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giovedì 20 dicembre 2007
Pagina 48 - AGENTI DI COMMERCIO Pagina a cura della Federagenti Cisal
Sulla questione una lettera del direttore generale della Fondazione apre uno spiraglio
Silenti, un problema da risolvere
Necessaria una modifica dell'attuale regolamento Enasarco
di Domenico Ponturo* * consulente Federagenti
La situazione degli agenti e rappresentanti di commercio che hanno svolto l'attività promozionale per un numero di anni insufficiente a percepire una prestazione pensionistica da parte della Fondazione Enasarco costituisce uno dei problemi che ancora non hanno trovato una soluzione che riesca a contemperare le legittime aspettative degli interessati e la necessità di non appesantire eccessivamente la gestione del fondo di previdenza. Occorre precisare, al riguardo, che negli ultimi anni sono state introdotte sostanziali modifiche sia nel sistema contributivo, sia in quello previdenziale con rilevanti effetti sulle prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio. Una delle modifiche che ha maggiormente inciso sui diritti maturati dagli iscritti riguarda l'aumento del requisito contributivo, portato, per la liquidazione della pensione di vecchiaia, da 15 anni ad almeno venti anni di copertura contributiva accreditata sul conto personale dell'assicurato. La possibilità di risolvere la questione mediante l'istituto della prosecuzione volontaria non ha dato, in molti casi, l'effetto sperato. Infatti, quale vantaggio può avere un agente oltre i 65 anni di età, titolare di una posizione assicurativa pari a 14 anni di contributi previdenziali, a effettuare (a suo carico) il versamento del contributo volontario per una durata di sei anni al fine di usufruire di una prestazione pensionistica a partire dal 71° anno di età? Per consentire l'apertura di un dibattito nella categoria, che dalle molte lettere inviate sull'argomento mostra estrema attenzione alla questione, si riporta integralmente su esplicita richiesta di un agente di commercio, che aveva interessato della questione il ministro Damiano, il testo della risposta del direttore generale della Fondazione, Carlo Felice Maggi.
«Con riferimento alla nota emarginata e in riscontro alle richieste del 03/01/07, del 02/03/07 e alla nota del 15/06/07 (prot. n. 921) inoltrata dal sig. Schioppa all'attenzione del sig. ministro, si comunica che l'Enasarco, pur rientrando tra gli enti di cui al decreto legislativo 30/6/1994, n 509, eroga agli agenti e rappresentanti di commercio prestazioni previdenziali (pensione di vecchiaia, inabilità e superstiti) integrative e non sostitutive dell'assicurazione generale per gli esercenti attività commerciali, istituita dalla legge 22/07/1966, n. 613 e successive modifiche e integrazioni e gestite dall'Inps. Ne consegue che viene a cadere il presupposto di cui all'art. 71, I comma, della Legge 23/12/2000, n. 388 e al decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, e cioè quello della non coincidenza dei periodi assicurativi posseduti presso altre gestioni previdenziali, per poter accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi. L'Enasarco inoltre non rientra nella sfera di applicabilità delle leggi n. 29 del 07/02/2000, n. 45 del 05/03/1990 che tratta della ricongiunzione dei periodi assicurativi. Le norme che regolano le attività della Fondazione non prevedono in nessun caso, né peraltro hanno mai contemplato, la possibilità di rimborso dei contributi previdenziali rimessi in favore degli iscritti delle ditte rappresentate o il loro trasferimento ad altri istituti di previdenza se non quello, e solo nella misura del 30%, ad altro fondo di previdenza integrativa obbligatoria per legge. Le somme accantonate a tale titolo presso la Fondazione, non essendo liquidabili in capitale né trasferibili ad altro istituto di previdenza, si rendono disponibili esclusivamente per il trattamento pensionistico di vecchiaia degli agenti che, al compimento del 65° anno di età, possano far valere un'anzianità contributiva minima di 20 anni. Nel caso specifico per maturare i requisiti contributivi per il trattamento previdenziale, l'agente aveva la possibilità di accedere alla contribuzione volontaria inoltrando richiesta di ammissione entro 2 anni successivi a quello di cessazione dell'attività (art. 9 e art. 11 del Regolamento attività istituzionali). Non avendo inteso esercitare tale facoltà entro i termini previsti dalle norme regolamentari ne consegue che il conto personale del sig. Schioppa, allo stato, può essere incrementato esclusivamente da contribuzione obbligatoria in caso di ripresa dell'attività di agenzia o rappresentanza commerciale. Per completezza di informazioni si fa presente che è allo studio una possibile revisione delle norme regolamentari che permetta di affrontare con equità ed equilibrio le situazioni come quella rappresentataci».
In buona sostanza, il direttore generale enuncia all'interessato e ai ministeri vigilanti i motivi per cui la richiesta di restituzione dei contributi da parte dell'agente di commercio non può allo stato trovare accoglimento da parte della Fondazione. Fin qui nulla di nuovo, perché in effetti questa è la previsione regolamentare, mentre a destare interesse è invece la conclusione della lettera che apre uno spiraglio a chi come il sig. Schioppa ha effettuato versamenti consistenti (ben 27 mila euro) per svariati anni e oggi con l'attuale normativa resta con un pugno di mosche. In tal senso auspichiamo che la revisione dell'attuale regolamento possa determinare una soluzione equitativa di una questione obiettivamente complessa e anomala. Al riguardo si ritiene opportuno richiamare la normativa adottata dalla Cassa di previdenza degli avvocati che ha recentemente modificato il regolamento generale che consentiva la restituzione agli iscritti e ai loro aventi causa dei contributi versati non sufficienti a ottenere l'erogazione di una prestazione pensionistica. La modifica non riguarda i contributi versati in mancanza dei requisiti previsti dalla legge (per esempio nel caso degli agenti il mancato svolgimento dell'attività, la posizione di amministratore unico in caso di mandato conferito dalla stessa società di capitali ecc.) ma i soli casi in cui il versamento risulti regolare. La norma regolamentare ha sostituito l'istituto del rimborso dei contributi, previsto dall'art. 21 della legge n. 576 del 1980, con la possibilità per gli iscritti che abbiano compiuto i 65 anni di età e maturato almeno cinque anni di effettiva contribuzione alla Cassa di fruire di un trattamento di pensione a condizione che non si siano avvalsi della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intendano proseguire nei versamenti alla Cassa per ottenere il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo. La pensione contributiva erogata viene calcolata con i criteri stabiliti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (G.U. n. 190 Suppl. Ord. del 16/08/1995. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) tenendo conto dei contributi versati sul conto soggettivo e senza garantire alcun trattamento minimo. Nel precisare che la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, si fa presente che la richiamata legge 335/1995 prevede che l'importo della pensione determinato secondo il sistema contributivo si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione previsto da apposita tabella considerando l'età dell'assicurato al momento del pensionamento (comprese le frazioni di anno). Naturalmente, ove si ritenesse opportuno modificare sul punto la normativa previdenziale della Fondazione Enasarco introducendo un sistema similare, sarebbe necessario, vista la diversità delle due forme assicurative, apportare i dovuti correttivi, in particolare quelli atti a tutelare gli agenti che hanno svolto l'attività per un periodo pari o superiore a dieci anni (con regolare copertura contributiva) che sono stati pesantemente penalizzati dalle riforme introdotte successivamente alla privatizzazione dell'Enasarco. Si auspica, pertanto, che sulla questione si apra un dibattito tra gli agenti di commercio che consenta di verificare il pensiero della categoria e permetta alla Federagenti di assumere le iniziative idonee a risolvere il problema.
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