opinioni
CONFLITTI NEL TEMPO DELL'EURO Se il contratto diventa europeo
LUIGI CAVALLARO
In un precedente articolo (Conflitti nel tempo dell'euro, 16 marzo), ho cercato di spiegare che l'unica risposta possibile, di fronte all'attacco di Confindustria e governo al sistema delle relazioni industriali, è il rilancio della contrattazione collettiva su scala europea: sia per togliere alla Bce il ruolo di custode unico del valore della moneta, sia per tornare a scambiare col potere politico in termini di welfare e diritti sociali. Può essere utile, per questo, esaminare se le clausole del Trattato dell'Unione, sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre `97, consentono il dispiegarsi di pratiche funzionali al raggiungimento di questo obiettivo. Di contratti collettivi, il Trattato di Amsterdam parla in due articoli (138 e 139) che disegnano due forme di negoziazione tra le parti sociali. Entrambe possono portare alla stipula di un «contratto collettivo comunitario»: se esso viene effettivamente concluso - precisa l'art. 139 - la sua attuazione è rimessa o agli Stati membri o, se il contratto concerne taluna delle materie di cui all'art. 137, ad una decisione del Consiglio dei ministri. Già la previsione di siffatte «modalità di attuazione» costituisce una spia della non riconducibilità del modello delineato nel Trattato alle prassi vigenti negli Stati membri. Pur con le differenze fra common law anglosassone e «diritto civile» continentale, dottrina e giurisprudenza europee sono state sostanzialmente concordi, infatti, nell'inquadrare gli accordi collettivi nell'ambito del diritto comune dei contratti, spiegando la conformazione dei rapporti di lavoro individuali al dictum del contratto collettivo in virtù della «delega» a negoziare trattamenti economici e normativi che i datori di lavoro e i lavoratori conferiscono alle rispettive organizzazioni e che li vincola all'osservanza dell'accordo raggiunto. Vero è che tale spiegazione lasciava inspiegato quel fenomeno che l'Ocse ha denominato «excess coverage», vale a dire l'estensione di fatto dei trattamenti economici e normativi fissati dai contratti collettivi anche ai non iscritti (in Francia, Spagna e Germania l'excess coverage riguarda più di 2/3 dei lavoratori, poco meno del 50% in Italia) e che, storicamente, ha rappresentato il presupposto per l'uso della contrattazione collettiva per fini di politica economica generale. Ma, quale che fosse il meccanismo giuridico tramite il quale si perveniva all'estensione del contratto ai non sindacalizzati, un punto era ritenuto acquisito: la possibilità per un lavoratore o per un datore di lavoro di invocarne l'applicazione . E non è un caso il paradigma comune alle relazioni industriali europee sia stato elaborato da un giuslavorista che cumulava in sé l'esperienza continentale e quella anglosassone, e cioè Sir Otto Kahn-Freund.
Questa possibilità è adesso preclusa dal «contratto collettivo europeo». Nella sua forma «pura» di accordo fra la Ces (Confederazione Europea Sindacale) e l'Unice (datori di lavoro), esso non è infatti applicabile negli Stati membri: occorre pur sempre la sua «traduzione» in accordi nazionali, da stipularsi secondo le procedure e le prassi vigenti in ciascuno di essi. Il che, ovviamente, è destinato a incidere negativamente sulla possibilità che si possa usare lo strumento della negoziazione collettiva comunitaria per «produrre» il «lavoratore comunitario» come soggetto dotato di eguali poteri, eguali obblighi ed eguali diritti: senza il recepimento di siffatti accordi, i giudici non potranno darvi ingresso nelle dispute portate innanzi a loro. E posto che tale recepimento dipenderà dagli effettivi rapporti di forza fra padronato e sindacati all'interno di ciascun paese, è possibile che, invece di funzionare come strumento di unificazione delle tutele, il contratto collettivo europeo possa risultare un veicolo di differenziazione, specie in un contesto come l'odierno, influenzato da una teoria economica che tende a riportare la disoccupazione ad errati comportamenti dei lavoratori.
