"Enasarco" I soggetti iscrivibili alla fondazione (Ponturo)
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giovedì 12 aprile 2007
Pagina 42- Agenti di commercio
Pagina a cura della Federagenti Cisal
Breve guida/Previdenza
I soggetti iscrivibili alla fondazione e i relativi adempimenti
di Emanuele Ponturo Consulente Federagenti
L'obbligo di iscrizione alla fondazione Enasarco con conseguente versamento dei previsti contributi al Fondo di previdenza è diretto a tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio indipendentemente dalla loro iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 204/85. L'iscrizione è altresì obbligatoria per i promotori finanziari secondo quanto previsto dalla determinazione prot. n° 2524 del 24 ottobre 2005 del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono, invece, escluse le figure similari e, anche, dal 1° gennaio 2006, sempre in forza di una determinazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, (la n. 25/SEGR/0000096) i subagenti di assicurazione. L'onere del contributo è ripartito sulle parti del rapporto di agenzia (preponenti e agenti/rappresentanti) nella misura del 50% ciascuna o sui soli preponenti, quando essi si avvalgono di agenti aventi forma di società di capitali con personalità giuridica, mentre l'obbligo relativo all'effettuazione del versamento grava direttamente sulle ditte preponenti che si avvalgono di agenti o rappresentanti di commercio operanti in Italia. Secondo l'ordine del giorno della fondazione Enasarco n. 7/06 ´Il preponente straniero che si avvale di agenti operanti in Italia è obbligato all'iscrizione degli stessi alla fondazione, come disposto dall'articolo 2 del regolamento; il termine ´intenda' deve essere interpretato nel senso ´si accinge a' e non come espressione di una facoltà. Debbono essere iscritti all'Enasarco tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. Tutti i mandati di agenzia conferiti precedentemente e successivamente al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del Regolamento delle attività istituzionali, ad agenti operanti all'estero, già iscritti alla Fondazione al 31 dicembre 2003, sono soggetti ad obbligo contributivo. I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla fondazione i propri agenti impegnandosi al rispetto delle norme regolamentari, redigendo l'atto d'obbligo predisposto sul modello disponibile nella sezione del sito ´Aziende/Foreign Companies', con firma autenticata dall'autorità competente. L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti che operano in forma individuale ed in forma di società, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta (società di capitali o società di persone), che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e non si trovino in condizione di incompatibilità per immedesimazione organica. A tal riguardo la Corte di cassazione ha chiarito l'incompatibilità fra la figura di amministratore unico o socio illimitatamente responsabile della ditta preponente e quella di agente della stessa, venendosi in tal caso a verificare la cosiddetta ´immedesimazione organica'. In questo caso ´verrebbe a mancare il presupposto giuridico della bilateralità del rapporto, con due distinti centri di interesse contrapposti che costituiscono la base del rapporto di lavoro'. L'iscrizione all'Enasarco deve essere effettuata da parte della ditta preponente entro trenta giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia. All'atto della prima iscrizione la Fondazione assegna un numero di posizione alla ditta preponente nonché un numero di matricola all'agente ed un numero identificativo alla società di agenzia. Tali estremi dovranno essere sempre indicati in tutte le comunicazioni effettuate all'Ente previdenziale. Per i preponenti che sono già registrati ed abilitati ai servizi on-line sul sito dell'ente previdenziale (www.enasarco.it), l'iscrizione può essere effettuata utilizzando le apposite procedure a loro riservate; in alternativa è possibile scaricare dallo stesso sito l'apposita modulistica, che dovrà essere trasmessa tramite posta alla Fondazione Enasarco. Il versamento dei contributi al Fondo Previdenza deve essere effettuato trimestralmente entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza dei seguenti trimestri: 1° gennaio - 31 marzo; 1° aprile - 30 giugno; 1° luglio - 30 settembre; 1° ottobre - 31 dicembre. Se il giorno 20 è festivo si riterrà valido il versamento effettuato nel primo giorno utile immediatamente successivo. Anche in questo caso tutte le operazioni di versamento, compreso l'invio della distinta di accompagnamento dello stesso nonché le operazioni successive, possono essere effettuate on line sul sito della Fondazione
In applicazione di quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento dal 1° gennaio 2006, su tutte le somme (provvigioni, premi ecc...) maturate dall'agente in virtù di rapporti di agenzia è calcolato un contributo previdenziale del 13,50%. Ovviamente, sempre nel rispetto di quanto previsto dal 3° comma del sopra citato articolo, l'1% dei contributi rimane permanentemente destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà. Per provvigioni maturate la fondazione Enasarco intende quelle relative ad affari andati a buon fine (´anche se non pagate'). Pertanto se un affare è stato promosso, per esempio il 15 ottobre 2006, e il cliente salda la fattura alla mandante, pagando la fornitura il 15 marzo 2007, la provvigione in favore dell'agente matura il 15 marzo e, quindi, trattasi di provvigione relativa al 1° trimestre 2007. Di conseguenza il versamento contributivo dovrà essere inserito nel 1° trimestre dell'anno 2007 e versato entro il 20/5/07. Secondo la nostra interpretazione, qualora la fattura emessa dall'agente venga pagata prima del buon fine, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 1748, comma 4, del codice civile, la provvigione si dovrà intendere maturata in detto momento. Le provvigioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto vanno comunque rapportate al periodo precedente la cessazione stessa. Il contributo che, come detto è per metà (6,75%) a carico dell'agente e per metà a carico della preponente, è calcolato sul limite provvigionale massimo annuo, attualmente pari a: 25.481,00 € per l'agente monomandatario; 14.561,00 € per ciascun preponente dell'agente plurimandatario. I minimali contributivi sono, al momento, pari a: 727,00 € annui per l'agente monomandatario; 364,00 € per il preponente dell'agente plurimandatario. Sempre in applicazione di quanto disposto dall'art. 4 del sopra citato regolamento a partire dal 1° gennaio 2004 i massimali provvigionali e i minimali contributivi vengono adeguati, ogni biennio (l'ultimo l'adeguamento è stato quindi effettuato il 1° gennaio 2006) secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con arrotondamento all'euro superiore. Si ribadisce che il soggetto previdenzialmente responsabile è il preponente che risponde di eventuali ritardi nei versamenti. La verifica circa la corretta effettuazione degli adempimenti e i controlli su eventuali omissioni o evasioni contributive sono demandate a un apposito servizio ispettivo della fondazione Enasarco.
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