"Governo" Il libero mercato entra in farmacia
 |
mercoled? 5 luglio 2006
Pagina 27
Il libero mercato entra in farmacia
di Luigi Chiarello
La rivoluzione che non ti aspetti. Fatta col silenziatore. Le societ? di persone e le cooperative a responsabilit? limitata che finora potevano gestire una sola farmacia privata potranno d'ora in poi diventare titolari di pi? farmacie sparse sul territorio nazionale, a prescindere dalla provincia in cui ? ubicata la sede legale della societ?. E non ? tutto. Ciascun farmacista potr? entrare in pi? societ? di persone o cooperative a responsabilit? limitata e, di conseguenza, partecipare al capitale di pi? farmacie e alla loro gestione. E la gestione delle farmacie private non sar? pi? riservata ai soli farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui la farmacia ha sede; ci? significa che anche farmacisti, provenienti da altre province del paese, potranno gestire attivit? in territori diversi da quelli di riferimento. In sostanza, si potr? gestire una farmacia in qualunque parte del territorio nazionale. Senza vincoli. L'articolo 5 del decreto legge n. 223/2006, contenente la manovrina, prevede una vera e propria rivoluzione nella vendita dei farmaci. Resta un solo vincolo, l'incompatibilit? tra le attivit? di distribuzione all'ingrosso di medicinali e di fornitura al pubblico di medicine, qualora a svolgerle sia la stessa societ?.
Il decreto Bersani abroga i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'art. 7 della legge che riordina il settore farmaceutico, la n. 362 del 1991. E lo fa con il silenziatore. La norma, di fatto, consente la possibilit? di entrare nel capitale e nella gestione di pi? farmacie da parte di una sola societ?. Consente anche la mobilit? dei farmacisti su tutto il territorio nazionale e svincola la gestione di un'attivit? farmaceutica dalla necessit? di essere iscritti all'albo provinciale.
E non finisce qui. Spariscono anche le norme che disciplinavano la cessione di quote della societ? di gestione della farmacia privata, a seguito di successione. E che prevedevano la cessione delle partecipazioni alla societ?, entro tre anni dalla loro acquisizione, qualora vengano meno i requisiti.
La norma abrogata prevedeva anche che nel caso in cui l'avente causa fosse il coniuge o l'erede in linea retta entro il secondo grado, il termine di cessione fosse differito al compimento del trentesimo anno di et? dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Di tutte queste disposizioni (previste al comma 9 e al comma 10 dell'art. 7 della legge 362/1991) non resta nulla. Dunque prevale il laissez faire: il mercato.
|
 |
Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti.
Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra Privacy e Cookie Policy