 |
martedì 9 gennaio 2007
Pagina 37 - la riforma del Tfr
Una nota dell'Inps precisa che le famiglie non sono tenute a rilasciare l'informativa ai domestici.
Tfr, le colf possono non decidere
L'esclusione dall'obbligo è anche per i dipendenti pubblici
di Daniele Cirioli
Le colf, le badanti, i lavoratori domestici in generale sono esclusi dalla disciplina del conferimento del tfr nei fondi pensione. Al pari dei dipendenti pubblici, ai quali l'entrata in vigore della riforma della previdenza integrativa non ancora si applica. L'esclusione delle colf è stata annunciata ieri dall'Inps con apposita nota pubblicata sul sito internet.
I quesiti Prendiamo in esame due quesiti che si riferiscono ad aspetti diversi di una stessa questione: chi resta fuori dalla decisione della sorte del proprio tfr. Nel primo quesito, in particolare, si chiede se anche i lavoratori domestici siano coinvolti nella scelta della destinazione del tfr. Il secondo quesito chiede di sapere se la riforma del tfr si applica anche ai lavoratori dipendenti da pubblica amministrazione.
Il destino del tfr La premura, in entrambi i casi a quanto pare, è il destino del proprio tfr. Premura che nasce dal fatto che, dal 1° gennaio 2007, vige la regola dettata dall'articolo 8 del dlgs n. 252/2005 per cui il tfr dei lavoratori dipendenti (soggetti che hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato) è naturalmente destinato alla formazione di una pensione integrativa, con il versamento periodico ai fondi pensione a cura dei rispettivi datori di lavoro.
È una regola tuttavia derogabile: i lavoratori, infatti, hanno sei mesi di tempo dalla loro assunzione per decidere e rappresentare che intendono conservare il tfr come una retribuzione differita da incassare alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nello stesso tempo, altrimenti, possono indicare uno specifico fondo pensione cui vogliono aderire e destinare il tfr cui hanno diritto in virtù del nascente rapporto di lavoro alla previdenza complementare.
Per i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2007 (data a partire dalla quale la finanziaria 2007 ha fissato l'entrata in vigore del dlgs n. 252/2005 contenente la riforma della previdenza integrativa), la decorrenza del semestre è già scattata il 1° gennaio 2007 per concludersi il 30 giugno 2007.
La nuova regola, dunque, si caratterizza per il fatto che anche l'inerzia del lavoratore (´non scelta') determina precise conseguenze, spostando definitivamente il tfr nella previdenza integrativa (per questo la regola è detta del ´silenzio assenso'). Le due prassi sono definite entrambe come modalità di espressione: ´tacita' se il lavoratore non esprime preferenza, cioè tace sul conferimento del tfr ai fondi pensione; ´esplicita' se il lavoratore, invece, si pronuncia espressamente in merito al destino del proprio tfr.
Riassumendo, il lavoratore ha sei mesi di tempo per:
- scegliere, dichiarandolo per iscritto al proprio datore di lavoro, a quale fondo pensione conferire il tfr maturando; la decisione è irrevocabile (modalità esplicita);
- decidere, dichiarandolo per iscritto al proprio datore di lavoro, di voler conservare il tfr sotto forma di retribuzione differita; tale scelta può essere revocata successivamente; (modalità esplicita)
- decidere di non pronunziarsi (modalità tacita); in tal caso sa che prevale la finalità previdenziale del tfr il quale, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi che ha a disposizione per decidere, finirà nella previdenza integrativa (fondo pensione collettivo).
Le informative In questa loro difficile decisione, i lavoratori sono accompagnati dai rispettivi datori di lavoro. Lo prevede la legge laddove stabilisce, a carico dei datori di lavoro, (articolo 8 del dlgs n. 252/2005) precisi compiti inerenti a un'attività di informazione da rendere ai lavoratori dipendenti, finalizzata a contribuire a una scelta consapevole. Due i momenti e le tipologie di informazioni.
