in particolare, in merito a ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva.
Art. 5 Diritto alla riservatezza
1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
2. L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del dlgs 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90/270/Cee relativa ai videoterminali.
Art. 6 Strumenti di lavoro
1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal successivo comma 5.
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari a un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
3. Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione.
4. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto concordato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
7. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.
Art. 7 Salute e sicurezza
1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/Cee, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all'esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
3. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso e al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.
4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Art. 8 Organizzazione del lavoro
1. Nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
2. Il carico di lavoro e i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa.
3. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda.
Art. 9 Formazione
1. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore e i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.
Art. 10 Diritti collettivi
1. telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
2. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
3. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione e ai contratti collettivi.
4. L'unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall'inizio.
5. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle direttive europee come recepite e ai contratti collettivi.
Art. 11 Contrattazione collettiva
1. Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi e i criteri definiti con il presente accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.
2. La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto con il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 6, la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità.
3. Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
Art. 12 Applicazione e verifica dell'accordo
1. In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo interconfederale le parti interessate potranno rivolgersi congiuntamente o separatamente alle parti firmatarie richiamate in epigrafe.
2. Ai fini della relazione da rendere a Unice/Ueapme, Ceep e Ces circa l'attuazione in sede nazionale dell'accordo-quadro europeo e alla sua eventuale revisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni territoriali/categoriali aderenti alle confederazioni di rappresentanza delle imprese così come le Federazioni nazionali e territoriali aderenti a Cgil, Cisl, Uil, provvederanno a comunicare con periodicità annuale alle parti in epigrafe, la conclusione di accordi e contratti collettivi in materia di telelavoro e ogni utile informazione circa l'andamento di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
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