"Finanziaria" Un condono edilizio generalizzato
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ItaliaOggi (Diritto e Fisco) Numero 232, pag. 31 del 1/10/2003 di Antonio Ciccia
Sanabili opere ultimate al 31/3/2003. Sanzioni raddoppiate Parte il condono edilizio, ma raddoppiano le sanzioni penali per gli abusi. La sanatoria è generalizzata per le nuove costruzioni e riguarda le opere ultimate entro il 31 marzo 2003. Il decreto legge approvato dal consiglio dei ministri del 29 settembre 2003 contiene una sorpresa: non prevede sconti per gli interventi realizzati per situazioni di disagio abitativo. Condonabili anche gli interventi realizzati su aree di proprietà dello stato, sempre che quest'ultimo voglia vendere o concedere le aree. Per le nuove costruzioni residenziali sanare costerà 100 euro a metro quadrato. Intanto nel condono spuntano due novità: le pene previste per i reati edilizi raddoppiano e sono nulli anche gli atti mortis causa (testamenti e legati) aventi a oggetto immobili abusivi. Per quanto riguarda il condono, la prima tappa prevista per conseguire il beneficio è il 31 marzo 2004, con la presentazione delle domande e il versamento del 30% dell'oblazione e degli oneri dovuti al comune. Altre due rate vanno pagate a giugno e settembre 2004. Con la terza rata bisogna presentare la documentazione e le denunce Ici e Tarsu. Se il comune non risponde entro due anni, matura il silenzio-assenso. Ma vediamo di illustrare i profili salienti del provvedimento. Abusi condonabili. Innanzitutto sono condonabili gli abusi ultimati entro il 31 marzo 2003. Viene mantenuto il limite di volumetria di 750 metri cubi sia per gli ampliamenti sia per le nuove costruzioni residenziali. L'ampliamento deve essere mantenuto nel limite alternativo del 30% della costruzione originaria. Sono condonabili tutte le tipologie di intervento edilizio: nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, manutenzioni straordinarie e restauri e risanamenti conservativi. Sul punto si consideri che la nozione di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione e successiva ricostruzione con stessa volumetria e sagoma. Numerose le esclusioni dalla sanatoria, tra cui si segnalano gli abusi su immobili soggetti a vincoli idrogeologici, delle falde acquifere, beni ambientali e paesaggistici, parchi e aree protette. Vengono confermate le esclusioni relative a imputati di ricettazione e di mafia. Viene anche confermato che la sanatoria non travolge i diritti dei terzi (per esempio titolari di servitù). Procedimento. Il procedimento si apre con la domanda, cui va allegata l'attestazione del versamento del 30% dell'oblazione e degli oneri dovuti al comune. La domanda va presentata utilizzando il modello approvato in allegato al provvedimento. Segue il versamento in altre due rate dell'oblazione e degli oneri. Con il versamento dell'ultima rata occorrerà l'integrazione dei documenti. Con il decorso di ulteriori due anni si otterrà il silenzio-assenso. Per gli abusi su aree di proprietà dello stato occorrerà che lo stato venda le aree stesse o le conceda per il mantenimento dell'opera: la definizione della vendita o della concessione è preliminare alla definizione della sanatoria. Oblazione. L'oblazione è forfettaria per i piccoli abusi (516 euro per manutenzioni straordinarie, da 1.700 a 3.500 euro per restauri e risanamenti conservativi). L'oblazione è calcolata a metro quadrato per le ristrutturazioni e nuove costruzioni (compresi gli ampliamenti): si va da 60 euro al mq per ristrutturazioni residenziali fino a 150 euro al mq per abusi relativi a immobili non residenziali. Viene espressamente esclusa l'applicazione di sconti per i casi di disagio abitativo, che invece erano previsti dalla legge sul condono del 1994. Sanzioni raddoppiate. Il decreto legge non porta solo il condono. Viene modificato l'articolo 44 del Testo unico per l'edilizia, che prevede le sanzioni penali per le ipotesi di abusi edilizi. Il decreto raddoppia le pene pecuniarie previste. L'ammenda per le inosservanze di norme e prescrizioni passa a 20.658 euro. L'ammenda per le costruzioni senza permesso di costruire o in totale difformità e per l'inosservanza dell'ordine di sospensione lavori passa al minimo di 10.328 euro e al massimo di 103.290 euro. Per le lottizzazioni abusive l'ammenda passa nel minimo a 30.986 e nel massimo a 103.290 euro. Le stesse sanzioni si applicano alle violazioni del regime della Superdia. Testamenti nulli. Altra modifica riguarda la nullità degli atti di trasferimento di immobili abusivi. L'invalidità non colpirà solo gli atti tra vivi, ma anche gli atti mortis causa (per esempio testamenti e legati). Contenzioso Tar accelerato. L'udienza per discutere il ricorso relativo a dinieghi di sanatoria ex articolo 36 del Testo unico per l'edilizia deve essere fissata dai Tar entro 30 giorni (e non più entro tre mesi). Reazioni. Sperava in ´una soluzione diversa'. Ma, visto che il governo ha comunque scelto la strada del condono edilizio, apprezza che ´si sia tenuto conto della necessità della salvaguardia ambientale'. Così il ministro dell'ambiente Altero Matteoli, che ha precisato che ´il problema non è vincere o meno sul piano personale. Tutto ciò che è approvato è deciso collegialmente. Io speravo in una soluzione diversa e che il condono non ci fosse. Ma, visto che doveva essere fatto, bisognava almeno tener conto della necessità di salvaguardare l'ambiente'. Per Legambiente, invece, è necessario ´bloccare il condono edilizio e reprimere l'abusivismo': questo l'appello lanciato a tutti i governatori italiani, invitati a ´non recepire la sanatoria e a studiare leggi ad hoc per impedire le edificazioni abusive'. |