Attività informativa 1: sulle scelte possibili
Prima dell'avvio del periodo di sei mesi che hanno i lavoratori a disposizione per decidere, il datore di lavoro deve fornire adeguate informazioni sulle diverse scelte a disposizione dei lavoratori stessi. In linea di principio, l'avvio del predetto periodo coincide con la data di assunzione. Invece, in sede di prima applicazione della riforma della previdenza integrativa, cioè nei confronti di coloro che sono già titolari di un rapporto di lavoro dipendente al 31 dicembre 2006, è a tale data che bisogna far riferimento per rispettare l'obbligo della prima informativa.
Riassumendo:
- entro il 31 dicembre 2006, i datori di lavoro devono informare i lavoratori dipendenti e in forza a tale data sulle diverse scelte possibili in tema di conferimento del tfr maturando alla previdenza complementare; tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione occupazionale, sono interessate all'adempimento;
- all'atto dell'assunzione di un nuovo lavoratore, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2006, i datori di lavoro devono informare il neoassunto sulle diverse scelte possibili in tema di conferimento del tfr maturando alla previdenza complementare. L'adempimento interessa tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione occupazionale.
Attività informativa 2: sulla destinazione del tfr
Una volta resa l'informativa ai propri dipendenti, il compito non è finito. I datori di lavoro, infatti, sono tenuti a monitorare l'attività decisionale dei propri lavoratori e deve riattivarsi, nei confronti di quelli che 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi utili alla scelta sul conferimento del tfr non ancora abbiano manifestato alcuna volontà, per ricordare l'imminente scadenza. In particolare, questa seconda informativa riguarda il principio del ´silenzio assenso', ossia la nuova regola che è stata ricordata in precedenza. I datori di lavoro, infatti, devono dare ai lavoratori le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il tfr maturando è destinato alla scadenza del semestre. Anche in questo caso è possibile distinguere le due ipotesi e stabilire le seguenti scadenze:
- entro il 31 maggio 2007, i datori di lavoro devono informare i lavoratori in forza a tale data che erano già dipendenti al 1° gennaio 2007; tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione occupazionale, sono interessate all'adempimento;
- all'atto dell'assunzione di un nuovo lavoratore, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2006, parimenti, i datori di lavoro sono tenuti a informare il neoassunto sulla destinazione del tfr maturando nel termine fissato a 30 giorni prima dello scadere del semestre (che è stabilito dalla data di assunzione). Anche in questo caso l'adempimento interessa tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione occupazionale.
Colf escluse.
Con una nota diffusa ieri su internet, l'Inps si è occupato delle informative sul tfr e fondi pensione per escludere dall'obbligo le famiglie, se e in quanto datori di lavoro domestico. La brevissima nota precisa che, d'accordo con il ministero del lavoro, stante la peculiarità del rapporto di lavoro in questione (domestico), non si ritiene che i datori di lavoro domestico abbiano un obbligo legislativo di informazione, secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria 2007, in merito alla destinazione del trattamento di fine rapporto dei propri collaboratori.
Dalla precisazione dell'Inps ne scaturisce, inevitabilmente, l'esclusione dei lavoratori domestici dall'obbligo di scelta sul conferimento del tfr maturando ai fondi pensione.
Obbligo, che come è stato ricordato, deve essere adempiuto entro sei mesi dall'assunzione (entro il 30 giugno 2007 per coloro che già erano assunti al 31 dicembre 2006). Relativamente al secondo quesito, l'anticipo al 1° gennaio 2007 dell'entrata in vigore del dlgs n. 252/2005 sulla previdenza complementare non interessa il settore pubblico.
Al momento, in particolare, la nuova disciplina non riguarda i dipendenti della pubblica amministrazione, per i quali continua a trovare applicazione la normativa vigente fino al 31 dicembre 2006.
L'estensione e l'armonizzazione delle nuove regole per i dipendenti pubblici saranno oggetto della trattativa che si apre in questo mese tra governo e parti sociali in materia di previdenza. (riproduzione riservata)
|
 |