Diverso discorso (ma solo in parte) va fatto per quegli accordi che si traducono in una decisione del Consiglio dei ministri. Se infatti non può essere negata la loro attitudine a conformare le relazioni industriali e i rapporti di lavoro individuali, anche qui va notata una duplice differenza rispetto al modello prevalente in campo nazionale: da un lato, l'efficacia conformativa si ricollega propriamente non all'accordo, ma al provvedimento consiliare, per giunta adottato su proposta della Commissione (e proprio questo potere di «proposta» ha dato modo alla Commissione europea di arrogarsi discutibili potestà di controllo preventivo e successivo sul contenuto dei contratti); dall'altro lato, gli accordi suscettibili di tradursi in una decisione del Consiglio dei ministri possono concernere esclusivamente le materie di cui all'art. 137 e, non figurando tra queste la materia salariale, resta escluso che per loro tramite possano essere perseguiti obiettivi di politica dei redditi.
E' evidente che, nonostante la situazione normativa attuale valga a configurare la Commissione europea come principale interlocutore della Ces, siamo ben lungi da qualunque forma di neo-corporatismo «progressivo» (à la Tarantelli, per intenderci). Innanzi tutto, perché l'esclusione della materia salariale dal novero di quelle su cui può intervenire un accordo dotato (o meglio, «dotabile») di efficacia vincolante esclude in radice che la contrattazione collettiva europea possa fondatamente assumersi come obiettivo una distribuzione del reddito non inflazionistica. In secondo luogo, perché la Commissione non è dotata di risorse finanziarie che il sindacato possa «scambiare» con il consenso ad una politica di stabilità dei prezzi, onde la rinuncia alla lotta salariale non potrebbe avere come contropartita alcun beneficio in termini di reddito «reale» (tale intendendo quello al netto delle imposte e al lordo dei servizi sociali: scuola, sanità, pensioni, trasporti pubblici, sussidi per la casa ecc.).
Secondo certi «antagonisti», il modello neo-corporatista, associato alle «concessioni» del welfare state, sarebbe stato lo strumento principale per comprimere le rivendicazioni dei lavoratori entro moduli funzionali all'arricchimento dell'avversario di classe. Se ciò fosse vero in assoluto, gli Usa dovrebbero avere il welfare più progredito del mondo, sindacati confederali fortissimi e una banca centrale per nulla interessata alle sorti dell'inflazione. Poiché così non è, sorge il dubbio che simili spiegazioni non funzionino. Di fatto, oggi è il padronato ad avere il maggior interesse a non replicare su scala europea i modelli di relazioni industriali affermatisi nel secondo dopoguerra ed è per questo che le organizzazioni datoriali «flirtano» pressoché ovunque con i partiti nazionalisti: non esiste miglior pretesto di un mercato unico senza un unico Stato per sbarazzarsi di quei vincoli che la tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini in genere ha posto alla libertà di fare impresa. Uno studioso del calibro di Wolfgang Streeck, al riguardo, ha significativamente parlato di «affinità elettiva» fra nazionalismo e liberismo: sarebbe questo connubio a impedire l'evoluzione della Comunità europea verso qualcosa di simile ad uno Stato federale o ad una confederazione di Stati.
Se ciò è vero, la difesa delle sovranità nazionali e l'accelerazione del processo di integrazione sotto la spinta dell'unificazione monetaria rappresentano le due facce della medaglia della restaurazione conservatrice (altro che «riformismo»): ci si appella all'Europa per richiedere flessibilità, salvo invocare «specificità nazionali» nei rari casi in cui la regolazione europea è migliorativa di quella vigente (esemplare la vicenda del decreto legislativo 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).
Un quadro del genere pone ovviamente problemi di strategia per le forze politiche e sociali che non ritengono che lo smantellamento dei diritti e delle tutele dei lavoratori sia una conseguenza incontrovertibile dell'adesione alla Uem. Ma, prima di tutto, dovrebbe indurle a rivedere il proprio giudizio sul capitalismo attuale, che - per dirla ancora con Parlato - non è espansivo e modernizzante, ma debole e pericoloso: al punto che la riapertura di una fase apertamente conflittuale sul piano delle rivendicazioni salariali potrebbe sortire conseguenze indesiderate.
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