29/5/2002 ore: 10:09

"Opinioni" Sul Ruolo agenti resta il contenzioso - di Lino Galbiati

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INTERVENTO

Sul Ruolo agenti resta il contenzioso

Nonostante due sentenze della Corte di giustizia Ue, che ha riconosciuto come per gli agenti di commercio l'obbligo di iscrizione al ruolo tenuto dalle Cdc sia in contrasto con la direttiva 86/653/Cee, il contenzioso continua. Infatti, per l'esercizio dell'attività gli agenti di commercio sono obbligati a richiedere l'iscrizione al Registro delle imprese presso le Camere di commercio competente per territorio. Nella domanda devono anche dichiarare di essere iscritti al ruolo degli agenti di commercio. In assenza di iscrizione, le Camere di commercio - esaminata la documentazione - sino a qualche tempo fa hanno, con relativa regolarità, comunicato il rifiuto dell'iscrizione nel Registro delle imprese. Contro il rifiuto gli interessati devono proporre ricorso avanti il giudice del Registro, organo di vigilanza sull'attività delle Camere di commercio. Da ultimo, invece, alcune Camere di commercio hanno provveduto a iscrivere i richiedenti nel Registro delle imprese, salvo poi contestare formalmente l'esercizio abusivo dell'attività in carenza di iscrizione a ruolo. Per altro, i giudici del Registro di Trieste, Pesaro, Mantova, Reggio Emilia, Treviso, Roma, Padova, Udine (solo per citare alcune Camere di commercio) hanno ribaltato le decisioni, disponendo l'iscrizione dell'agente nel Registro delle imprese, con decorrenza dall'effettivo inizio dell'attività, indipendentemente dall'iscrizione al ruolo, disapplicando gli articoli 2 e 9 della legge 204/85. In sostanza, i giudici del Registro hanno attestato che: gli articoli 2 e 9 della legge 204/85 sono in contrasto con la direttiva 86/653/Ce; la Suprema corte ha rilevato che il giudice nazionale deve disapplicare le norme dell'ordinamento interno incompatibili con le direttive Ue, che riguardino i rapporti fra lo Stato e i privati; il legislatore comunitario ha imposto, ai fini della validità del contratto di agenzia, solo la «forma scritta»; le Camere di commercio devono iscrivere nel Registro delle imprese coloro che documentano la titolarità di un contratto di agenzia, a decorrere dalla data d'inizio della loro attività, a nulla rilevando la mancata iscrizione nel ruolo. In un'unica circostanza, la magistratura si è comportata diversamente. Infatti il tribunale di Trento ha manifestato «il dubbio se l'articolo 9 della legge 204/85 - ritenuto incompatibile con la direttiva citata da parte della Corte di giustizia Ce nelle decisioni del 1998 e del 2000 - lo sia a tutti gli effetti e non ai soli fini della validità del contratto tra le parti, e quindi anche in ordine all'iscrizione dell'agente al Registro delle imprese». Di conseguenza il tribunale ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La questione è tuttora pendente. In assenza di una modifica legislativa, come è stato sottolineato anche da parte del ministero del Lavoro con la circolare dell'11 dicembre 2001, protocollo 515654, non potrà che continuare a proliferare un superfluo contenzioso, distraendo la magistratura dalle pratiche più importanti.

Lino Galbiati
Federazione concessionarie di pubblicità Commissione sindacale

Mercoledí 29 Maggio 2002

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